Versione
29 luglio 1990
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22 luglio 2012
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Art. 16. (Transito e introduzione nel territorio dello
Stato dei materiali di armamento soggetti
alle disposizioni di pubblica sicurezza) 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di attraversamento nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui all'articolo 2, oggetto di transazioni commerciali all'estero da parte di ((soggetti residenti in Stati terzi)) . 2. In tali casi, nonche' in ogni altro caso di introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui al comma 1 che non debbono varcare a qualsiasi titolo la linea doganale e che sono destinati ad altri paesi, si applicano, sempreche' i materiali stessi siano iscritti a manifesto, esclusivamente le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 . (( 2-bis. Le operazioni di attraversamento del territorio nazionale di materiali di armamento, oggetto di transazione da parte di imprese di altri Stati membri, sono sottoposte alle disposizioni di pubblica sicurezza, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 )) 3. Tali disposizioni, con esclusione dell'articolo 40 del regolamento succitato, si applicano altresi' per le armi che ne facciano parte delle dotazioni di bordo risultanti dai documenti ufficiali. 4. Il prefetto puo' negare l'autorizzazione per l'introduzione nel territorio dello Stato dei materiali e delle armi suddetti per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza dandone tempestiva notizia ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, ovvero, sentiti i Ministeri predetti, per ragioni inerenti alla sicurezza dello Stato.
Stato dei materiali di armamento soggetti
alle disposizioni di pubblica sicurezza) 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di attraversamento nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui all'articolo 2, oggetto di transazioni commerciali all'estero da parte di ((soggetti residenti in Stati terzi)) . 2. In tali casi, nonche' in ogni altro caso di introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui al comma 1 che non debbono varcare a qualsiasi titolo la linea doganale e che sono destinati ad altri paesi, si applicano, sempreche' i materiali stessi siano iscritti a manifesto, esclusivamente le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 . (( 2-bis. Le operazioni di attraversamento del territorio nazionale di materiali di armamento, oggetto di transazione da parte di imprese di altri Stati membri, sono sottoposte alle disposizioni di pubblica sicurezza, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 )) 3. Tali disposizioni, con esclusione dell'articolo 40 del regolamento succitato, si applicano altresi' per le armi che ne facciano parte delle dotazioni di bordo risultanti dai documenti ufficiali. 4. Il prefetto puo' negare l'autorizzazione per l'introduzione nel territorio dello Stato dei materiali e delle armi suddetti per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza dandone tempestiva notizia ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, ovvero, sentiti i Ministeri predetti, per ragioni inerenti alla sicurezza dello Stato.
Commentario • 1
- 1. Regolamento previsto dall’articolo 17, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei…Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 10 giugno 2008 · 3.4280999
[…]
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Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2005, n. 24379Provvedimento: […] Deve poi rilevarsi che l'art. 16 detta legge 9 luglio 1990 n. 185, integrante la norma incriminatrice applicata nel caso in esame, esclude la applicabilità della suddetta legge ai casi di attraversamento nel territorio dello stato dei materiali di armamento oggetti di transazione all'estero da parte dei non residenti, ferma restando la possibilità da parte del Prefetto di negare la autorizzazione per l'introduzione nel territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica.Leggi di più...
- ammissibilità se terzo estraneo al reato·
- restituzione delle armi in sequestro alla società straniera proprietaria·
- ragioni·
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