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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 233/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente e Relatore COSCARELLA FRANCESCO, Giudice SARACO ANTONIO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2550/2021 depositato il 09/11/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 CF_Resistente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 Srl A Socio Unico - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 P.IVA_2 S.a.s. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2460/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale COSENZA sez. 4 e pubblicata il 28/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3020402853 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3020402853 IRAP 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3020403222 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3020403222 IRAP 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3030402952 IRES-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3030402952 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3030402952 IRAP 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3030403105 IRES-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3030403105 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3030403105 IRAP 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010402863 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010402863 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010402863 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010403234 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010403234 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010403234 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010402873 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010402873 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010402873 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010403235 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010403235 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010403235 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: COME DA RISPETTIVI ATTI
FATTO E DIRITTO L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza 2460/21 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, che ha parzialmente accolto il ricorso proposto da Resistente_2
avverso gli avvisi di accertamento indicati in epigrafe, emessi ex art. 39, comma 2, d.p.r.
600/73, relativamente agli anni 2009 e 2010. La sentenza appellata ha ad oggetto più ricorsi, riuniti in primo grado, avverso altrettanti atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate.
In particolare:
Resistente_2 impugnava l'avviso di accertamento TD3020402853/2014, sollevando i seguenti quesiti: 1) Carenza di poteri del soggetto che aveva sottoscritto l'avviso; 2) Mancato rispetto del contradditorio;
3) Inutilizzabilità delle prove per assenza di autorizzazione alle indagini finanziarie;
4) Errata tassazione dei prelievi nell'ambito di una attività di impresa;
5) Erronea tassazione di prelevamenti dal conto personale del legale rappresentante per scopi personali (prelievo e riversamento); 6) Mancata considerazione delle giustificazioni dei versamenti;
7) Errata determinazione dell'incidenza dei costi;
8) Deducibilità dei costi esclusi;
9) Errata applicazione delle sanzioni IVA;
Resistente_2 s.r.l. a socio unico impugnava l'avviso di accertamento TD3030402952/2014, per i seguenti motivi: 1) Carenza di poteri del soggetto che aveva sottoscritto l'avviso; 2) Mancato rispetto del contradditorio;
3) Inutilizzabilità delle prove per assenza di autorizzazione alle indagini finanziarie;
4) Carenza di motivazione;
5) Errata tassazione delle fatture passive dedotte;
6) Erronea tassazione dei prelievi nell'ambito di una attività di impresa;
7) Erronea tassazione di prelevamenti per spese correnti indicate nei libri contabili;
8) Mancata considerazione delle giustificazioni dei versamenti;
9) Errata determinazione dell'incidenza dei costi;
Resistente_1 , in proprio e nella qualità di socio della Resistente_3 s.a.s., impugnava l'avviso di accertamento TD3010402873/2014, per i seguenti motivi: 1) Carenza di poteri del soggetto che ha sottoscritto l'avviso; 2) Mancato rispetto del contradditorio;
3) Inutilizzabilità delle prove per assenza di autorizzazione alle indagini finanziarie;
4) Carenza di motivazione;
5)
Infondatezza nel merito dell'accertamento;
Resistente_2, in proprio e quale socio della Resistente_2 Società_2 e s.a.s. Resistente_2di , impugnava l'avviso di accertamento TD3010402863/2014, deducendo i seguenti motivi: 1) Carenza di poteri del soggetto che aveva sottoscritto l'avviso; 2) Mancato rispetto del contradditorio;
3) Inutilizzabilità delle prove per assenza di autorizzazione alle indagini finanziarie;
4) Carenza di motivazione;
5) Errata tassazione di movimenti privi di rilevanza;
6) Mancata considerazione dell'accertamento con adesione della Società_2; 7) Errata determinazione del reddito derivante dalla Resistente_3 s.a.s.;
Resistente_2 s.r.l. a socio unico impugnava l'avviso di accertamento TD3030403105/2015, per i seguenti motivi: 1) Mancato rispetto del contradditorio;
2) Inutilizzabilità delle prove per assenza di autorizzazione alle indagini finanziarie;
3) Carenza di motivazione;
4) Errata tassazione delle fatture passive dedotte;
5) Erronea tassazione dei prelievi nell'ambito di una attività di impresa;
6) Erronea tassazione di prelevamenti per spese correnti indicate nei libri contabili;
7) Mancata considerazione delle giustificazioni dei versamenti;
8) Errata determinazione dell'incidenza dei costi;
Resistente_2, in proprio e quale socio della Resistente_2 Società_2 e s.a.s. Resistente_2di , impugnava l'avviso di accertamento TD3010403234/2015, per i seguenti motivi: 1) Mancato rispetto del contradditorio;
2) Inutilizzabilità delle prove per assenza di autorizzazione alle indagini finanziarie;
3) Carenza di motivazione;
4) Errata tassazione di movimenti
Società_2privi di rilevanza;
5) Mancata considerazione dell'accertamento con adesione della;
6) Errata determinazione del reddito derivante dalla Resistente_3 s.a.s.;
Resistente_1, in proprio e nella qualità di socio della Resistente_3 s.a.s. e della Società_2 Resistente_2 di , impugnava l'avviso di accertamento TD3010403235/2015, per i seguenti motivi: 1) Carenza di poteri del soggetto che ha sottoscritto l'avviso; 2) Mancato rispetto del contradditorio;
3) Inutilizzabilità delle prove per assenza di autorizzazione alle indagini finanziarie;
4) Carenza di motivazione;
5) Infondatezza nel merito dell'accertamento;
Resistente_2 impugnava l'avviso di accertamento TD3020403222/2015, per i seguenti motivi: 1) Mancato rispetto del contradditorio;
2) Inutilizzabilità delle prove per assenza di autorizzazione alle indagini finanziarie;
3) Errata tassazione dei prelievi nell'ambito di una attività di impresa;
4) Erronea tassazione di prelevamenti dal conto personale del legale rappresentante per scopi personali (prelievo e riversamento); 5) Mancata considerazione delle giustificazioni dei versamenti;
6) Errata determinazione dell'incidenza dei costi;
7) Deducibilità dei costi esclusi;
8) Errata applicazione delle sanzioni IVA.
L'agenzia delle entrate si costituiva in ciascun procedimento, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. A seguito di riunione di tutti i ricorsi, i giudici di primo grado accoglievano parzialmente i ricorsi riuniti.
In particolare, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava tutte i motivi di ricorso di natura formale. Nel merito:
Con riferimento all'avviso TD3020402853/2014, si riteneva che il contribuente avesse dimostrato che l'accertamento, condotto su tutti i conti intestati ad Resistente_2, aveva determinato una duplicazione di conteggio di alcuni prelevamenti e versamenti. In particolare, i due prelievi di € 50.000,00 ciascuno tramite assegni circolari erano stati emessi il
31.12.2009 e riversati sul medesimo conto corrente in data 4.1.2010, cosicchè la giustificazione fornita dal contribuente appariva verosimile (decisione di investimento poi non conclusasi). Alla medesima conclusione si perveniva per il trasferimento di somme dal conto corrente Conto_Corrente_1 al
Conto_Corrente_2 tramite due assegni circolari di € 210.000,00 e 250.000,00: trattandosi di conti correnti
Resistente_2tutti in uso a , un movimento interno, senza altre indicazioni, non poteva considerarsi riferibile ad una delle società.
Quanto ai costi, si riteneva giustificata la deduzione della fattura di € 6.000,00 per servizi resi dalla
Società_2, visto il contratto esistente tra le parti. Rigettate le altre eccezioni, l'avviso veniva annullato per la parte in cui si consideravano ricavi i prelievi di € 100.000,00 e € 460.000,00 e non si consideravano tra le spese inerenti quelle portate dalla fattura 2 del 9/3/2009.
