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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 12495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12495 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Anna Maria La Marra, dopo il deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA . nella causa R.G.L. 29355 /2023 promossa da:
Parte_1
con l'avv.TORTORA CORRADO
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
Con l'avv .SPALLETTA PAOLO resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato premesso che ha Parte_1 lavorato per la in forza di Controparte_2 un contratto a tempo indeterminato, dal 11 febbraio 2013 al 30 maggio 2022; che è stato inquadrato nel livello D del CCNL colf lavoroa domestico;
che ha sempre svolto attività amministrative- cura e gestione del patrimonio immobiliare della suddetta provincia;
che il CCNL applicato – colf non convivente - era inconferente con le mansioni amministrative, di fatto, svolte;
che ha svolto tutte le attività elencate in ricorso;
che in base alle suddette mansioni doveva trovare applicazione il CCNL DA;
ha convenuto in giudizio la per sentir accogliere le seguenti CP_1 conclusioni “ Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato dall'11 febbraio del 2013 al 30.05.2022, con inquadramento nel livello F2 del CCNL degli Istituti aderenti all'associazione DA (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica) e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma di Euro 200.083,03, come risultante dai conteggi allegati o a quella somma maggiore o minore che il Giudice vorrà determinare sensi e gli effetti degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c; 2) In vi gradata riconoscere accertare e dichiarare diritto del ricorrente all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato dall'11 febbraio del 2013 al 30.05.2022, con inquadramento nel livello F1 del CCNL degli Istituti aderenti all'associazione DA (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica) e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma a titolo di differenze retributive di Euro 183.238,17, come risultante dai conteggi allegati o a quella somma maggiore o minore che il Giudice vorrà determinare sensi e gli effetti degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c; 3) ancora in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato dall'11 febbraio del 2013 al 30.05.2022, con inquadramento nel livello E2 del CCNL degli Istituti aderenti all'associazione DA (Associazione Gestori IstitutiDipendenti dall'Autorità Ecclesiastica) e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma a titolo di differenze retributive di Euro 166.228,32, come risultante dai conteggi allegati o a quella somma maggiore o minore che il Giudice vorrà determinare sensi e gli effetti degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c;4) ancora in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato dall'11 febbraio del 2013 al 30.05.2022, con inquadramento nel livello E2 del CCNL degli Istituti aderenti all'associazione DA (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica) e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma a titolo di differenze retributive di Euro 147.165,58, come risultante dai conteggi allegati o a quella somma maggiore o minore che il Giudice vorrà determinare sensi e gli effetti degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c; 5) ed ancora in via subordinata quanto dovuto sulla scorta degli effettivi orari di lavoro realmente effettuati con il contratto di inquadramento COLF, di cui ci riserva quantificazione, dal momento che allo stato non ha nemmeno ricevuto il TFR e quant'altro dovuto sulla scorta dell'illegittimo contratto di lavoro applicato. 6) Si chiede, inoltre, che l'Ill.mo Giudicante voglia concedere l'emissione di un'ordinanza provvisionale ai sensi dell'art. 423.c.p.c., I e II comma, sulla somma di euro da intendersi a titolo di acconto sul maggiore avere di cui agli allegati conteggi, per le motivazioni espresse in narrative. 7) Si chiede, inoltre, che l'Ill.mo Giudicante voglia concedere l'emissione di un'ordinanza provvisionale ai sensi dell'art. 423.c.p.c., I e II comma, sulla somma di euro 13.317,84, a titolo di TFR da intendersi a titolo di acconto sul maggiore avere di cui agli allegati conteggi, per le motivazioni già espresse in narrativa. Il tutto da determinarsi anche attraverso CTU che sin d'ora si chiede di ammettere, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo. Previe argomentazioni in diritto concludeva come sopra.
