Sentenza 25 luglio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2003, n. 11544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11544 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2003 |
Testo completo
AULA "B" 1 1544/03 IN NOME DE OPOL ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 14169/200 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. ER Mattone Presidente Cron 25419 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Alessandro De Renzis Consigliere Ud. 14 gen Dott. Grazia Cataldi Consigliere naio 2003 Dott. Aldo De Matteis Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (già Ferrovie dello Stato S.p.A. Società di Trasporti e Servizi per azioni), elettivamer te domiciliata in Roma, via di Ripetta n. 22, presso l'avv. Gerardo Vesci che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente - 156
contro
CI TO, RN IO, CH ID, CE LE, UL VI, OD RO, IN TA, IA US, MA IO, LO NU, LU NI, Di TO VI, RO TR, LI EL quale erede di OB TO, PR AN, CA ZI (in proprio e quale lega- le rappresentante del minore RO AN) e RO AR in qualità di eredi di RO LV, ZI ON, AR CO, Del IC Leonardo, ZI EL, AN IO, VI LI, AL IO, RR VI, GO IC, LI ES, LO AR PI, LI NA AR, ST RO, AN DE, D'ELntonio NA, ER IT ON, IO NA, ET RU AR, TT AD, NI AR OS, PE IL, AN NZ, IN IC, AL NA, VE IA, HE TI, Santi- ni EL, SP ES OL, TR US, RA CH, AM ER, RI EL, FE DI, NO SA e AN CA quali eredi di AN IO, TR SA, ER AR, RA US, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Marcello Prestinari n. 13, presso l'avv. US Ra- madori che, unitamente agli avvocati US Maridati, CO Marasco, IO Di Valentino, li rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrenti per la revocazione dell'ordinanza n. 134/2002, decisa il giorno 13 novembre 2001 e pubblicata il giorno 8 gennaio 2002, resa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro nel procedimento n. 14288/2000 R.G., con la quale veniva dichiarato estinto per inter- venuta rinuncia il giudizio instaurato dalla società Ferrovie del- 2 דיי lo Stato S.p.A. per la cassazione della sentenza del Tribunale di Monza 22 aprile 1999, nei riguardi di tutti i predetti controri- correnti;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; dato atto che il difensore della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., subentrata alla società Ferrovie dello Stato, ha deposita- to memoria;
udito l'avv. US Ramadori per i controricorrenti;
letta la requisitoria del PG che, in persona del Sostituto Procu- ratore Generale dott. Marco Pivetti, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società Ferrovie dello Stato S.p.A. ha proposto, con atto noti- ficato in data 10 luglio 2000, ricorso per cassazione avversO la sentenza del Tribunale di Monza n. 1200 in data LEX7 22 aprile 2000, resa nei confronti degli attuali controricorrenti. Il relativo procedimento veniva iscritto al numero 14288/2000. Nelle more la società ricorrente notificava a CI TO, in data 28 marzo 2001, dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio. Analoga dichiarazione veniva notificata, nella stessa data e pres- so lo stesso domicilio eletto, comune a tutti i controricorrenti, a CH ID. I difensori dei controricorrenti depositavano atto di accettazione 3 della rinuncia da parte di tutti. Con ordinanza n. 134/2002, in data 13 novembre 2001 8 gennaio- 2002, la Corte dichiarava estinto il giudizio. Per la revocazione di detta ordinanza ricorre la società Rete Fer- roviaria Italiana S.p.A., allegando esservi stato un errore frutto di errata percezione delle risultanze degli atti, con atto notifi- cato in data 24 maggio 2002. CI TO, RN IO, CH ID, CE Leo- nardo, UL VI, OD RO, IN TA, IA US, MA IO, LO NU, LU Domeni- CO, Di TO VI, RO TR, LI EL quale erede di OB TO, PR AN, CA ZI (in pro- prio e quale legale rappresentante del minore RO AN) e RO AR in qualità di eredi di RO LV, ZI An- tonio, AR CO, Del IC Leonardo, ZI EL, La- banca IO, VI LI, AL IO, RR VI, GO IC, LI CO, LO AR PI, LI NA AR, ST RO, AN DE, D'ELntonio NA, ER Vi- to ON, IO NA, ET RU AR, TT Ade- lio, NI AR OS, PE IL, AN NZ, IN IC, AL NA, VE IA, HE TI, SA EL, SP CO OL, TR US, RA CH, AM ER, RI EL, Ferio- li DI, NO SA e AN CA quali eredi di AN IO, TR SA, ER AR, RA US resistono con 4 controricorso notificato il 2 luglio 2002. La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il dispo- sto dell'art. 391 bis cpc. Parte ricorrente ha depositato memoria mentre il difensore dei controricorrenti è comparso in Camera di Consiglio ed ha svolto la discussione orale. MOTIVI DELLA DECISIONE L'ordinanza di questa Corte n. 134/2000 ha carattere di sentenza, siccome idonea a definire il giudizio ed è pertanto impugnabile con il rimedio della revocazione. Tale rimedio può essere esperito, secondo il disposto dell'art. "1395 cpc, 'se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risul- tante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quan- do la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, е tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare". I due presupposti devono coesistere e la carenza di uno di essi rende irrilevante ogni indagine sull'eventuale sussistenza dell'altro. Nel caso in esame tutti i controricorrenti hanno depositato atto di adesione alla rinuncia. Tanto non sarebbe sufficiente a configurare quale punto controver- SO l'ambito soggettivo della rinuncia agli atti poiché tale ade- 5 n sione non è stata notificata alla società ricorrente che esatta- mente rileva di non aver avuto ragione di contraddire l'assunto avversario. Peraltro la Corte, nell'ordinanza di cui si chiede la revocazione, specifica in parte motiva di aver esaminato l'accettazione ad ope- ra delle controparti e del loro procuratore e quindi così testual- mente statuisce: "Dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Nulla per le spese." E poiché l'art. 391 cpc dispone che la condanna alle spese della di parte rinunciante non sia pronunciata nel caso jadesione della con- troparte, appare evidente che l'estensione soggettiva della rinun- cia ha costituito un punto controverso in relazione al quale è stata emessa una statuizione altrimenti non giustificabile. Rimane assorbita ogni indagine in ordine a quanto sostiene la So- cietà Ferrovie dello Stato circa l'asserito errore nella lettura degli atti di rinuncia come riferiti a tutti i controricorrenti e non solamente a quelli nei cui riguardi vi è stata notifica, erro- re che si assume essere tale da configurare la supposizione da parte della Corte di un fatto la cui verità sarebbe incontrasta- bilmente esclusa. Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese. 6 Roma, 14 gennaio 2003 Jespre Matione раз IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE За Viena Brum J IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria eggi 2.5 LUG. 2003 IL CANCELLIERE U Rece Виши , 7 , TASSA AL SENSI DELL'ART. 10 GNI SPESA 933 . N O 11-8-73 DA , E REGISTRO LEGGE DIRITTO DELLA O