Sentenza 17 dicembre 2021
Massime • 1
Salvo che non sia diversamente stabilito, colui che intende avvalersi di una facoltà o di un beneficio previsti dalla legge deve fornire la prova della sussistenza del presupposto su cui si fonda la sua domanda, non potendo detta prova, in assenza di una norma che lo preveda espressamente, essere posta a carico del giudice, tanto più ove essa si fondi su un atto che non si trovi presso l'ufficio del giudice competente, ma presso un diverso ufficio. (Fattispecie relativa al rigetto, da parte del giudice dell'esecuzione, di un'istanza di sospensione dell'ordine di demolizione di opere abusive, fondata sulla mancata allegazione della documentazione attestante l'effettivo deposito della domanda di condono).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2021, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2021 |
Testo completo
OD 02230-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1808/2021 ANNA PETRUZZELLIS -Presidente - CC 17/12/2021- DONATELLA GALTERIO R.G.N. 28272/2021 ANGELO MATTEO SOCCI LUCA SEMERARO - Relatore - MARIA CRISTINA AMOROSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AV NC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/11/2020 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO II PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso DEPOSITATA IN CANCELLS 1.9 GEN 2022 CANCELLIERE ESPERTO Luana Merioni RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di ES FA ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Reggio Calabria del 11 novembre 2020 di rigetto dell'istanza di sospensione o di revoca dell'ordine di demolizione emesso dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, notificato il 30 gennaio 2020, in esecuzione della sentenza definitiva del Pretore di F.eggio Calabria del 23 febbraio 1994. Si deduce la violazione dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen.: il giudice dell'esecuzione non avrebbe previamente accertato la sussistenza della procedura di condono edilizio e, successivamente, i tempi necessari alla definiziore della procedura amministrativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sosperis one, così precisata l'originaria domanda all'udienza del 3 novembre 2020, perché non allegato alcun documento che dimostrasse l'effettivo deposito della domanda di condono edilizio.
1.2. Tale decisione è conforme all'orientamento della giurisprudenza, che va qui ribadito (cfr. Sez. 1, n. 2564 del 07/05/1998, Gobbi, Rv. 210788) per cui, qualora non sia diversamente stabilito, incombe su colui che intende avvalersi di una facoltà o godere di un beneficio che siano previsti dalla legge, forrire la prova della sussistenza del presupposto su cui la domanda si fonda, non potendosi, in assenza di una norma che lo preveda espressamente, stabilire a carico del giudice competente a decidere su di essa l'obbligo di acquisirla di ufficio (fattispecie nella quale, in sede di incidente di esecuzione avverso ordine di carcerazione, il condannato aveva dedotto l'apparente passaggio in giudicato della sentenza di condanna per essere stata omessa la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di cassazione per la discussione del ricorso. Nell'er ur ciare il principio sopra indicato, la S.C. ha ritenuto che spetti all'interessato fornire la prova dei fatti posti a base della sua domanda, e non al giudice l'onere di acquisirla d'ufficio). Sez. 1, n. 5210 del 15/10/1996, Scalise, Rv. 206377 - 01, ha affermato lo stesso principio, aggiungendo che ciò vale a maggior ragione quando l'atto costituente il presupposto necessario per l'accoglimento della domanda non s. trovi presso l'ufficio del giudice competente a pronunciarsi su di essa, bensì presso un ufficio diverso. 2 Tale interpretazione è anche coerente con un sistema che tenda ad evitare istanze puramente dilatorie. Dunque, l'istanza avrebbe dovuto essere corredata dagli elementi a suo sostegno. Il giudice dell'esecuzione non deve sopperire all'omesso acempimento dell'onere della parte di consentire la valutazione di quanto affermato nell'istanza.
1.3. Inammissibile è la produzione della documentazione relativa alla domanda di condono edilizio direttamente e per la prima volta nel giud zio di legittimità. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, i documenti es biti per la prima volta in sede di legittimità non sono ricevibili perché il nuovo codice di rito non ha previsto all'art. 613 cod. proc. pen., diversamente dall'abrogato art. 533, tale facoltà: ciò per il ruolo di pura legittimità della Suprema Corte, che procede non ad un esame degli atti, ma soltanto alla valutazione dell esistenza e della logicità della motivazione. Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici del merito.
2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/12/2021. IlConsigliereestensore Il Presidente Luca Semeraro Anna Petruzzellis 3 IL CANCEL KE TERTO Luana Marian