Si è costituita la Controparte_3 ed ha eccepito che non era addetto alla sede di roma né ad alcun'altra
[...] Per_1 Controp sede operativa dell che ha svolto i compiti di volta in voltra affidatigli avvalendosi di beni propri senza alcun ausilio dell che non aveva autonomia Pt_2 Controp decisionale nè poteri di rappresentanza dell'ente; che si recava negli uffici dell saltuariamente;
che non era inserito in alcuna organizzazione aziendale;
che è stato assunto in data 11.2.2013 con livello D qualifica di Amministratore dei beni di famiglia ecclesiale;
che svolgeva mansioni connesse all'amministrazione del patrimonio di famiglia per 25 ore settimanali;
che non è stato mai incaricato della cura e della gestione integrale del patrimonio;
che ha semplicemente svolto i compiti esecutivi di volta in volta affidatigli;
che non ha mai svolto mansioni riconducibili al Controp personale amministrativo a cui l applicava il CCNL degli istituti aderenti all'associazione DA;
che non ha mai avuto poteri decisionali sugli immobili dell'ente. Tanto premesso hanno chiesto al tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni “ in via preliminare e di rito a) si eccepisce la decadenza del ricorrente dal diritto di produzione dei conteggi o di ulteriori documenti e quindi Voglia l'ill.mo Giudice rigettare la richiesta di produzione dei conteggi e di ogni altra ulteriore documentazione, in quanto tardiva e quindi inammissibile;
b) Voglia l'ill.mo Giudice rigettare ogni altra domanda, eccezione, allegazione, difesa ed istanza anche istruttoria in quanto inammissibile, irrilevante ed invalidamente formulata. nel merito Voglia l'ill.mo Giudice rigettare il ricorso ed ogni domanda, istanza, eccezione, difesa, allegazione con lo stesso formulata dal ricorrente, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio oltre accessori di legge.
La causa, istruita con documenti e prova testimoniale, depositate le note autorizzate, è stata decisa con sentenza, dopo il deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
E' documentato che sia stato assunto dall'ente convenuto con contratto a Pt_1 tempo indeterminato 25 ore settimanali , inquadrato nel livello D del CCNL “ Disciplina personale domestico” in data 11 febbraio 2013. Si legge all'uopo nel suddetto contratto “ contratto individuale di lavoro subordinato domestico ..datore di lavoro Prov. D'Italia Missionari MI ….- condizioni contrattuali- data assunzione 11.2.2013; Livello D Qualifica amministratore dei beni di famiglia;
CCNL Per_2 applicato DISCIPLINA PERSONALE DOMESTICO.25 ore settimanali. ( cfr doc.del 2.4.2025 fascicolo resistente).
Con il presente ricorso sostiene che pur assunto con contratto a tempo Parte_1 indeterminato con mansioni riconducibili al livello D del CCNL lavoro domestico, di fatto, abbia sempre svolto attività amministrative da inquadrare nel livello F1, e/o F2
, e/o E2 e/o E1 del CCNL degli istituti aderenti all'associazione ( DA).
La Provincia non contesta l'applicabilità del CCNL DA al pur avendo Pt_1 sottoscritto un contratto di lavoro con indicazione del CCNL disciplina personale domestico bensì si limita ad eccepire che il non abbia mai svolto attività Pt_1 inquadrabili nelle declaratorie contrattuali del CCNL Agidae. Ma vi è di più perché, nell'intero corpo della memoria di costituzione, l'ente sostiene di applicare il CCNL agidae soltanto al personale amministrativo e il non hai mai svolto mansioni Pt_1 Contro riconducibili al personale amministrativo a cui l applicava il CCNL degli istituti aderenti all'associazione DA ( pag 7 e 8 memoria di costituzione) . Ebbene, il tenore letterale della memoria di costituzione depone, dunque, nel senso Controp che l on contesta l'applicazione del CCNL agidae al giova ribadire, Pt_1 perché assunto formalmente con il CCNL lavoratori domestici, bensì perché non ha mai svolto attività tali da poter essere inquadrato nel “personale amministrativo” a Controp cui, pacificamente, l pplica il CCNL invocato dal lavoratore.
Ciò premesso, occorre, necessariamente, accertare se il di fatto, abbia svolto Pt_1 attività di natura amministrativa o come sostenuto dall'ente convenuto “ compiti meramente esecutivi, che gli venivano affidati di volta in volta dall'ECONOMO, rientranti nel contratto per il quale è stato assunto . ( cfr pag 3 memoria di costituzione).
Ebbene le risultanze istruttorie hanno confermato la natura amministrativa delle attività svolte dal el periodo in contestazione. Ed invero, il teste intimato dal Pt_1 ricorrente, , responsabile amministrativo dell dal 2008 al 2021, Testimone_1 CP_3 della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha riferito “………Ha lavorato per n lungo periodo più di 10 anni……” ed inoltre “……non aveva un vero orario che io sappia. Il ricorrente stava molto fuori e riportava il tutto all'amministratore soprattutto quando vi erano problematiche. Sempre su richiesta dell'amministratore andava fuori Roma per gestire la manutenzione degli immobili o risolvere questioni di pagamento di canone d'affitto sempre su richiesta dell'amministratore…La nomina dei legali veniva fatta sempre dal legale rappresentante ma su proposta del
, sulle mansioni ha poi dichiarato “ …..…si occupava della gestione degli Pt_1 immobili della Provincia. Aveva una procura e stipulava contratti di affitto e firmava gli atti vendita….“……Gestiva i condomini e le locazioni partecipava alle assemblee condominiali sempre con la procura e riportava il tutto all'amministratore dell'istituto…”.Di pari tenore le deposizione del teste intimato da parte convenuta , PA – legale rappresentante ed economo provinciale fino al 2023 Persona_3 che ha riferito:“……il ricorrente mi aiutava a portare avanti le situazioni legate agli immobili di proprietà della congregazione. aveva una procura, le decisioni venivamo prese da me, quale rappresentante legale, e poi il ricorrente provvedeva per esempio alla stipula dei contratti di affitto anche se alcune volte li firmavo direttamente io. Provvedeva insieme a me a risolvere tutte le problematiche relative alla gestione manutenzione degli immobili di proprietà della congregazione. Non aveva un orario di lavoro si gestiva da solo io riferivo la sussistenza di un problema e lui provvedeva gestendosi da solo. ADR per gli immobili mi riferisco a quelli che gestivo io ma poteva riguardare anche gli immobili a Pescara ma soprattutto quelli di Roma…
Ebbene dall'esame delle suesposte deposizioni testimoniali è stato possibile acclarare come al siano stati affidati , per l'intero periodo lavorativo, compiti sì Pt_1 esecutivi ma di natura prettamente amministrativa. E' infatti emerso, con assoluta chiarezza, come il abbia sempre svolto attività, su indicazione del legale Pt_1 rappresentante, senza alcuna autonomia decisionale e compiti di natura amministrativa come partecipare alle assemblee condominiali, risolvere problematiche relative alla manutenzione degli immobili di proprietà della congregazione, stipulare contratti di affitto firmati poi dal legale rappresentante.
Quanto al livello di inquadramento le risultanze istruttorie hanno confermato, con assoluta chiarezza, come il non godesse di alcuna autonomia decisionale né Pt_1 direttiva, necessaria per ottenere l'inquadramento nel livello F2 e F1 del CCNL DA. Com'è noto, infatti, appartengono al livello F2 i “ Lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro caratterizzate da autonomia decisionale di diversa ampiezza e da responsabilità di direzione, in relazione alle dimensioni dell'ufficio o servizio in cui sono preposti o alle dimensioni operative della struttura. Le aree di attività sono quelle dei servizi amministrativi, sanitari, socio-assistenziali (Direttore Generale) e ancora sono ricompresi nel livello F 1 “ lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro caratterizzate da autonomia decisionale di diversa ampiezza e da responsabilità di direzione, in relazione alle dimensioni dell'ufficio o servizio in cui sono preposti o alle dimensioni operative della struttura. Le aree di attività sono quelle dei servizi amministrativi, sanitari, socio-assistenziali. (Responsabili area) .
Di contro dalle risultanze istruttorio sono emersi elementi per ritenere che il Pt_1 potesse essere inquadrato nel livello E a cui appartengono “ Lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, ove richiesti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale. E' infatti emerso come il avesse un discrezionalità operativa nell'ambito di compiti e servizi Pt_1 meramente esecutivi- disponeva di un procura di cui poteva avvalersi sempre sotto la direzione le indicazioni e responsabilità del legale rappresentate, partecipava alle assemblee di condominio sempre con la procura e riportava il tutto all'amministratore dell'istituto, aiutava a risolvere i problemi dei condomini;
tutti Contro compiti e servizi confermati proprio dal teste intimato dall verbale di udienza del 21.11.2024 teste PA ….. il ricorrente mi aiutava a portare Persona_3 avanti le situazioni legate agli immobili di proprietà della congregazione. aveva la procura le decisioni venivano prese da me quale rappresentante legale
…..provvedeva insieme a me a risolvere tutte le problematiche relative alla gestione manutenzione degli immobili di proprietà della congregazione…).
Deve , quindi, riconoscere al il diritto all'inquadramento nel livello E 1 del Pt_1
CCNL DA.
