Sentenza 20 maggio 2021
Massime • 2
Il danno all'immagine subito dalla pubblica amministrazione è risarcibile anche quando derivi dalla commissione di reati comuni. (In motivazione la Corte ha precisato che, anche a seguito delle modifiche normative disposte con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 ed in ragione del perdurante rinvio "mobile" contenuto nell'art. 17, comma 30-ter, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, all'abrogato art. 7, legge 27 marzo 2001, n. 97, l'azione risarcitoria non può ritenersi esperibile in relazione ai soli delitti dei pubblici agenti contro la pubblica amministrazione, indicati nell'art. 7 cit.).
In tema di risarcimento del danno all'immagine subito dalla pubblica amministrazione, le modifiche normative di cui al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 per effetto delle quali la risarcibilità non è limitata ai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ma estesa a qualsiasi reato, operano anche con riferimento ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del citato d.lgs., a condizione che fossero già qualificabili come illeciti.
Commentario • 1
- 1. Danno immagine Pubblica Amministrazione: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 luglio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/2021, n. 5534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5534 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2021 |
Testo completo
05534-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent.n.sez. 760 Stefano Mogini Presidente - UP 20/05/2021 Gaetano De Amicis R.G.N. 18/2021 Maria Sabina Vigna Relatore - Benedetto Paternò DD EB Tripiccione ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ON LD CI, nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 8/01/2020 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite, all'udienza del 15/04/2021, le conclusioni delle parti e, in particolare: del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi;
SM ! dell'Avvocato dello Stato, Massimo Bachetti, nell'interesse della parte civile Ministero della Difesa, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
dell'avvocato Mauro Albertini, nell'interesse della parte civile ATER Venezia, che ha chiesto il rigetto del ricorso di ON e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
dell'avvocato Giovanni Tielle, nell'interesse di ON LD CI, che si è riportato ai motivi di ricorso;
dell'avvocato Elena Fontana, sostituto processuale dell'avvocato Carla Beghin, nell'interesse di VE IC, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
dell'avvocato Emanuele Fragasso, nell'interesse di RT IA, che ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa il 27 febbraio 2018 dal Tribunale di Padova: -ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di LD CI ON, nella qualità di direttore generale dell'ATER di Venezia, in ordine al reato di turbativa d'asta di cui al capo 5), assolvendolo dai restanti reati;
-ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di RT IA, nella qualità di Tenente Colonello dell'Esercito Italiano con funzioni di "Capo ufficio alloggi" del Quinto Reparto Infrastrutture, nonché di preposto alle fasi procedurali operative e sottoscrittore della richiesta di preventivi per l'affidamento diretto e per le gare informali e i lavori in economia, in ordine ai reati di turbativa d'asta di cui ai capi 24) e 25), assolvendolo dagli analoghi reati di cui ai capi 26), 27), 29), 30) e 31), confermando la condanna per i reati di cui ai capi 28) e 32) e riducendo la pena ad anni uno e mesi sei di reclusione;
-ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di IC VE, nella qualità di amministratore della FAVERO S.r.l. e della IMMOBILIARE SANTANNA S.r.l. in ordine al reato di turbativa d'asta di cui ai capi 24) e 28), assolvendolo dai reati di cui ai capi 26) e 46). Il compendio probatorio è frutto di un'articolata attività investigativa avente ad oggetto una rete di relazioni intercorse, per finalità ritenute illecite, tra imprenditori, amministratori di enti locali ed esponenti dell'amministrazione militare. 801 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione ON, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:
2.1. Manifesta illogicità della motivazione con riferimento al capo della sentenza relativo alle statuizioni civilistiche, e, in particolare, alla conferma della provvisionale riconosciuta in primo grado, seppure ridotta nel quantum. La ATER non ha provato né l'an né il quantum del danno richiesto. E', invece, emerso pacificamente che la predetta azienda aveva rinnovato l'incarico a ON "grazie alla professionalità manifestata che ha permesso all'azienda di riprendere con forza la sua attività" nonostante la bufera mediatica che aveva coinvolto l'ente a seguito dei fatti di cui al presente procedimento.
2.2. Vizio di motivazione in punto di spese legali, giacché, pur avendo la Corte accolto parzialmente i motivi di gravame proposti, ometteva di pronunciarsi sulla possibile incidenza di tale nuova determinazione sulle spese della parte civile, così come liquidate in primo grado. Il giudice di appello, qualora, nonostante l'accoglimento parziale dell'impugnazione e la riduzione dell'importo del risarcimento dei danni, ritenga, nell'esercizio della valutazione discrezionale di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen., di confermare la liquidazione delle spese già operata in primo grado e di condannare anche in appello l'imputato, è tenuto a motivare tale decisione.
3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione IA, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:
3.1. Inosservanza degli artt. 57, comma 6, e 122 comma 7, D. lgs. 163/2006, che attribuiscono alla stazione appaltante il potere-dovere di individuare gli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, in relazione alle imputazioni enunciate ai capi 24), 25), 28) e 32). La Corte di appello ha ritenuto che l'affidamento dei lavori da parte della Amministrazione fosse regolata dalla direttiva 1/2009 che individuava come centrale il ruolo del capo ufficio e prevedeva che la formazione dell'elenco delle ditte da invitare era un atto discrezionale della procedura e che il potere di proposta spettasse al IA. I soggetti che formarono la direttiva 1/2009 (R.U.P. e Capo Ufficio Amministrazione) sono gli unici giuridicamente vincolati al rispetto del principio di rotazione degli incarichi e non possono delegare ad altri questa funzione. In realtà, un atto di amministrazione del quinto Reparto non può derogare o sostituire le norme del D. Lgs. 163/2006 che, all'epoca, regolavano le procedure di affidamento dei contratti di appalto. L'art. 57 del suindicato decreto attribuisce alla stazione appaltante e al responsabile del procedimento il potere di individuare 3 gli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione. La qualifica di preposto alle fasi procedurali non spettò mai al IA.
3.2. Illogicità della motivazione nel punto in cui si sostiene il potere di AP di conoscere informazioni riservate e di influire sull'elenco delle ditte da invitare alla gara di cui al capo 24) di imputazione dichiarato prescritto. La Corte di appello è incorsa in errores in procedendo, avendo eliminato alcuni risultati di prova decisivi che dimostrano l'infondatezza dell'asserito potere di AP di conoscere informazioni riservate e di interferire sull'elenco delle ditte da invitare, sfruttando il suo rapporto privilegiato con IA. La sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato, in relazione al capo 24) sul solo fatto del rinvenimento delle liste, contenenti le correzioni e le richieste di integrazioni, presso AP. Tuttavia, la congetturata provenienza di tali documenti dal Colonnello IA è dissolta dal travisamento per eliminazione di dati decisivi. In particolare, dalla intercettazione indicata nel ricorso, nonché dalle testimonianze del comandante del V Reparto, da quelle di PA e CO (Presidente e componente della commissione per la gara), emerge che fu lo stesso Ufficio Amministrazione a sollecitare reiteratamente dal AP la dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara (OG1), pur potendo limitarsi ad escludere l'impresa del medesimo dalla lista delle imprese da invitare. Emerge, altresì, la prassi di chiedere a AP e, in ogni caso, ai rappresentanti delle altre imprese di fiducia un "aiuto" nella individuazione delle altre imprese da invitare alle gare.
