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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 26/01/2026, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 875/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Relatore
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3631/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Fabio Filzi, 2 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16098/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023NA0387310 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7891/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la sig.ra Resistente_1 impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Napoli l'avviso di accertamento catastale indicato in epigrafe, con il quale l'Agenzia delle Entrate rettificava il classamento e la rendita proposti tramite procedura DOCFA n. NA0180375 del
17/06/2022. La variazione proposta dalla contribuente riguardava il cambio di destinazione d'uso dell'immobile sito indirizzo_1, dalla categoria D/2 (alberghi) alla categoria
A/2 (abitazione civile), a seguito di interventi edilizi supportati da SCIA. L'Ufficio, ripristinando la categoria
D/2, motivava l'atto sulla base di una presunta assenza di opere rilevata tramite sopralluogo esterno.
La Corte di prime cure, con sentenza n. 16098/2024, accoglieva il ricorso della contribuente, annullando l'atto impugnato e confermando il classamento proposto (A/2), ritenendo provata l'esecuzione delle opere e l'avvenuto cambio di destinazione d'uso urbanistico e funzionale, anche in ragione dell'inadeguatezza della verifica effettuata dall'Ufficio (mero sopralluogo esterno).
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'Agenzia delle Entrate con atto notificato in data 14.05.2025, lamentando l'erroneità della sentenza impugnata per violazione dei principi di ordinarietà e autonomia dell'ordinamento catastale, e chiedendo il ripristino del classamento in D/2 o, in subordine, l'attribuzione della categoria A/7.
Si costituiva in giudizio la sig.ra Resistente_1, con atto di controdeduzioni depositato in data 10.07.2025
e successiva memoria illustrativa, eccependo in via preliminare ed assorbente l'inammissibilità dell'appello per tardività, evidenziando che la sentenza di primo grado era stata ritualmente notificata all'Ufficio a mezzo
PEC in data 19.11.2024, facendo così decorrere il termine breve di impugnazione di 60 giorni ex art. 51 D.
Lgs. 546/92. Nel merito, ribadiva la correttezza della sentenza appellata e l'infondatezza delle doglianze dell'Ufficio.
La causa veniva chiamata e discussa all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è inammissibile in quanto tardivo.
L'eccezione preliminare sollevata dalla parte appellata è fondata e assorbente di ogni altra questione di merito. Dall'esame degli atti del fascicolo processuale emerge documentalmente che:
La sentenza di primo grado n. 16098/2024 è stata depositata in segreteria in data 18.11.2024.
La parte contribuente ha provveduto a notificare la suddetta sentenza all'Agenzia delle Entrate a mezzo
PEC in data 19.11.2024, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione.
L'atto di appello dell'Agenzia delle Entrate è stato notificato solo in data 14.05.2025.
Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il termine per impugnare la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado è di sessanta giorni dalla sua notificazione ad istanza di parte. Nel caso di specie, a fronte della notifica della sentenza avvenuta il 19.11.2024, il termine perentorio per la proposizione dell'appello scadeva il 18.01.2025. L'appello notificato il 14.05.2025 è, pertanto, ben oltre i termini di legge.
Il Collegio osserva che la notifica della sentenza a mezzo PEC è pienamente idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. Tale principio è stato recentemente e graniticamente confermato dalla Suprema
Corte di Cassazione, anche con la sentenza n. 5155 del 27.02.2025 (allegata dalla parte appellata), secondo cui la notifica della sentenza eseguita a mezzo PEC è valida ed efficace ai fini del decorso del termine breve ex art. 51 D.Lgs. 546/1992. La Cassazione ha altresì chiarito che eventuali questioni formali sulla copia notificata (come la mancanza di attestazione di conformità o la forma non autentica) non inficiano l'idoneità dell'atto a far decorrere il termine, in assenza di specifiche contestazioni sulla difformità del contenuto rispetto all'originale, rispondendo l'atto alla sua funzione tipica di conoscenza legale.
Nel caso in esame, l'Ufficio appellante, pur a fronte della documentata notifica via PEC della sentenza, ha proposto gravame oltre quattro mesi dopo la scadenza del termine perentorio, quando sulla sentenza di primo grado si era ormai formato il giudicato.
