Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 233
CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Accertamento TD3020402853/2014

    La Corte ritiene che le giustificazioni fornite dal contribuente non siano idonee a superare la presunzione legale di inerenza all'attività d'impresa per i prelievi e trasferimenti di somme. Inoltre, ritiene che le prestazioni rese alla Società_3 debbano essere considerate ricavo non essendo state fatturate. Viene rigettato anche l'appello incidentale relativo alle sanzioni IVA.

  • Accolto
    Accertamento TD3020403222-2015

    La Corte accoglie l'appello principale, ritenendo che il contribuente non abbia fornito prova sufficiente dell'estraneità delle somme all'attività d'impresa. Si riporta alle argomentazioni precedenti riguardo alla presunzione legale di inerenza all'attività d'impresa e all'onere probatorio del contribuente.

  • Accolto
    Accertamento TD3030402952

    La Corte accoglie l'appello principale, ritenendo che le fatture siano generiche e non conformi ai dettami normativi. Le spese per omaggi natalizi sono considerate spese di rappresentanza con limiti di deducibilità. Viene accolto anche il motivo relativo alla fattura n. 12 del 2009 e contestato il calcolo forfettario dei costi, affermando che in caso di accertamento analitico presuntivo, l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili spetta al contribuente.

  • Accolto
    Accertamento TD3030403105

    La Corte accoglie l'appello principale, ritenendo che le ragioni siano le stesse dell'anno precedente e che valgano le stesse considerazioni in ordine alla necessità di fatture dettagliate, contratti con data certa e all'inapplicabilità del riconoscimento forfettario dei costi in caso di accertamento analitico presuntivo.

  • Accolto
    Fattura di € 60.000,00 oltre IVA

    La Corte accoglie l'appello principale, ritenendo che valgano le considerazioni già fatte in ordine all'onere probatorio del contribuente sulla necessità di dimostrare l'inerenza dei costi con idonea documentazione di supporto.

  • Rigettato
    Invalidità avvisi accertamento per inutilizzabilità prove

    La Corte rigetta il motivo d'appello incidentale, ritenendo legittima l'estensione delle indagini bancarie ai conti correnti dei soci quando l'Amministrazione dimostri che tali rapporti sono riferibili anche alla società e che, una volta assolta tale dimostrazione, opera l'inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente.

  • Rigettato
    Violazione art. 42 DPR 600/73 e Legge 212/2000

    La Corte rigetta il motivo d'appello incidentale, ritenendo che la giurisprudenza di legittimità sia pacifica nel consentire all'Amministrazione di ricorrere a un accertamento di tipo misto (analitico-presuntivo) a seguito di indagini bancarie.

  • Rigettato
    Erronea determinazione incidenza costi

    La Corte rigetta il motivo d'appello incidentale, in quanto la percentuale dei costi è stata determinata sulla base della media di settore.

  • Rigettato
    Carenza motivazione sentenza impugnata (avviso TD3020402853)

    La Corte rigetta il motivo d'appello incidentale, in quanto la sentenza ha rigettato il motivo relativo alle sanzioni IVA applicando un principio giurisprudenziale consolidato.

  • Rigettato
    Carenza motivazione sentenza impugnata (avviso TD3010402863)

    La Corte rigetta il motivo d'appello incidentale, in quanto le ragioni poste a base dell'appello e della sentenza appellata sono le stesse di quelle inerenti all'accertamento dell'anno precedente, e quindi non condivisibili.

  • Rigettato
    Carenza motivazione sentenza impugnata (avviso TD3010402873)

    La Corte rigetta il motivo d'appello incidentale, in quanto le ragioni poste a base dell'appello e della sentenza appellata sono le stesse di quelle inerenti all'accertamento dell'anno precedente, e quindi non condivisibili.

  • Rigettato
    Carenza motivazione sentenza impugnata (avviso TD3020403222)

    La Corte rigetta il motivo d'appello incidentale, in quanto le ragioni poste a base dell'appello e della sentenza appellata sono le stesse di quelle inerenti all'accertamento dell'anno precedente, e quindi non condivisibili.

  • Rigettato
    Carenza motivazione sentenza impugnata (avvisi TD3010403234 e TD3010403235)

    La Corte rigetta il motivo d'appello incidentale, in quanto le ragioni poste a base dell'appello e della sentenza appellata sono le stesse di quelle inerenti all'accertamento dell'anno precedente, e quindi non condivisibili.

  • Rigettato
    Mancata pronuncia su duplicità di imposizione

    La Corte rigetta il motivo d'appello incidentale, in quanto non sussiste la dedotta duplicità di imposizione, dato che la presunzione legale di maggior reddito si fonda sia sui versamenti che sui prelevamenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 233
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 233
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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