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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GENOVESE FR ANTONIO SA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 302/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Impruneta - Piazza Buondelmonti, 41 50123 Impruneta FI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 800090298 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che Il ricorrente è proprietario di alcuni fabbricati immobiliari situati in Indirizzo_1 nel comune di Impruneta, tra i quali, un'abitazione di mq. 1033, un garage di mq. 367 e un appartamento di mq. 93;
che di tali immobili il ricorrente non ha mai pagato alcunchè di TARI in autoliquidazione nell'anno di cui si discute, 2020 (e, si assume, anche negli anni successivi);
che LI SP, concessionario per il Comune per la TARI, ha con l'avviso di pagamento n.
162220200001608, prima richiesto bonariamente il pagamento di quanto dovuto a titolo di acconto di TARI 2020 al Sig. Ricorrente_1 e, a seguito del mancato pagamento, ha inviato un sollecito n. 700109458 del 15/12/2022, notificato al ricorrente in data 14/3/2023 per compiuta giacenza;
che successivamente, proseguendo l'inadempienza del ricorrente, LI SP ha notificato l'avviso di accertamento oggi impugnato;
che si è costituito nel giudizio il Comune di Impruneta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che il ricorso è infondato in tutte e due le prospettazioni del ricorrente (Mancata notifica atti precedenti;
Errato periodo di calcolo);
che, quanto alla prima doglianza, il ricorrente sostiene che sia il primo avviso bonario e sia il successivo sollecito siano stati indirizzati al luogo di precedente residenza onde il ricorrente, non avendo avuto conoscenza degli stessi, avrebbe diritto di vedere l'avviso impugnato decurtato delle sanzioni;
che, di contro, ha ragione l'ente a respingere il mezzo poiché la tassa sui rifiuti è un tributo configurato dalla legge in autoliquidazione;
che l'articolo 1, comma 688, della legge 147/2013 ha previsto infatti che il Comune deve stabilire le scadenze del versamento e che è comunque facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno;
che è pertanto irrilevante il fatto che gli avvisi bonari siano o meno consegnati essendo essi semplici pro- memoria con cui viene ricordato il dovere tributario, essendo preciso obbligo del contribuente effettuare il pagamento in autoliquidazione entro la scadenza prevista per legge e regolamento;
che, nella specie, nessun pagamento per l'anno 2020 è pervenuto da parte del ricorrente, onde la correttezza dell'avviso e delle correlate sanzioni;
che priva di pregio è anche la seconda doglianza, secondo cui l'ammontare della TARI 2020 dovrebbe essere riconteggiato in quanto non terrebbe conto di un periodo in cui il tributo non era dovuto a fronte dei lavori di ristrutturazione dell'immobile;
che, infatti, l'avviso n. 162202000001608, del 03/06/2020, prodromico a quello impugnato, non tiene conto dei periodi interrotti al 08/07/2020, per l'immobile di mq. 1033, e al 03/12/20 per il garage, in quanto materialmente le operazioni di cessazione sono state fatte successivamente alla data di emissione dell'avviso stesso;
che, se l'avviso n. 162202000001608 relativo all'acconto 2020, non ne ha tenuto conto in ragione della data di emissione, gli avvisi successivi, nessuno dei quali pagati dall'utente, hanno però restituito e compensato gli avvisi precedenti scomputando le somme afferenti al 2020 dai totali dovuti per i periodi successivi;
che infatti l'avviso N. 62-2020-00007125, ove si restituiscono € 273,00, è relativo al periodo dal 08/07/2020 (data cessazione) al 31/10/2010 (data fine periodo acconto 2020) dell'immobile di mq. 1033 ove si compensa in parte con l'acconto 2020; che, dunque, quest'ultimo è divenuto esigibile solo per la differenza (e cioè per
€ 1846 - € 273, per una un totale di € 1.573);
che l'avviso N. 62-2021-00006907, ha invece restituito € 106, per il periodo dal 03/12/2020 (periodo interruzione per lavori) al 31/12/2020 del garage, in quanto, a differenza dell'utenza dell'altro immobile, è stato successivamente fatturato tutto l'anno 2020 con l'avviso N. 62-2021- 00002426 (saldo 2020 e acconto
2021-) e poi restituita l'eccedenza di € 106, compensata proprio con quest'ultimo avviso, onde l'esigibilità della sola differenza ( utenza che non rientra nella contestazione del ricorso, perché la cessazione
(03/12/2020) è successiva al periodo fatturato in acconto (fino all'01/10));
Quindi, in definitiva, il motivo di ricorso si appunta solo sul periodo in eccesso fatturato sull'utenza dell'immobile di mq. 1033, ammontare che tuttavia è stato restituito e compensato l'importo con gli avvisi emessi successivamente;
che, pertanto, quanto richiesto dall'Ufficio è ammontare dovuto nella sua interezza e l'avviso deve trovare conferma, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA LA PARTE RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI CHE LIQUIDA IN EURO 350,00, OLTRE SPESE FORFETTARIE E ACCESSORI DI
LEGGE.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GENOVESE FR ANTONIO SA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 302/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Impruneta - Piazza Buondelmonti, 41 50123 Impruneta FI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 800090298 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che Il ricorrente è proprietario di alcuni fabbricati immobiliari situati in Indirizzo_1 nel comune di Impruneta, tra i quali, un'abitazione di mq. 1033, un garage di mq. 367 e un appartamento di mq. 93;
che di tali immobili il ricorrente non ha mai pagato alcunchè di TARI in autoliquidazione nell'anno di cui si discute, 2020 (e, si assume, anche negli anni successivi);
che LI SP, concessionario per il Comune per la TARI, ha con l'avviso di pagamento n.
