CASS
Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2024, n. 9710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9710 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EV IL, nato in [...] il [...], avverso l'ordinanza del 12-05-2023 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale dott. AS IA, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria trasmessa dell'avvocato Mirco Piersanti, difensore di fiducia del ricorrente, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso, allegando la rinuncia alla prescrizione dell'imputato. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9710 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 08/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 maggio 2023, la Corte di appello di L'Aquila dichiarava inammissibile l'istanza avanzata nell'interesse di IL EV, volta a ottenere la revisione della sentenza del 19 ottobre 2020 della Corte di appello di Ancona, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno del 15 dicembre 2017, con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena di giustizia, perchè ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, avendo in seguito la Corte di cassazione, con sentenza n. 41581 del 7 luglio 2021, annullato parzialmente la sentenza della Corte territoriale senza rinvio, limitatamente alle dichiarazioni iva 2011 e ires 2012, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con rideterminazione della pena, quanto alle residue condotte contestate, in anni 2 e mesi 2 di reclusione. 2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello abruzzese, EV, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 601 e 636, comma 1, cod. proc. pen., lamentando la mancata celebrazione dell'udienza in camera di consiglio per la trattazione dell'istanza di revisione, integrando l'omessa citazione dell'imputato e la mancata fissazione dell'udienza camerale nullità assolute e insanabili, essendo stato in tal modo sacrificato il diritto di difesa. Con il secondo motivo, è stata eccepita la manifesta contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, osservandosi che la Corte territoriale ha ignorato la prova nuova allegata al ricorso, ossia la perizia del dott. Fioretti, il quale, dopo aver ripercorso la cronistoria delle interlocuzioni tra l'imputato e la Camera di commercio di Ascoli Piceno, ha accertato la mancata qualifica di amministratore da parte di EV nel periodo dichiarativo di riferimento, non essendo dunque il ricorrente, all'epoca del fatto, nelle condizioni di adempiere alla condotta sanzionata dalla norma penale incriminatrice. EV, infatti, non era l'amministratore pro tempore incaricato degli oneri dichiarativi la cui omissione è penalmente sanzionata, avendo assunto tale veste solo il 5 ottobre 2012, cioè dopo che il 30 settembre 2012 era scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni fiscale riferite all'anno di imposta 2011. 2.1. Con memoria trasmessa il 24 ottobre 2023, il difensore del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendone e sviluppandone le argomentazioni e allegando la rinuncia alla prescrizione presentata dall'imputato nel processo sulla bancarotta della medesima società "Il Porticciolo", processo ora pendente in grado di appello, nel quale il Tribunale di Ascoli Piceno, in primo grado, aveva riqualificato il fatto da doloso (bancarotta fraudolenta) a colposo (bancarotta semplice), senza che il P.M. abbia proposto appello sul punto, per cui il relativo accertamento deve ritenersi irrevocabile e quindi utilizzabile. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che la mancata celebrazione da parte della Corte di appello dell'udienza camerale non presenta criticità, dovendosi richiamare la costante affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 16218 del 14/01/2022, Rv. 283396, Sez. 3, n. 37474 del 07/05/2014, Rv. 260182 e Sez. 5, n. 21296 del 08/04/2010, Rv. 247297), secondo cui, in tema di revisione, le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta possono essere compiute "de plano", essendo rimessa alla discrezionalità della Corte di appello l'adozione del rito camerale partecipato nei casi di inammissibilità di non evidente e immediato accertamento, non ricorrendo tuttavia tali condizioni nella vicenda in esame, per come di seguito esposto. 2. Venendo al secondo motivo, deve appunto osservarsi che, anche nel merito, la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione da parte della Corte territoriale non presta il fianco alle censure difensive. Occorre ribadire al riguardo che la vicenda processuale che ha visto coinvolto EV è stata definita con la sentenza di questa Corte n. 41581 del 7 luglio 2021, con cui questa Sezione ha rideterminato in anni 2 e mesi 2 di reclusione la pena inflitta in sede di merito al ricorrente, previo annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di Ancona in quella sede impugnata, limitatamente alla dichiarazione IVA 2011 e alla dichiarazione IRES 2012, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (stante il mancato superamento q della soglia di punibilità per tali annualità), con rigetto del ricorso nel resto. In particolare, con la richiamata sentenza n. 41581 del 2021, è stata dichiarata inammissibile la doglianza concernente la dedotta carenza di titolarità, in capo al EV, dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni fiscali di cui si contestava la violazione, sul rilievo lo stesso avrebbe assunto la carica di amministratore e la qualifica di legale rappresentante solo il 4 ottobre 2012 e non già il 20 luglio 2012: si è osservato al riguardo che si trattava di censura non dedotta con l'atto di appello e, comunque, del tutto carente dei requisiti per dedurre il travisamento della prova, posto che il ricorso non consentiva di identificare con sufficiente precisione gli atti processuali cui si faceva riferimento e il loro contenuto specifico (operandosi un indeterminato richiamo agli accertamenti