3.3. Illogicità manifesta della motivazione con riferimento al reato di cui al capo 25) in punto di conoscenza delle gare prima del loro inizio e della consapevolezza che, tra le ditte invitate, vi sarebbe stata anche quella di ON EL. Travisamento creativo del risultato di prova costituito dalla intercettazione telefonica del 10 giugno 2011. Tale intercettazione pone in luce l'esistenza di un rapporto di confidenza lavorativa tra AP e l'impiegata dell'Ufficio Amministrazione del V Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano, IA CO. Ne discende che AP ricevette informazioni direttamente dall'impiegata e non già da IA.
3.4. Contraddittorietà della motivazione nel punto in cui, con riferimento al capo di imputazione 25) si attribuisce l'aggiudicazione dell'esecuzione dei lavori alla società Thermoidraulica S.r.l. di M. ON e, contemporaneamente, alla ditta di CO AR che si sarebbe aggiudicata l'appalto mentre ON avrebbe ritirato l'offerta. 4 3.5. Erronea applicazione dell'art. 11, comma 1, D.lgs. 163/2006 regolante le fasi delle procedure di affidamento, in relazione al capo 28) di imputazione. Se è vero che l'aggiudicazione diventa definitiva dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, è invece viziato quanto sostenuto dalla Corte territoriale circa il fatto che, ai fini della aggiudicazione definitiva, rilevano le ulteriori condotte dei correi per ottenere la successiva rinuncia delle ditte aggiudicatarie in successione ovvero della ditta CO AR e della impresa di costruzioni GI AN. In realtà, come anche ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il perfezionamento del reato si sposta alla fase di stipula del contratto solo nei casi in cui è prevista la possibilità di controlli successivi al provvedimento di aggiudicazione, idonei a ribaltare il provvedimento in favore di altro concorrente, mediante lo scorrimento della graduatoria. Nel caso in esame, all'aggiudicazione in favore di RD non vi fu alcun controllo o verifica prodromica alla stipula del contratto. L'aggiudicazione fu definitiva ed efficace nei confronti della predetta impresa e la conclusione del contratto di appalto non ebbe seguito a causa della indisponibilità finanziaria dell'Amministrazione militare. Solo a distanza di quasi un anno dall'aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione fu in grado di finanziare l'opera. A quel punto, in forza dell'art. 11, comma 9, D. lgs. 163/2006 l'aggiudicatario poté sciogliere il vincolo con la stazione appaltante atteso il tempo trascorso, oltre 60 giorni dalla aggiudicazione e dalle verifiche sull'impresa aggiudicataria, per la stipula del contratto di appalto. Quindi lo scorrimento avvenne ex lege e non perché fosse necessario procedere a controlli sull'impresa aggiudicataria. Ne consegue l'erronea interpretazione dell'art. 11, comma 9, D.lgs. 163/2006, che prevede la possibilità di uno scorrimento nella graduatoria, indipendentemente da verifiche e controlli per l'esercizio del diritto potestativo dell'aggiudicatario di recedere dal contratto.
3.6. Vizio di motivazione sul travisamento per creazione di un risultato di prova inesistente: dalla conversazione fra ON e AP del 29 agosto 2011 può ricavarsi unicamente che IA chiese loro di eseguire un sopraluogo e di formalizzare un preventivo, ma non anche che IA informò preventivamente i due della gara né che fra i predetti e il IA vi era un accordo illecito. Peraltro, l'esecuzione dei lavori non poteva essere oggetto di un affidamento diretto o di una comparazione tra preventivi.
3.7. Violazione dell'art. 319 cod. pen. in relazione al capo 32) di imputazione. Ad eccezione del capo 24), l'impossibilità oggettiva di individuare l'atto contrario ai doveri di ufficio, cui collegare l'utilità corrisposta, è la conseguenza dell'assoluzione dell'imputato dalla pressoché totalità delle accuse. La Corte di appello ha, quindi, individuato la condotta contraria ai doveri di ufficio nella rivelazione di notizie di ufficio riservate o segrete. 5 刚 La continuità del rapporto tra l'imputato e AP ha indotto la Corte territoriale ad affermare l'esistenza di una corruzione per l'esercizio della funzione anche se la norma all'epoca dei fatti non era ancora in vigore.
3.8. Vizio di motivazione in relazione al capo di imputazione 34). La difesa aveva chiesto l'assoluzione ex art. 530, comma 1, cod. proc. pen. in luogo della assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Difetta, anche graficamente, la motivazione su tale motivo di appello.
4. Avverso la sentenza ricorre per cassazione IC VE, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:
4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta condanna al risarcimento per danno all'immagine della Pubblica Amministrazione. La Corte di appello non ha tenuto conto dell'art. 17, comma 30-ter, del d.l. 78/2009 nella parte in cui è prevista la risarcibilità del danno all'immagine della P.A. "nei soli casi previsti dalla legge”. Il decreto limita espressamente la risarcibilità del danno di immagine alle fattispecie delittuose di cui agli artt. da 314 a 335-bis cod. pen., escludendola, quindi, in relazione al delitto di turbata libertà degli incanti ascritto al ricorrente nei capi 24) e 28) di imputazione.
4.2. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione per avere utilizzato nei confronti del ricorrente intercettazioni telefoniche disposte in altro procedimento in alcun modo connesso.
4.3. Violazione di legge per avere la Corte di appello omesso di valutare, in relazione ai capi 24) e 28), gli elementi favorevoli all'imputato. Inoltre, per evidente errore materiale nella parte motiva della sentenza, la sentenza impugnata non si è in alcun modo pronunciata sul capo 28) di imputazione, in relazione al quale il Tribunale di Padova aveva dichiarato sia l'assoluzione che la condanna e il Sostituto Procuratore generale aveva chiesto l'assoluzione.
5. L'avvocato Carla Beghin, nell'interesse di VE, ha trasmesso, a mezzo PEC, memoria ex art. 121 cod. proc. pen. reiterando i motivi di ricorso.
6. All'udienza di trattazione, tenutasi il giorno 115 aprile 2021, la deliberazione della sentenza è stata differita, ai sensi dell'art. 615, comma 1, cod. proc. pen., all'odierna udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di LD CI ON e RT IA sono inammissibili, mentre il ricorso di IC VE deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte. 6 SA 2. Il ricorso di ON è inammissibile, stante la genericità e, comunque, la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.
2.1. Occorre evidenziare, quanto al primo motivo, che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (ex multis, da ultimo, Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015. D.G., Rv. 263486). Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è, peraltro, per sua natura suscettibile di passare in giudicato ed è destinato a essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C. e G., Rv. 261536; Sez. 6, n. 51338 del 2016 non mass.) 2.2. Quanto al secondo motivo, mette conto ribadire che il parziale accoglimento dell'appello proposto dall'imputato non comporta l'obbligo del giudice di riformare la decisione di primo grado sulle spese giudiziali, potendo pur sempre riconfermare la ripartizione delle spese compiuta dal primo giudice, purché conforme, in ogni caso, ai principi generali sulla soccombenza. (Sez. 5, n. 48736 del 13/10/2014, Palombo, Rv. 26197). Pertanto, una volta rispettato il principio di soccombenza, la determinazione della entità delle spese da liquidare alla parte civile è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 47860 del 14/11/2019, Rizzelli, Rv. 277894).
3.Anche il ricorso di IA è inammissibile stante la genericità e, comunque, la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.
