Art. 4. (Gestione delle procedure amministrative per il rientro in Italia) 1. Le pratiche e gli adempimenti necessari a perfezionare il rientro in Italia delle persone fisiche cui si applica la presente legge sono curate dagli uffici consolari italiani all'estero, anche d'intesa con la societa' Italia Lavoro Spa. Alle persone fisiche che rientrano in Italia e' garantita, in quanto applicabile, l'attestazione delle proprie competenze e dei titoli acquisiti all'estero, attraverso il rilascio della documentazione «Europass», di cui alla decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004. 2. Il Ministro degli affari esteri, con decreto adottato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le funzioni e i ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto di cui al primo periodo individua la misura dei diritti da porre a carico delle persone fisiche che rientrano in Italia in modo da garantire la copertura integrale dei maggiori oneri derivanti, ai fini dell'attuazione del comma 1, dalle intese con la societa' Italia Lavoro Spa.
Nota all'art. 4:
- La decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, reca: «Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass).».
Nota all'art. 4:
- La decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, reca: «Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass).».