della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate, a un non meglio precisato verbale notarile e a una visura societaria, alle testimonianze di alcuni testi a discarico, atti di cui non era stato riportato il preciso contenuto ritenuto rilevante), né di individuare con altrettanta specificità i dati fattuali emergenti dai singoli atti che si afferma essere radicalmente incompatibili con la ricostruzione della sentenza, dando la prova della verità dell'elemento fattuale o 3 del dato probatorio invocato, a ciò aggiungendosi che le argomentazioni formulate dal ricorrente miravano in realtà a sollecitare una non consentita interpretazione differente dei dati probatori in chiave di merito. Partendo da tale premessa processuale, non possono che ritenersi tardive le deduzioni difensive veicolate con l'istanza di revisione, attenendo le stesse a un tema probatorio già esplorato senza esito nei giudizi di merito e in quello di legittimità, dove la doglianza circa l'asserita carenza da parte di EV della veste formale di legale rappresentante della società "Il Porticciolo" tenuta alla presentazione delle dichiarazioni fiscali è stata dichiarata inammissibile, con valutazione non suscettibile di essere rimessa in discussione in questa sede. In ogni caso, nell'ordinanza impugnata è stato sottolineato, in maniera non illogica, come il mancato perfezionamento della procedura di iscrizione presso il registro delle imprese di Ascoli Piceno di EV non fosse elemento idoneo a dimostrare che il ricorrente poteva essere prosciolto, atteso che la procedura amministrativa di iscrizione della carica di amministratore presso il registro delle imprese assume rilievo solo ai fini dell'opponibilità ai terzi, dovendosi considerare peraltro che, come correttamente osservato dal Procuratore generale, la difesa non ha specificamente dedotto la mancanza di un rapporto gestorio in via di fatto, di per sé già rilevante ai fini dell'assunzione degli obblighi tributari, di cui la richiesta di iscrizione della carica costituisce chiaro elemento sintomatico, fermo restando il fatto che, alla data del 20 luglio 2022, era comunque già avvenuta la nomina del ricorrente quale legale rappresentante della società "Il Porticciolo. Resta solo da precisare che gli esiti del giudizio riguardante le contestazioni di ---kj bancarotta a carico di EV non risultano dirimenti in questa sede, non solo per la natura non definitiva del relativo giudizio, ma anche per la diversità delle imputazioni e delle valutazioni concernenti la configurabilità dei distinti reati. 2.1. In definitiva, la valutazione di inammissibilità della richiesta di revisione appare immune da censure, posto che le ragioni poste a fondamento dell'istanza risultavano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, come ritenuto dalla Corte territoriale all'esito di un percorso argomentativo sorretto da considerazioni non manifestamente illogiche. 3. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di EV deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento, ex art. 616 cod. proc. pen. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale dott. AS IA, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria trasmessa dell'avvocato Mirco Piersanti, difensore di fiducia del ricorrente, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso, allegando la rinuncia alla prescrizione dell'imputato. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9710 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 08/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 maggio 2023, la Corte di appello di L'Aquila dichiarava inammissibile l'istanza avanzata nell'interesse di IL EV, volta a ottenere la revisione della sentenza del 19 ottobre 2020 della Corte di appello di Ancona, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno del 15 dicembre 2017, con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena di giustizia, perchè ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, avendo in seguito la Corte di cassazione, con sentenza n. 41581 del 7 luglio 2021, annullato parzialmente la sentenza della Corte territoriale senza rinvio, limitatamente alle dichiarazioni iva 2011 e ires 2012, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con rideterminazione della pena, quanto alle residue condotte contestate, in anni 2 e mesi 2 di reclusione. 2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello abruzzese, EV, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 601 e 636, comma 1, cod. proc. pen., lamentando la mancata celebrazione dell'udienza in camera di consiglio per la trattazione dell'istanza di revisione, integrando l'omessa citazione dell'imputato e la mancata fissazione dell'udienza camerale nullità assolute e insanabili, essendo stato in tal modo sacrificato il diritto di difesa. Con il secondo motivo, è stata eccepita la manifesta contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, osservandosi che la Corte territoriale ha ignorato la prova nuova allegata al ricorso, ossia la perizia del dott. Fioretti, il quale, dopo aver ripercorso la cronistoria delle interlocuzioni tra l'imputato e la Camera di commercio di Ascoli Piceno, ha accertato la mancata qualifica di amministratore da parte di EV nel periodo dichiarativo di riferimento, non essendo dunque il ricorrente, all'epoca del fatto, nelle condizioni di adempiere alla condotta sanzionata dalla norma penale incriminatrice. EV, infatti, non era l'amministratore pro tempore incaricato degli oneri dichiarativi la cui omissione è penalmente sanzionata, avendo assunto tale veste solo il 5 ottobre 2012, cioè dopo che il 30 settembre 2012 era scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni fiscale riferite all'anno di imposta 2011. 