Sentenza 17 luglio 2001
Massime • 1
L'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. differisce da quella ordinaria, in quanto presuppone non solo il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa per l'ente pubblico, ma anche il riconoscimento, da parte di questo, della utilità dell'opera o della prestazione; tale riconoscimento può essere esplicito o implicito, potendo attuarsi attraverso la consapevole utilizzazione dell'opera o della prestazione da parte degli organi rappresentativi dell'ente (nella specie, era stata proposta domanda di indebito arricchimento in relazione a prestazioni mutualistiche rese da medico convenzionato, invitato a interrompere l'attività dall'USL la quale aveva quindi deliberato la sospensione dei pagamenti; la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda, escludendo il riconoscimento implicito dell'utilità, non costituendo implicita accettazione da parte dell'organo amministrativo l'inoltro delle impugnative di prestazione e l'acquisizione delle distinte riepilogative mensili da parte di impiegati USL).
Commentari • 2
- 1. Lavori extra-contratto: è responsabile il funzionario che li ha commissionatiAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 29 settembre 2020
- 2. Azione di ingiustificato arricchimento contro la Pa: addio al riconoscimento dell'utilitasAccesso limitatoGianluigi Diodato · https://www.altalex.com/ · 15 giugno 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/2001, n. 9694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9694 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - rel. Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE LL, elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione con gli avv.ti Gianfranco Maramotti e Camillo Ravagli di Milano (C.so Sempione 5) , che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Azienda ussl 40 in persona del Comm.rio Liq.re, elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria 5, presso l'avv. Enrico Romanelli che la rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Rocco Mangia di Milano
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n.1931 del 30.6.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.03.01 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce.
Udito l'avv. Enrico Romanelli per la controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 6.12.90 il dr. LL TE - medico convenzionato con il SSN per la branca di radiodiagnostica e terapia fisica - conveniva innanzi al Tribunale di Milano la USSL 75/5 chiedendone la condanna al pagamento di lire 319.097.130, oltre accessori, quali compensi per le prestazioni mutualistiche rese agli assistiti, e rimaste inadempiute, nel periodo maggio-novembre 1988. Riferiva al proposito l'attore: che con ordinanza 29.3.88 la USSL lo aveva invitato alla sospensione immediata dell'attività sanitaria ai sensi dell'art. 16 della L.R. Lombardia 17.2.86 n. 5 (per supposta carenza di autorizzazione alle modifiche apportate all'ambulatorio e per pretese omissioni afferenti le sostanze radioattive detenute ed il relativo controllo sul personale); che con delibera 21.9.88 il comitato di gestione della USSL aveva confermato la sospensione dei pagamenti dall'1.5.88; che però con successiva ordinanza 3.1.89 la USSL accoglieva la sua istanza 26.11.88 sulla base delle modificazioni apportate e quindi revocava la disposta sospensione autorizzando in pari data il pagamento delle prestazioni convenzionali che con atto 18.9.89 gli era rilasciata nuova autorizzazione all'uso degli apparecchi di radioterapia e radiodiagnostica. Concludeva, pertanto, per il pagamento della somma indicata anche ai sensi degli artt. 2033/2041 c.c. Si costituiva la USL chiedendo il rigetto delle pretese ed il Tribunale adito, con sentenza 22.2.96, respingeva la domanda. La Corte d'Appello di Milano, adita dal AT e costituitasi la Azienda USL, rigettava l'appello affermando che:
1. Nessun diritto era maturato in favore del AT posto che l'attività ambulatoriale si era svolta in assenza della autorizzazione prescritta dalle norme e necessaria in relazione alle modifiche apportate nel 1976 all'ambulatorio (come accertato in primo grado e non fatto segno ad impugnazione);
2. Se, quindi, il AT aveva svolto attività in violazione di norme imperative, perdeva di rilevanza la questione, posta nell'appello, afferente la illegittimità formale del provvedimento amministrativo di sospensione impugnato, dato che tale atto non faceva altro che attuare il precetto legislativo;
3. Non sussisteva poi possibilità di accogliere la domanda in termini di ingiustificato arricchimento sia perché tale profilo era solo residuale sia perché nella specie difettava il necessario riconoscimento della utilitas da parte degli organi rappresentativi dell'Ente (questo non potendo consistere nella burocratica autorizzazione della impegnativa o nella timbratura delle distinte riepilogative). Del resto la USSL con la sospensione e le diffide si era mossa in modo incompatibile con qualsiasi riconoscimento. Per la cassazione di tale sentenza il dr. AT ha proposto ricorso il 28.9.99 con tre motivi. L'Azienda intimata sì è costituita con controricorso dell'8.11.99.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il AT denunzia violazione dell'art. 16 della L.R. Lombardia 5186, per avere la Corte d'Appello mancato di disapplicare il provvedimento di sospensione 29.3.88, provvedimento del tutto illegittimo perché contenente mero invito alla sospensione dell'attività sanitaria in ambulatorio e non l'ordine di sospensione, preceduto dalla necessaria diffida.
Con il secondo mezzo, quindi, il ricorrente denunzia l'errore commesso nell'aver mancato di valutare - quali elementi sintomatici della utilitas ricevuta dall'USL - i fatti costituiti dalla sua permanenza nell'elenco specialisti, dalla adozione delle impegnative e dalla ricezione delle distinte riepilogative da parte dell'Ufficio, di contro facendo capo alla pretesa assenza di collegamento tra organi rappresentativi ed organi esecutivi (argomento del tutto inconsistente).
