Articolo 4 della Legge 29 gennaio 1986, n. 32
Articolo 3Articolo 5
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22 febbraio 1986
Art. 4.
Dopo l' articolo 1201 del codice della navigazione e' inserito il seguente:
"Art. 1201-bis. (Inosservanza dell'ordine di approdo). Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando il territorio dello Stato, non ottempera' all'ordine di approdo previsto nell'articolo 803, o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare nel piu' vicino aeroporto e' punito con l'arresto fino a un anno. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni quando si tratti di aeromobile adibito al trasporto di persone.
Con le stesse pene e' punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, il comandante di un aeromobile nazionale il quale, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non ottempera' all'ordine di approdo impartito dalle competenti autorita' dello Stato il cui territorio e' sorvolato.
Ai fini di cui al comma precedente sono equiparati agli aeromobili nazionali gli aeromobili immatricolati all'estero., quando sono utilizzati da persona che abbia la residenza permanente ovvero la sede principale degli affari nel territorio dello Stato".
Entrata in vigore il 22 febbraio 1986