Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2002, n. 11983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11983 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
A N IA L A IT I A L C L 9 I O 8 L B B 6 B E . U P E N N , e O 1 I l 8 a Z n 9 A e 1 R - p T 1 S I a IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 - G m 4 E e t R 2 s i Dott. Mario 1 4983/02 FORTE SUPREMA DI CASSAZIONE s A L D Oggetto 3 E T 2 e N h . SEZIONE PRIMA CIVILE E c i T S f i E R d A o Composta dagli Ill.mi Sig .ri m DELI PRIS COL Presidente R.G. N. 15451/97 Cron. 29583 Dott. MA Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Rep.Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Ud. 29/04/02 Dott. Carlo DE CHIARA · Consigliere - C.C. ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: TI RG, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVORNO 1, presso l'avvocato MASADA BRUNO L., che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
PROVINCIALE PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E UFFICIO U.P.I.C.A DI ROMA, in persona delARTIGIANATO Direttore pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - controricorrente 984 -1- avverso il provvedimento del Pretore di ROMA, emesso il 15/09/97; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/04/2002 dal Consigliere Dott. MA Gabriella LUCCIOLI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso, con le conseguenze di legge. -2- LA CORTE DI CASSAZIONE Visto il ricorso per cassazione proposto da IO TI, nella qualità di presidente del Partito Nazionale Cristiano Sociale, avverso l'ordinanza in data 15 settembre 1997 del Pretore di Roma che ha dichiarato inammissibile l'opposizione dello stesso TI avverso l' ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dall' Ufficio Provinciale dell' Industria, del Commercio e dell' Artigianato di Roma il 9 aprile 1997, notificata il 5 giugno 1997- con la quale gli era stata inflitta la sanzione amministrativa di L.
5.000.000 per violazione dell' art. 3 della legge 25 agosto 1991 n. 287 - per aver omesso qualsivoglia produzione documentale attestante la data di notifica del provvedimento opposto "; visto il controricorso dell' UPICA di Roma;
rilevato che il TI deduce nell' unico motivo di ricorso che l' art. 23 della legge n. 689 del 1981 non impone la produzione della documentazione attestante la tempestività dell' opposizione a pena di inammissibilità in limine litis, spettando al giudice accertare la tardività dell'opposizione stessa;
ritenuto che
con la recente sentenza n. 1006 del 2002 le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno affermato, componendo il precedente contrasto, che la mancata allegazione della relazione di notifica del provvedimento opposto non costituisce di per sè prova della non tempestività dell' opposizione, tale da determinare una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza in limine litis, ai sensi で dell' art. 23 comma 1 della legge n. 689 del 1981, atteso che tale provvedimento postula l'esistenza di una prova certa ed inconfutabile dell' intempestività dell' opposizione, e non una mera difficoltà di accertamento, e che solo ove nel prosieguo del giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia del provvedimento notificato, permanga e diventi definitiva l' impossibilità di controllo, anche di ufficio, della tempestività dell' opposizione, il ricorso va dichiarato inammissibile con sentenza;
ritenuto che
sulla base del richiamato intervento delle Sezioni Unite il ricorso appare manifestamente fondato, onde può applicarsi il rito camerale di cui al riformato art. 375 c.p.c.; lette le conformi conclusioni del pubblico ministero;
ritenuto pertanto che l' ordinanza impugnata deve essere cassata e la causa rimessa al Tribunale di Roma, che esaminerà i motivi di opposizione proposti e provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio di cassazione;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 29 aprile 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN CANCELLERIA Oggi, 1160 2002 IL CANCELIFTE MA Di NU IL CANCELLICTE MA ZO ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 modifiche al sistema penale 2