3.1. Quanto al primo motivo, erra il difensore nel sostenere che deve trovare applicazione, nel caso di specie, l'art. 57 del codice dei contratti pubblici. Tale norma è inserita nella parte del codice relativa ai contratti di rilevanza comunitaria, e quindi sopra la soglia dei 200.000,00 euro di valore del contratto. Nel caso in esame, invece, tutti i contratti sono sotto tale soglia. Il codice prevede, inoltre per il ministero della Difesa la possibilità di emanare un regolamento che disciplini, in armonia con il codice, il settore dei lavori pubblici appaltati dal predetto ministero. In ogni caso, la sentenza impugnata mette puntualmente in evidenza che, come sostenuto anche dalla Presidente della Commissione aggiudicatrice, era sempre il IA a trasmettere alla commissione un elenco delle ditte a cui inviare l'invito a partecipare alla gara. Deve osservarsi che il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione nella quale la Pubblica Amministrazione proceda all'individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il nomen iuris conferito alla procedura ed anche in assenza di formalità (Sez. 6, n. 29581 del 24/05/2011, Tatò, Rv. 250732; fattispecie relativa all'affidamento di un servizio di sorveglianza sanitaria per personale addetto ad impianti di depurazione, in cui la S.C. ha osservato che la procedura descritta dall'art. 57, comma sesto, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, imponendo criteri legali di scelta del contraente, prevede l'espletamento di una gara e non una semplice indagine di mercato). La sentenza in esame riconosce correttamente al ricorrente la qualità di preposto. A tale riguardo, deve chiarirsi che la nozione di "preposto", di cui al secondo comma dell'art. 353 cod. pen., non va determinata con riferimento circoscritto al momento terminale dell'incanto o della licitazione privata, sì da potersi applicare soltanto al soggetto che presiede o dirige la celebrazione della gara;
ma dev'essere interpretata avendo riguardo all'intero iter procedimentale, in relazione al quale si considerano "preposti" tutti coloro che, in qualunque fase della procedura, svolgono compiti essenziali ai fini del conseguimento dell'obiettivo di tutela della libera concorrenza (Sez. 6, n. 10886 del 28/11/2013, dep. 2014, Grasso, Rv. 259494), in tale ambito rientrando quelli, innanzi richiamati, esercitati dal ricorrente a servizio dell'attività della Commissione aggiudicatrice.
3.2 Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati. I reati oggetto di ricorso sono prescritti e il ricorrente non ha dedotto specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua, la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato o di un illecito penale, affinché la Corte territoriale potesse immediatamente pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In ogni caso, con specifico riferimento al secondo e al terzo motivo di ricorso, la Corte di appello mette congruamente in evidenza: -il contenuto di una intercettazione nella quale AP, parlando con ON, dice espressamente di avere concordato con lo "zio" (e cioè con IA) la consegna della lista delle imprese invitate alla gara da lui trasmessa;
-le dichiarazioni della teste PA (Presidente della commissione aggiudicatrice) la quale ha confermato che la lista delle imprese invitate le era stata inviata da IA.
3.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato. 8 547 In relazione al capo 25) non sussiste alcuna contraddizione, dal momento che nella sentenza impugnata si dà pacificamente atto che aggiudicatario dell'appalto fu AR CO, mentre ON, in data 9/9/2011, aveva ritirato l'offerta. Inoltre, il dato segnalato dal ricorrente, oltre ad essere fattualmente errato, non inficia la linearità della motivazione, della quale il ricorso predica, in modo del tutto generico, la contraddittorietà.
3.4. Il quinto motivo di ricorso è, del pari, manifestamente infondato. L'art. 11, comma 8, del D.lgs. 163/2006 prevede semplicemente che l'aggiudicazione diventa definitiva dopo la verifica dei requisiti prescritti. Il bando di gara può prevedere, infatti, ulteriori verifiche. Il problema, in questo caso, consiste nel fatto che il contratto non è stato poi concluso nel termine dei 60 giorni successivi e che la procedura è rimasta pendente per un anno per indisponibilità finanziaria della Pubblica amministrazione. Potrebbe chiedersi se, decorsi i 60 giorni sia ugualmente configurabile il reato di cui all'art. 353 cod. pen. a seguito di pressione esercitate sulle ditte arrivate prima e seconda. Deve evidenziarsi che, secondo la giurisprudenza amministrativa, il procedimento di "gara", previsto per i contratti ad evidenza pubblica, si conclude con l'aggiudicazione definitiva (così Cons. Stato, Sez. IV del 07/11/2014, n. 5497); deve tuttavia osservarsi che, se è vero che generalmente la conclusione del procedimento di scelta del contraente si verifica con l'aggiudicazione definitiva, è altresì vero che possono verificarsi casi in cui è prevista la possibilità di controlli successivi al provvedimento di aggiudicazione, idonei a ribaltare il provvedimento anzidetto in favore di altro concorrente, mediante lo scorrimento della graduatoria. In tali casi deve convenirsi che il procedimento di scelta del contraente si conclude solo all'esito delle verifiche successive al provvedimento formale, mediante la stipula del contratto, sicché anche condotte verificatesi in tale segmento possono integrare il reato di cui all'art. 353 cod. pen. Del resto, come puntualmente sottolineato dai giudici di merito, è evidente come non vi siano ragioni per lasciare le esigenze, presidiate dalla norma incriminatrice, senza tutela in una delle fasi più delicate dell'intera procedura, ossia quella compresa tra il periodo di aggiudicazione e la stipula del contratto. Si vedano, sul punto, anche Sez. 2, n. 34746 del 04/05/2018, Porcari, Rv. 273550 - nella quale si chiarisce come integri il reato di turbata libertà degli incanti la condotta posta in essere dall'agente, a seguito di aggiudicazione, nel periodo di tempo necessario ai controlli e alle verifiche prodromiche alla stipula del contratto, considerato che solo con tale atto il procedimento di scelta del contraente giunge al termine. In altre parole, l'utilizzo del termine "gara" in luogo di "asta" nella disposizione di cui all'art. 353 cod. pen. è chiaramente indicativo dell'intenzione del legislatore g ды di sanzionare non solo le turbative materiali allo svolgimento delle procedure di incanto, ma tutte le condotte tipiche che si inseriscono nell'ambito della procedura, falsandone l'esito. Trattandosi, invero, di una fattispecie a formazione progressiva che si sviluppa attraverso la creazione di un vincolo di indisponibilità, e procede, mediante l'indizione della gara, con l'aggiudicazione provvisoria del bene a seguito della formulazione delle offerte (e il successivo ed eventuale incanto) e la successiva vendita, che sostanzia e perfeziona la vicenda traslativa, è proprio alla vendita definitiva che deve aversi riguardo per determinare il confine giuridico della "gara" tipizzata dalla norma. Ciò, del resto, è confermato dalle stesse disposizioni del codice di procedura civile, che riconducono sotto un unico alveo le disposizioni relative all'incanto, all'aggiudicazione provvisoria, nonché alla successiva assegnazione definitiva (condizionata a diversi adempimenti), separandone, invece, solo la fase relativa alle operazioni di vendita. Ulteriore conferma all'indirizzo giurisprudenziale sopra indicato deriva anche dal fatto che le eventuali opposizioni all'aggiudicazione di un bene oggetto di una procedura esecutiva immobiliare possono essere fatte valere, salvo la prova della collusione del debitore con l'aggiudicatario, sino al perfezionamento della vicenda traslativa, vale a dire sino alla vendita del bene, momento giuridico-temporale successivo all'aggiudicazione provvisoria che si conclama nell'emissione da parte del giudice dell'esecuzione del decreto di trasferimento dell'immobile dal debitore esecutato all'aggiudicatario definitivo. Del resto, ridurre l'ambito applicativo della disposizione in esame al solo momento dell'asta significherebbe vanificare le finalità di tutela perseguite dal legislatore, che non possono ricondursi esclusivamente alla protezione del momento in cui vengono effettuate le offerte, ma pervadono l'intera procedura di vendita e assegnazione, ove è prevalente l'interesse di carattere pubblicistico volto alla soddisfazione dei crediti nell'ottica del rispetto della par condicio creditorum (al fine di realizzare compiutamente ed autoritativamente la responsabilità patrimoniale del debitore di cui all'art. 2740 cod. civ.), alla tutela della certezza del diritto e ad assicurare l'utilità sociale (Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Leo, Rv. 270338).