Con riferimento all'avviso TD3020402863/2014 si riteneva che il contribuente avesse dimostrato che per le somme derivanti da Resistente_3 s.a.s., l'accertamento, condotto su tutti i conti intestati ad
Resistente_2 , aveva determinato una duplicazione di conteggio di alcuni prelevamenti e versamenti. Ci si richiamava al punto precedente e si ritenevano fondate le eccezioni per la parte in cui venivano considerati ricavi i prelievi di € 100.000,00 e € 460.000,00 e non considerate tra le spese inerenti quelle portate dalla fattura 2 del 9/3/2009. Conseguentemente per la parte relativa alla Società_2 di Resistente_2, l'accertamento era annullato in ragione della intervenuta riduzione a seguito di accertamento con adesione da parte della società. Con riferimento all'avviso RD3020402873/2014, si ribadivano analoghe considerazioni a quelle fatte per l'avviso TD30202853.
Con riferimento all'accertamento RD3020402952/2014, ritenevano i giudici di primo grado che il Società_2contribuente avesse dimostrato che le fatture per servizi forniti da di Resistente_2 erano inerenti alla attività di impresa, avendo fornito il contratto e la precisazione dell'oggetto delle prestazioni rese.
L'esclusione delle fatture riferite a siffatte prestazioni appariva formale e meramente legata al profilo di convenienza della prestazione e non alla effettività della stessa ed alla inerenza all'impresa. La medesima conclusione si traeva per le fatture 34 e 35 del 13 e 14 dicembre 2009, riferite ad acquisti per omaggi natalizi alla clientela, in quanto la giustificazione fornita dalla società appariva in linea sia con le abitudini commerciali che con la tempistica di acquisito e la somma proporzionata. Venivano invece esclusi i costi per cene e soggiorni, di cui non era stata dimostrata la inerenza alla attività di impresa, sia con riferimento all'importo delle stesse che alla genericità delle giustificazioni fornite. Veniva altresì accolto il rilevo mosso alla fattura n. 12 del 2009, in quanto il contribuente aveva allegato e dimostrato di non aver dedotto il costo dell'acquisto dell'autovettura Porsche, ma solo di aver inserito il cespite per errore nella contabilità della Resistente_2 s.r.l. Quanto ai prelevamenti di somme di importo minore a € 1.000,00, le giustificazioni del contribuente non venivano accolte.
Con riferimento all'avviso TD3020403105/2015, ritenevano i giudici di primo grado che il Società_2contribuente avesse dimostrato che le fatture per servizi forniti da di Resistente_2 erano inerenti alla attività di impresa, avendo fornito il contratto e la precisazione dell'oggetto delle prestazioni rese.
La medesima conclusione si traeva per tutti gli assegni, regolarmente registrati e con indicazione del beneficiario e delle ragioni del pagamento, nonché per il pagamento in favore della Società_4 s.p.a., in quanto erano riferiti a importi che risultano inseriti in contabilità con espressa indicazione del beneficiario, documentazione di supporto e tracciabilità dei pagamenti, sufficiente a superare la presunzione operata in sede di accertamento
Quanto ai prelevamenti di somme di importo minore a € 1.000,00, le giustificazioni del contribuente non venivano accolte. Tuttavia, avendo l'Agenzia determinato maggiori ricavi, ed avendo escludo la deducibilità dei costi suddetti, coglieva nel segno la doglianza relativa all'illegittima valutazione della capacità contributiva, in assenza di valutazione dell'incidenza dei costi sull'aumento considerato, in quanto, nel caso in cui si ravvisava un aumento dei ricavi, si doveva calcolare un corrispondente e percentuale aumento dei costi.
Con riferimento all'avviso TD3020403222/2015, ritenevano i giudici di primo grado che il contribuente avesse dimostrato che il versamento della somma di € 100.000,00 in data 4.1.2010 derivava dal mancato utilizzo degli assegni circolari emessi in favore di Resistente_2 il
31.12.2009 e non utilizzati (vedi accertamento TD3020402853/2014). Non si tratta quindi di ricavi, ma di un versamento di assegni circolari non utilizzati di nuovo sul conto corrente del Resistente_2. Anche il versamento di € 6.059,98 appariva estraneo all'attività di impresa, essendo l'effetto di dismissione di un titolo bancario personale del Resistente_2.
Le giustificazioni per gli altri movimenti, invece, non venivano ritenute convincenti, poiché il transito
Resistente_3da un conto all'altro, l'uno acceso quale amministratore della s.a.s., l'altro quale amministratore della Resistente_2 s.r.l. e altri come Resistente_2 presupponevano passaggi di denaro non giustificati se non da rapporti commerciali.
Anche l'eccezione di erroneo accertamento del maggior reddito, avendo l'agenzia delle Entrate calcolato l'intera somma anziché la quota depurata dall'Iva, addebitata al cliente non era fondata, visto che la società non ha emesso alcuna fattura per l'importo indicato né ha corrisposto iva.
Andavano esclusi dai ricavi anche i prelievi di € 450.000,00 (n. 9 assegni circolari da 50.000,00)
Resistente_2destinati all'acquisto dell'imbarcazione personale di , tratti dal conto corrente personale, così come i prelievi di € 39.830,00 (n. 3 assegni circolari di € 30.000,00, € 2.450,00 e €
7.380,00) sempre destinati a beneficiari individuati e relativi all'acquisto dell'imbarcazione. La
Resistente_2circostanza che nel 2009 fosse stato cessionario a titolo gratuito dell'imbarcazione Colibrì, poi valutata a titolo di permuta € 320.000,00 nel 2010 nel corso dell'acquisto della nuova imbarcazione personale induceva a ritenere che Resistente_2 avesse un maggior reddito rispetto a quello dichiarato (dovendosi tener conto del “regalo” e delle disponibilità economiche reali di costui nel 2009) ma non a considerare il prelevamento quale ricavo della società.
Anche il pagamento delle due rate di mutuo intestato alla Resistente_3 s.a.s. per € 4.030,46 ciascuna apparivano documentate e prive di rilevo a titolo di ricavi. L'avviso, pertanto, doveva essere annullato con riferimento ai versamenti per € 106.059,00 ed ai prelevamenti su menzionati.
Con riferimento all'avviso TD3020403234/2015, come già accertato per l'avviso TD30203222, il Resistente_3contribuente aveva dimostrato che per le somme derivanti da s.a.s., l'accertamento, condotto su tutti i conti intestati ad Resistente_2, aveva determinato una duplicazione di conteggio di alcuni prelevamenti e versamenti. Ci si richiamava al punto precedente e si dovevano ritenere fondate le eccezioni per la parte in cui considerano ricavi i prelievi ed i versamenti specificati.
Per la parte relativa alla Società_2, invece, l'avviso era stato già ridotto in autotutela per la parte relativa alla rideterminazione del reddito da partecipazione, visto il riconoscimento di alcune indicazioni fornite dalla società. Fondata si riteneva inoltre la contestazione riferita alla fattura di € 60.000,00 oltre iva emessa da
Resistente_2 s.r.l. per prestazioni rese in favore della Società_2, tenuto conto del rapporto tra le società. Per le altre fatture contestate, invece, la società non aveva dimostrato di aver effettivamente sostenuto dette spese per ragioni inerenti all'attività di impresa, mancando documenti giustificativi coerenti con gli importi indicati.
Si rigettavano invece le doglianze relative alle operazioni di import export, per alcune delle quali la giustificazione offerta (acquisto dell'imbarcazione) era ritenuta poco verosimile quanto a provvista, mentre per le altre nessuna giustificazione era stata offerta dal contribuente, se non che si tratti di un errore di segnalazione.
Con riferimento all'accertamento TD3020403235/2014, come già accertato per l'avviso TD302032222, i giudici di primo grado ritenevano che il contribuente avesse dimostrato che per le somme derivanti da Resistente_3 s.a.s., l'accertamento, condotto su tutti i conti intestati ad
Resistente_2 , aveva determinato una duplicazione di conteggio di alcuni prelevamenti e versamenti.
Ci si richiamava quindi al punto precedente.
Per la parte relativa alla Società_2, invece, l'avviso era stato già ridotto in autotutela per la parte relativa alla rideterminazione del reddito da partecipazione, visto il riconoscimento di alcune indicazioni fornite dalla società.
Fondata si riteneva inoltre la contestazione riferita alla fattura di € 60.000,00 oltre iva emessa da
Resistente_2 Società_2 s.r.l. per prestazioni rese in favore della , tenuto conto del rapporto tra le società. Per le altre fatture contestate, invece, la società non aveva dimostrato di aver effettivamente sostenuto dette spese per ragioni inerenti all'attività di impresa, mancando documenti giustificativi coerenti con gli importi indicati.
