Ordinanza collegiale 11 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 5 maggio 2023
Sentenza 14 dicembre 2023
Decreto presidenziale 16 luglio 2024
Sentenza 7 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 21 agosto 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01476/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16270/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16270 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Mazzola, Pierfrancesco Saltari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, controinteressati intimati non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero della Giustizia, m_dg. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Concorso interno, per titoli, a complessivi 691 posti (606 uomini; 85 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria indetto con PDG 12 maggio 2020. Scelta sede di assegnazione”, con il quale venivano stabilite illegittime modalità di svolgimento della procedura di scelta della sede di assegnazione, da applicarsi nei confronti di coloro che avrebbero superato il corso di formazione - fatta eccezione per i vincitori sovrintendenti capo che avessero esercitato il diritto al mantenimento della sede di servizio - prevedendosi che la scelta della sede sarebbe avvenuta secondo la posizione in ruolo che sarebbe stata determinata dalla graduatoria risultante dagli esami finali del percorso formativo, e più precisamente che la scelta della sede di assegnazione sarebbe stata effettuata prima dagli appartenenti all'aliquota A) di cui all'art. 1, comma 1, del bando di concorso e, a seguire, dagli appartenenti all'aliquota B) stessa disposizione, e non secondo l'ordine della graduatoria di merito risultante dagli esami finali del corso di formazione;
- della determinazione dell'Amministrazione, di cui alla nota che precede, di adottare all'esito del corso di formazione, non una sola graduatoria, ma più graduatorie, dividendo gli appartenenti all'aliquota A) dagli appartenenti all'aliquota B), dando priorità agli appartenenti all'aliquota A) nella scelta della sede di assegnazione, a prescindere dal voto riportato all'esito del corso, ove pure deteriore rispetto a quello degli appartenenti all'aliquota B);
- del decreto del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a firma del Direttore della Direzione Generale del Personale e delle Risorse di approvazione delle graduatorie degli esami finali del corso di formazione tecnico – professionale rivolto al personale del ruolo maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria nominato “allevo vice ispettore” recante: la graduatoria dell'aliquota 70%, ruolo maschile; la graduatoria dell'aliquota 70%, ruolo femminile; la graduatoria dell'aliquota 30%, ruolo maschile e la graduatoria dell'aliquota 30%, ruolo femminile;
- per quanto occorrente e di ragione, del decreto -OMISSIS- con il quale è stata dettata la disciplina delle modalità di accesso alla qualifica del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria ex art. 44, comma 10, D. Lgs. 95/2017, laddove all'art. 1, comma 4, stabilisce che i vice ispettori nominati in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. a) precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b);
- del Bando di Concorso di cui al Decreto 12 maggio 2020, con riferimento all'art. 9, comma 7, laddove è stato stabilito che i vice ispettori nominati in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. a) precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b) del medesimo articolo;
- del decreto 11 novembre 2021, avente ad oggetto la dichiarazione dei vincitori del concorso interno per 691 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, laddove all'art. 2, comma 7, è stato stabilito che i vice ispettori nominati in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. a) del bando precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione dell'art. 1, comma 1, lettera b) del medesimo articolo;
- di tutti gli altri provvedimenti connessi, collegati, presupposti e conseguenziali a quelli impugnati;
e per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere assegnato presso una sede di servizio da scegliere tra quelle alle quali ha titolo, secondo l''ordine di merito della graduatoria finale del corso di formazione, ove pure previa riadozione di una graduatoria unica in sostituzione di quelle adottate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa NI RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 21 dicembre 2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, domandandone l’annullamento.
Si è costituita l’Amministrazione in giudizio con atto di mero stile.
Con ordinanza nr. 7642/2023 il Collegio ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio processuale tramite notifica per pubblici proclami.
All’udienza del giorno 8 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con sentenza nr. 18965/23 il ricorso è stato rigettato.