2.1. Con memoria trasmessa il 24 ottobre 2023, il difensore del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendone e sviluppandone le argomentazioni e allegando la rinuncia alla prescrizione presentata dall'imputato nel processo sulla bancarotta della medesima società "Il Porticciolo", processo ora pendente in grado di appello, nel quale il Tribunale di Ascoli Piceno, in primo grado, aveva riqualificato il fatto da doloso (bancarotta fraudolenta) a colposo (bancarotta semplice), senza che il P.M. abbia proposto appello sul punto, per cui il relativo accertamento deve ritenersi irrevocabile e quindi utilizzabile. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che la mancata celebrazione da parte della Corte di appello dell'udienza camerale non presenta criticità, dovendosi richiamare la costante affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 16218 del 14/01/2022, Rv. 283396, Sez. 3, n. 37474 del 07/05/2014, Rv. 260182 e Sez. 5, n. 21296 del 08/04/2010, Rv. 247297), secondo cui, in tema di revisione, le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta possono essere compiute "de plano", essendo rimessa alla discrezionalità della Corte di appello l'adozione del rito camerale partecipato nei casi di inammissibilità di non evidente e immediato accertamento, non ricorrendo tuttavia tali condizioni nella vicenda in esame, per come di seguito esposto. 2. Venendo al secondo motivo, deve appunto osservarsi che, anche nel merito, la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione da parte della Corte territoriale non presta il fianco alle censure difensive. Occorre ribadire al riguardo che la vicenda processuale che ha visto coinvolto EV è stata definita con la sentenza di questa Corte n. 41581 del 7 luglio 2021, con cui questa Sezione ha rideterminato in anni 2 e mesi 2 di reclusione la pena inflitta in sede di merito al ricorrente, previo annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di Ancona in quella sede impugnata, limitatamente alla dichiarazione IVA 2011 e alla dichiarazione IRES 2012, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (stante il mancato superamento q della soglia di punibilità per tali annualità), con rigetto del ricorso nel resto. In particolare, con la richiamata sentenza n. 41581 del 2021, è stata dichiarata inammissibile la doglianza concernente la dedotta carenza di titolarità, in capo al EV, dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni fiscali di cui si contestava la violazione, sul rilievo lo stesso avrebbe assunto la carica di amministratore e la qualifica di legale rappresentante solo il 4 ottobre 2012 e non già il 20 luglio 2012: si è osservato al riguardo che si trattava di censura non dedotta con l'atto di appello e, comunque, del tutto carente dei requisiti per dedurre il travisamento della prova, posto che il ricorso non consentiva di identificare con sufficiente precisione gli atti processuali cui si faceva riferimento e il loro contenuto specifico (operandosi un indeterminato richiamo agli accertamenti della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate, a un non meglio precisato verbale notarile e a una visura societaria, alle testimonianze di alcuni testi a discarico, atti di cui non era stato riportato il preciso contenuto ritenuto rilevante), né di individuare con altrettanta specificità i dati fattuali emergenti dai singoli atti che si afferma essere radicalmente incompatibili con la ricostruzione della sentenza, dando la prova della verità dell'elemento fattuale o 3 del dato probatorio invocato, a ciò aggiungendosi che le argomentazioni formulate dal ricorrente miravano in realtà a sollecitare una non consentita interpretazione differente dei dati probatori in chiave di merito. Partendo da tale premessa processuale, non possono che ritenersi tardive le deduzioni difensive veicolate con l'istanza di revisione, attenendo le stesse a un tema probatorio già esplorato senza esito nei giudizi di merito e in quello di legittimità, dove la doglianza circa l'asserita carenza da parte di EV della veste formale di legale rappresentante della società "Il Porticciolo" tenuta alla presentazione delle dichiarazioni fiscali è stata dichiarata inammissibile, con valutazione non suscettibile di essere rimessa in discussione in questa sede. In ogni caso, nell'ordinanza impugnata è stato sottolineato, in maniera non illogica, come il mancato perfezionamento della procedura di iscrizione presso il registro delle imprese di Ascoli Piceno di EV non fosse elemento idoneo a dimostrare che il ricorrente poteva essere prosciolto, atteso che la procedura amministrativa di iscrizione della carica di amministratore presso il registro delle imprese assume rilievo solo ai fini dell'opponibilità ai terzi, dovendosi considerare peraltro che, come correttamente osservato dal Procuratore generale, la difesa non ha specificamente dedotto la mancanza di un rapporto gestorio in via di fatto, di per sé già rilevante ai fini dell'assunzione degli obblighi tributari, di cui la richiesta di iscrizione della carica costituisce chiaro elemento sintomatico, fermo restando il fatto che, alla data del 20 luglio 2022, era comunque già avvenuta la nomina del ricorrente quale legale rappresentante della società "Il Porticciolo. Resta solo da precisare che gli esiti del giudizio riguardante le contestazioni di ---kj bancarotta a carico di EV non risultano dirimenti in questa sede, non solo per la natura non definitiva del relativo giudizio, ma anche per la diversità delle imputazioni e delle valutazioni concernenti la configurabilità dei distinti reati. 2.1. In definitiva, la valutazione di inammissibilità della richiesta di revisione appare immune da censure, posto che le ragioni poste a fondamento dell'istanza risultavano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, come ritenuto dalla Corte territoriale all'esito di un percorso argomentativo sorretto da considerazioni non manifestamente illogiche. 3. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di EV deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento, ex art. 616 cod. proc. pen. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2023