Si rigettavano invece le doglianze relative alle operazioni di import export, per alcune delle quali la giustificazione offerta (acquisto dell'imbarcazione) era ritenuta poco verosimile quanto a provvista, mentre per le altre nessuna giustificazione era stata offerta dal contribuente, se non che si tratti di un errore di segnalazione. Con l'atto d'appello, l'Agenzia delle Entrate ha censurato la sentenza appellata punto per punto, chiedendo la riforma della stessa e la conferma integrale di tutti gli atti di accertamento riuniti.
Si è sono costituiti in giudizio tutti gli originari ricorrenti (Resistente_2 anche nella qualità di
Resistente_1erede di ), opponendosi all'appello, chiedendone il rigetto e proponendo altresì appello incidentale, per i seguenti motivi:
1) Mancata pronuncia della sentenza appellata su un punto decisivo delle controversie avverso gli avvisi di accertamento TD3020403222 e TD3020402853: invalidità degli avvisi di accertamento a causa dell'inutilizzabilità delle prove poste a fondamento degli stessi, per violazione dell'art. 32, comma 1,
n. 7 del DPR n. 600/1973, relativamente alla indebita riconducibilità delle movimentazioni finanziarie in capo alla Resistente_2 Sas: 2) Mancata pronuncia della sentenza appellata su un punto decisivo delle controversie avverso gli avvisi di accertamento TD3030402952 e TD3030403105: violazione dell'art. 42 del DPR n. 600/1973, nonché delle garanzie fondamentali per la difesa del contribuente di cui alla Legge n. 212 del 2000.
L'Ente accertatore, infatti, aveva proceduto ad un accertamento bancario ex art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, inviando alla società contribuente l'invito previsto dal primo comma, n. 7), dell'articolo appena richiamato, e richiedendo giustificazioni con riferimento alle movimentazioni riscontrate su conti correnti a quest'ultima intestati. A seguito, però, delle risposte fornite dalla società, nonostante la loro puntualità, l'Ufficio aveva comunque inteso recuperare a tassazione alcuni importi recati da fatture passive ricevute da alcuni fornitori, svolgendo un accertamento, questa volta di tipo analitico, che si è “aggiunto” a quello finanziario già in essere, così da concludere per la loro non inerenza rispetto all'attività professionale svolta dalla società. In altri termini, quindi, l'Ufficio, avendo preso le mosse da un accertamento bancario aveva finito per recuperare a tassazione importi sulla base di valutazioni che, però, attengono propriamente ad un'altra tipologia di accertamento, ovvero, all'accertamento di tipo analitico/contabile. Ciò, senza oltretutto previamente verificare che gli importi recuperati a tassazione sulla base di una valutazione di non inerenza avessero effettivamente concorso alla formazione dell'imponibile fiscale della società.
3) Mancata pronuncia su un punto decisivo delle controversie avverso gli avvisi di accertamento nn.
TD3020402853, TD3010402863, TD3010402873, TD3020403222, TD3010403234, e TD3010403235: erronea determinazione dell'incidenza dei costi determinati in via induttiva.
4) Carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso introduttivo avverso l'avviso n. TD3020402853: le prestazioni rese in favore delle compagnie di assicurazione ed il calcolo delle sanzioni IVA.
5) Carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso introduttivo avverso l'avviso n. TD3010402863.
6) Carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso introduttivo avverso l'avviso n. TD3010402873
7) Carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'avviso n. TD3020403222: errata valutazione in merito ai passaggi di denaro da un conto all'altro presunti non giustificati;
errata valutazione in merito alle prestazioni rese in favore delle compagnie di assicurazione.
8) Carenza di motivazione della sentenza appellata in merito agli avvisi di accertamento nn.
TD3010403234 e TD3010403235: errata valutazione in merito a talune fatture contestate ed alle operazioni denominate di import export.
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Ciò posto, ritiene la Corte che debba essere accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale.
Innanzitutto va rilevato come gli appellanti incidentali non abbiano proposto appello avverso il rigetto dei motivi legati a profili formali degli accertamenti, cosicchè tali motivi di rigetto devono ritenersi incontestati.
Ne consegue che l'esame deve vertere esclusivamente sul merito dei singoli accertamenti. Al proposito vanno richiamati due principi pacifici nella giurisprudenza della Corte Suprema Corte, cui questa Corte intende attenersi, condividendoli appieno.
Il primo riguarda la legittimità dell'estensione delle indagini bancarie anche ai conti correnti dei soci di società a responsabilità limitata, allorquando l'Amministrazione dimostri che tali rapporti sono riferibili anche alla società (“Le indagini bancarie nei confronti di una società a responsabilità limitata possono essere estese ai conti correnti personali dei soci della stessa soltanto se
l'Amministrazione fornisce la prova che tali rapporti bancari sono riferibili anche alla società, in quanto utilizzati anche per operazioni legate alle attività d'impresa di quest'ultima; una volta assolta detta dimostrazione, tuttavia, l'operatività della presunzione legale posta dall'art. 32, comma 1, n. 1 e 7 del d.P.R. n. 600 del 1973 determina una inversione dell'onere probatorio, spettando al contribuente giustificare i vari movimenti bancari, dimostrando la loro estraneità alla determinazione del reddito”: da ultimo, Cass. 10364/2025).
Sul punto si rileva che nell'accertamento TD3020402853/2014 è stato ampiamente evidenziato il collegamento tra le movimentazioni del conto corrente intestato al socio e legale rappresentante
Resistente_2 Resistente_3 e la S.A.S. (società a ristretta base sociale ed a compagine familiare), in quanto: a) la società era sprovvista di un conto corrente autonomo;
b) il socio non aveva capacità reddituale autonoma.
Tali elementi appaiono assolutamente idonei a giustificare, quindi, l'estensione delle indagini ai conti correnti del socio, in applicazione del pacifico principio giurisprudenziale sopra riportato.
Ciò comporta il rigetto del motivo sub 1) dell'appello incidentale.
Il secondo profilo attiene al motivo di appello incidentale sub 2, con cui si contesta il ricorso ad un accertamento in parte “finanziario”, in parte “analitico-contabile”.
Orbene, anche sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che, a seguito delle indagini bancarie, l'Amministrazione possa ricorrere a un accertamento di tipo misto, ovverosia
“analitico – presuntivo”, come è avvenuto nel caso di specie (ex multis, Cass. 18413/2021).
Ciò comporta il rigetto del motivo d'appello incidentale sub 2.
Ciò premesso, si passa all'esame dei singoli motivi d'appello principale e incidentale che riguarda il merito di ciascun accertamento.
Accertamento TD3020402853/2014. L'appello principale sul punto deve essere accolto. Si osserva che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 32, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative” (Cass. 11102/2017; si veda altresì da ultimo, Cass. 15161\2020: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, superabile attraverso la prova, da parte del contribuente, che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili;
pertanto, in virtù della disposta inversione dell'onere della prova, grava sul contribuente l'onere di superare la suddetta presunzione (relativa) dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev'essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all'equità”). Ciò premesso, il fatto che sui conti correnti intestati al Resistente_2 confluissero pacificamente somme relative a operazioni commerciali della società, unitamente alla carenza di prova in ordine alla sussistenza di provviste proprie del Resistente_2 del tutto autonome rispetto a quelle inerenti all'attività della società, impedisce di ritenere superata la presunzione iuris tantum, di cui all'accertamento de quo, di inerenza all'attività della società sia dei due prelievi di € 50.000,00 ciascuno tramite assegni circolari emessi il 31.12.2009 e riversati sul medesimo conto corrente in data 4.1.2010, sia del trasferimento di somme dal conto corrente Conto_Corrente_1 al Conto_Corrente_2 tramite due assegni circolari di €
210.000,00 e 250.000,00.