In seguito ad appello, il Consiglio di Stato con sent. nr. 981/25 ha annullato la sentenza di primo grado e rinviato la causa innanzi a questo Collegio.
Parte ricorrente ha tempestivamente riassunto il giudizio ex art. 105 c.p.a.
Con ordinanza nr. 15678/25 il Collegio ha disposto il deposito da parte dell’Amministrazione di una relazione sui fatti di causa.
L’Amministrazione vi ha provveduto come da documenti depositati il 19 settembre 2025.
All’udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi:
1) Illegittimità per violazione dell’art. 9 del bando di concorso, in combinato con l’art. 1 – Violazione del provvedimento -OMISSIS-– Violazione del Decreto -OMISSIS-, avente ad oggetto la disciplina delle modalità di accesso alla qualifica del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria ex art. 44, comma 10, D. Lgs. 95/2017 - Violazione della Circolare del 04.11.2022 – Violazione dell’art. 44, comma 10, D. Lgs. 95/2017 – Violazione dell’art. 28, comma IV, del D. Lgs. 443/1992 giacché l’Amministrazione avrebbe, dopo essersi vincolata ad assegnare le sedi ai vincitori del concorso per vice ispettori che avevano superato il relativo corso di formazione, secondo l’ordine della graduatoria di merito, garantendo priorità nella scelta della sede disponibile secondo l’ordine della graduatoria di merito -
diversamente ed illegittimamente ritenuto di accordare la precedenza nella scelta della sede agli allievi vice ispettori appartenenti all’aliquota a) di cui all’art. 1, comma 1 del bando i quali, per lo più, risultano da collocare in posizione deteriore rispetto al ricorrente nella graduatoria, i quali avevano titolo solo alla priorità nella collocazione nel ruolo d’anzianità;
2) Violazione del principio della par condicio dei candidati ai concorsi – Disparità di trattamento - Violazione dei principi di imparzialità e del buon andamento – Violazione dell’art. 97 della Costituzione – Violazione dell’art 28 del D.P.R. 487/1994 – Violazione delle regole del giusto procedimento – Violazione del principio di trasparenza – Violazione delle regole della correttezza considerato che la regola dell’attribuzione della sede sulla base dell’ordine della graduatoria è regola di ordine generale, peraltro codificata anche dalla normativa specifica di settore e la modifica operata dall’Amministrazione violerebbe i principi base delle selezioni concorsuali, tra cui quello della par condicio dei concorrenti, che costituisce espressione del principio del buon andamento;
3) Eccesso di potere – Contraddittorietà – Irrazionalità ed irragionevolezza – Disomogeneità – Incoerenza del Decreto -OMISSIS-, con il quale è stata dettata la disciplina delle modalità di accesso alla qualifica del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria ex art. 44, comma 10, D. Lgs. 95/2017, del Bando di concorso e del Decreto 11 novembre 2021, avente ad oggetto la dichiarazione dei vincitori del concorso interno, con riferimento a tutte quelle disposizioni che hanno stabilito che i vice ispettori nominati in attuazione dell’art. 1, comma 1, lett. a) del bando avrebbero preceduto nel ruolo quelli nominati in attuazione dell’art. 1, comma 1, lettera b) del medesimo articolo.
Orbene, i lamentati vizi sono nello specifico esclusi dal fatto che comunque la disciplina concorsuale, considerata nel suo complesso, tiene conto della diversità delle due categorie e riconosce alle stesse un trattamento non identico.
Vi è, infatti, da considerare che il bando di concorso, dei cui esiti i successivi provvedimenti impugnati sono applicazione, prevedono, per la categoria dei sovrintendenti, una riserva pari al settanta per cento dei posti messi a concorso e, all’interno di essa, una riserva del cinquanta per cento ai soggetti con qualifica di sovrintendente capo, così attribuendo alla categoria dei sovrintendenti, in relazione alla peculiarità della qualifica posseduta, maggiori chances di conseguire la vittoria della procedura, per i sovrintendenti capo anche utilizzando l’aliquota dei posti non coperta dalla specifica riserva in loro favore e consentendo, in caso di copertura di un posto rientrante nella riserva specifica, il diritto al mantenimento della sede.