162220200001608, prima richiesto bonariamente il pagamento di quanto dovuto a titolo di acconto di TARI 2020 al Sig. Ricorrente_1 e, a seguito del mancato pagamento, ha inviato un sollecito n. 700109458 del 15/12/2022, notificato al ricorrente in data 14/3/2023 per compiuta giacenza;
che successivamente, proseguendo l'inadempienza del ricorrente, LI SP ha notificato l'avviso di accertamento oggi impugnato;
che si è costituito nel giudizio il Comune di Impruneta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che il ricorso è infondato in tutte e due le prospettazioni del ricorrente (Mancata notifica atti precedenti;
Errato periodo di calcolo);
che, quanto alla prima doglianza, il ricorrente sostiene che sia il primo avviso bonario e sia il successivo sollecito siano stati indirizzati al luogo di precedente residenza onde il ricorrente, non avendo avuto conoscenza degli stessi, avrebbe diritto di vedere l'avviso impugnato decurtato delle sanzioni;
che, di contro, ha ragione l'ente a respingere il mezzo poiché la tassa sui rifiuti è un tributo configurato dalla legge in autoliquidazione;
che l'articolo 1, comma 688, della legge 147/2013 ha previsto infatti che il Comune deve stabilire le scadenze del versamento e che è comunque facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno;
che è pertanto irrilevante il fatto che gli avvisi bonari siano o meno consegnati essendo essi semplici pro- memoria con cui viene ricordato il dovere tributario, essendo preciso obbligo del contribuente effettuare il pagamento in autoliquidazione entro la scadenza prevista per legge e regolamento;
che, nella specie, nessun pagamento per l'anno 2020 è pervenuto da parte del ricorrente, onde la correttezza dell'avviso e delle correlate sanzioni;
che priva di pregio è anche la seconda doglianza, secondo cui l'ammontare della TARI 2020 dovrebbe essere riconteggiato in quanto non terrebbe conto di un periodo in cui il tributo non era dovuto a fronte dei lavori di ristrutturazione dell'immobile;
che, infatti, l'avviso n. 162202000001608, del 03/06/2020, prodromico a quello impugnato, non tiene conto dei periodi interrotti al 08/07/2020, per l'immobile di mq. 1033, e al 03/12/20 per il garage, in quanto materialmente le operazioni di cessazione sono state fatte successivamente alla data di emissione dell'avviso stesso;
che, se l'avviso n. 162202000001608 relativo all'acconto 2020, non ne ha tenuto conto in ragione della data di emissione, gli avvisi successivi, nessuno dei quali pagati dall'utente, hanno però restituito e compensato gli avvisi precedenti scomputando le somme afferenti al 2020 dai totali dovuti per i periodi successivi;
che infatti l'avviso N. 62-2020-00007125, ove si restituiscono € 273,00, è relativo al periodo dal 08/07/2020 (data cessazione) al 31/10/2010 (data fine periodo acconto 2020) dell'immobile di mq. 1033 ove si compensa in parte con l'acconto 2020; che, dunque, quest'ultimo è divenuto esigibile solo per la differenza (e cioè per
€ 1846 - € 273, per una un totale di € 1.573);
che l'avviso N. 62-2021-00006907, ha invece restituito € 106, per il periodo dal 03/12/2020 (periodo interruzione per lavori) al 31/12/2020 del garage, in quanto, a differenza dell'utenza dell'altro immobile, è stato successivamente fatturato tutto l'anno 2020 con l'avviso N. 62-2021- 00002426 (saldo 2020 e acconto
2021-) e poi restituita l'eccedenza di € 106, compensata proprio con quest'ultimo avviso, onde l'esigibilità della sola differenza ( utenza che non rientra nella contestazione del ricorso, perché la cessazione
(03/12/2020) è successiva al periodo fatturato in acconto (fino all'01/10));
Quindi, in definitiva, il motivo di ricorso si appunta solo sul periodo in eccesso fatturato sull'utenza dell'immobile di mq. 1033, ammontare che tuttavia è stato restituito e compensato l'importo con gli avvisi emessi successivamente;
che, pertanto, quanto richiesto dall'Ufficio è ammontare dovuto nella sua interezza e l'avviso deve trovare conferma, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA LA PARTE RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI CHE LIQUIDA IN EURO 350,00, OLTRE SPESE FORFETTARIE E ACCESSORI DI
LEGGE.