Sul punto le giustificazioni fornite dal contribuente (nel primo caso: proposito d'investimento poi non portato a termine, nel secondo: mero trasferimento di fondi personali) non sono idonee a vincere la presunzione indicata, in assenza di produzione di elementi oggettivi e circostanziati, da cui inferire: a) il dedotto collegamento tra l'emissione di due assegni circolari da 100.000 euro a sé medesimo in data 31.12.2009 e il successivo versamento, dopo quattro giorni (il 4.1.2010), della somma di 100.000 euro in contanti;
b) l'asserita inerenza a fondi propri della persona fisica del versamento di 460.000 euro. Va poi rigettato il motivo di ricorso incidentale relativo a tale accertamento, in quanto non risulta che le prestazioni rese in favore della Società_3 siano state fatturate, cosicchè l'importo ricevuto deve essere considerato ricavo. L'appello incidentale va rigettato anche con riferimento alle sanzioni IVA, dovendosi applicare, contrariamente a quanto dedotto nell'appello incidentale, il seguente principio: “In tema di IVA,
l'illecito di cui all'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, che colpisce la presentazione di una dichiarazione indicante un'imposta inferiore a quella dovuta utilizzando fatture per operazioni inesistenti, non consuma né ricomprende anche quello di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997, che colpisce, invece, l'illegittimo computo in detrazione dell'imposta, non essendovi assorbimento del secondo nel primo, poiché si tratta di illeciti materialmente e giuridicamente distinti per condotta, struttura, tempi e modi di consumazione e per bene giuridico tutelato;
pertanto, la circostanza che il primo implichi automaticamente il secondo costituisce in realtà una consecutio meramente fattuale, priva di alcuna rispondenza ad una necessità logico-giuridica, tant'è che, in via di fatto, nulla esclude che, a fronte di un'illegittima detrazione, la dichiarazione possa non essere presentata affatto oppure possa esserlo, diversamente, per le più svariate ragioni, con appostazioni corrette”( da ultimo, Cass. 32262/2024).
Accertamento n. TD3020403222-2015.
Sulla base delle stesse ragioni indicate con riferimento al precedente accertamento, vanno accolti i motivi d'appello principale anche relativamente a tale accertamento. In ordine al versamento della somma di 100.000 euro in contanti ci si riporta a quanto testè osservato in relazione all'accertamento a carico della Resistente_2 s.a.s. per l'anno 2009.
Con riferimento al versamento di € 6.059,98, poi, la società ricorrente, a ciò tenuta, non ha fornito prova che si trattasse di provento estraneo all'attività d'impresa, visto che la stessa non ha allegato documenti probatori atti a dimostrare la natura e l'origine delle somme che sarebbero state disinvestite dal legale rappresentante Resistente_2, di cui, lo si ricorda, non vi è prova di capacità reddituale autonoma. Analoghe considerazioni valgono per il pagamento delle due rate di mutuo intestato alla Resistente_3
Resistente_2 s.a.s. per € 4.030,46, nonché per i prelievi di € 450.000,00 (n. 9 assegni circolari da
50.000,00) e € 39.830,00 (n. 3 assegni circolari di € 30.000,00, € 2.450,00 e € 7.380,00), destinati all'acquisto dell'imbarcazione personale di Resistente_2.
Come correttamente osservato nell'atto d'appello, invero, “l'emissione di assegni circolari presuppone l'esistenza di una provvista di pari importo, ovvero del versamento di una somma di denaro a copertura degli assegni medesimi, ragion per cui, contrariamente a quanto statuito in sentenza, il rilievo relativo all'operazione bancaria riguardante i suddetti assegni dell'importo complessivo di € 450.000,00, così come gli altri 3 assegni richiamati, deve essere considerato legittimo e fondato, non avendo la ricorrente dimostrato la natura areddituale di quelle somme, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in materia”, non potendosi ritenere superata la presunzione iuris tantum insita nell'accertamento sulla base, a sua volta, di ragioni di mera verosimiglianza, smentita, peraltro, nel caso di specie, dall'assenza di redditi propri da parte della persona fisica Resistente_2.
Accertamento n. TD3030402952.
Anche in ordine a tale accertamento va accolto l'appello principale.
La sentenza appellata ha annullato il disconoscimento di costi dichiarati sulla base di svariate fatture, osservando che il disconoscimento era basato solo su motivi formali e che la giustificazione di alcune spese (regali in occasione delle festività natalizie) appariva verosimile.
Le argomentazioni dei giudici di primo grado non possono essere condivise. Si osserva invero che l'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 633/72, prevede quale debba essere il contenuto della fattura, disponendo che il documento fiscale debba contenere “ la natura, qualità e quantità dei beni ceduti e dei servizi prestati”, e ciò sulla base dell'evidente ratio di evitare descrizioni generiche.
Ne consegue che le fatture in questione non sono corrispondenti ai dettami delle disposizioni in materia, essendo generiche (in tal senso, Cass.21446/2014).
Società_2 Resistente_2Ciò vale sia per le fatture per servizi forniti da di , in quanto relative a contratto sia a sua volta generico sia privo di data certa, sia per le fatture riferite ad acquisti per omaggi natalizi alla clientela, che, ove realmente provate, al più potrebbero qualificarsi come spese di rappresentanza, incontrando con i limiti di deducibilità di cui all'art. 108, comma 2, del TUIR.
Anche il motivo d'appello relativo alla fattura n. 12 del 2009 deve essere accolto, in quanto non si evince che tale fattura non sia stata considerata come costo. Analogamente deve essere accolto il motivo d'appello principale che afferisce al capo della sentenza con cui l'accertamento è stato ritenuto erroneo nella parte in cui non sarebbero stati calcolati, parallelamente al riconoscimento di maggiori ricavi, corrispondenti maggiori costi. All'accertamento de quo deve essere invero applicato il seguente principio di diritto: “In tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo “puro” ex art. 39, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario” (Cass., n. 22868/2017).”
Accertamento n. TD3030403105.
Va infine accolto l'appello principale anche relativamente a tale accertamento, in quanto le ragioni poste a base dell'appello e della sentenza appellata sono le stesse di quelle inerenti all'accertamento dell'anno precedente, cosicchè anche per tale annualità vale quanto già detto a proposito della necessità che le fatture siano dettagliate con riferimento all'oggetto della prestazione, che il contratto di riferimento debba avere data certa e debba essere anch'esso dettagliato, e che nel caso di accertamento con metodo analitico presuntivo non si applica il principio del riconoscimento forfettario dei costi.
Sulla base delle considerazioni che precedono devono essere rigettati anche tutti gli ulteriori motivi sollevati con appello incidentale, in quanto: 1) le percentuale dei costi è stata determinata sulla base della media di settore (motivo d'appello incidentale sub 3); 2) non sussiste la dedotta duplicità di imposizione (motivi d'appello incidentale sub 5,7,8) in quanto la presunzione legale di maggior reddito si fonda sia sui versamenti che sui prelevamenti, nel caso di redditi d'impresa (“In tema
d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del
1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti”: ex plurimis, Cass. 9403/2024); 3) con riferimento a tutte le altre movimentazioni, non risulta comprovata l'estraneità delle stesse all'attività della società.
Va infine accolto l'appello principale anche in riferimento alla fattura da 60.000 euro, oltre iva, emessa da Resistente_3 S.r.l. per prestazioni rese in favore della Società_2, tenuto conto del rapporto tra le società.
Anche con riferimento a detta fattura, infatti, valgono le considerazioni già fatte in ordine all'onere probatorio in capo al contribuente relativo alla necessità di dimostrare l'inerenza dei costi con idonea documentazione di supporto, ai sensi degli artt. 109 del TUIR e 21 del d.P.R. n. 600/73.
L'accoglimento di tutti i motivi d'appello principale comporta la riforma della sentenza appellata anche in riferimento agli accertamenti nei confronti dei soci, che vanno interamente confermati. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate ai sensi del d.m. 55/2014, valori minimi (fasi di studio, introduttiva e decisoria),tenendo conto della decurtazione del 20% per essersi l'Agenzia delle
Entrate difesa in giudizio a mezzo di proprio funzionario, vanno conseguentemente a gravare sui contribuenti in solido, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello principale e rigetta l'appello incidentale, confermando, per l'effetto, tutti gli accertamenti impugnati.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle competenze di lite relative al doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 13796,00, oltre accessori come per legge, se dovuti. Catanzaro, 10 novembre 2025.
Il Presidente est.
