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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 200/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/04/2024 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
NOCELLA LUIGI, Presidente
NT RA, RE
MANCINI FRANCESCO, Giudice
in data 16/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 778/2023 depositato il 29/11/2023
proposto da
Ricorrente
Difeso da
CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso fiorini@pec.it
Ricorrente 3
Difeso da
CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso fiorini@pec.it
Ricorrente 2
Difeso da
CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso fiorini@pec.it contro
ES RL Srl - 01625840606 Difeso da
Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso treesseitalia@postecert.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023000218131 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte resistente si riporta alle motivazioni controdedotte nelle costituzioni di parte depositate.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente.
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti (ES RL s.r.l. e Comune di Ferentino) e poi tempestivamente depositato presso la segreteria di questa Corte, le sig.e LL ER, LL ZI e
IN IT – nella qualità di eredi di LL UG BR e rappresentate e difese in giudizio come in atti – hanno proposto ricorso avverso l'avviso di intimazione n. 2023000218131, per una sorte capitale di
€ 5.414,25 in riferimento a sottese cartelle e/o avvisi di addebito (per TARSU e TARI dal 2006 al 2014) non ritualmente notificati ed in ogni caso oggetto di decadenza e/o prescrizione in riferimento sia al diritto di credito asseritamente preteso, sia in relazione al diritto di riscossione da parte di ES RL , concessionaria in materia di tributi del Comune di Ferentino. In particolare, a sostegno dell'impugnazione le ricorrenti deducono che: 1) Ciascuna iscrizione a ruolo della riscossione della ES RL RL oggetto dell'odierna opposizione risulta affetta da nullità e/o annullabilità, in ragione del fatto che non risulterebbe la previa e necessaria notifica “ rituale” delle cartelle sopra richiamate quale atto presupposto dalla iscrizione stessa;
2) I crediti si ritengono ormai prescritti (5 anni dalla formazione) poiché mai vi è stata la rituale notifica e/o comunicazione quale mezzo formale, previsto dalla Legge (DPR 29.09.1973 n. 600). Ciò anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 23397 depositata in data 17.11.2016, poiché pur volendo dare per avvenuta l'asserita notifica del titolo esecutivo presupposto comunque risulta prescritta la pretesa creditoria e la pretesa di riscossione di 5 anni dall'asserita notifica (cfr. SS. UU. 17/11/2016 n.
23397); 3) come logica conseguenza dei punti sopra menzionati sub 1)e 2), inoltre, anche l'applicazione dei principi nomofilattici delle SS. UU. della Suprema Corte di Cassazione in materia di Sequenza ordinata e procedimentale degli atti;
fermo restando, da ultimo, che alcun atto interruttivo della prescrizione risulta essere stato regolarmente notificato.
Si è ritualmente costituita la ES RL (concessionaria del servizio di accertamento e riscossione e gestione del contenzioso della TARSU/TARI del Comune di Ferentino) per sollecitare il rigetto del ricorso alla luce degli elementi appresso illustrati in sintesi nei loro profili essenziali. In particolare, la suddetta resistente espone di aver riscontrato l'omesso versamento della tassa rifiuti a carico del contribuente Sig.
De cuius resistenti (il de cuius delle ricorrenti) e di avere pertanto emesso i seguenti avvisi di accertamento, contenenti l'intimazione al pagamento delle somme dovute a titolo di imposta sanzioni ed interessi: - Avv. Acc. n. 976 TARSU 2006 notificato 07.04.2010; - Avv. Acc. n. 2869 TARSU 2008 notificato
09.12.2010; - Avv. Acc. n. 938 TARSU 2010 notificato 25.09.2015; - Avv. Acc. n. 958 TARSU 2011 notificato
28.09.2015; - Avv. Acc. n. 979 TARSU 2012 notificato 13.11.2015; - Avv. Acc. n. 845 TARSU 2013 notificato
09.11.2015; - Avv. Acc. n. 822 TARI 2014 notificato 12.02.2016; avvisi tutti regolarmente notificati come da documentazione prodotta e non impugnati. La resistente ha altresì rappresentato con idonea documentazione di supporto di avere successivamente emesso e notificato i seguenti atti: - l'Ingiunzione
Fiscale N. 20130367500187597 relativa alla TARSU 2006 risulta notificata in data 10.10.2013, - l'Ingiunzione
Fiscale N. 20130367595116045 relativa alla TARSU 2008 risulta notificata in data 29.01.2014, - l'Ingiunzione
Fiscale N. 20160367500289752 relativa alla TARSU 2010-2013 risulta notificata in data 01.04.2016, -
l'Ingiunzione Fiscale N. 20190367500009121 relativa alla TARI 2014 risulta notificata in data 22.11.2019; dette Ingiunzioni Fiscali, tutte anch'esse regolarmente notificate, non venivano opposte dal contribuente nei termini di legge, con conseguente intervenuta definitività della relativa pretesa tributaria.
