Sentenza 18 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/05/2001, n. 6848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6848 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN N E DEL POPO O ITA NANO LA CORTE S REMADICASSAZION Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE recenti di farso sul- C'interven Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. July Ronni Love hopesso Dott. Mario SPADONE 1 Presidente 18800/99 15463 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Cron. 251 Consigliere Rep. DE JULIO Rel. Consigliere Ud. 29/09/00 Dott. Rosario Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere i est ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. RICCIUTI ANTONIO, nella qualità di Procuratore per diritti L.300 Generale di MAZZARELLA LUCIA, elettivamente 11 1 0 0 200. す IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA VIALE C. PAVESE 435, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO DI PRIMA, che lo difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
VI ST, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 128, presso lo studio dell'avvocato CARLO 2000 PIETROLUCCI, che la difende, giusta delega in atti;
1546 -1- · controricorrente avversO la sentenza n. 2579/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 01/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato PIETROLUCCI Carlo, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 11.2.1988 IS UG intimava member a ZZ IA sfratto per morosità, davanti al Pretore di Gaeta, sostenendo di essere proprietaria dell'immobile sito in Gaeta alla Via Salita degli Alvito n. 13 occupato dalla predetta ZZ da tempo immemorabile. La ZZ, costituitasi, contestava la domanda attorea, sostenendo di possedere ininterrottamente l'immobile da oltre venti anni ed averne acquistato il possesso in modo pacifico e pubblico;
conseguentemente proponeva domanda riconvenzionale per far valere il proprio diritto di proprietà sull'immobile acquistato in modo originario per usucapione ultraventennale ex art. 1158 c.c. Il Pretore di Gaeta, disattendendo la richiesta di convalida dello sfratto, rimetteva le parti innanzi al competente Tribunale di Latina. Con atto 14.7.88 ZZ IA riassumeva ritualmente il giudizio riproponendo le tesi difensive rappresentate in sede pretorile. Con sentenza dei 16.1297 9.3.98 il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, rigettava le domande proposte da ZZ IA, nella persona 3 del suo procuratore generale CI ON, nei confronti di IS UG e, nel contempo, rigettava la domanda proposta da IS UG nei confronti di ZZ IA nella persona del suo procuratore. Avverso detta sentenza proponevait appello principale ZZ IA ed appello incidentale IS UG. Con sentenza del 20.7 - 1.9.1999 la corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l'appello principale ed in accoglimento dell'appello incidentale condannava la ZZ, in persona del suo procuratore generale, a rilasciare immediatamente l'immobile de quo. Avverso la sentenza della corte ricorre per cassazione CI ON, procuratore generale di ZZ IA, con quattro motivi di gravame. Resiste IS UG con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione di legge (art. 360 n. 5 c.p.c.), in ordine al mancato esame a chiarimenti del teste AT ET. Deduce il ricorrente che sulla richiesta a tal fine proposta la corte di merito non si è pronunciata ed ha basato la sua decisione sulle testimonianze di suor IA Musone e di IM AN Porrini, testimone quest'ultimo de relato;
che le due testimonianze a favore della IS erano in contrasto tra loro;
che ugualmente de relato era la testimonianza di ZI SA;
che non decisivo era il contenuto degli atti di compravendita della Congregazione religiosa alla S.r.l. Comafi e da quest'ultima a Semmola _ EN e IS UG Vittoria, perché entrambi non escludevano un'usucapione della ZZ;
che tali considerazioni attengono al primo periodo del possesso di anni 51 dalla nascita della ZZ (1915) alla donazione fatta alla casa religiosa dalla TT (1966); che la sentenza ha poi escluso, sempre ai fini della usucapione, l'animus possidendi attraverso un'errata valutazione delle testimonianze assunte. La censura relativa al mancato riesame del teste AT è inammissibile, perché non censurabile in questa sede l'esercizio del potere discrezionale dell'art. 257 c.p.c. Si tratta di un giudizio di mera opportunità che non può formare oggetto di ricorso neanche sotto il profilo del 5 1 HIA | kar difetto di motivazione. inammissibili per Le altre censure sono sentenza indicato irrilevanza, avendo la chiaramente da quali elementi sia testimoniali che documentali traeva il convincimento della qualità di locataria e quindi solo detentrice dell'immobile della ZZ. La corte di merito ha fatto rilevare che nessun atto di interversione del possesso ex art. 1164 cod. civ. la ZZ aveva compiuto. Deve ritenersi pertanto che in mancanza di una impugnazione di quest'ultima "ratio specifica decidendi", ogni questione circa l'erronea valutazione delle prove relative al possesso idoneo ad usucapire rimane fine a sé stessa. Si deve anche precisare che la valutazione delle prove va esaminata con riguardo al possesso della ZZ dal 1966 alla data della citazione (11.2.1988), perché non si è mai discusso in precedenza di un possesso esercitato dalla stessa fin dalla nascita (1915). Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 difetto di motivazione per omesso esamec.p.c., di un fatto decisivo della controversia, - per non 6 avere la sentenza impugnata tenuto conto del possesso esercitato dalla ZZ dal 1966 (donazione della TT alla Congregazione religiosa) all''1.2.1988 (data della citazione), periodo nel quale nessun canone ella aveva corrisposto. Il motivo è infondato. Anche per tale censura vi è l'assorbente considerazione, già esaminata col primo motivo, interversione del possesso. Inoltredella mancata la sentenza impugnata qualifica anche per tale periodo il rapporto come locazione e spiega, con richiamo alla testimonianza di AN RI ed ai contratti di vendita del 1977 e del 1980, perché la ZZ era pur sempre detentrice. Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. e contraddittoria motivazione circa il punto relativo alla domanda di riconoscimento delle spese sostenute per miglioramenti e riparazioni dell'immobile, per avere la sentenza escluso il rimborso di tali spese pur essendo state prodotte due fatture. Il motivo è infondato. La sentenza non ha accolto la domanda, perché Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 Iscritto a ruolo i21.0K 11 1582 Art. n. non era rimasta provata la necessità ed urgenza dei lavori risultanti dalle due fatture del 1995 e del 1996. Inoltre non era stata informata la 110000 proprietaria ex art. 1577 cod. civ. dei lavori da 280000 effettuare, lavori peraltro eseguiti in pendenza del giudizio. Col quarto motivo il ricorrente denuncia vizio di ultra ed extrapetizione, per avere la sentenza impugnata confermato il rigetto della domanda di usucapione anche per il secondo periodo del possesso, nonostante la controparte avesse chiesto tale pronunzia senza specifico riferimento а tale periodo. Il motivo è infondato, dovendo per comprensione logica ritenersi le difese della IS estese a tutto il periodo del dichiarato possesso, in quanto la domanda della ZZ era stata contestata sul punto nella sua integralità. Rigettato il ricorso, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
R IE LL La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese 8 E 1 C N A n del giudizio di legittimità. C o IL R Così deciso in Roma il 29.9.2000. Presente H u ge extempore N. Julia Thesari ваними IL CANCELLIERE Valexia Neri