PI SE
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente e Relatore COSCARELLA FRANCESCO, Giudice SARACO ANTONIO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2550/2021 depositato il 09/11/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 CF_Resistente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 Srl A Socio Unico - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 P.IVA_2 S.a.s. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2460/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale COSENZA sez. 4 e pubblicata il 28/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3020402853 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3020402853 IRAP 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3020403222 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3020403222 IRAP 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3030402952 IRES-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3030402952 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3030402952 IRAP 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3030403105 IRES-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3030403105 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3030403105 IRAP 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010402863 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010402863 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010402863 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010403234 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010403234 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010403234 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010402873 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010402873 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010402873 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010403235 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010403235 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010403235 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: COME DA RISPETTIVI ATTI
FATTO E DIRITTO L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza 2460/21 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, che ha parzialmente accolto il ricorso proposto da Resistente_2
avverso gli avvisi di accertamento indicati in epigrafe, emessi ex art. 39, comma 2, d.p.r.
600/73, relativamente agli anni 2009 e 2010. La sentenza appellata ha ad oggetto più ricorsi, riuniti in primo grado, avverso altrettanti atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate.
In particolare:
Resistente_2 impugnava l'avviso di accertamento TD3020402853/2014, sollevando i seguenti quesiti: 1) Carenza di poteri del soggetto che aveva sottoscritto l'avviso; 2) Mancato rispetto del contradditorio;
3) Inutilizzabilità delle prove per assenza di autorizzazione alle indagini finanziarie;
4) Errata tassazione dei prelievi nell'ambito di una attività di impresa;
5) Erronea tassazione di prelevamenti dal conto personale del legale rappresentante per scopi personali (prelievo e riversamento); 6) Mancata considerazione delle giustificazioni dei versamenti;
7) Errata determinazione dell'incidenza dei costi;
8) Deducibilità dei costi esclusi;
9) Errata applicazione delle sanzioni IVA;
Resistente_2 s.r.l. a socio unico impugnava l'avviso di accertamento TD3030402952/2014, per i seguenti motivi: 1) Carenza di poteri del soggetto che aveva sottoscritto l'avviso; 2) Mancato rispetto del contradditorio;
3) Inutilizzabilità delle prove per assenza di autorizzazione alle indagini finanziarie;
4) Carenza di motivazione;
5) Errata tassazione delle fatture passive dedotte;
6) Erronea tassazione dei prelievi nell'ambito di una attività di impresa;
7) Erronea tassazione di prelevamenti per spese correnti indicate nei libri contabili;
8) Mancata considerazione delle giustificazioni dei versamenti;
9) Errata determinazione dell'incidenza dei costi;
Resistente_1 , in proprio e nella qualità di socio della Resistente_3 s.a.s., impugnava l'avviso di accertamento TD3010402873/2014, per i seguenti motivi: 1) Carenza di poteri del soggetto che ha sottoscritto l'avviso; 2) Mancato rispetto del contradditorio;
3) Inutilizzabilità delle prove per assenza di autorizzazione alle indagini finanziarie;
4) Carenza di motivazione;
5)
Infondatezza nel merito dell'accertamento;
Resistente_2, in proprio e quale socio della Resistente_2 Società_2 e s.a.s. Resistente_2di , impugnava l'avviso di accertamento TD3010402863/2014, deducendo i seguenti motivi: 1) Carenza di poteri del soggetto che aveva sottoscritto l'avviso; 2) Mancato rispetto del contradditorio;
3) Inutilizzabilità delle prove per assenza di autorizzazione alle indagini finanziarie;
4) Carenza di motivazione;
5) Errata tassazione di movimenti privi di rilevanza;
6) Mancata considerazione dell'accertamento con adesione della Società_2; 7) Errata determinazione del reddito derivante dalla Resistente_3 s.a.s.;
Resistente_2 s.r.l. a socio unico impugnava l'avviso di accertamento TD3030403105/2015, per i seguenti motivi: 1) Mancato rispetto del contradditorio;
2) Inutilizzabilità delle prove per assenza di autorizzazione alle indagini finanziarie;
3) Carenza di motivazione;
4) Errata tassazione delle fatture passive dedotte;
5) Erronea tassazione dei prelievi nell'ambito di una attività di impresa;
6) Erronea tassazione di prelevamenti per spese correnti indicate nei libri contabili;
7) Mancata considerazione delle giustificazioni dei versamenti;
8) Errata determinazione dell'incidenza dei costi;
Resistente_2, in proprio e quale socio della Resistente_2 Società_2 e s.a.s. Resistente_2di , impugnava l'avviso di accertamento TD3010403234/2015, per i seguenti motivi: 1) Mancato rispetto del contradditorio;
2) Inutilizzabilità delle prove per assenza di autorizzazione alle indagini finanziarie;
3) Carenza di motivazione;
4) Errata tassazione di movimenti
Società_2privi di rilevanza;
5) Mancata considerazione dell'accertamento con adesione della;
6) Errata determinazione del reddito derivante dalla Resistente_3 s.a.s.;
Resistente_1, in proprio e nella qualità di socio della Resistente_3 s.a.s. e della Società_2 Resistente_2 di , impugnava l'avviso di accertamento TD3010403235/2015, per i seguenti motivi: 1) Carenza di poteri del soggetto che ha sottoscritto l'avviso; 2) Mancato rispetto del contradditorio;
3) Inutilizzabilità delle prove per assenza di autorizzazione alle indagini finanziarie;
4) Carenza di motivazione;
5) Infondatezza nel merito dell'accertamento;
Resistente_2 impugnava l'avviso di accertamento TD3020403222/2015, per i seguenti motivi: 1) Mancato rispetto del contradditorio;
2) Inutilizzabilità delle prove per assenza di autorizzazione alle indagini finanziarie;
3) Errata tassazione dei prelievi nell'ambito di una attività di impresa;
4) Erronea tassazione di prelevamenti dal conto personale del legale rappresentante per scopi personali (prelievo e riversamento); 5) Mancata considerazione delle giustificazioni dei versamenti;
6) Errata determinazione dell'incidenza dei costi;
7) Deducibilità dei costi esclusi;
8) Errata applicazione delle sanzioni IVA.
L'agenzia delle entrate si costituiva in ciascun procedimento, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. A seguito di riunione di tutti i ricorsi, i giudici di primo grado accoglievano parzialmente i ricorsi riuniti.
In particolare, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava tutte i motivi di ricorso di natura formale. Nel merito:
Con riferimento all'avviso TD3020402853/2014, si riteneva che il contribuente avesse dimostrato che l'accertamento, condotto su tutti i conti intestati ad Resistente_2, aveva determinato una duplicazione di conteggio di alcuni prelevamenti e versamenti. In particolare, i due prelievi di € 50.000,00 ciascuno tramite assegni circolari erano stati emessi il
31.12.2009 e riversati sul medesimo conto corrente in data 4.1.2010, cosicchè la giustificazione fornita dal contribuente appariva verosimile (decisione di investimento poi non conclusasi). Alla medesima conclusione si perveniva per il trasferimento di somme dal conto corrente Conto_Corrente_1 al
Conto_Corrente_2 tramite due assegni circolari di € 210.000,00 e 250.000,00: trattandosi di conti correnti
Resistente_2tutti in uso a , un movimento interno, senza altre indicazioni, non poteva considerarsi riferibile ad una delle società.
Quanto ai costi, si riteneva giustificata la deduzione della fattura di € 6.000,00 per servizi resi dalla
Società_2, visto il contratto esistente tra le parti. Rigettate le altre eccezioni, l'avviso veniva annullato per la parte in cui si consideravano ricavi i prelievi di € 100.000,00 e € 460.000,00 e non si consideravano tra le spese inerenti quelle portate dalla fattura 2 del 9/3/2009.
