Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2021, n. 2230
CASS
Sentenza 17 dicembre 2021

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Salvo che non sia diversamente stabilito, colui che intende avvalersi di una facoltà o di un beneficio previsti dalla legge deve fornire la prova della sussistenza del presupposto su cui si fonda la sua domanda, non potendo detta prova, in assenza di una norma che lo preveda espressamente, essere posta a carico del giudice, tanto più ove essa si fondi su un atto che non si trovi presso l'ufficio del giudice competente, ma presso un diverso ufficio. (Fattispecie relativa al rigetto, da parte del giudice dell'esecuzione, di un'istanza di sospensione dell'ordine di demolizione di opere abusive, fondata sulla mancata allegazione della documentazione attestante l'effettivo deposito della domanda di condono).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2021, n. 2230
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2230
    Data del deposito : 17 dicembre 2021

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