Sentenza 2 maggio 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/05/2019, n. 18029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18029 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ZO IN, nato a [...] 1'11.10.1984 avverso la ordinanza in data 23.7.2018 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Attilio Parrelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 23.7.2018 il Tribunale di Reggio Calabria, adito in sede di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti di ZO CA, indagato per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 quale partecipe ad un'associazione dedita al narcotraffico riconducibile a TO AT, coadiuvando quest'ultimo e il compartecipe CO EL, avente anch'esso una posizione sovraordinata all'interno del sodalizio, nello smercio della sostanza stupefacente, dai quali riceveva la merce da vendere con l'impegno a corrispondere al duo la somma di C 300 a settimana.
2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 74 d.P.R. 309/1990 e 273 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, la mancanza della necessaria piattaforma indiziaria in ordine al delitto associativo, in mancanza di evidenti indicatori in ordine alla sussistenza di un patto stabile tra i sodali che non si esaurisse nella cointeressenza di una o più condotte criminose, ma fosse invece caratterizzato dalla volontà di raggiungere lo scopo sociale e dalla consapevolezza di appartenere ad un gruppo. Deduce che proprio dalla conversazione intercettata il 9.10.2017, ritenuta dal Tribunale del Riesame il fulcro del compendio indiziario, emerge dalle parole dello stesso AT, dominus del sodalizio, la sua volontà di escludere l'indagato dalle dinamiche del gruppo limitandosi a sollecitarlo, quale garante della sua solvibilità nei confronti del EL, al pagamento di una pregressa fornitura, posto che solo tra il EL ed il CA era stato concluso un accordo per la consegna della merce in cambio della somma pattuita in relazione ad un'unica partita di droga. Sostiene pertanto che, all'infuori di tale specifica vicenda, estranea alle dinamiche dell'associazione, non vi fosse alcuna dimostrazione dell'inserimento dell'indagato nel gruppo, non essendo il riferimento a precedenti forniture, affermato nella conversazione in termini soltanto generici, indicativo di un'affectio societatis, ben potendo rappresentare soltanto l'attuazione di un medesimo disegno criminoso attuato da più soggetti corrispondente alla dinamica del concorso di persone. Contesta infine la sussistenza dell'elemento soggettivo atteso che proprio il comportamento giustificativo e remissivo del CA nei confronti del AT e del EL messo in luce dalla stessa ordinanza impugnata escludeva l'instaurazione di un rapporto collaborativo o sinallagmatico esorbitante l'acquisto dello stupefacente e dunque la configurabilità di un contributo causale prestato dal ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 274, 275 e 285 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, che la pattuizione di corrispondere la somma di C 300 in cambio della droga ricevuta in cui si risolve la contestazione provvisoria non giustifica le connotazioni in termini di modalità allarmanti della condotta e di trasgressività della personalità dell'indagato, contraddette dal comportamento passivo tenuto da costui nei confronti dei suoi interlocutori e della sua condizione di incensuratezza. Contesta in ogni caso che nessuna argomentazione sia stata spesa per escludere la applicabilità della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, senza peraltro neppure affrontare l'idoneità di una sorveglianza con il braccialetto elettronico, a fronte dell'unicità della conversazione intercorsa con AT e con il EL, chiaro indice nell'ambito di un'attività intercettiva di lunga durata, dell'episodicità dei loro rapporti
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo, che si appunta su censure essenzialmente valutative del compendio indiziario, non può ritenersi ammissibile, venendo contrapposta alla ricostruzione effettuata dai giudici del riesame, una diversa lettura in senso più favorevole al ricorrente. Occorre al riguardo ribadire che in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012 - dep. 22/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Nella fattispecie, nessuna di tali due evenienze -violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1. lett. e) - risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla misura confermata dal Tribunale reggino e della sua adeguatezza. La gravità indiziaria in ordine all'intraneità del prevenuto all'interno del sodalizio criminoso con il ruolo di stabile rivenditore della droga si fonda su una pluralità di cessioni da costui poste in essere, emerse dall'intercettazione di una conversazione intercorsa tra costui ed TO AT, dominus indiscusso del sodalizio criminoso, e il suo braccio destro, CO EL, conversazione che mette altresì in luce come il CA fosse soggetto alle direttive, peraltro accompagnate da pesanti minacce e severe ammonizioni tali da tratteggiarne appieno la posizione di subalternità, di costoro. L'accordo che prevedeva che all'indagato venisse fornita dai due superiori ogni settimana un quantità fissa di sostanza stupefacente che questi si impegnava a smerciare su piazza, corrispondendo loro la somma di C 300, ricadendo sul medesimo l'alea della vendita a terzi, ovverosia trattenendo per sé i guadagni così come sopportando le eventuali perdite correlate alle successive cessioni, viene correttamente ricondotto nell'alveo della partecipazione criminosa di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, cui non è di ostacolo la diversità degli scopi personali e degli interessi economici perseguiti dai singoli partecipi a fonte di