Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 24/03/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00572/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00557/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 557 del 2024, proposto da
IS NO, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Boccetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza parziale (relativamente alle non corrisposte differenze retributive),
del giudicato della sentenza del Tribunale di Crotone, in funzione di giudice del lavoro, n. 455 del 18.5.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- con sentenza n. 455 del 18.5.2023, passata in giudicato, il Tribunale di Crotone, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente “ Previa disapplicazione dell’art. 569 d.lgs.297/94 e dell’art.485 d.lgs.297/94, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici del servizio effettivo prestato e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione ad adottare i provvedimenti conseguenti e a pagare le differenze retributive maturate per effetto di tale riconoscimento, oltre interessi o (se maggiore) rivalutazione come per legge. Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge .”;
- nonostante la richiesta di pagamento avanzata il 5.10.2023, la resistente p.a. è rimasta parzialmente inerte, avendo corrisposto solamente le spese di lite, cosicché la ricorrente ha proposto l’actio iudicati quanto alle non corrisposte differenze retributive, chiedendo l’ottemperanza della pronuncia, con nomina di un commissario ad acta ;
Ritenuto che:
- è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
- l’intimato Ministero deve, pertanto, eseguire, anche per la parte prevalente e mancante, la sentenza n. 455/2023 del Tribunale di Crotone secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente - dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- le spese per l’eventuale attività commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro;
- le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione di ottemperare alla sentenza n. 455/2023 del Tribunale di Crotone nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione a cura di parte ricorrente della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale commissario ad acta il dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alla sentenza entro ulteriori sessanta giorni.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 1.286,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario
Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cristiano De Giovanni | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO