Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00261/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01115/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2025, proposto da
Emme Due S.a.s. di TT RG & C., Nuova E.R.A. S.r.l., Giovanni Scattolin, Fiorita Capitan, Extra S.r.l., Giuriato Costruzioni S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Cristiano NT, Marco Canella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Preganziol, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Vidali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della deliberazione della Giunta del Comune di Preganziol n. 60 del 3 aprile 2025, avente ad oggetto “Proposta di Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata in variante denominato P.U.A. 9 - Area Cimitero. Restituzione della proposta”, comunicata in data 11 aprile 2025 e pubblicata all'Albo Pretorio dal 9 aprile al 24 aprile 2024, comunicata a mezzo del portale www.impresainungiorno.gov.it in data 9 maggio 2025 e pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 9 al 24 aprile 2025, ivi inclusa la nota istruttoria del Responsabile del Settore III del 2 aprile 2025 in essa recepita;
nonché, per quanto occorrer possa:
- della deliberazione della Giunta del Comune di Preganziol n. 33 del 20 febbraio 2025, recante la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990, ivi inclusa la nota istruttoria del Responsabile del Settore III del 13 febbraio 2025;
- dell'art. 12, comma 6, delle Norme Tecniche Operative del Terzo Piano degli Interventi del Comune di Preganziol, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22 aprile 2024;
- degli atti connessi e conseguenti, anche non noti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Preganziol;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il dott. Marco RI e uditi per le parti i difensori NT e Vidali;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La presente controversia trae origine da un Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata approvato dal Consiglio comunale di Preganziol nel 2009.
I ricorrenti sono proprietari di un ampio compendio immobiliare – ancor oggi coltivato a seminativo intensivo – situato a nord del cimitero del Comune di Preganziol, per il quale, con deliberazione n. 19 del 22 aprile 2009, il Consiglio comunale aveva approvato il piano attuativo di iniziativa privata denominato “PUA 9 – Area Cimitero” (di seguito, anche solo “PUA 9”) riferito all’Ambito di Intervento Unitario (AIU) 1.2 dell’allora vigente PRG.
L’originario progetto, coerentemente ai criteri informatori del Piano di Assetto del Territorio (“PAT”), prevedeva la realizzazione in detto ambito di una lottizzazione residenziale sulla quale era stata riconosciuta una significativa capacità edificatoria di ca. 40.000 mc, di cui ca. 10.000 mc da destinare all’edilizia residenziale pubblica (ERP). Il PUA 9, tuttavia, non veniva attuato e nemmeno la relativa convenzione urbanistica risulta esser mai stata sottoscritta.
Nel frattempo, in considerazione delle mutate condizioni socio-economiche, i ricorrenti sottoponevano al Comune di Preganziol una proposta di accordo di pianificazione ex art. 6 L.R. n. 11/2004, allo scopo di modificare alcune previsioni dello strumento urbanistico riferite all’area già oggetto del PUA 9. La proposta prevedeva sostanzialmente l’eliminazione dell’obbligo di realizzare la quota di ERP a fronte di una significativa riduzione della capacità edificatoria complessiva, con conseguente diminuzione del carico antropico sull’area. La proposta di accordo veniva positivamente valutata dall’Amministrazione comunale che, con deliberazione di Giunta n. 65 del 25 giugno 2013, la approvava (di seguito, anche solo l’“Accordo”).
Nel dettaglio, l’Accordo andava a modificare il vigente quadro urbanistico di zona, prevedendo quanto segue:
- l’eliminazione della quota di volumetria destinata ad edilizia residenziale pubblica, con la conseguente liberalizzazione di tutta la capacità edificatoria riconosciuta all’ambito;
- il riconoscimento di una volumetria massima di 29.180 mc in luogo dei 40.122 mc precedentemente previsti, con il riconoscimento di un credito edilizio di 10.942 mc da trascrivere nell’apposito registro comunale;
- la riduzione dell’altezza massima degli edifici per tutto l’ambito a 6,50 m;
- la cessione al Comune (entro 30 giorni dall’entrata in vigore delle nuove previsioni) di un’area pari a 7.387 mq extra ambito nonché di un’area di 3.172 mq interna all’ambito, al fine di consentire l’ampliamento del cimitero;
- la realizzazione a carico dei privati lottizzanti della strada di collegamento nord – sud e della rotatoria a nord della strada stessa. L’Accordo prevedeva, inoltre, l’obbligo per i lottizzanti di adeguare il PUA 9 e la relativa convenzione (mai sottoscritta) mediante il deposito di un’apposita variante che recepisse le previsioni urbanistiche frattanto intervenute.
L’Accordo veniva recepito nello strumento urbanistico comunale sempre nel 2013 con l’introduzione della Scheda 9 – Area Cimitero. Da allora, tuttavia, nessuna iniziativa veniva assunta dai lottizzanti sino a dicembre 2024, allorquando i ricorrenti, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 11/2004, depositavano presso l’Amministrazione resistente una proposta di variante al PUA 9 approvato nel 2009 (e mai convenzionato) che, tuttavia, si discostava significativamente dalle previsioni urbanistiche approvate con l’Accordo, in quanto volta a modificare le altezze massime (che erano state ridotte proprio dall’Accordo) e a ripristinare l’originaria capacità edificatoria di 40.122 mc – interamente liberalizzata (ossia senza ERP) – utilizzando il credito edilizio che l’Accordo aveva riconosciuto ai ricorrenti per compensare la riduzione del carico antropico complessivo sull’ambito di intervento.
All’esito dell’istruttoria tecnica veniva rilevata la non conformità della proposta di variante al PUA depositata. Con deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 20 febbraio 2025 venivano quindi comunicati i motivi ostativi all’approvazione della variante ai sensi e per gli effetti dell’art. 10bis L. n. 241/1990, così da consentire ai lottizzanti di presentare proprie osservazioni.
Quest’ulteriore fase di contraddittorio endoprocedimentale non consentiva tuttavia di superare completamente le criticità rilevate dall’Amministrazione comunale in quanto i ricorrenti, pur dichiarandosi disponibili a ridurre le altezze massime, insistevano per la rilocalizzazione in situ dei crediti edilizi.
La proposta di variante al PUA 9 veniva, pertanto, ritenuta dal Comune non conforme al vigente strumento urbanistico e all’Accordo con la deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 3 aprile 2025, che, richiamando l’istruttoria svolta dal Responsabile del Settore Tecnico in data 2 aprile 2025, dava atto della permanente “non compatibilità” della proposta rispetto alle previsioni urbanistiche del PI introdotte dall’Accordo.
Avverso detta deliberazione, unitamente alla comunicazione dei motivi ostativi, sono insorti gli odierni ricorrenti, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il Comune di Preganziol chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile e comunque infondato.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Secondo l’ordine logico delle questioni di cui agli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c. occorre esaminare prioritariamente l’eccezione con cui il Comune resistente deduce l’inammissibilità del ricorso per originaria carenza d’interesse, alla luce dell’intervenuta decadenza del Piano di Lottizzazione oggetto del presente giudizio.
L’eccezione è fondata.
Com’è noto, nel nostro sistema di giurisdizione soggettiva, la verifica della legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati non va compiuta nell’astratto interesse generale, ma presuppone il previo e positivo accertamento della sussistenza delle condizioni dell’azione.
Affinché il processo amministrativo volto all'impugnazione di provvedimenti illegittimi possa pervenire ad una decisione di merito è necessario che il ricorrente risulti titolare sia della legittimazione al ricorso, sia dell'interesse al ricorso.
Le condizioni dell’azione (legittimazione e interesse a ricorrere) assolvono una funzione di filtro in chiave deflattiva delle domande proposte al giudice, sino a costituire un controllo di meritevolezza dell’interesse sostanziale in gioco volto a impedire che l’esercizio dell’azione divenga strumento per tutelare interessi emulativi, di mero fatto, pretese impossibili o contra ius.