Ha da ultimo esposto ancora la resistente che successivamente, stante il perdurare del mancato versamento di quanto dovuto, a salvaguardia dei termini decadenziali in particolare per l'anno 2007 e l'anno 2008 venivano notificate le seguenti Intimazioni ad adempiere: - Intimazione ad adempiere N. 271720001071 notificata in data 15.11.2017, relativa alla TARSU 2006 - Intimazione ad adempiere N. 271720001072 notificata in data
15.11.2017, relativa alla TARSU 2008; ed infine si notificava in data 11.07.2023, in rinnovazione ed a salvaguardia proprio dei termini prescrizionali ai fini della pretesa tributaria maturata ai fini TARSU/TARI per le annualità dal 2006 al 2014, l'intimazione ad adempiere N. 2023000218131 qui impugnata. Ciò posto, in conclusione la concessionaria resistente deduce innanzitutto la Inammissibilità del ricorso per violazione artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/92, atteso che trattandosi nella specie di intimazione di atto successivo alle Ingiunzioni fiscali ed agli avvisi di cui sopra l'atto impugnato si configura come una intimazione al versamento della somma dovuta e non Banca_1, quindi, un nuovo ed autonomo atto impositivo rispetto agli atti prodromici, cosicché nel presente giudizio si possono contestare solo ed esclusivamente vizi propri all'intimazione impugnata e non anche vizi propri degli avvisi prodromici. Le questioni dunque di merito ascrivibili in via di mera ipotesi ai prodromici avvisi di accertamento devono perciò considerarsi inammissibili, siccome non ascrivibili ai vizi propri dell'atto autonomamente impugnabile dedotto in giudizio. Fermo quanto sopra, la resistente sottolinea comunque ad abundantiam che quanto ex adverso dedotto a sostegno della pretesa prescrizione maturata non corrisponde al vero, atteso che gli avvisi di accertamento sottesi alle Ingiunzioni
Fiscali oggetto della presente Intimazione ad adempiere risultano come appresso correttamente e tempestivamente notificati nel previsto termine prescrizionale di cinque anni, come risulta documentalmente dall'attestazione in calce ai relativi avvisi di ricevimento: - Avv.Acc. n. 976 TARSU 2006 notificato 07.04.2010; -
Avv.Acc. n. 2869 TARSU 2008 notificato 09.12.2010; - Avv.Acc. n. 938 TARSU 2010 notificato 25.09.2015; -
Avv.Acc. n. 958 TARSU 2011 notificato 28.09.2015; - Avv.Acc. n. 979 TARSU 2012 notificato 13.11.2015; -
Avv.Acc. n. 845 TARSU 2013 notificato 09.11.2015; - Avv.Acc. n. 822 TARI 2014 notificato 12.02.2016. Ed ancora, continua la resistente, nel pieno rispetto dei termini decadenziali di tre anni dalla notifica degli avvisi di accertamento venivano successivamente emesse le relative Ingiunzioni Fiscali, vale a dire: l'Ingiunzione
Fiscale N. 20130367500187597 relativa alla TARSU 2006 risulta notificata in data 10.10.2013, - l'Ingiunzione
Fiscale N. 20130367595116045 relativa alla TARSU 2008 risulta notificata in data 29.01.2014, - l'Ingiunzione
Fiscale N. 20160367500289752 relativa alla TARSU 2010-2013 risulta notificata in data 01.04.2016, -
l'Ingiunzione Fiscale N. 20190367500009121 relativa alla TARI 2014 risulta notificata in data 22.11.2019,
Ingiunzioni tutte regolarmente notificate nel triennio successivo alla notifica dei rispettivi accertamenti, sottoscritte per accettazione e non impugnate, con conseguente definitività della pretesa avanzata.