Per gli agenti e gli assistenti, invece, la riserva dei posti è riconosciuta nel solo limite del 30%, senza alcun riconoscimento del diritto al mantenimento della sede.
Non vi è, dunque, disparità di trattamento e violazione del principio di uguaglianza, risultando le due categorie diversamente considerate e disciplinate dal legislatore e dall’amministrazione in relazione al concorso per cui è controversia.
In particolare, con la nota del 10 novembre 2022 sono state definite le modalità di scelta della sede di assegnazione all’esito degli esami finali del corso di formazione, prevedendosi che la scelta sarebbe stata effettuata secondo la posizione in ruolo determinata dalla graduatoria risultante dagli esami finali del percorso formativo, fermo restando che, come stabilito dall’art. 9, co. 7 del bando di concorso, i vice ispettori nominati in attuazione dell’art. 1 comma 1 lett. a) precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1 lett. b). Pertanto, la scelta di assegnazione sarebbe stata effettuata prima dagli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti (aliquota A) e a seguire dagli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti (aliquota B) secondo l’ordine della rispettiva graduatoria.
Dalla lettura di tale provvedimento, unitamente alla previsione della lex specialis del bando di concorso, si evince la ragionevolezza e legittimità della ratio legis , volta a salvaguardare maggiormente gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in virtù della loro anzianità di servizio, dell’età anagrafica media superiore ai cinquant’anni e dell’esperienza maturata (assimilabile a quella di vice ispettore).
D’altra parte, l'assegnazione di sede di servizio deve avvenire tenendo conto dell'ordine di graduatoria e sulla base delle direttive di impiego. L'ordine di graduatoria è uno dei parametri legislativamente previsti per l'assegnazione dei militari, che necessariamente deve affiancarsi a quello delle esigenze di servizio e, anzi, costituisce un parametro generale, da rispettare salvo la sussistenza di specifiche altre esigenze prevalenti evidenziate nelle direttive di impiego (cfr. TAR Lazio, sez. I bis, 21 dicembre 2020 n. 13834).
Si può derogare all'ordine di graduatoria e alle preferenze indicate dai candidati, alla luce del prioritario criterio delle esigenze di servizio, laddove deroga si fondi su esigenze oggettive e motivate, anche con specifico riferimento al criterio di scelta degli specifici militari da destinare a una sede (cfr. Cons. Stato, sez. VII, n. 7155/2025).
Nel caso in esame, la decisione dell'amministrazione di dare priorità, nella scelta della sede, ai vincitori rientranti nella categoria dei sovraintendenti costituisce, per espressa affermazione contenuta nell'atto impugnato, applicazione dell'art. 9, comma 7, del bando, secondo cui "I vice ispettori nominati in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a) precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b) del medesimo articolo" e, d’altra parte, sarebbe del tutto irragionevole e contrario alla finalità della disposizione in esame - che ha voluto assicurare un trattamento di favore per i sovrintendenti rispetto agli agenti e agli assistenti - non considerare la prioritaria collocazione nel ruolo anche ai fini dell'assegnazione della prima sede (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24/10/2025, n. 8251).
Non risulta pertanto illegittima la scelta dell’Amministrazione di accordare preferenza in ordine alla scelta della sede (fermo l’ordine di graduatoria) ai candidati con una superiore qualifica, quali sono i sovrintendenti in rapporto agli agenti ed assistenti.
Per le ragioni illustrate il ricorso deve essere rigettato.
Stante la peculiarità della controversia le spese di lite possono ugualmente essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO SA, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
NI RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI RA | DO SA |
IL SEGRETARIO