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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 943/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
LORETO RITA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5330/2023 depositato il 06/11/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza - Via Modonesi, 16 29100 Piacenza PC
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8224/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25
e pubblicata il 19/06/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200137662330 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: le parti si riportano agli atti e ne chiedono accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In sede di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/73, della dichiarazione presentata dalla signora Nominativo_1 (Modello 730/2016 anno d'imposta 2015), l'Ufficio richiedeva al signor Nominativo_2, in quanto Responsabile dell'Assistenza Fiscale del CAF CISL SRL che aveva rilasciato il visto di conformità, la documentazione relativa agli oneri e spese indicati in dichiarazione, con particolare riguardo alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, pari ad € 1.342,00 per l'anno 2008 e
€ 55.000,00 per l'anno 2015.
Dopo avere esaminato e valutato la documentazione, trasmessa in allegato a istanza di autotutela, l'Ufficio notificava al CAF/RAF comunicazione con la quale si provvedeva alla rettifica delle detrazioni relative alle suddette spese da € 6.292,00 ad € 3.494,00.
Veniva, pertanto, calcolata la relativa imposta IRPEF dovuta e veniva altresì informata la parte della possibilità, qualora il pagamento fosse avvenuto entro i 60 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, di riduzione della sanzione al 20%.
Non avendo la parte pagato quanto richiesto, in data 30/11/2021 l'Agenzia EntrateRiscossione notificava
Cartella di pagamento n. 09720200137662330.
La parte presentava reclamo ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs n. 546/92, avverso la cartella de qua, chiedendone l'annullamento.
A seguito del diniego opposto dall'Ufficio, si instaurava il procedimento di primo grado innanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di ROMA, la quale, con Sentenza n. 8224/2023 della sez. 25, depositata il 19/6/2023, accoglieva il ricorso della contribuente.
Avverso tale sentenza, l'Ufficio proponeva appello per cui è causa, per i motivi meglio indicati in atti.
Si costituiva nel presente giudizio la contribuente con propria memoria e relative controdeduzioni chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La causa era fissata per l'udienza del 29.09.2025.
In data 24.09.2025, l'Ufficio depositaca memoria con cui comunicava l'annullamento in autotutela del ruolo e della cartella di pagamento impugnati, tenuto conto dell'orientamento consolidato della Suprema Corte di
Cassazione secondo cui la competenza per il recupero delle somme a titolo di maggiore imposta, interessi e sanzioni di cui all'art. 39 del D.Lgsl. n. 241/1997, in caso di visto infedele, appartiene alla Direzione
Regionale individuata in ragione del domicilio fiscale dell'intermediario che ha apposto il visto di conformità
e non alla Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale del contribuente. In considerazione di quanto sopra e del provvedimento di annullamento, chiedeva di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgsl. 546/1992. Con compensazione delle spese di lite, in considerazione della complessità, novità e serialità della questione controversa.
La causa era trattata all'udeinza del 29.09.2025 ed ivi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto della memoria dell'Ufficio e dell'annullamento in autotutela del ruolo e della cartella di pagamento impugnati, in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione secondo cui la competenza per il recupero delle somme a titolo di maggiore imposta, interessi e sanzioni di cui all'art. 39 del D.Lgsl. n. 241/1997, in caso di visto infedele, appartiene alla Direzione Regionale individuata in ragione del domicilio fiscale dell'intermediario che ha apposto il visto di conformità e non alla
Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale del contribuente.
In conseguenza di quanto sopra, si può dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgsl. 546/1992. Per quanto concerne la invocata compensazione delle spese, in assenza di una dichiarazione espressa in tal senso da parte del contribuente e odierna appellata, si deve ritenere sussistente la soccombenza c.d. virtuale dell'Ufficio.