3.5. Il sesto motivo di ricorso è generico e reiterativo di censure già vagliate in maniera congrua dalla Corte di appello. La Corte territoriale ha, infatti, evidenziato che AP, dopo avere discusso con IA, aveva parlato con ON sostenendo "abbiamo portato a casa un lavoro da 200.000,00 euro". In altra intercettazione citata dai Giudici di appello emerge che, prima che venissero diramati gli inviti, IA invitava gli imprenditori che avevano AP come riferimento a visitare i locali da ristrutturare. Dalle successive intercettazioni emergevano i tentativi di AP, 10 SM ON e VE di condizionare lo svolgimento della gara contattando gli imprenditori che avevano ricevuto l'invito e chiedendo loro di rinunciare. Il Collegio di appello ha, infine, con motivazione congrua e non manifestamente infondata, messo in evidenza: - che la ditta che risulta vincitrice, CO RD, aveva per sbaglio inviato l'offerta e che il titolare, parlando con AP, si diceva disponibile a fare qualunque cosa lui gli chiedesse (quindi anche a rinunciare); che, dopo un anno (ritardo dovuto a problemi finanziari dell'Amministrazione), RD e GI (secondo classificato) saranno chiamati e rinunceranno;
-che GI confermerà di essere stato contattato da due persone, poi riconosciute in ON e AP, che lo interpellavano in merito alle sue intenzioni e al reale interesse all'esecuzione dei lavori.
3.6. Il settimo motivo di ricorso è generico perché reiterativo di censure già vagliate in maniera congrua dalla Corte di appello. Deve premettersi che è vero che la Corte territoriale fa riferimento alla corruzione per l'esercizio della funzione, anche se la norma all'epoca dei fatti non era ancora in vigore, ma ciò è irrilevante posto che si tratta di un mero lapsus calami e che, nel caso in esame, individua chiaramente il compimento di atti contrari al dovere di ufficio e quindi fa pacificamente rientrare la condotta dell'imputato nella fattispecie di cui all'art. 319 cod. pen. E' quindi possibile individuare un unico accordo corruttivo che consiste nel concorrere a turbare le gare dell'Esercito a fronte delle regalie di cui al capo 32) di imputazione. A pag. 136 della sentenza impugnata si evidenzia, infatti, che risultava provato che l'indicazione delle ditte da invitare alle gare risaliva di regola al IA (era la stessa Presidente della commissione aggiudicatrice ad ammetterlo) e che le ditte aggiudicatarie erano sempre le stesse, non venendo quindi rispettato il principio di rotazione. La Corte territoriale si sofferma poi sulle ammissioni di AP circa il fatto che aveva fatto delle regalie a IA e che erano lui e EL ON a fornire i nomi delle ditte accondiscendenti, che poi non accettavano il lavoro, facendo così in modo che sempre la ditta di AP, quella di ON, quella di VE e altre fossero aggiudicatarie. La Corte di appello evidenzia, altresì, che, sia a casa di AP, che a casa di IA era stato trovato lo stesso elenco di ditte disponibili a partecipare a una gara. Molteplici sono le telefonate, dettagliatamente richiamate in sentenza, nel corso delle quali ON chiede ai titolari delle ditte di partecipare alla gara indetta dall'Esercito, per poi ringraziare e ritirarsi perché era già deciso chi dovesse 11 SM aggiudicarsi la gara. La Corte ha, quindi, correttamente ritenuto violato il principio di imparzialità (Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019, Caria, Rv. 278335) per la scelta di sistematico favore accordato, nell'esercizio dei propri poteri alla ditta di AP e per le informazioni preventive fornite a quest'ultimo sulla procedura di gara in corso di esecuzione.
3.7. Quanto all'ottavo motivo che censura il vizio di motivazione in relazione al capo di imputazione 34), deve osservarsi che non sussiste l'interesse dell'imputato a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, pronunciata ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. - per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova in quanto tale formulazione non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria né segnala residue perplessità sulla innocenza dell'imputato, né spiega minore valenza con riferimento ai giudizi civili, come comprovato dal tenore letterale degli art. 652 e 654 cod. proc. pen.; pertanto, essa non può in alcun modo essere equiparata all'assoluzione per insufficienza di prove prevista dal previgente codice di rito (vedi ex multiis, Sez. 5, n. 49580 del 26/09/2014, Rosa, Rv. 261341) 4. Il ricorso di VE deve essere rigettato.
4.1.Il primo motivo ha ad oggetto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla disposta condanna al risarcimento per danno all'immagine della Pubblica Amministrazione Ministero della Difesa, non avendo la Corte di appello tenuto conto di quanto disposto dall'art. 17, comma 30-ter, del d.l. 78/2009, che limiterebbe la risarcibilità del danno di immagine alla P.A. ai "soli casi previsti dalla legge" e quindi alle fattispecie delittuose di cui agli artt. da 314 a 335-bis cod. pen., escludendola, quindi, in relazione al delitto di turbata libertà degli incanti ascritto al ricorrente nei capi 24) e 28) di imputazione. Al fine di accertare la fondatezza del motivo, è necessario ripercorrere gli interventi legislativi sul punto e indicare gli arresti giurisprudenziali che si sono succeduti nel tempo.
4.1.1. Occorre, preliminarmente, esaminare la problematica sorta con riguardo alla previgente formulazione dell'art. 17, comma 30-ter, d.l. 1 luglio 2009, n.78, che così stabiliva: "Le Procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le Procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio 12 SM o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, -da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta". La norma, quindi, riguardava in generale i modi ed i casi in cui la Procura contabile doveva attivarsi al fine di far valere la responsabilità erariale, mentre, per quanto concerne esclusivamente il danno all'immagine, si ammetteva l'azione nei soli casi indicati dall'art. 7 1. 27 marzo 2001, n.97, che così prevedeva: "La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'art. 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente Procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271". La norma, pertanto, disciplinava essenzialmente i casi in cui la sentenza di condanna andava comunicata alla Procura contabile, al fine di garantire un raccordo tra la giurisdizione penale e quella contabile. È solo per effetto del richiamo contenuto all'art. 17, comma 30-ter, d. L. n. 78 del 2009, che il rinvio ai casi di comunicazione della sentenza di condanna assume rilievo non solo processuale, ma anche sostanziale, nella misura in cui si limita l'azione esercitabile dalle procure della Corte dei conti per il danno all'immagine ai soli casi contemplati dall'art. 7, I. n. 97 del 2001. Come meglio si vedrà in seguito, la disciplina normativa ha subito profonde modifiche (per effetto delle parziali abrogazioni introdotte dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, la quale, però, non trova applicazione nel caso in esame), ma, per comprenderne l'incidenza è necessario richiamare brevemente il contrasto giurisprudenziale insorto in ordine alla possibilità o meno che il danno all'immagine della P.A. sia limitato ai soli reati richiamati dall'art. 7, 1. 27 marzo 2001, n. 97, ovvero se possa configurarsi anche in presenza di reati comuni che, per la qualità dell'agente e le modalità della condotta, abbiano leso l'immagine ed il prestigio della pubblica amministrazione.