Di contro, dalle prove testimoniali non è stato possibile accertare che di fatto il Pt_1 abbia osservato l'orario dedotto in ricorso . Tutti i testi hanno, infatti, sul punto, reso dichiarazione estremamente generiche e, in quanto tali inidonee a dimostrare che, di fatto, durante il periodo di lavoro di cui è causa il bbia lavorato oltre le 25 ore Pt_1 settimanali come indicate nel contratto di assunzione . Al riguardo il teste di parte ricorrente si è limitato a riferire “ …non aveva un vero orario che io sappia il ricorrente stava molto fuori e riportava il tutto all'amministratore …” .Né possono essere di ausilio le deposizioni rese dal teste di parte resistente dal momento che, anche lui, si è limitato a riferire “ …non aveva un orario di lavoro si gestiva da solo io riferivo la sussistenza di un problema e lui provvedeva gestendosi da solo …
In assenza del deposito di conteggi redatti secondo i criteri dettati dal giudice con ordinanza del 24.6.2025 e, considerato che in quelli allegati al ricorso risulta calcolato anche lo straordinario, l'ente convenuto va condannato a pagare quanto spetta ad un lavoratore subordinato con decorrenza dal 11.2.2013 al 30 maggio 2022 con orario 25 ore settimanali , mansioni riconducibili al livello E1 del CCNL degli istituti aderenti all'associazione DA ( associazione gestori istituti dipendenti dall'autorità ecclesiastica con tutte le voci contrattuali oltre il TFR) detratto quanto già percepito come da buste paga in atti la cui liquidazione è agevole sulla base degli specifici parametri indicati dal giudice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il diritto di all'inquadramento nel livello E1 del CCNL Agidae Parte_1 Controp e per l'effetto condanna l pagare al quanto spetta ad un lavoratore Pt_1 subordinato con decorrenza dal 11.2.2013 al 30 maggio 2022 con orario 25 ore settimanali , mansioni riconducibili al livello E1 del CCNL degli istituti aderenti all'associazione DA ( associazione gestori istituti dipendenti dall'autorità ecclesiastica con tutte le voci contrattuali oltre il TFR) detratto quanto già percepito come da buste paga in atti .
Controp NN l pagare le spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 4800,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione. così deciso, Roma 4 dicembre 2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Anna Maria La Marra, dopo il deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA . nella causa R.G.L. 29355 /2023 promossa da:
Parte_1
con l'avv.TORTORA CORRADO
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
Con l'avv .SPALLETTA PAOLO resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato premesso che ha Parte_1 lavorato per la in forza di Controparte_2 un contratto a tempo indeterminato, dal 11 febbraio 2013 al 30 maggio 2022; che è stato inquadrato nel livello D del CCNL colf lavoroa domestico;
che ha sempre svolto attività amministrative- cura e gestione del patrimonio immobiliare della suddetta provincia;
che il CCNL applicato – colf non convivente - era inconferente con le mansioni amministrative, di fatto, svolte;
che ha svolto tutte le attività elencate in ricorso;
che in base alle suddette mansioni doveva trovare applicazione il CCNL DA;
ha convenuto in giudizio la per sentir accogliere le seguenti CP_1 conclusioni “ Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato dall'11 febbraio del 2013 al 30.05.2022, con inquadramento nel livello F2 del CCNL degli Istituti aderenti all'associazione DA (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica) e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma di Euro 200.083,03, come risultante dai conteggi allegati o a quella somma maggiore o minore che il Giudice vorrà determinare sensi e gli effetti degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c; 2) In vi gradata riconoscere accertare e dichiarare diritto del ricorrente all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato dall'11 febbraio del 2013 al 30.05.2022, con inquadramento nel livello F1 del CCNL degli Istituti aderenti all'associazione DA (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica) e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma a titolo di differenze retributive di Euro 183.238,17, come risultante dai conteggi allegati o a quella somma maggiore o minore che il Giudice vorrà determinare sensi e gli effetti degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c; 3) ancora in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato dall'11 febbraio del 2013 al 30.05.2022, con inquadramento nel livello E2 del CCNL degli Istituti aderenti all'associazione DA (Associazione Gestori