Con riferimento all'avviso TD3020402863/2014 si riteneva che il contribuente avesse dimostrato che per le somme derivanti da Resistente_3 s.a.s., l'accertamento, condotto su tutti i conti intestati ad
Resistente_2 , aveva determinato una duplicazione di conteggio di alcuni prelevamenti e versamenti. Ci si richiamava al punto precedente e si ritenevano fondate le eccezioni per la parte in cui venivano considerati ricavi i prelievi di € 100.000,00 e € 460.000,00 e non considerate tra le spese inerenti quelle portate dalla fattura 2 del 9/3/2009. Conseguentemente per la parte relativa alla Società_2 di Resistente_2, l'accertamento era annullato in ragione della intervenuta riduzione a seguito di accertamento con adesione da parte della società. Con riferimento all'avviso RD3020402873/2014, si ribadivano analoghe considerazioni a quelle fatte per l'avviso TD30202853.
Con riferimento all'accertamento RD3020402952/2014, ritenevano i giudici di primo grado che il Società_2contribuente avesse dimostrato che le fatture per servizi forniti da di Resistente_2 erano inerenti alla attività di impresa, avendo fornito il contratto e la precisazione dell'oggetto delle prestazioni rese.
L'esclusione delle fatture riferite a siffatte prestazioni appariva formale e meramente legata al profilo di convenienza della prestazione e non alla effettività della stessa ed alla inerenza all'impresa. La medesima conclusione si traeva per le fatture 34 e 35 del 13 e 14 dicembre 2009, riferite ad acquisti per omaggi natalizi alla clientela, in quanto la giustificazione fornita dalla società appariva in linea sia con le abitudini commerciali che con la tempistica di acquisito e la somma proporzionata. Venivano invece esclusi i costi per cene e soggiorni, di cui non era stata dimostrata la inerenza alla attività di impresa, sia con riferimento all'importo delle stesse che alla genericità delle giustificazioni fornite. Veniva altresì accolto il rilevo mosso alla fattura n. 12 del 2009, in quanto il contribuente aveva allegato e dimostrato di non aver dedotto il costo dell'acquisto dell'autovettura Porsche, ma solo di aver inserito il cespite per errore nella contabilità della Resistente_2 s.r.l. Quanto ai prelevamenti di somme di importo minore a € 1.000,00, le giustificazioni del contribuente non venivano accolte.
Con riferimento all'avviso TD3020403105/2015, ritenevano i giudici di primo grado che il Società_2contribuente avesse dimostrato che le fatture per servizi forniti da di Resistente_2 erano inerenti alla attività di impresa, avendo fornito il contratto e la precisazione dell'oggetto delle prestazioni rese.
La medesima conclusione si traeva per tutti gli assegni, regolarmente registrati e con indicazione del beneficiario e delle ragioni del pagamento, nonché per il pagamento in favore della Società_4 s.p.a., in quanto erano riferiti a importi che risultano inseriti in contabilità con espressa indicazione del beneficiario, documentazione di supporto e tracciabilità dei pagamenti, sufficiente a superare la presunzione operata in sede di accertamento
Quanto ai prelevamenti di somme di importo minore a € 1.000,00, le giustificazioni del contribuente non venivano accolte. Tuttavia, avendo l'Agenzia determinato maggiori ricavi, ed avendo escludo la deducibilità dei costi suddetti, coglieva nel segno la doglianza relativa all'illegittima valutazione della capacità contributiva, in assenza di valutazione dell'incidenza dei costi sull'aumento considerato, in quanto, nel caso in cui si ravvisava un aumento dei ricavi, si doveva calcolare un corrispondente e percentuale aumento dei costi.
Con riferimento all'avviso TD3020403222/2015, ritenevano i giudici di primo grado che il contribuente avesse dimostrato che il versamento della somma di € 100.000,00 in data 4.1.2010 derivava dal mancato utilizzo degli assegni circolari emessi in favore di Resistente_2 il
31.12.2009 e non utilizzati (vedi accertamento TD3020402853/2014). Non si tratta quindi di ricavi, ma di un versamento di assegni circolari non utilizzati di nuovo sul conto corrente del Resistente_2. Anche il versamento di € 6.059,98 appariva estraneo all'attività di impresa, essendo l'effetto di dismissione di un titolo bancario personale del Resistente_2.
Le giustificazioni per gli altri movimenti, invece, non venivano ritenute convincenti, poiché il transito
Resistente_3da un conto all'altro, l'uno acceso quale amministratore della s.a.s., l'altro quale amministratore della Resistente_2 s.r.l. e altri come Resistente_2 presupponevano passaggi di denaro non giustificati se non da rapporti commerciali.
Anche l'eccezione di erroneo accertamento del maggior reddito, avendo l'agenzia delle Entrate calcolato l'intera somma anziché la quota depurata dall'Iva, addebitata al cliente non era fondata, visto che la società non ha emesso alcuna fattura per l'importo indicato né ha corrisposto iva.
Andavano esclusi dai ricavi anche i prelievi di € 450.000,00 (n. 9 assegni circolari da 50.000,00)
Resistente_2destinati all'acquisto dell'imbarcazione personale di , tratti dal conto corrente personale, così come i prelievi di € 39.830,00 (n. 3 assegni circolari di € 30.000,00, € 2.450,00 e €
7.380,00) sempre destinati a beneficiari individuati e relativi all'acquisto dell'imbarcazione. La
Resistente_2circostanza che nel 2009 fosse stato cessionario a titolo gratuito dell'imbarcazione Colibrì, poi valutata a titolo di permuta € 320.000,00 nel 2010 nel corso dell'acquisto della nuova imbarcazione personale induceva a ritenere che Resistente_2 avesse un maggior reddito rispetto a quello dichiarato (dovendosi tener conto del “regalo” e delle disponibilità economiche reali di costui nel 2009) ma non a considerare il prelevamento quale ricavo della società.
Anche il pagamento delle due rate di mutuo intestato alla Resistente_3 s.a.s. per € 4.030,46 ciascuna apparivano documentate e prive di rilevo a titolo di ricavi. L'avviso, pertanto, doveva essere annullato con riferimento ai versamenti per € 106.059,00 ed ai prelevamenti su menzionati.
Con riferimento all'avviso TD3020403234/2015, come già accertato per l'avviso TD30203222, il Resistente_3contribuente aveva dimostrato che per le somme derivanti da s.a.s., l'accertamento, condotto su tutti i conti intestati ad Resistente_2, aveva determinato una duplicazione di conteggio di alcuni prelevamenti e versamenti. Ci si richiamava al punto precedente e si dovevano ritenere fondate le eccezioni per la parte in cui considerano ricavi i prelievi ed i versamenti specificati.
Per la parte relativa alla Società_2, invece, l'avviso era stato già ridotto in autotutela per la parte relativa alla rideterminazione del reddito da partecipazione, visto il riconoscimento di alcune indicazioni fornite dalla società. Fondata si riteneva inoltre la contestazione riferita alla fattura di € 60.000,00 oltre iva emessa da
Resistente_2 s.r.l. per prestazioni rese in favore della Società_2, tenuto conto del rapporto tra le società. Per le altre fatture contestate, invece, la società non aveva dimostrato di aver effettivamente sostenuto dette spese per ragioni inerenti all'attività di impresa, mancando documenti giustificativi coerenti con gli importi indicati.
Si rigettavano invece le doglianze relative alle operazioni di import export, per alcune delle quali la giustificazione offerta (acquisto dell'imbarcazione) era ritenuta poco verosimile quanto a provvista, mentre per le altre nessuna giustificazione era stata offerta dal contribuente, se non che si tratti di un errore di segnalazione.
Con riferimento all'accertamento TD3020403235/2014, come già accertato per l'avviso TD302032222, i giudici di primo grado ritenevano che il contribuente avesse dimostrato che per le somme derivanti da Resistente_3 s.a.s., l'accertamento, condotto su tutti i conti intestati ad
Resistente_2 , aveva determinato una duplicazione di conteggio di alcuni prelevamenti e versamenti.
Ci si richiamava quindi al punto precedente.
Per la parte relativa alla Società_2, invece, l'avviso era stato già ridotto in autotutela per la parte relativa alla rideterminazione del reddito da partecipazione, visto il riconoscimento di alcune indicazioni fornite dalla società.
Fondata si riteneva inoltre la contestazione riferita alla fattura di € 60.000,00 oltre iva emessa da
Resistente_2 Società_2 s.r.l. per prestazioni rese in favore della , tenuto conto del rapporto tra le società. Per le altre fatture contestate, invece, la società non aveva dimostrato di aver effettivamente sostenuto dette spese per ragioni inerenti all'attività di impresa, mancando documenti giustificativi coerenti con gli importi indicati.