4.1.2.Secondo la tesi più restrittiva, il danno subito dalla pubblica amministrazione per effetto della lesione all'immagine è risarcibile esclusivamente qualora derivi dalla commissione di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e non anche qualora consegua, come nel caso di specie, 13 SM alla commissione di reati comuni posti in essere da soggetti appartenenti ad una pubblica amministrazione (Sez. 2, n. 35447 del 21/10/2020, Ventre, Rv.280311; Sez. 6, n. 48603 del 27/09/2017 - dep. 24 23/10/2017, Cardinali, Rv. 271567; Sez. 2, n. 14605 del 12/03/2014 - dep. 28/03/2014, Del Toso, Rv. 260022). Tale soluzione trova conforto anche nella sentenza n. 355 del 2010, della Corte Costituzionale secondo cui il legislatore non ha inteso prevedere una limitazione della giurisdizione contabile a favore di altra giurisdizione, e segnatamente di quella ordinaria, bensì circoscrivere oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento del danno in presenza della lesione dell'immagine dell'amministrazione imputabile a un dipendente di questa;
sicché «la norma deve essere univocamente interpretata, nel senso che, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste di responsabilità per danni all'immagine dell'ente pubblico di appartenenza, non è configurabile siffatto tipo di tutela risarcitoria». La Corte costituzionale, fatta tale premessa, ha ritenuto che «la scelta di non estendere l'azione risarcitoria anche in presenza di condotte non costituenti reato, ovvero costituenti un reato diverso da quelli espressamente previsti, può essere considerata non manifestamente irragionevole», in quanto «il legislatore ha ritenuto (...) nell'esercizio della predetta discrezionalità, che soltanto in presenza di condotte illecite, che integrino gli estremi di specifiche fattispecie delittuose, volte a tutelare, tra l'altro, proprio il buon andamento, l'imparzialità e lo stesso prestigio dell'amministrazione, possa essere proposta l'azione di risarcimento del danno per lesione dell'immagine dell'ente pubblico>>. Occorre precisare che l'ultima delle pronunce che si inseriscono nel suddetto filone ha anche preso posizione in ordine alle modifiche apportate dal d.lgs. n.174 del 2016, confermando l'orientamento restrittivo sulla base di argomentazioni che in seguito verranno approfondite.
4.1.3.Secondo l'orientamento contrario, al quale il Collegio ritiene di aderire, il danno subito dalla pubblica amministrazione per effetto della lesione all'immagine è risarcibile anche qualora derivi dalla commissione di reati comuni posti in essere da soggetti appartenenti ad una pubblica amministrazione (Sez. 2, n. 41012 del 20/6/2018, C., Rv.274083-03; in senso conforme, Sez. 2, n. 29480 del 7/2/2017, Cammarata, Rv.270517; Sez.3, n.5481 del 12/12/2013, dep. 2014, P., Rv. 259132). La questione è stata affrontata muovendo dal presupposto secondo cui l'affermazione sostenuta da Corte cost., n.355 del 2010, non sarebbe preclusiva rispetto di una diversa interpretazione, in quanto tale sentenza, essendo di rigetto, non introduce un principio vincolante. 14 84 Partendo da tale assunto, deve rilevarsi che il danno all'immagine, rientrando nella generale categoria dei danni risarcibili in sede civile, ben potrebbe configurarsi anche in ipotesi diverse da quelle disciplinate dall'art. 7, 1. n. 97 del 2001 e che lo stesso non può essere valutato solo dopo che la pronuncia di condanna sia passata in giudicato. Tale condizione è valida, infatti, solo innanzi alla giurisdizione contabile, ma non impedisce di azionare l'azione di responsabilità innanzi alla giurisdizione ordinaria, se del caso, attraverso la costituzione di parte civile. Conseguentemente la giurisdizione penale e la giurisdizione contabile devono ritenersi reciprocamente autonome, anche in caso di azione di responsabilità derivante da un medesimo fatto di reato commesso da un pubblico dipendente e l'eventuale interferenza, che può determinarsi tra i relativi giudizi, si riflette solo sulla proponibilità dell'azione di responsabilità e sulla eventuale preclusione derivante dal giudicato, ma non sulla giurisdizione, nel senso che l'azione di danno può essere esercitata in sede civile o penale, ovvero davanti alla Corte dei Conti, solo a condizione che l'ente danneggiato non abbia già ottenuto un precedente titolo per il risarcimento di tutti i danni (Sez. 6, n. 3907 del 13/11/2015- dep. 29/01/2016, Zaccaria, Rv. 266110; Sez. 6, n. 48603 del 27/09/2017- dep. 23/10/2017, Cardinali, Rv. 271568).
4.1.4. A fronte del suddetto quadro normativo, e ferme restando le difformi interpretazioni che sono emerse sia nella giurisprudenza della Cassazione, sopra richiamate, che della Corte dei Conti, l'argomento che maggiormente fa propendere nel senso che la regola di cui all'art. 17, comma 30-ter, d. I. n. 78 del 2009, abbia una valenza generale è sicuramente costituito dalle motivazioni contenute nella sentenza della Corte cost., n.355 del 2010. Deve, però osservarsi che qualche dubbio sulla valenza generale dell'art. 17, comma 30-ter, d. I. n. 78 del 2009, sorge ove si consideri la collocazione sistematica della stessa, inserita in un più ampio provvedimento volto espressamente a razionalizzare e disciplinare i controlli contabili e l'ambito di intervento della Corte dei Conti. A tal fine è significativo il dato letterale della norma, lì dove non si indica un limite generale rispetto alla risarcibilità del danno da immagine, ma si prevede esclusivamente un limite di tipo processuale, prevedendo che «Le Procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e modi ... >>. Ragionando diversamente, infatti, si dovrebbe concludere che una norma sostanziale, che va a circoscrivere l'ambito dei generali istituti civilistici in tema di danno contrattuale ed extracontrattuale, sia stata inserita in una disciplina settoriale e prettamente processuale. Invero, appare maggiormente logica la conclusione contraria e, cioè, che le norme in questione hanno inteso semplicemente stabilire che, nel caso di sentenza 15 ды di condanna per reati rispetto ai quali è certa o, quanto meno, altamente probabile, la sussistenza di un danno all'immagine per la P.A., si è ritenuto di introdurre l'espressa necessità della comunicazione della sentenza di condanna e della conseguente azione della Procura presso la Corte dei Conti. In buona sostanza, l'art.17, comma 30-ter, d. I. n. 78 del 2009, deve essere letto nel senso che in presenza della condanna per determinati reati - la Procura presso la Corte dei Conti deve necessariamente attivarsi anche per verificare la sussistenza del danno all'immagine, ma ciò non implica affatto che - al di fuori di tali angusti limiti - non possa riconoscersi ugualmente la sussistenza del suddetto danno, anche nella diversa sede della giurisdizione ordinaria. Né tale soluzione pare superabile sulla base della pronuncia resa da Corte dei Conti, Sezioni Riunite, n. 8 del 2015, posto che tale sentenza, nel recepire le indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale, ha chiaramente fatto leva sull'attrazione del danno all'immagine nell'ambito della più generale responsabilità amministrativa, ritenendo che la natura punitiva imponga un'interpretazione letterale della norma che escluda possibili ampliamenti dei casi di risarcimento del danno all'immagine. Invero, il danno all'immagine - quanto meno nell'ordinamento civilistico - non integra una sanzione, bensì un mero risarcimento a fronte dell'illecito commesso. Ne consegue che, ritenere l'ammissibilità del risarcimento, anche al di fuori dei limiti previsti nell'ambito della giurisdizione contabile, non costituisce frutto di una interpretazione estensiva, bensì rientra nella ordinaria applicazione dei principi dettati dagli artt. 1218 e 2043 cod. civ. Per contrastare interpretazioni delle norme di settore attinenti alla sola responsabilità per danno erariale che quel "canone" limiterebbero, va, inoltre, sottolineata l'importanza dell'art. 185 cod. pen., quale canone generale di imputazione della responsabilità risarcitoria