IstitutiDipendenti dall'Autorità Ecclesiastica) e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma a titolo di differenze retributive di Euro 166.228,32, come risultante dai conteggi allegati o a quella somma maggiore o minore che il Giudice vorrà determinare sensi e gli effetti degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c;4) ancora in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato dall'11 febbraio del 2013 al 30.05.2022, con inquadramento nel livello E2 del CCNL degli Istituti aderenti all'associazione DA (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica) e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma a titolo di differenze retributive di Euro 147.165,58, come risultante dai conteggi allegati o a quella somma maggiore o minore che il Giudice vorrà determinare sensi e gli effetti degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c; 5) ed ancora in via subordinata quanto dovuto sulla scorta degli effettivi orari di lavoro realmente effettuati con il contratto di inquadramento COLF, di cui ci riserva quantificazione, dal momento che allo stato non ha nemmeno ricevuto il TFR e quant'altro dovuto sulla scorta dell'illegittimo contratto di lavoro applicato. 6) Si chiede, inoltre, che l'Ill.mo Giudicante voglia concedere l'emissione di un'ordinanza provvisionale ai sensi dell'art. 423.c.p.c., I e II comma, sulla somma di euro da intendersi a titolo di acconto sul maggiore avere di cui agli allegati conteggi, per le motivazioni espresse in narrative. 7) Si chiede, inoltre, che l'Ill.mo Giudicante voglia concedere l'emissione di un'ordinanza provvisionale ai sensi dell'art. 423.c.p.c., I e II comma, sulla somma di euro 13.317,84, a titolo di TFR da intendersi a titolo di acconto sul maggiore avere di cui agli allegati conteggi, per le motivazioni già espresse in narrativa. Il tutto da determinarsi anche attraverso CTU che sin d'ora si chiede di ammettere, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo. Previe argomentazioni in diritto concludeva come sopra.
Si è costituita la Controparte_3 ed ha eccepito che non era addetto alla sede di roma né ad alcun'altra
[...] Per_1 Controp sede operativa dell che ha svolto i compiti di volta in voltra affidatigli avvalendosi di beni propri senza alcun ausilio dell che non aveva autonomia Pt_2 Controp decisionale nè poteri di rappresentanza dell'ente; che si recava negli uffici dell saltuariamente;
che non era inserito in alcuna organizzazione aziendale;
che è stato assunto in data 11.2.2013 con livello D qualifica di Amministratore dei beni di famiglia ecclesiale;
che svolgeva mansioni connesse all'amministrazione del patrimonio di famiglia per 25 ore settimanali;
che non è stato mai incaricato della cura e della gestione integrale del patrimonio;
che ha semplicemente svolto i compiti esecutivi di volta in volta affidatigli;
che non ha mai svolto mansioni riconducibili al Controp personale amministrativo a cui l applicava il CCNL degli istituti aderenti all'associazione DA;
che non ha mai avuto poteri decisionali sugli immobili dell'ente. Tanto premesso hanno chiesto al tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni “ in via preliminare e di rito a) si eccepisce la decadenza del ricorrente dal diritto di produzione dei conteggi o di ulteriori documenti e quindi Voglia l'ill.mo Giudice rigettare la richiesta di produzione dei conteggi e di ogni altra ulteriore documentazione, in quanto tardiva e quindi inammissibile;
b) Voglia l'ill.mo Giudice rigettare ogni altra domanda, eccezione, allegazione, difesa ed istanza anche istruttoria in quanto inammissibile, irrilevante ed invalidamente formulata. nel merito Voglia l'ill.mo Giudice rigettare il ricorso ed ogni domanda, istanza, eccezione, difesa, allegazione con lo stesso formulata dal ricorrente, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio oltre accessori di legge.
La causa, istruita con documenti e prova testimoniale, depositate le note autorizzate, è stata decisa con sentenza, dopo il deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
E' documentato che sia stato assunto dall'ente convenuto con contratto a Pt_1 tempo indeterminato 25 ore settimanali , inquadrato nel livello D del CCNL “ Disciplina personale domestico” in data 11 febbraio 2013. Si legge all'uopo nel suddetto contratto “ contratto individuale di lavoro subordinato domestico ..datore di lavoro Prov. D'Italia Missionari MI ….- condizioni contrattuali- data assunzione 11.2.2013; Livello D Qualifica amministratore dei beni di famiglia;
CCNL Per_2 applicato DISCIPLINA PERSONALE DOMESTICO.25 ore settimanali. ( cfr doc.del 2.4.2025 fascicolo resistente).