Si rigettavano invece le doglianze relative alle operazioni di import export, per alcune delle quali la giustificazione offerta (acquisto dell'imbarcazione) era ritenuta poco verosimile quanto a provvista, mentre per le altre nessuna giustificazione era stata offerta dal contribuente, se non che si tratti di un errore di segnalazione. Con l'atto d'appello, l'Agenzia delle Entrate ha censurato la sentenza appellata punto per punto, chiedendo la riforma della stessa e la conferma integrale di tutti gli atti di accertamento riuniti.
Si è sono costituiti in giudizio tutti gli originari ricorrenti (Resistente_2 anche nella qualità di
Resistente_1erede di ), opponendosi all'appello, chiedendone il rigetto e proponendo altresì appello incidentale, per i seguenti motivi:
1) Mancata pronuncia della sentenza appellata su un punto decisivo delle controversie avverso gli avvisi di accertamento TD3020403222 e TD3020402853: invalidità degli avvisi di accertamento a causa dell'inutilizzabilità delle prove poste a fondamento degli stessi, per violazione dell'art. 32, comma 1,
n. 7 del DPR n. 600/1973, relativamente alla indebita riconducibilità delle movimentazioni finanziarie in capo alla Resistente_2 Sas: 2) Mancata pronuncia della sentenza appellata su un punto decisivo delle controversie avverso gli avvisi di accertamento TD3030402952 e TD3030403105: violazione dell'art. 42 del DPR n. 600/1973, nonché delle garanzie fondamentali per la difesa del contribuente di cui alla Legge n. 212 del 2000.
L'Ente accertatore, infatti, aveva proceduto ad un accertamento bancario ex art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, inviando alla società contribuente l'invito previsto dal primo comma, n. 7), dell'articolo appena richiamato, e richiedendo giustificazioni con riferimento alle movimentazioni riscontrate su conti correnti a quest'ultima intestati. A seguito, però, delle risposte fornite dalla società, nonostante la loro puntualità, l'Ufficio aveva comunque inteso recuperare a tassazione alcuni importi recati da fatture passive ricevute da alcuni fornitori, svolgendo un accertamento, questa volta di tipo analitico, che si è “aggiunto” a quello finanziario già in essere, così da concludere per la loro non inerenza rispetto all'attività professionale svolta dalla società. In altri termini, quindi, l'Ufficio, avendo preso le mosse da un accertamento bancario aveva finito per recuperare a tassazione importi sulla base di valutazioni che, però, attengono propriamente ad un'altra tipologia di accertamento, ovvero, all'accertamento di tipo analitico/contabile. Ciò, senza oltretutto previamente verificare che gli importi recuperati a tassazione sulla base di una valutazione di non inerenza avessero effettivamente concorso alla formazione dell'imponibile fiscale della società.
3) Mancata pronuncia su un punto decisivo delle controversie avverso gli avvisi di accertamento nn.
TD3020402853, TD3010402863, TD3010402873, TD3020403222, TD3010403234, e TD3010403235: erronea determinazione dell'incidenza dei costi determinati in via induttiva.
4) Carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso introduttivo avverso l'avviso n. TD3020402853: le prestazioni rese in favore delle compagnie di assicurazione ed il calcolo delle sanzioni IVA.
5) Carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso introduttivo avverso l'avviso n. TD3010402863.
6) Carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso introduttivo avverso l'avviso n. TD3010402873
7) Carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'avviso n. TD3020403222: errata valutazione in merito ai passaggi di denaro da un conto all'altro presunti non giustificati;
errata valutazione in merito alle prestazioni rese in favore delle compagnie di assicurazione.
8) Carenza di motivazione della sentenza appellata in merito agli avvisi di accertamento nn.
TD3010403234 e TD3010403235: errata valutazione in merito a talune fatture contestate ed alle operazioni denominate di import export.
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Ciò posto, ritiene la Corte che debba essere accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale.
Innanzitutto va rilevato come gli appellanti incidentali non abbiano proposto appello avverso il rigetto dei motivi legati a profili formali degli accertamenti, cosicchè tali motivi di rigetto devono ritenersi incontestati.
Ne consegue che l'esame deve vertere esclusivamente sul merito dei singoli accertamenti. Al proposito vanno richiamati due principi pacifici nella giurisprudenza della Corte Suprema Corte, cui questa Corte intende attenersi, condividendoli appieno.
Il primo riguarda la legittimità dell'estensione delle indagini bancarie anche ai conti correnti dei soci di società a responsabilità limitata, allorquando l'Amministrazione dimostri che tali rapporti sono riferibili anche alla società (“Le indagini bancarie nei confronti di una società a responsabilità limitata possono essere estese ai conti correnti personali dei soci della stessa soltanto se
l'Amministrazione fornisce la prova che tali rapporti bancari sono riferibili anche alla società, in quanto utilizzati anche per operazioni legate alle attività d'impresa di quest'ultima; una volta assolta detta dimostrazione, tuttavia, l'operatività della presunzione legale posta dall'art. 32, comma 1, n. 1 e 7 del d.P.R. n. 600 del 1973 determina una inversione dell'onere probatorio, spettando al contribuente giustificare i vari movimenti bancari, dimostrando la loro estraneità alla determinazione del reddito”: da ultimo, Cass. 10364/2025).
Sul punto si rileva che nell'accertamento TD3020402853/2014 è stato ampiamente evidenziato il collegamento tra le movimentazioni del conto corrente intestato al socio e legale rappresentante
Resistente_2 Resistente_3 e la S.A.S. (società a ristretta base sociale ed a compagine familiare), in quanto: a) la società era sprovvista di un conto corrente autonomo;
b) il socio non aveva capacità reddituale autonoma.
Tali elementi appaiono assolutamente idonei a giustificare, quindi, l'estensione delle indagini ai conti correnti del socio, in applicazione del pacifico principio giurisprudenziale sopra riportato.
Ciò comporta il rigetto del motivo sub 1) dell'appello incidentale.
Il secondo profilo attiene al motivo di appello incidentale sub 2, con cui si contesta il ricorso ad un accertamento in parte “finanziario”, in parte “analitico-contabile”.
Orbene, anche sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che, a seguito delle indagini bancarie, l'Amministrazione possa ricorrere a un accertamento di tipo misto, ovverosia
“analitico – presuntivo”, come è avvenuto nel caso di specie (ex multis, Cass. 18413/2021).
Ciò comporta il rigetto del motivo d'appello incidentale sub 2.
Ciò premesso, si passa all'esame dei singoli motivi d'appello principale e incidentale che riguarda il merito di ciascun accertamento.
Accertamento TD3020402853/2014. L'appello principale sul punto deve essere accolto. Si osserva che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 32, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative” (Cass. 11102/2017; si veda altresì da ultimo, Cass. 15161\2020: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, superabile attraverso la prova, da parte del contribuente, che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili;
pertanto, in virtù della disposta inversione dell'onere della prova, grava sul contribuente l'onere di superare la suddetta presunzione (relativa) dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev'essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all'equità”). Ciò premesso, il fatto che sui conti correnti intestati al Resistente_2 confluissero pacificamente somme relative a operazioni commerciali della società, unitamente alla carenza di prova in ordine alla sussistenza di provviste proprie del Resistente_2 del tutto autonome rispetto a quelle inerenti all'attività della società, impedisce di ritenere superata la presunzione iuris tantum, di cui all'accertamento de quo, di inerenza all'attività della società sia dei due prelievi di € 50.000,00 ciascuno tramite assegni circolari emessi il 31.12.2009 e riversati sul medesimo conto corrente in data 4.1.2010, sia del trasferimento di somme dal conto corrente Conto_Corrente_1 al Conto_Corrente_2 tramite due assegni circolari di €
210.000,00 e 250.000,00.