La tardività del gravame ne comporta l'inammissibilità insanabile, rendendo superfluo l'esame dei motivi di merito proposti dall'Ufficio (relativi ai criteri di classamento e all'autonomia catastale), i quali, peraltro, si scontravano con la circostanza accertata in primo grado dell'avvenuto cambio di destinazione d'uso supportato da idoneo titolo edilizio (SCIA) ed effettiva esecuzione di opere , non adeguatamente confutata dall'Ufficio che non aveva proceduto a sopralluogo interno.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello;
CONDANNA l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di Resistente_1, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_1.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Relatore
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3631/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Fabio Filzi, 2 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16098/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023NA0387310 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7891/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la sig.ra Resistente_1 impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Napoli l'avviso di accertamento catastale indicato in epigrafe, con il quale l'Agenzia delle Entrate rettificava il classamento e la rendita proposti tramite procedura DOCFA n. NA0180375 del
17/06/2022. La variazione proposta dalla contribuente riguardava il cambio di destinazione d'uso dell'immobile sito indirizzo_1, dalla categoria D/2 (alberghi) alla categoria
A/2 (abitazione civile), a seguito di interventi edilizi supportati da SCIA. L'Ufficio, ripristinando la categoria
D/2, motivava l'atto sulla base di una presunta assenza di opere rilevata tramite sopralluogo esterno.
La Corte di prime cure, con sentenza n. 16098/2024, accoglieva il ricorso della contribuente, annullando l'atto impugnato e confermando il classamento proposto (A/2), ritenendo provata l'esecuzione delle opere e l'avvenuto cambio di destinazione d'uso urbanistico e funzionale, anche in ragione dell'inadeguatezza della verifica effettuata dall'Ufficio (mero sopralluogo esterno).
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'Agenzia delle Entrate con atto notificato in data 14.05.2025, lamentando l'erroneità della sentenza impugnata per violazione dei principi di ordinarietà e autonomia dell'ordinamento catastale, e chiedendo il ripristino del classamento in D/2 o, in subordine, l'attribuzione della categoria A/7.
Si costituiva in giudizio la sig.ra Resistente_1, con atto di controdeduzioni depositato in data 10.07.2025
e successiva memoria illustrativa, eccependo in via preliminare ed assorbente l'inammissibilità dell'appello per tardività, evidenziando che la sentenza di primo grado era stata ritualmente notificata all'Ufficio a mezzo
PEC in data 19.11.2024, facendo così decorrere il termine breve di impugnazione di 60 giorni ex art. 51 D.
Lgs. 546/92. Nel merito, ribadiva la correttezza della sentenza appellata e l'infondatezza delle doglianze dell'Ufficio.
La causa veniva chiamata e discussa all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è inammissibile in quanto tardivo.
L'eccezione preliminare sollevata dalla parte appellata è fondata e assorbente di ogni altra questione di merito. Dall'esame degli atti del fascicolo processuale emerge documentalmente che:
La sentenza di primo grado n. 16098/2024 è stata depositata in segreteria in data 18.11.2024.
La parte contribuente ha provveduto a notificare la suddetta sentenza all'Agenzia delle Entrate a mezzo
PEC in data 19.11.2024, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione.
L'atto di appello dell'Agenzia delle Entrate è stato notificato solo in data 14.05.2025.
Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il termine per impugnare la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado è di sessanta giorni dalla sua notificazione ad istanza di parte. Nel caso di specie, a fronte della notifica della sentenza avvenuta il 19.11.2024, il termine perentorio per la proposizione dell'appello scadeva il 18.01.2025. L'appello notificato il 14.05.2025 è, pertanto, ben oltre i termini di legge.
Il Collegio osserva che la notifica della sentenza a mezzo PEC è pienamente idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. Tale principio è stato recentemente e graniticamente confermato dalla Suprema
Corte di Cassazione, anche con la sentenza n. 5155 del 27.02.2025 (allegata dalla parte appellata), secondo cui la notifica della sentenza eseguita a mezzo PEC è valida ed efficace ai fini del decorso del termine breve ex art. 51 D.Lgs. 546/1992. La Cassazione ha altresì chiarito che eventuali questioni formali sulla copia notificata (come la mancanza di attestazione di conformità o la forma non autentica) non inficiano l'idoneità dell'atto a far decorrere il termine, in assenza di specifiche contestazioni sulla difformità del contenuto rispetto all'originale, rispondendo l'atto alla sua funzione tipica di conoscenza legale.
Nel caso in esame, l'Ufficio appellante, pur a fronte della documentata notifica via PEC della sentenza, ha proposto gravame oltre quattro mesi dopo la scadenza del termine perentorio, quando sulla sentenza di primo grado si era ormai formato il giudicato.
La tardività del gravame ne comporta l'inammissibilità insanabile, rendendo superfluo l'esame dei motivi di merito proposti dall'Ufficio (relativi ai criteri di classamento e all'autonomia catastale), i quali, peraltro, si scontravano con la circostanza accertata in primo grado dell'avvenuto cambio di destinazione d'uso supportato da idoneo titolo edilizio (SCIA) ed effettiva esecuzione di opere , non adeguatamente confutata dall'Ufficio che non aveva proceduto a sopralluogo interno.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello;
CONDANNA l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di Resistente_1, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_1.