Successivamente – stante il perdurare del mancato versamento di quanto dovuto – a salvaguardia dei termini decadenziali in, particolare per l'anno 2007 e l'anno 2008 venivano notificate le seguenti Intimazioni ad adempiere: - Intimazione ad adempiere N. 271720001071 notificata in data 15.11.2017, relativa alla TARSU
2006 - Intimazione ad adempiere N. 271720001072 notificata in data 15.11.2017, relativa alla TARSU 2008
Infine, la Concessionaria notificava in data 11.07.2023, in rinnovazione ed a salvaguardia proprio dei termini prescrizionali ai fini della pretesa tributaria maturata ai fini TARSU/TARI per le annualità dal 2006 al 2014 -
l'intimazione ad adempiere N. 202300021831 oggetto del presente ricorso/reclamo. Stante l'incontestabile perfezionamento regolare dapprima della notifica degli avvisi di accertamento, delle
Ingiunzioni Fiscali poi ed ancora delle Intimazioni ad adempiere intervenute nelle more, ne deriva per la resistente l'assoluta legittimità della pretesa tributaria avanzata dalla Concessionaria, con conseguente piena legittimità della richiesta delle somme portate dall'Intimazione ad adempiere sia a titolo di imposta dovuta, sia a titolo di interessi maturati, nonché infine a titolo di sanzioni inflitte. Le notifiche, ancora si evidenzia, sono intervenute tutte ampiamente nei termini di decadenza ex lege previsti (5 anni per l'accertamento e 3 anni per la successiva Ingiunzione Fiscale), nel pieno rispetto pertanto del termine di decadenza ai fini del potere di riscossione;
oltre ai successivi atti interruttivi intervenuti, da ultimo l'Intimazione oggetto del presente ricorso regolarmente notificata in data 11.07.2023, e fermo restando comunque, ad abundantiam, l'ulteriore periodo di sospensione dei termini previsto dalla nota disciplina emergenziale antiCOVID.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione del ricorso – svoltasi come da verbale in conformità alle vigenti disposizioni di rito - la Corte ha trattenuto la causa in decisione, deliberando infine come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato quanto addotto dalle parti ed esaminata la documentazione ritualmente acquisita agli atti, si ritiene di dover senz'altro dichiarare l'infondatezza del proposto ricorso.
Ed invero, come motivatamente rappresentato con adeguata documentazione di supporto da parte della concessionaria resistente, la tesi della ricorrente circa l'asserita ricezione mancata di regolare notifica degli atti prodromici all'impugnato provvedimento risulta obiettivamente smentita dagli analitici dati di notificazione come sopra elencati dalla controparte (qui per brevità richiamati per relationem) ed a fronte dei quali le ricorrenti medesime non hanno ribattuto alcunché di specifico, cosicché deve intendersi escluso dal presente contenzioso qualsivoglia profilo di merito afferente alle originarie pretese impositive portate dai sottesi provvedimenti prodromici, stante la loro intervenuta definitività per mancata impugnazione tempestiva.
Ciò posto in ordine alla generale base argomentativa di fondo della tesi delle ricorrenti, altrettanto deve dirsi anche relativamente alla ulteriore tesi prospettata in via subordinata dalle ricorrenti medesime, vale a dire la supposta maturazione intervenuta circa i previsti termini di prescrizione e/o decadenza (cinque o tre anni,
a seconda dei casi) applicabili in ipotesi alle pretese fiscali di cui ai sottesi provvedimenti impositivi originari o di successiva valenza interruttiva, maturazione dei termini anche in questo caso obiettivamente smentita dagli analitici dati di notificazione di tali provvedimenti come sopra elencati in dettaglio dalla concessionaria resistente, dati che per opportuna brevità espositiva si omette qui di ripetere materialmente, con notazione peraltro che essi risultano inappuntabili sotto il profilo della tempestiva cadenza cronologica e della regolare ritualità procedimentale, tant'è che le ricorrenti medesime non hanno ritenuto di ribattere alcunché di specifico in proposito.
Alla luce dunque delle esposte considerazioni – nelle quali deve intendersi assorbita ai fini del decidere ogni argomentazione e richiesta sviluppata in atti dalle parti – questa Corte ritiene doversi senz'altro rigettare il proposto ricorso, con condanna in solido delle parti ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente Concessionaria costituitasi in giudizio, equamente liquidate nella misura di complessivi euro
500,00 oltre agli oneri accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria respinge il proposto ricorso e, per l'effetto, condanna in solido le parti ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente Concessionaria, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre agli oneri accessori di legge.
Così deciso in Frosinone in data 16 aprile 2024.