una serie di elementi indicatori sia della consapevolezza dell'esistenza di risorse dell'organizzazione su cui contare, sia della volontà di far parte del sodalizio e di contribuire, con la propria azione, al suo mantenimento (Sez. 2, n. 10468 del 10/02/2016 - dep. 14/03/2016, Ancora e altri, Rv. 266405). Pertanto mentre non è rilevante la circostanza che il CA non prendesse parte alle ulteriori iniziative del gruppo essendo la sua partecipazione limitata al solo impegno settimanale correlato alla fornitura fissa in cambio della soma di danaro, dirimenti sono invece gli elementi indicatori sia della stabilità dell'accordo, emergendo dalla conversazione intercettata che era inadempiente già da un mese al versamento del corrispettivo, motivo questo delle pressioni e delle minacce congiuntamente rivoltegli dal AT e dal EL, che avevano, appena prima di incontrarlo, ventilato fra loro una possibile azione dimostrativa nei suoi confronti, ove si fosse protratto l'inadempimento, e che già in altra occasione aveva ritardato nella corresponsione del pagamento, oltre agli ulteriori riscontri, a riprova dell'abitualità delle forniture, delle precedenti intercettazioni da cui emergeva che l'indagato si era recato più volte a casa del dominus per ritirare la merce (variamente denominata con mutevoli termini criptici come "pacchi di caffè" o "sigarette"), sia della funzionalità del suo contributo all'esistenza stessa dell'associazione criminosa, rivelatori della coscienza e volontà di costui di cooperare al perseguimento del fine comune del sodalizio. La consapevolezza di quanto attuato dalla associazione, della consistenza della sua organizzazione e del suo radicamento sul territorio emerge chiaramente non solo dalle parole dei due interlocutori che mettono in discussione la possibilità di crescita dal CA all'interno del gruppo a causa dei suoi ritardi e dall'ingerenza di costoro nella gestione della sua attività di smercio, di cui censurano la modalità per essere l'indagato avvezzo a cedere la droga a credito, fatto questo che aveva inciso sui guadagni del gruppo criminale, così evidenziandosi l'identità, malgrado la diversità dei ruoli, il fine comune perseguito, ma altresì dall'atteggiamento supplice di quest'ultimo che, di fronte alle reprimende dei due capi, ne implorava il perdono, mostrando in tal modo la persistente volontà di proseguire nell'attività criminosa all'interno della compagine associativa con l'impegno a rispettare per il futuro gli accordi raggiunti. Emblematica peraltro del rapporto strettamente fiduciario e niente affatto episodico instaurato dal prevenuto con i due coindagati è la circostanza che questi avesse addirittura ottenuto, prima di incorrere nei rimproveri dei due fornitori, una partita di droga gratis. Del resto, come già affermato da questa Corte in una fattispecie in cui è stato riconosciuto il ruolo di partecipe ad un soggetto abituale acquirente e successivo rivenditore della droga fornitagli dall'organizzazione, per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico (Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015 - dep. 27/05/2015, Borraccino, Rv. 263662).
2. Il secondo motivo è inammissibile per la genericità delle doglianze che non evidenziano elementi volti ad escludere le esigenze cautelari e a superare l'applicabilità della disposta misura carceraria. Vertendosi in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato di uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis c.p.p., nel cui ambito rientra l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, opera la 'doppia' presunzione, relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. della custodia in carcere. In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo, superabile dalla sola 'prova contraria' (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016 - dep. 28/07/2016, Barra e altri, Rv. 268664), la quale inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione (Sez. 3, n. 33037 del 15/07/2015 - dep. 28/07/2015, G e altri, Rv. 264190; Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015 - 17/11/2015, Varzaru, Rv. 265419). Tanto premesso, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata ha evidenziato la stabilità del ruolo ricoperto dall'indagato in veste di pusher all'interno del gruppo associativo ed il conseguente pericolo derivante dalla costante immissione della droga nel mercato in cui era capillarmente radicato, unitamente alla sua indole trasgressiva che lo aveva portato ad intessere un rapporto strettamente fiduciario con i vertici del sodalizio che gli assicuravano l'approvvigionamento della merce, tutti elementi non superabili ai fini del pericolo di reiterazione del reato, stante la facilità di ristabilire i contatti con l'ambiente criminale di provenienza, dalla preesistente condizione di incensuratezza o dall'atteggiamento di obbedienza mostrato nei confronti dei capi, condotta del tutto naturale, invece, all'interno di una struttura gerarchicamente organizzata, dalla quale derivavano le sue stesse possibilità di guadagno economico. Opera, in ogni caso, stante il titolo del reato ipotizzato, la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, che integra l' "attualità" e la "concretezza" delle esigenze cautelari in ragione del giudizio, formulato in astratto ed ex ante, dal legislatore. Nessuna motivazione incombeva pertanto sul Tribunale del riesame, gravando invece sulla difesa l'onere di fornire gli elementi atti a 5 o dimostrare che nel caso di specie misure meno afflittive potessero essere ugualmente idonee a soddisfare le accertate esigenze cautelari, nella specie rimasto inadempiuto. Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente a norma dell'art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'a