La cessazione della materia del contendere presuppone, infatti, che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa. (Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21757 del 29/07/2021 (Rv. 661966 - 01)
Ne consegue che l'invocata compensazione non può essere accolta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispostivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna l'Agenzia dell'Entrate -
Direzione Provinciale di Piacenza le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 1000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
LORETO RITA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5330/2023 depositato il 06/11/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza - Via Modonesi, 16 29100 Piacenza PC
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8224/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25
e pubblicata il 19/06/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200137662330 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: le parti si riportano agli atti e ne chiedono accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In sede di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/73, della dichiarazione presentata dalla signora Nominativo_1 (Modello 730/2016 anno d'imposta 2015), l'Ufficio richiedeva al signor Nominativo_2, in quanto Responsabile dell'Assistenza Fiscale del CAF CISL SRL che aveva rilasciato il visto di conformità, la documentazione relativa agli oneri e spese indicati in dichiarazione, con particolare riguardo alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, pari ad € 1.342,00 per l'anno 2008 e
€ 55.000,00 per l'anno 2015.
Dopo avere esaminato e valutato la documentazione, trasmessa in allegato a istanza di autotutela, l'Ufficio notificava al CAF/RAF comunicazione con la quale si provvedeva alla rettifica delle detrazioni relative alle suddette spese da € 6.292,00 ad € 3.494,00.
Veniva, pertanto, calcolata la relativa imposta IRPEF dovuta e veniva altresì informata la parte della possibilità, qualora il pagamento fosse avvenuto entro i 60 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, di riduzione della sanzione al 20%.
Non avendo la parte pagato quanto richiesto, in data 30/11/2021 l'Agenzia EntrateRiscossione notificava
Cartella di pagamento n. 09720200137662330.
La parte presentava reclamo ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs n. 546/92, avverso la cartella de qua, chiedendone l'annullamento.
A seguito del diniego opposto dall'Ufficio, si instaurava il procedimento di primo grado innanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di ROMA, la quale, con Sentenza n. 8224/2023 della sez. 25, depositata il 19/6/2023, accoglieva il ricorso della contribuente.
Avverso tale sentenza, l'Ufficio proponeva appello per cui è causa, per i motivi meglio indicati in atti.
Si costituiva nel presente giudizio la contribuente con propria memoria e relative controdeduzioni chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La causa era fissata per l'udienza del 29.09.2025.
In data 24.09.2025, l'Ufficio depositaca memoria con cui comunicava l'annullamento in autotutela del ruolo e della cartella di pagamento impugnati, tenuto conto dell'orientamento consolidato della Suprema Corte di
Cassazione secondo cui la competenza per il recupero delle somme a titolo di maggiore imposta, interessi e sanzioni di cui all'art. 39 del D.Lgsl. n. 241/1997, in caso di visto infedele, appartiene alla Direzione
Regionale individuata in ragione del domicilio fiscale dell'intermediario che ha apposto il visto di conformità
e non alla Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale del contribuente. In considerazione di quanto sopra e del provvedimento di annullamento, chiedeva di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgsl. 546/1992. Con compensazione delle spese di lite, in considerazione della complessità, novità e serialità della questione controversa.
La causa era trattata all'udeinza del 29.09.2025 ed ivi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto della memoria dell'Ufficio e dell'annullamento in autotutela del ruolo e della cartella di pagamento impugnati, in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione secondo cui la competenza per il recupero delle somme a titolo di maggiore imposta, interessi e sanzioni di cui all'art. 39 del D.Lgsl. n. 241/1997, in caso di visto infedele, appartiene alla Direzione Regionale individuata in ragione del domicilio fiscale dell'intermediario che ha apposto il visto di conformità e non alla
Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale del contribuente.
In conseguenza di quanto sopra, si può dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgsl. 546/1992. Per quanto concerne la invocata compensazione delle spese, in assenza di una dichiarazione espressa in tal senso da parte del contribuente e odierna appellata, si deve ritenere sussistente la soccombenza c.d. virtuale dell'Ufficio.
La cessazione della materia del contendere presuppone, infatti, che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa. (Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21757 del 29/07/2021 (Rv. 661966 - 01)
Ne consegue che l'invocata compensazione non può essere accolta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispostivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna l'Agenzia dell'Entrate -
Direzione Provinciale di Piacenza le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 1000,00, oltre accessori di legge se dovuti.