Il RE estensore Il Presidente
Dr. Raffaele Montaldi Dr. Luigi Nocella
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/04/2024 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
NOCELLA LUIGI, Presidente
NT RA, RE
MANCINI FRANCESCO, Giudice
in data 16/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 778/2023 depositato il 29/11/2023
proposto da
Ricorrente
Difeso da
CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso fiorini@pec.it
Ricorrente 3
Difeso da
CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso fiorini@pec.it
Ricorrente 2
Difeso da
CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso fiorini@pec.it contro
ES RL Srl - 01625840606 Difeso da
Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso treesseitalia@postecert.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023000218131 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte resistente si riporta alle motivazioni controdedotte nelle costituzioni di parte depositate.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente.
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti (ES RL s.r.l. e Comune di Ferentino) e poi tempestivamente depositato presso la segreteria di questa Corte, le sig.e LL ER, LL ZI e
IN IT – nella qualità di eredi di LL UG BR e rappresentate e difese in giudizio come in atti – hanno proposto ricorso avverso l'avviso di intimazione n. 2023000218131, per una sorte capitale di
€ 5.414,25 in riferimento a sottese cartelle e/o avvisi di addebito (per TARSU e TARI dal 2006 al 2014) non ritualmente notificati ed in ogni caso oggetto di decadenza e/o prescrizione in riferimento sia al diritto di credito asseritamente preteso, sia in relazione al diritto di riscossione da parte di ES RL , concessionaria in materia di tributi del Comune di Ferentino. In particolare, a sostegno dell'impugnazione le ricorrenti deducono che: 1) Ciascuna iscrizione a ruolo della riscossione della ES RL RL oggetto dell'odierna opposizione risulta affetta da nullità e/o annullabilità, in ragione del fatto che non risulterebbe la previa e necessaria notifica “ rituale” delle cartelle sopra richiamate quale atto presupposto dalla iscrizione stessa;
2) I crediti si ritengono ormai prescritti (5 anni dalla formazione) poiché mai vi è stata la rituale notifica e/o comunicazione quale mezzo formale, previsto dalla Legge (DPR 29.09.1973 n. 600). Ciò anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 23397 depositata in data 17.11.2016, poiché pur volendo dare per avvenuta l'asserita notifica del titolo esecutivo presupposto comunque risulta prescritta la pretesa creditoria e la pretesa di riscossione di 5 anni dall'asserita notifica (cfr. SS. UU. 17/11/2016 n.
23397); 3) come logica conseguenza dei punti sopra menzionati sub 1)e 2), inoltre, anche l'applicazione dei principi nomofilattici delle SS. UU. della Suprema Corte di Cassazione in materia di Sequenza ordinata e procedimentale degli atti;
fermo restando, da ultimo, che alcun atto interruttivo della prescrizione risulta essere stato regolarmente notificato.
Si è ritualmente costituita la ES RL (concessionaria del servizio di accertamento e riscossione e gestione del contenzioso della TARSU/TARI del Comune di Ferentino) per sollecitare il rigetto del ricorso alla luce degli elementi appresso illustrati in sintesi nei loro profili essenziali. In particolare, la suddetta resistente espone di aver riscontrato l'omesso versamento della tassa rifiuti a carico del contribuente Sig.
De cuius resistenti (il de cuius delle ricorrenti) e di avere pertanto emesso i seguenti avvisi di accertamento, contenenti l'intimazione al pagamento delle somme dovute a titolo di imposta sanzioni ed interessi: - Avv. Acc. n. 976 TARSU 2006 notificato 07.04.2010; - Avv. Acc. n. 2869 TARSU 2008 notificato
09.12.2010; - Avv. Acc. n. 938 TARSU 2010 notificato 25.09.2015; - Avv. Acc. n. 958 TARSU 2011 notificato
28.09.2015; - Avv. Acc. n. 979 TARSU 2012 notificato 13.11.2015; - Avv. Acc. n. 845 TARSU 2013 notificato
09.11.2015; - Avv. Acc. n. 822 TARI 2014 notificato 12.02.2016; avvisi tutti regolarmente notificati come da documentazione prodotta e non impugnati. La resistente ha altresì rappresentato con idonea documentazione di supporto di avere successivamente emesso e notificato i seguenti atti: - l'Ingiunzione
Fiscale N. 20130367500187597 relativa alla TARSU 2006 risulta notificata in data 10.10.2013, - l'Ingiunzione
Fiscale N. 20130367595116045 relativa alla TARSU 2008 risulta notificata in data 29.01.2014, - l'Ingiunzione
Fiscale N. 20160367500289752 relativa alla TARSU 2010-2013 risulta notificata in data 01.04.2016, -
l'Ingiunzione Fiscale N. 20190367500009121 relativa alla TARI 2014 risulta notificata in data 22.11.2019; dette Ingiunzioni Fiscali, tutte anch'esse regolarmente notificate, non venivano opposte dal contribuente nei termini di legge, con conseguente intervenuta definitività della relativa pretesa tributaria.