Con il presente ricorso sostiene che pur assunto con contratto a tempo Parte_1 indeterminato con mansioni riconducibili al livello D del CCNL lavoro domestico, di fatto, abbia sempre svolto attività amministrative da inquadrare nel livello F1, e/o F2
, e/o E2 e/o E1 del CCNL degli istituti aderenti all'associazione ( DA).
La Provincia non contesta l'applicabilità del CCNL DA al pur avendo Pt_1 sottoscritto un contratto di lavoro con indicazione del CCNL disciplina personale domestico bensì si limita ad eccepire che il non abbia mai svolto attività Pt_1 inquadrabili nelle declaratorie contrattuali del CCNL Agidae. Ma vi è di più perché, nell'intero corpo della memoria di costituzione, l'ente sostiene di applicare il CCNL agidae soltanto al personale amministrativo e il non hai mai svolto mansioni Pt_1 Contro riconducibili al personale amministrativo a cui l applicava il CCNL degli istituti aderenti all'associazione DA ( pag 7 e 8 memoria di costituzione) . Ebbene, il tenore letterale della memoria di costituzione depone, dunque, nel senso Controp che l on contesta l'applicazione del CCNL agidae al giova ribadire, Pt_1 perché assunto formalmente con il CCNL lavoratori domestici, bensì perché non ha mai svolto attività tali da poter essere inquadrato nel “personale amministrativo” a Controp cui, pacificamente, l pplica il CCNL invocato dal lavoratore.
Ciò premesso, occorre, necessariamente, accertare se il di fatto, abbia svolto Pt_1 attività di natura amministrativa o come sostenuto dall'ente convenuto “ compiti meramente esecutivi, che gli venivano affidati di volta in volta dall'ECONOMO, rientranti nel contratto per il quale è stato assunto . ( cfr pag 3 memoria di costituzione).
Ebbene le risultanze istruttorie hanno confermato la natura amministrativa delle attività svolte dal el periodo in contestazione. Ed invero, il teste intimato dal Pt_1 ricorrente, , responsabile amministrativo dell dal 2008 al 2021, Testimone_1 CP_3 della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha riferito “………Ha lavorato per n lungo periodo più di 10 anni……” ed inoltre “……non aveva un vero orario che io sappia. Il ricorrente stava molto fuori e riportava il tutto all'amministratore soprattutto quando vi erano problematiche. Sempre su richiesta dell'amministratore andava fuori Roma per gestire la manutenzione degli immobili o risolvere questioni di pagamento di canone d'affitto sempre su richiesta dell'amministratore…La nomina dei legali veniva fatta sempre dal legale rappresentante ma su proposta del
, sulle mansioni ha poi dichiarato “ …..…si occupava della gestione degli Pt_1 immobili della Provincia. Aveva una procura e stipulava contratti di affitto e firmava gli atti vendita….“……Gestiva i condomini e le locazioni partecipava alle assemblee condominiali sempre con la procura e riportava il tutto all'amministratore dell'istituto…”.Di pari tenore le deposizione del teste intimato da parte convenuta , PA – legale rappresentante ed economo provinciale fino al 2023 Persona_3 che ha riferito:“……il ricorrente mi aiutava a portare avanti le situazioni legate agli immobili di proprietà della congregazione. aveva una procura, le decisioni venivamo prese da me, quale rappresentante legale, e poi il ricorrente provvedeva per esempio alla stipula dei contratti di affitto anche se alcune volte li firmavo direttamente io. Provvedeva insieme a me a risolvere tutte le problematiche relative alla gestione manutenzione degli immobili di proprietà della congregazione. Non aveva un orario di lavoro si gestiva da solo io riferivo la sussistenza di un problema e lui provvedeva gestendosi da solo. ADR per gli immobili mi riferisco a quelli che gestivo io ma poteva riguardare anche gli immobili a Pescara ma soprattutto quelli di Roma…
Ebbene dall'esame delle suesposte deposizioni testimoniali è stato possibile acclarare come al siano stati affidati , per l'intero periodo lavorativo, compiti sì Pt_1 esecutivi ma di natura prettamente amministrativa. E' infatti emerso, con assoluta chiarezza, come il abbia sempre svolto attività, su indicazione del legale Pt_1 rappresentante, senza alcuna autonomia decisionale e compiti di natura amministrativa come partecipare alle assemblee condominiali, risolvere problematiche relative alla manutenzione degli immobili di proprietà della congregazione, stipulare contratti di affitto firmati poi dal legale rappresentante.