Sul punto le giustificazioni fornite dal contribuente (nel primo caso: proposito d'investimento poi non portato a termine, nel secondo: mero trasferimento di fondi personali) non sono idonee a vincere la presunzione indicata, in assenza di produzione di elementi oggettivi e circostanziati, da cui inferire: a) il dedotto collegamento tra l'emissione di due assegni circolari da 100.000 euro a sé medesimo in data 31.12.2009 e il successivo versamento, dopo quattro giorni (il 4.1.2010), della somma di 100.000 euro in contanti;
b) l'asserita inerenza a fondi propri della persona fisica del versamento di 460.000 euro. Va poi rigettato il motivo di ricorso incidentale relativo a tale accertamento, in quanto non risulta che le prestazioni rese in favore della Società_3 siano state fatturate, cosicchè l'importo ricevuto deve essere considerato ricavo. L'appello incidentale va rigettato anche con riferimento alle sanzioni IVA, dovendosi applicare, contrariamente a quanto dedotto nell'appello incidentale, il seguente principio: “In tema di IVA,
l'illecito di cui all'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, che colpisce la presentazione di una dichiarazione indicante un'imposta inferiore a quella dovuta utilizzando fatture per operazioni inesistenti, non consuma né ricomprende anche quello di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997, che colpisce, invece, l'illegittimo computo in detrazione dell'imposta, non essendovi assorbimento del secondo nel primo, poiché si tratta di illeciti materialmente e giuridicamente distinti per condotta, struttura, tempi e modi di consumazione e per bene giuridico tutelato;
pertanto, la circostanza che il primo implichi automaticamente il secondo costituisce in realtà una consecutio meramente fattuale, priva di alcuna rispondenza ad una necessità logico-giuridica, tant'è che, in via di fatto, nulla esclude che, a fronte di un'illegittima detrazione, la dichiarazione possa non essere presentata affatto oppure possa esserlo, diversamente, per le più svariate ragioni, con appostazioni corrette”( da ultimo, Cass. 32262/2024).
Accertamento n. TD3020403222-2015.
Sulla base delle stesse ragioni indicate con riferimento al precedente accertamento, vanno accolti i motivi d'appello principale anche relativamente a tale accertamento. In ordine al versamento della somma di 100.000 euro in contanti ci si riporta a quanto testè osservato in relazione all'accertamento a carico della Resistente_2 s.a.s. per l'anno 2009.
Con riferimento al versamento di € 6.059,98, poi, la società ricorrente, a ciò tenuta, non ha fornito prova che si trattasse di provento estraneo all'attività d'impresa, visto che la stessa non ha allegato documenti probatori atti a dimostrare la natura e l'origine delle somme che sarebbero state disinvestite dal legale rappresentante Resistente_2, di cui, lo si ricorda, non vi è prova di capacità reddituale autonoma. Analoghe considerazioni valgono per il pagamento delle due rate di mutuo intestato alla Resistente_3
Resistente_2 s.a.s. per € 4.030,46, nonché per i prelievi di € 450.000,00 (n. 9 assegni circolari da
50.000,00) e € 39.830,00 (n. 3 assegni circolari di € 30.000,00, € 2.450,00 e € 7.380,00), destinati all'acquisto dell'imbarcazione personale di Resistente_2.
Come correttamente osservato nell'atto d'appello, invero, “l'emissione di assegni circolari presuppone l'esistenza di una provvista di pari importo, ovvero del versamento di una somma di denaro a copertura degli assegni medesimi, ragion per cui, contrariamente a quanto statuito in sentenza, il rilievo relativo all'operazione bancaria riguardante i suddetti assegni dell'importo complessivo di € 450.000,00, così come gli altri 3 assegni richiamati, deve essere considerato legittimo e fondato, non avendo la ricorrente dimostrato la natura areddituale di quelle somme, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in materia”, non potendosi ritenere superata la presunzione iuris tantum insita nell'accertamento sulla base, a sua volta, di ragioni di mera verosimiglianza, smentita, peraltro, nel caso di specie, dall'assenza di redditi propri da parte della persona fisica Resistente_2.
Accertamento n. TD3030402952.
Anche in ordine a tale accertamento va accolto l'appello principale.
La sentenza appellata ha annullato il disconoscimento di costi dichiarati sulla base di svariate fatture, osservando che il disconoscimento era basato solo su motivi formali e che la giustificazione di alcune spese (regali in occasione delle festività natalizie) appariva verosimile.
Le argomentazioni dei giudici di primo grado non possono essere condivise. Si osserva invero che l'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 633/72, prevede quale debba essere il contenuto della fattura, disponendo che il documento fiscale debba contenere “ la natura, qualità e quantità dei beni ceduti e dei servizi prestati”, e ciò sulla base dell'evidente ratio di evitare descrizioni generiche.
Ne consegue che le fatture in questione non sono corrispondenti ai dettami delle disposizioni in materia, essendo generiche (in tal senso, Cass.21446/2014).
Società_2 Resistente_2Ciò vale sia per le fatture per servizi forniti da di , in quanto relative a contratto sia a sua volta generico sia privo di data certa, sia per le fatture riferite ad acquisti per omaggi natalizi alla clientela, che, ove realmente provate, al più potrebbero qualificarsi come spese di rappresentanza, incontrando con i limiti di deducibilità di cui all'art. 108, comma 2, del TUIR.
Anche il motivo d'appello relativo alla fattura n. 12 del 2009 deve essere accolto, in quanto non si evince che tale fattura non sia stata considerata come costo. Analogamente deve essere accolto il motivo d'appello principale che afferisce al capo della sentenza con cui l'accertamento è stato ritenuto erroneo nella parte in cui non sarebbero stati calcolati, parallelamente al riconoscimento di maggiori ricavi, corrispondenti maggiori costi. All'accertamento de quo deve essere invero applicato il seguente principio di diritto: “In tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo “puro” ex art. 39, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario” (Cass., n. 22868/2017).”
Accertamento n. TD3030403105.
Va infine accolto l'appello principale anche relativamente a tale accertamento, in quanto le ragioni poste a base dell'appello e della sentenza appellata sono le stesse di quelle inerenti all'accertamento dell'anno precedente, cosicchè anche per tale annualità vale quanto già detto a proposito della necessità che le fatture siano dettagliate con riferimento all'oggetto della prestazione, che il contratto di riferimento debba avere data certa e debba essere anch'esso dettagliato, e che nel caso di accertamento con metodo analitico presuntivo non si applica il principio del riconoscimento forfettario dei costi.
Sulla base delle considerazioni che precedono devono essere rigettati anche tutti gli ulteriori motivi sollevati con appello incidentale, in quanto: 1) le percentuale dei costi è stata determinata sulla base della media di settore (motivo d'appello incidentale sub 3); 2) non sussiste la dedotta duplicità di imposizione (motivi d'appello incidentale sub 5,7,8) in quanto la presunzione legale di maggior reddito si fonda sia sui versamenti che sui prelevamenti, nel caso di redditi d'impresa (“In tema
d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del
1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti”: ex plurimis, Cass. 9403/2024); 3) con riferimento a tutte le altre movimentazioni, non risulta comprovata l'estraneità delle stesse all'attività della società.
Va infine accolto l'appello principale anche in riferimento alla fattura da 60.000 euro, oltre iva, emessa da Resistente_3 S.r.l. per prestazioni rese in favore della Società_2, tenuto conto del rapporto tra le società.
Anche con riferimento a detta fattura, infatti, valgono le considerazioni già fatte in ordine all'onere probatorio in capo al contribuente relativo alla necessità di dimostrare l'inerenza dei costi con idonea documentazione di supporto, ai sensi degli artt. 109 del TUIR e 21 del d.P.R. n. 600/73.
L'accoglimento di tutti i motivi d'appello principale comporta la riforma della sentenza appellata anche in riferimento agli accertamenti nei confronti dei soci, che vanno interamente confermati. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate ai sensi del d.m. 55/2014, valori minimi (fasi di studio, introduttiva e decisoria),tenendo conto della decurtazione del 20% per essersi l'Agenzia delle
Entrate difesa in giudizio a mezzo di proprio funzionario, vanno conseguentemente a gravare sui contribuenti in solido, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello principale e rigetta l'appello incidentale, confermando, per l'effetto, tutti gli accertamenti impugnati.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle competenze di lite relative al doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 13796,00, oltre accessori come per legge, se dovuti. Catanzaro, 10 novembre 2025.
Il Presidente est.
PI SE