Ha da ultimo esposto ancora la resistente che successivamente, stante il perdurare del mancato versamento di quanto dovuto, a salvaguardia dei termini decadenziali in particolare per l'anno 2007 e l'anno 2008 venivano notificate le seguenti Intimazioni ad adempiere: - Intimazione ad adempiere N. 271720001071 notificata in data 15.11.2017, relativa alla TARSU 2006 - Intimazione ad adempiere N. 271720001072 notificata in data
15.11.2017, relativa alla TARSU 2008; ed infine si notificava in data 11.07.2023, in rinnovazione ed a salvaguardia proprio dei termini prescrizionali ai fini della pretesa tributaria maturata ai fini TARSU/TARI per le annualità dal 2006 al 2014, l'intimazione ad adempiere N. 2023000218131 qui impugnata. Ciò posto, in conclusione la concessionaria resistente deduce innanzitutto la Inammissibilità del ricorso per violazione artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/92, atteso che trattandosi nella specie di intimazione di atto successivo alle Ingiunzioni fiscali ed agli avvisi di cui sopra l'atto impugnato si configura come una intimazione al versamento della somma dovuta e non Banca_1, quindi, un nuovo ed autonomo atto impositivo rispetto agli atti prodromici, cosicché nel presente giudizio si possono contestare solo ed esclusivamente vizi propri all'intimazione impugnata e non anche vizi propri degli avvisi prodromici. Le questioni dunque di merito ascrivibili in via di mera ipotesi ai prodromici avvisi di accertamento devono perciò considerarsi inammissibili, siccome non ascrivibili ai vizi propri dell'atto autonomamente impugnabile dedotto in giudizio. Fermo quanto sopra, la resistente sottolinea comunque ad abundantiam che quanto ex adverso dedotto a sostegno della pretesa prescrizione maturata non corrisponde al vero, atteso che gli avvisi di accertamento sottesi alle Ingiunzioni
Fiscali oggetto della presente Intimazione ad adempiere risultano come appresso correttamente e tempestivamente notificati nel previsto termine prescrizionale di cinque anni, come risulta documentalmente dall'attestazione in calce ai relativi avvisi di ricevimento: - Avv.Acc. n. 976 TARSU 2006 notificato 07.04.2010; -
Avv.Acc. n. 2869 TARSU 2008 notificato 09.12.2010; - Avv.Acc. n. 938 TARSU 2010 notificato 25.09.2015; -
Avv.Acc. n. 958 TARSU 2011 notificato 28.09.2015; - Avv.Acc. n. 979 TARSU 2012 notificato 13.11.2015; -
Avv.Acc. n. 845 TARSU 2013 notificato 09.11.2015; - Avv.Acc. n. 822 TARI 2014 notificato 12.02.2016. Ed ancora, continua la resistente, nel pieno rispetto dei termini decadenziali di tre anni dalla notifica degli avvisi di accertamento venivano successivamente emesse le relative Ingiunzioni Fiscali, vale a dire: l'Ingiunzione
Fiscale N. 20130367500187597 relativa alla TARSU 2006 risulta notificata in data 10.10.2013, - l'Ingiunzione
Fiscale N. 20130367595116045 relativa alla TARSU 2008 risulta notificata in data 29.01.2014, - l'Ingiunzione
Fiscale N. 20160367500289752 relativa alla TARSU 2010-2013 risulta notificata in data 01.04.2016, -
l'Ingiunzione Fiscale N. 20190367500009121 relativa alla TARI 2014 risulta notificata in data 22.11.2019,
Ingiunzioni tutte regolarmente notificate nel triennio successivo alla notifica dei rispettivi accertamenti, sottoscritte per accettazione e non impugnate, con conseguente definitività della pretesa avanzata.
Successivamente – stante il perdurare del mancato versamento di quanto dovuto – a salvaguardia dei termini decadenziali in, particolare per l'anno 2007 e l'anno 2008 venivano notificate le seguenti Intimazioni ad adempiere: - Intimazione ad adempiere N. 271720001071 notificata in data 15.11.2017, relativa alla TARSU
2006 - Intimazione ad adempiere N. 271720001072 notificata in data 15.11.2017, relativa alla TARSU 2008
Infine, la Concessionaria notificava in data 11.07.2023, in rinnovazione ed a salvaguardia proprio dei termini prescrizionali ai fini della pretesa tributaria maturata ai fini TARSU/TARI per le annualità dal 2006 al 2014 -
l'intimazione ad adempiere N. 202300021831 oggetto del presente ricorso/reclamo. Stante l'incontestabile perfezionamento regolare dapprima della notifica degli avvisi di accertamento, delle
Ingiunzioni Fiscali poi ed ancora delle Intimazioni ad adempiere intervenute nelle more, ne deriva per la resistente l'assoluta legittimità della pretesa tributaria avanzata dalla Concessionaria, con conseguente piena legittimità della richiesta delle somme portate dall'Intimazione ad adempiere sia a titolo di imposta dovuta, sia a titolo di interessi maturati, nonché infine a titolo di sanzioni inflitte. Le notifiche, ancora si evidenzia, sono intervenute tutte ampiamente nei termini di decadenza ex lege previsti (5 anni per l'accertamento e 3 anni per la successiva Ingiunzione Fiscale), nel pieno rispetto pertanto del termine di decadenza ai fini del potere di riscossione;
oltre ai successivi atti interruttivi intervenuti, da ultimo l'Intimazione oggetto del presente ricorso regolarmente notificata in data 11.07.2023, e fermo restando comunque, ad abundantiam, l'ulteriore periodo di sospensione dei termini previsto dalla nota disciplina emergenziale antiCOVID.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione del ricorso – svoltasi come da verbale in conformità alle vigenti disposizioni di rito - la Corte ha trattenuto la causa in decisione, deliberando infine come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato quanto addotto dalle parti ed esaminata la documentazione ritualmente acquisita agli atti, si ritiene di dover senz'altro dichiarare l'infondatezza del proposto ricorso.
Ed invero, come motivatamente rappresentato con adeguata documentazione di supporto da parte della concessionaria resistente, la tesi della ricorrente circa l'asserita ricezione mancata di regolare notifica degli atti prodromici all'impugnato provvedimento risulta obiettivamente smentita dagli analitici dati di notificazione come sopra elencati dalla controparte (qui per brevità richiamati per relationem) ed a fronte dei quali le ricorrenti medesime non hanno ribattuto alcunché di specifico, cosicché deve intendersi escluso dal presente contenzioso qualsivoglia profilo di merito afferente alle originarie pretese impositive portate dai sottesi provvedimenti prodromici, stante la loro intervenuta definitività per mancata impugnazione tempestiva.
Ciò posto in ordine alla generale base argomentativa di fondo della tesi delle ricorrenti, altrettanto deve dirsi anche relativamente alla ulteriore tesi prospettata in via subordinata dalle ricorrenti medesime, vale a dire la supposta maturazione intervenuta circa i previsti termini di prescrizione e/o decadenza (cinque o tre anni,
a seconda dei casi) applicabili in ipotesi alle pretese fiscali di cui ai sottesi provvedimenti impositivi originari o di successiva valenza interruttiva, maturazione dei termini anche in questo caso obiettivamente smentita dagli analitici dati di notificazione di tali provvedimenti come sopra elencati in dettaglio dalla concessionaria resistente, dati che per opportuna brevità espositiva si omette qui di ripetere materialmente, con notazione peraltro che essi risultano inappuntabili sotto il profilo della tempestiva cadenza cronologica e della regolare ritualità procedimentale, tant'è che le ricorrenti medesime non hanno ritenuto di ribattere alcunché di specifico in proposito.
Alla luce dunque delle esposte considerazioni – nelle quali deve intendersi assorbita ai fini del decidere ogni argomentazione e richiesta sviluppata in atti dalle parti – questa Corte ritiene doversi senz'altro rigettare il proposto ricorso, con condanna in solido delle parti ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente Concessionaria costituitasi in giudizio, equamente liquidate nella misura di complessivi euro
500,00 oltre agli oneri accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria respinge il proposto ricorso e, per l'effetto, condanna in solido le parti ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente Concessionaria, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre agli oneri accessori di legge.
Così deciso in Frosinone in data 16 aprile 2024.
Il RE estensore Il Presidente
Dr. Raffaele Montaldi Dr. Luigi Nocella