del danno patrimoniale o non patrimoniale conseguente alla commissione di "ogni reato". Il danno all'immagine della PA, sia esso perseguito dinanzi alla Corte dei Conti o davanti ad altra A.G., va configurato come danno patrimoniale da "perdita di immagine", di tipo contrattuale, avente natura di danno conseguenza (tale, comunque, da superare una soglia minima di pregiudizio) e la cui prova, secondo il costante orientamento di questa Corte in sede civile, può essere fornita anche per presunzioni e mediante il ricorso a nozioni di comune esperienza. Si tratta, in particolare, di danno conseguente alla grave perdita di prestigio ed al grave detrimento dell'immagine e della personalità pubblica che, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di valutazione sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso. Né può ritenersi che il danno all'immagine possa essere valutato solo dopo che la pronuncia di 16 condanna sia passata in giudicato. Tale condizione è valida solo innanzi alla giurisdizione contabile ma non impedisce di azionare l'azione di responsabile innanzi alla giurisdizione ordinaria, se del caso, attraverso la costituzione di parte civile. La giurisdizione penale e la giurisdizione contabile devono, infatti, ritenersi reciprocamente autonome anche in caso di azione di responsabilità derivante da un medesimo fatto di reato commesso da un pubblico dipendente e l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi incide solo sulla proponibilità dell'azione di responsabilità e sulla eventuale preclusione derivante dal giudicato, ma non sulla giurisdizione, nel senso che l'azione di danno può essere esercitata in sede civile o penale, ovvero davanti alla Corte dei Conti, solo a condizione che l'ente danneggiato non abbia già ottenuto un precedente titolo per il risarcimento di tutti i danni (Sez. 6, n. 48603 del 27/09/2017 - dep. 23/10/2017, Cardinali, Rv. 271568; fattispecie in tema di abuso di ufficio, in cui la Corte, escludendo la sussistenza di una giurisdizione esclusiva del giudice contabile in tale materia, ha ritenuto non violato il principio del ne bis in idem e legittima la liquidazione in favore della P.A. del danno patrimoniale e morale derivante dal reato commesso da un pubblico dipendente, nonostante per il medesimo fatto fosse stata già promossa l'azione dinanzi al giudice contabile). In tal senso, la giurisprudenza delle Sezioni penali si è conformata al principio espresso dalle Sezioni Unite civili in tema di responsabilità erariale, secondo cui la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali anche quando investono un medesimo fatto materiale (Sez. U civ., n. 26582 del 28/11/2013, Rv. 628611; Sez. U civ., n. 11 del 04/01/2012, Rv. 621202). Ulteriore argomento a sostegno del fatto che la previsione in esame abbia una valenza essenzialmente volta a circoscrivere la sola risarcibilità del danno all'immagine nell'ambito del giudizio contabile è desumile dalle limitazioni soggettive insite nel combinato disposto degli artt. 17, comma 30- ter, d. I. n. 78 del 2009 e 7, I. n. 97 del 2001. Quest'ultima norma, infatti, si riferisce esclusivamente ai "dipendenti indicati nell'art. 3" e, cioè, ai dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica». Ove si seguisse la tesi contraria ed attribuendo, quindi, valenza generale alle disposizioni in esame, dovrebbe concludersi nel senso che il danno all'immagine non sarebbe mai azionabile nei casi in cui il reato è posto in essere non già da un soggetto legato all'ente da un rapporto di impiego, bensì da un amministratore di nomina elettorale. 17 M La proponibilità dell'azione di danno in sede penale o civile- o, nell'ipotesi inversa, dell'azione di responsabilità trova, dunque, un unico limite nel fatto che l'ente danneggiato abbia già ottenuto un titolo per il risarcimento di tutti i danni patiti. Solo in tal caso le azioni di danno e di responsabilità si pongono in rapporto di reciproca preclusione. L'integrale ristoro del danno patito dalla pubblica amministrazione non potrà lasciare spazio per iniziare o proseguire una diversa azione di risarcimento, pena la violazione del principio del ne bis in idem. Il rapporto di indipendenza tra le plurime azioni esperibili, trova fondamento nelle peculiari modalità di esercizio dell'azione civile nel processo penale, con riferimento al danno derivante direttamente dal reato ex art. 185 cod. pen. Si osserva, in particolare, che l'azione di risarcimento esercitata dalla P.A. in sede penale- al pari di quella in sede civile - è finalizzata al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria e integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della singola Amministrazione attrice, mentre il giudizio promosso per i medesimi fatti innanzi alla Corte dei conti dal Procuratore contabile, nell'esercizio dell'azione obbligatoria che gli compete, è volto alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione essenzialmente ○ prevalentemente sanzionatoria. La differenza funzionale tra l'azione di risarcimento del danno (esercitata in sede penale o civile) e quella di accertamento della responsabilità amministrativo-contabile del pubblico dipendente è espressa, da ultimo, da Sez. civ. 3, n. 14632 del 14/07/2015, Rv. 636278, che nega che possa essere ipotizzata la violazione del principio del ne bis in idem tra il giudizio civile introdotto dalla P.A., avente ad oggetto l'accertamento del danno derivante dalla lesione di un suo diritto soggettivo conseguente alla violazione di un'obbligazione civile, contrattuale o legale, o della clausola generale di danno aquiliano, da parte di soggetto investito di rapporto di servizio con essa, ed il giudizio conseguente all'esercizio (obbligatorio) dell'azione di competenza del Procuratore della Corte dei conti per i medesimi fatti. Sulla base di tali osservazioni, parrebbe superabile la preoccupazione secondo cui, ove non si riconoscesse valenza generale alla disciplina sul risarcimento del danno all'immagine, l'esito del giudizio di danno sarebbe diverso a seconda della giurisdizione dinanzi alla quale viene attivato. Invero, la giurisdizione ordinaria e quella contabile ciascuna sulla base dei diversi presupposti legittimanti le - rispettive azioni non si pongono in contrasto, ma si compenetrano tra di loro, con la conseguenza che, a fronte di un danno unitario, occorrerà esclusivamente valutare se vi è stata o meno l'integralità del risarcimento, dovendosi escludere la possibilità di una duplicazione o sovrapposizione di sentenze di condanna, che determinerebbero un'indebita locupletazione in capo al danneggiato con aggravio del responsabile dell'illecito. 18 4.1.5. Le conclusioni a cui è giunto il Collegio trovano indiretta conferma alla luce delle rilevanti modifiche normative.. Il d.lgs. n.174 del 2016 è intervenuto abrogando l'art. 17, comma 30-ter, d.l. n.78 del 2009, primo periodo, per effetto della previsione di cui all'art. 4, all.3, lettera h), d.lgs. n.174 del 2016 e, al contempo, il medesimo art. 4, all.3, lettera g), ha abrogato l'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97, senza tuttavia eliminare il rinvio a tale articolo contenuto nell'art. 17, comma 30-ter, d. I. n. 78 del 2009 La conseguenza dell'intervento normativo è che i limiti ed i modi per l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine sarebbero attualmente dettati da una norma l'art. 7, I. n. 97 del 2001 - che è stata abrogata, proprio per effetto dello stesso provvedimento normativo che ha modificato anche l'art. 17, comma 30-ter, d. I. n. 78 del 2009. Deve, quindi, chiedersi quale sia la portata della novella in merito al problema della configurabilità del danno all'immagine anche in relazione alla commissione di reati diversi da quelli indicati dall'attualmente abrogato art. 7, I. n. 97 del 2001. La Corte Costituzionale, nuovamente investita della problematica della risarcibilità del danno all'immagine, si è pronunciata con la sentenza n. 191 del 2019, evidenziando la necessità di fornire una preliminare interpretazione