La legittimazione al ricorso consiste nella titolarità in capo a colui che propone il ricorso di una situazione differenziata e giuridicamente rilevante, che valga a differenziare la sua pretesa da quella del quisque de populo.
L'interesse al ricorso consiste nell'utilità pratica che il soggetto trae dall'annullamento del provvedimento impugnato: esso deve essere personale, attuale e concreto, sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere al momento della decisione.
Nel caso di specie i ricorrenti, seppur legittimati ad agire, non hanno un concreto interesse a ricorrere, non potendo trarre alcun benefico dall’annullamento dei provvedimenti impugnati, che si riferiscono ad una variante del PUA 9 che risulta decaduto da circa sei anni.
Il PUA 9, infatti, dal 2009 ad oggi non ha mai avuto alcun principio di attuazione (non è nemmeno stato convenzionato) né è stato oggetto di specifiche richieste di proroga, con la conseguenza che, allo stato, in base a quanto previsto dall’art. 16, co. 5, e dall’art. 17 della L. n. 1150/1924, nonché dall’art. 20, co. 9, L.R. n. 11/2004, non può più ritenersi valido né tanto meno suscettibile di possibili varianti.
Tali norme, invero, stabiliscono che i piani attuativi hanno efficacia per un periodo massimo di 10 anni, decorsi i quali i piani diventano inefficaci (cfr. art. 20, co. 10, L.R. n. 11/2004).
Orbene, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 20, co. 8, della L.R. n. 11/2004, i piani urbanistici attuativi entrano in vigore dieci giorni dopo la pubblicazione nell’albo pretorio del Comune del provvedimento di approvazione, è evidente come nel caso di specie il PUA 9 sia oramai decaduto (da oltre 6 anni). Tale piano, infatti, dal 2009 ad oggi non ha mai avuto un principio di attuazione (nemmeno con la sottoscrizione della convenzione urbanistica), con la conseguenza che non potrebbe allo stato essere nemmeno oggetto di una variante, essendo nel frattempo decaduto.
Nella fattispecie, non può neppure trovare applicazione la proroga triennale disposta dal d.l. 98/2013 (cd. “Decreto del Fare”) atteso che la convenzione urbanistica del PUA 9 non è mai stata sottoscritta.
Né può accogliersi la tesi, sostenuta dai ricorrenti, secondo cui il Piano non sarebbe mai divenuto efficace poiché la Convenzione di Lottizzazione non è mai stata stipulata.
La tesi non merita condivisione in quanto la convenzione di lottizzazione è un atto accessorio al Pdl, che non può incidere sulla validità massima, prevista in legge, del sovrastante strumento di pianificazione secondaria (cfr. Cons. St. n.7068/2023 e i precedenti vi richiamati): non è, del resto, concepibile che l’Amministrazione possa rimanere vincolata, sostanzialmente sine die , alle tempistiche e alle scelte dei privati lottizzanti.
Di qui l’inammissibilità del ricorso per originaria carenza di interesse poiché quand’anche l’intestato T.A.R. dovesse annullare gli atti impugnati, i ricorrenti non potrebbero comunque ottenere alcun beneficio dall’accoglimento del ricorso, tenuto conto che, vista la decadenza del PUA 9, sarebbero comunque costretti a presentare un’istanza per l’approvazione di un nuovo PUA, senza poter fare affidamento sulle previsioni di quello previgente. L’iter urbanistico dovrebbe infatti riprendere ex novo con la presentazione di una nuova proposta di PUA e giammai con una variante a un PUA 9 già decaduto.
Alla luce delle considerazioni sopra sinteticamente esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite possono, tuttavia, essere compensate in ragione della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZI FL, Presidente
Marco RI, Consigliere, Estensore
Andrea Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco RI | ZI FL |
IL SEGRETARIO