Articolo 24 della Legge 4 aprile 1952, n. 218
Articolo 23Articolo 25
Versione
30 aprile 1952
Art. 24.
Nelle contravvenzioni alle norme della presente legge, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, puo' presentare domanda di oblazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale il quale, previo parere del Comitato esecutivo, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, della ammenda stabilita.
Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'Istituto puo' anche, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del primo comma del precedente art. 23.
Entrata in vigore il 30 aprile 1952
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