del perdurante richiamo contenuto nell'art. 17, comma 30- ter, d. I. n. 78 del 2009, ad una norma non più vigente, posto che anche si trattasse di rinvio mobile, evidentemente la sopravvenuta abrogazione della norma richiamata ne escluderebbe l'applicazione; viceversa, ove si optasse per la natura fissa del rinvio, si dovrebbe ritenere tuttora operante la previsione che limita l'azione per il danno all'immagine della P.A. solo ad una determinata categoria di reati. Lo schema interpretativo suggerito dalla Corte costituzionale è stato recepito in una recente pronuncia di questa Corte che ha affermato che «nel caso di specie si sia in presenza proprio di un rinvio "recettizio" o "fisso", consistente nella integrazione della disposizione del 2009 con quella del 2001 che entra così a far parte del contenuto precettivo della disposizione in cui questa viene "incorporata" risultando perciò, la disposizione "incorporante", insensibile alle vicende modificative o abrogative che riguardino la norma richiamata. In sostanza, il rinvio "recettizio" recepisce per intero il contenuto di un altro articolo, vale a dire la stessa disposizione normativa (Sez. 2, n. 35447 del 21/10/2020, Ventre, Rv. 280311).
4.1.6. Rileva il Collegio che la qualificazione quale rinvio "recettizio" del richiamo all'art. 7 1. n. n.98 del 2001 è stata affermata dalla Seconda sezione di questa Corte sulla base di una mera ricognizione della norma, senza, tuttavia, considerare alcuni elementi rilevanti. 19 Occorre premettere che la natura recettizia del rinvio dipende essenzialmente dalla voluntas legis, posto che si tratta di una particolare modalità di formulazione del testo normativo, mediante il quale si rinvia ad un'altra previsione senza riprodurne il contenuto. Per stabilire, quindi, se il rinvio sia "fisso" o "mobile" non può che farsi affidamento sulla funzione del richiamo normativo, al fine di verificare se il Legislatore abbia semplicemente inteso evitare di ripetere un determinato testo normativa, ovvero se abbia voluto demandare una parte della disciplina alla norma richiamata. A tal proposito, pare utile valorizzare in primo luogo la funzione della norma richiamata, evidenziando come l'art. 7 I. 27 marzo 2001, n.97 (introdotta in un provvedimento normativo avente ad oggetto "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche") fosse una norma essenzialmente di natura processuale, in quanto si limitava a stabilire in quali casi la sentenza di condanna andava trasmessa alla Procura contabile. La norma in esame, tuttavia, si inseriva in un più ampio ed omogeneo corpus normativo nel quale si operava una precisa selezione dei reati rispetto ai quali è indifferibile l'intervento della giustizia contabile, evidentemente sul presupposto che tali illeciti generano sistematicamente un danno erariale. La selezione degli interessi meritevoli di tutela in sede contabile, pertanto, è operata dalla I. n. 97 del 2001 che, conseguentemente, disciplina anche i rapporti tra procedimento penale e provvedimenti disciplinari. Quanto detto consente di affermare che il rinvio inserito all'art. 17, comma 30- ter, d.l. 78 del 2009, non fa altro che richiamare una categoria di reati per la quale è stata già riconosciuta la necessità del raccordo tra giustizia penale e contabile, secondo una valutazione che, tuttavia, è propria della I. n. 97 del 2001. La necessità del rinvio, pertanto, è chiaramente dettata dal fatto che ove fosse stata modificata la norma base - da individuarsi nell'art. 7 1. n. 78 del 2001 - non si sarebbe dovuti intervenire anche sulla disposizione dell'art.17, comma 30-ter, d. I. n. 78 del 2009, secondo una consolidata tecnica normativa che ricorre a tali forme di richiamo proprio per garantire il contestuale adeguamento di due norme funzionalmente collegate, lì dove intervenga una modifica normativa. Come correttamente sottolineato dalla dottrina, non è possibile enucleare criteri generali sulla cui base stabilire la natura del rinvio, dovendosi far riferimento al contenuto della norma rinviante e di quella rinviata nel loro contesto di riferimento;
solo successivamente diventa possibile una scelta che permette di valorizzare la clausola di rinvio e di renderla più rispondente al caso concreto. Applicando tale principio, si sostiene che la distinzione tra rinvio fisso o mobile si 20 M deve basare sulle peculiarità delle due tipologie di richiami: mentre il rinvio dinamico, come già chiarito, permette lo sviluppo di una normativa aggiornata parallelamente alla disciplina oggetto di rinvio, il rinvio statico realizza obiettivi diversi, che possono spaziare da ratio di garanzia ad esigenze di certezza, soprattutto nei casi di rinvio a parametri di tipo tecnico o economico. Ove il Legislatore avesse inteso operare un rinvio fisso e, quindi, escludere la futura modifica dei reati che possono dar luogo al danno all'immagine, sarebbe stato più agevole inserire direttamente il riferimento a detti reati nel testo dell'art. 17, comma 30-ter, d. I. n. 78 del 2009; il fatto che si sia preferito optare per il richiamo ad un'altra disposizione normativa, peraltro di contenuto più ampio, è evidentemente sintomo della volontà di garantire una costante omologazione tra i reati per i quali si prevede la trasmissione della sentenza di condanna alla Procura contabile e quelli per i quali può attivarsi l'azione per danno all'immagine. E ciò è quanto avvenuto proprio in occasione dell'abrogazione dell'art.7 l.n. 78 del 2001, per effetto della quale deve ritenersi venuta meno la limitazione della risarcibilità del danno all'immagine ad una limitata cerchia di reati. Tale soluzione, del resto, è quella che meglio si armonizza con la complessiva risistemazione dei rapporti tra giustizia penale e contabile, desumibile dall'art. 51, comma 7, d.lgs. n.174 del 2016, che, con una formulazione in gran parte sovrapponibile a quella dell'art. 7, I. n. 78 del 2001, prevede che « La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente Procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271». Se, nel vigore della precede normativa, la trasmissione della sentenza era prevista solo nel caso di condanna per determinati reati, attualmente il medesimo incombente è previsto per «tutti i delitti commessi a danno» delle pubbliche amministrazioni. Ciò conferma come la funzione di selezione delle condanne rilevanti anche in sede di danno erariale, prima affidata all'art. 7, I. n. 97 del 2001, attualmente è svolta dall'art. 51, comma 6, d.lgs. n 174 del 2016. La modifica non è meramente sistematica, posto che la nuova disposizione ha ampliato la categoria dei reati rispetto ai quali può ricorrere un danno erariale, che non è più limitata ai «delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale» (come previsto dall'art. 7), bensì ricomprende tutte le ipotesi di reato commesse in danno della P.A. e, quindi, 21 Sof anche le fattispecie comuni in concreto comportanti una lesione per la pubblica amministrazione. Un ultimo argomento, che depone a favore della tesi secondo cui l'art. 17, comma 30-ter, d. I. n. 78 del 2009, contiene un rinvio "mobile" all'art. 7, I. n. 78 del 2001, è desumibile dal fatto che nel periodo di vigenza della suddetta - normativa sono intervenuti rilevanti modifiche al catalogo dei reati ricompresi nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, essendo state introdotte nuove fattispecie quali l'induzione indebita (art.319-quater cod. pen.) o la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.). Ove si ritenesse che il rinvio in esame sia da qualificare come "fisso" si dovrebbe concludere nel senso che l'art. 17, comma 30-ter, cit., non possa applicarsi a tali nuove ipotesi delittuose. Si tratterebbe di una soluzione palesemente irragionevole, posto che in tal modo si escluderebbe la risarcibilità del danno all'immagine anche per reati - si pensi in particolare a quello introdotto all'art. 319-quater cod.pen. -che hanno una offensività pari se non maggiore a quelli per i quali era già prevista tale forma di risarcimento.