Con il terzo motivo, infine, il AT denunzia l'ingiustificata pretermissione dei dati afferenti la sua buona fede nella continuazione delle prestazioni - pur dopo l'illegittimo provvedimento di sospensione - in un quadro costituito dall'univoco comportamento della USSL che tali prestazioni ebbe a richiedere. Il ricorso del AT deve essere respinto, inammissibili od infondate essendo le censure sulle quali esso si articola. Quanto al primo motivo è palese che la censura formulata sia del tutto fuor di segno, non avendo il AT colto la ratio decidendi della pronunzia. La Corte territoriale, infatti, di fronte al gravame che riproponeva "... la questione della illegittimità del provvedimento amministrativo di sospensione dell'attività convenzionata per violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti (pag. 7), lungi dal prenderne in esame la fondatezza, la ha ritenuta radicalmente irrilevante sull'assunto che l'atto di sospensione fosse meramente dichiarativo della condizione di divieto posta dalle norme imperative a tutela dell'igiene e salute pubblica, da queste, e solo da queste, derivando il divieto per il AT alla prosecuzione dell'attività ambulatoriale convenzionata. Ed il ricorrente, lungi dall'appuntare le sue censure sulla (dubbia) correttezza giuridica della riferita statuizione, la ha totalmente ignorata ed ha meramente riproposto le censure da talì statuizioni disattese. E di qui l'inammissibilità del motivo. Quanto al secondo e terzo motivo - che, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente - ritiene il Collegio che le relative censure, coinvolgenti il tema del riconoscimento della utilitas delle prestazioni rese medio tempore dal AT e dell'affidamento dallo stesso riposto nel contegno della USSL, non possano essere accolte. Sul piano della interpretazione dell'art. 2041 c.c. e dei principi afferenti le condizioni per l'esperimento di tale azione nei confronti della P.A., la Corte di merito ha fatto puntuale applicazione dell'indirizzo di questa Corte per il quale il riconoscimento della utilitas, che ben può essere implicito, e cioè contenuto in atti o comportamenti univocamente significativi della consapevole utilizzazione dell'opera o della prestazione, deve promanare dagli organi rappresentativi dell'ente (tra le più recenti vd. Cass. 10199/00 - 9690/99 - 8070/99 - 4125/99). Mette peraltro conto rammentare che tali consolidati principi sono stati formulati, ed hanno trovato ed ancor oggi possono trovare, applicazione, limitatamente a quei rapporti obbligatori insorti (come nel caso sottoposto) prima che il legislatore introducesse la responsabilità diretta ed esclusiva dell'amministratore, funzionario, dipendente che ebbe a consentire l'acquisizione del bene o servizio senza l'impegno contabile, in tal guisa eliminandosi in radice all'esperibilità dell'azione ex art. 2041. c.c. nei riguardi dell'Ente o condizionandola alla assunzione di esplicita delibera consiliare di riconoscimento dell'utilità del debito fuori bilancio (vd. art. 23 comma4 D.L.
2.3.89 n. 66 conv. in L. 144/89, art. 35 comma 4 D.L.vo 25.2.95 n. 77 il cui art. 123 ebbe ad abrogare la precedente disposizione e, attualmente, gli artt. 191 commi 1/2/3/4 e 194 lett. E del D.Leg. 18.8.2000 n. 267 il cui art. 274 lett. Hh ha abrogato la norma previgente). Quanto alla applicazione al caso del dr. AT dei pregressi consolidati principi, alla vicenda sottoposta indubbiamente applicabili, la Corte di Milano, con ampio argomentare (sottoposto a censura dal ricorrente) ha inteso negare la sussistenza del riconoscimento implicito da parte dell'organo rappresentativo della USSL, da un canto contestando che l'inoltro delle impegnative di prestazione e l'acquisizione delle distinte riepilogative mensili - contegni materiali posti in essere da impiegati della USSL - fossero interpretabili come implicita accettazione da parte dell'organo rappresentativo e, dall'altro canto, sottolineando. Come tale organo avesse - con le esternazioni 30.3.88, 21 e 26.4.88 adottato determinazioni incompatibili con la pretesa ricognizione implicita. Orbene, se è possibile che l'indicato contegno del personale della struttura di base della USSL abbia ingenerato un incolpevole affidamento del dr. AT, nella riattivazione del rapporto sospeso, è però indubbio che l'azione proposta non annovera affatto tra i suoi requisiti quello afferente lo stato soggettivo del fornitore del servizio, sol rilevando, ad obbligare l'amministrazione a fornire un ristoro per le prestazioni rese in difetto dei presupposti contrattuali e contabili, che l'organo di tale Amministrazione quelle prestazioni abbia consapevolmente inteso acquisire al servizio. E poiché la Corte territoriale a tal quesito ha dato ampia e logica risposta negativa, fondandola sulle due succitate argomentazioni, ciascuna basata su valutazione insindacabile dei profili di fatto della vicenda (ed in particolare quella per la quale non vi sarebbe alcun rilevante collegamento tra l'inconsueto agire degli impiegati della struttura e le diverse decisioni, precise e reiterate, dei legali rappresentanti della USSL, queste ultime essendo le uniche qualificanti dell'agire esterno), le riportate censure del AT non possono trovare accoglimento. Nei descritti profili della vicenda si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2001