Quanto al livello di inquadramento le risultanze istruttorie hanno confermato, con assoluta chiarezza, come il non godesse di alcuna autonomia decisionale né Pt_1 direttiva, necessaria per ottenere l'inquadramento nel livello F2 e F1 del CCNL DA. Com'è noto, infatti, appartengono al livello F2 i “ Lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro caratterizzate da autonomia decisionale di diversa ampiezza e da responsabilità di direzione, in relazione alle dimensioni dell'ufficio o servizio in cui sono preposti o alle dimensioni operative della struttura. Le aree di attività sono quelle dei servizi amministrativi, sanitari, socio-assistenziali (Direttore Generale) e ancora sono ricompresi nel livello F 1 “ lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro caratterizzate da autonomia decisionale di diversa ampiezza e da responsabilità di direzione, in relazione alle dimensioni dell'ufficio o servizio in cui sono preposti o alle dimensioni operative della struttura. Le aree di attività sono quelle dei servizi amministrativi, sanitari, socio-assistenziali. (Responsabili area) .
Di contro dalle risultanze istruttorio sono emersi elementi per ritenere che il Pt_1 potesse essere inquadrato nel livello E a cui appartengono “ Lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, ove richiesti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale. E' infatti emerso come il avesse un discrezionalità operativa nell'ambito di compiti e servizi Pt_1 meramente esecutivi- disponeva di un procura di cui poteva avvalersi sempre sotto la direzione le indicazioni e responsabilità del legale rappresentate, partecipava alle assemblee di condominio sempre con la procura e riportava il tutto all'amministratore dell'istituto, aiutava a risolvere i problemi dei condomini;
tutti Contro compiti e servizi confermati proprio dal teste intimato dall verbale di udienza del 21.11.2024 teste PA ….. il ricorrente mi aiutava a portare Persona_3 avanti le situazioni legate agli immobili di proprietà della congregazione. aveva la procura le decisioni venivano prese da me quale rappresentante legale
…..provvedeva insieme a me a risolvere tutte le problematiche relative alla gestione manutenzione degli immobili di proprietà della congregazione…).
Deve , quindi, riconoscere al il diritto all'inquadramento nel livello E 1 del Pt_1
CCNL DA.
Di contro, dalle prove testimoniali non è stato possibile accertare che di fatto il Pt_1 abbia osservato l'orario dedotto in ricorso . Tutti i testi hanno, infatti, sul punto, reso dichiarazione estremamente generiche e, in quanto tali inidonee a dimostrare che, di fatto, durante il periodo di lavoro di cui è causa il bbia lavorato oltre le 25 ore Pt_1 settimanali come indicate nel contratto di assunzione . Al riguardo il teste di parte ricorrente si è limitato a riferire “ …non aveva un vero orario che io sappia il ricorrente stava molto fuori e riportava il tutto all'amministratore …” .Né possono essere di ausilio le deposizioni rese dal teste di parte resistente dal momento che, anche lui, si è limitato a riferire “ …non aveva un orario di lavoro si gestiva da solo io riferivo la sussistenza di un problema e lui provvedeva gestendosi da solo …
In assenza del deposito di conteggi redatti secondo i criteri dettati dal giudice con ordinanza del 24.6.2025 e, considerato che in quelli allegati al ricorso risulta calcolato anche lo straordinario, l'ente convenuto va condannato a pagare quanto spetta ad un lavoratore subordinato con decorrenza dal 11.2.2013 al 30 maggio 2022 con orario 25 ore settimanali , mansioni riconducibili al livello E1 del CCNL degli istituti aderenti all'associazione DA ( associazione gestori istituti dipendenti dall'autorità ecclesiastica con tutte le voci contrattuali oltre il TFR) detratto quanto già percepito come da buste paga in atti la cui liquidazione è agevole sulla base degli specifici parametri indicati dal giudice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il diritto di all'inquadramento nel livello E1 del CCNL Agidae Parte_1 Controp e per l'effetto condanna l pagare al quanto spetta ad un lavoratore Pt_1 subordinato con decorrenza dal 11.2.2013 al 30 maggio 2022 con orario 25 ore settimanali , mansioni riconducibili al livello E1 del CCNL degli istituti aderenti all'associazione DA ( associazione gestori istituti dipendenti dall'autorità ecclesiastica con tutte le voci contrattuali oltre il TFR) detratto quanto già percepito come da buste paga in atti .
Controp NN l pagare le spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 4800,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione. così deciso, Roma 4 dicembre 2025
Il Giudice