4.2.7. In conclusione, recependo la tesi secondo cui, a seguito delle modifiche normative, è venuta meno la limitazione della risarcibilità del danno all'indagine per i soli reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, si pongono due distinti problemi. In primo luogo, occorre interrogarsi in ordine all'applicabilità della nuova disciplina anche alle condotte illecite commesse prima della modifica normativa. Pare percorribile l'opzione normativa, basata sul presupposto secondo cui la nuova disposizione non è intervenuta introducendo una diversa tipologia di illecito, bensì ha semplicemente eliminato un limite alla risarcibilità rispetto ad un fatto che, già in precedenza ed in virtù della disciplina civilistica, oltre che contabile, integrava un illecito. Ragionando in tal senso, quindi, si può concludere per la risarcibilità del danno all'immagine cagionato da fatti commessi prima delle modifiche in esame, a condizione che gli stessi fossero già qualificabili quali condotte illecite. L'altra questione interpretativa, sicuramente di maggior rilievo, è costituita dall'interpretazione della locuzione attualmente contenuta all'art. 51, all.1, d.lgs. n.174 del 2016, lì dove si prevede la comunicazione delle sentenze di condanna emesse in relazione a "tutti i delitti commessi a danno» delle pubbliche amministrazioni". Si tratta chiaramente di una previsione aperta, rispetto alla quale il criterio selettivo non è più costituito dall'indicazione nominalistica del tipo di reato, bensì 'dal fatto che l'illecito sia stato commesso "a danno" della P.A. 22 SH In buona sostanza, ritiene il Collegio che, per com'è formulata la norma, la stessa debba applicarsi a tutti i reati, anche quelli comuni, pur se compiuti da soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, a condizione che quest'ultima abbia subito un danno, eventualmente anche all'immagine. Deve, quindi, affermarsi il principio secondo il quale "Nel processo penale, ogni reato che abbia cagionato un danno all'immagine della pubblica amministrazione costituitasi parte civile obbliga al risarcimento, in applicazione del canone generale di cui all'art. 185, comma 2, cod. pen., il colpevole e le persone civilmente responsabili". Ovviamente, la qualifica soggettiva dell'autore del reato rimarrà rilevante ai fini dell'individuazione della giurisdizione, posto che nel caso di soggetto non legato da rapporto di dipendenza alla pubblica amministrazione, la competenza a pronunciarsi sul danno spetterà all'autorità giudiziaria ordinaria, sia in sede civile che penale, secondo gli ordinari criteri di cui all'art.2043 cod.civ. Viceversa, qualora il reato sia commesso da un appartenente alla pubblica amministrazione, dall'illecito conseguirà anche la responsabilità erariale e la conseguente giurisdizione della Corte dei conti, concorrente con quella dell'Autorità giudiziaria ordinaria, secondo i criteri finora elaborati dalla giurisprudenza.
4.3. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico e manifestamente infondato. Erra, infatti, la difesa a predicare, in modo tanto generico quanto del tutto indimostrato, che sono state utilizzate intercettazioni di altro procedimento. Come puntualmente evidenziato nel provvedimento impugnato, le richiamate in sentenza appartengono tutte al presente intercettazioni procedimento. Del resto, è la stessa Corte territoriale, in premessa, a dichiarare inutilizzabili le intercettazioni del diverso procedimento n. 4991/2010. 4.4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. I reati oggetto di ricorso (capi 24 e 28) sono stati dichiarati prescritti dalla Corte di appello e il ricorrente non ha dedotto specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua, la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato o di un illecito penale, affinché la Corte territoriale potesse immediatamente pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In ogni caso, con specifico riferimento al reato di cui al capo 24), la Corte di appello mette congruamente in evidenza: - l'esistenza di accordi preventivi tra imprenditori (tra i quali vi era VE) e l'intervento di AP e ON per l'individuazione di imprese compiacenti;
23 -le intercettazioni telefoniche ed ambientali che riscontravano tali accordi;
-il contenuto di una intercettazione nella quale VE forniva a AP il numero di un architetto che era in contatto con una impresa che aveva la certificazione Og2 e che era disponibile ad aiutarlo. Per quanto concerne il reato di cui al capo 28), la Corte di appello mette in evidenza: -le intercettazioni telefoniche ed ambientali dalle quali emergono gli accordi fra imprenditori, AP e MA per turbare la gara di appalto per i lavori di ristrutturazione della Caserma Prandina;
-l'intercettazione fra AP e VE, nel corso della quale il primo chiede al secondo di contattare i titolari di diverse ditte, anticipando loro che sarebbero stati invitati a partecipare alla gara, ma che poi avrebbero dovuto rinunciare;
l'esistenza di documentazione dalle quale emergeva che anche la ditta di VE ringraziava per l'invito, ma non partecipava alla gara. Per quanto concerne, infine, il capo 28), deve osservarsi che non corrisponde a verità quanto sostenuto dalla difesa e cioè che il Tribunale di Padova ha sia assolto che condannato VE. E' di tutta evidenza che l'imputato in primo grado è stato unicamente condannato. La Corte d'appello ha poi analizzato puntualmente la posizione di VE, spiegando perchè il reato doveva ritenersi prescritto nei suoi confronti e non anche del IA.
5. In conclusione, i ricorsi di ON LD CI e IA RT devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Il ricorso di VE IC deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. ON, IA e VE devono, infine, essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di ON LD CI e IA RT e condanna detti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di VE IC, che condanna al pagamento delle spese processuali. 24 SM Condanna ON LD CI alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Ater Venezia, che liquida in euro 3.510,00, oltre accessori di legge. Condanna VE IC e IA RT alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Ministero della Difesa, che liquida in euro 3.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 20 maggio 2021 Il Presidente Il Consigliere estensore Maria Sabina Vigna Stefano Mogini Загорий DEPOSITATO IN CANCELLERIA 16 FEB 2022 C IL CANCELLIERE E. Patrizia Di Daurenzio 25