Art. 7.
I profughi saranno iscritti nell'anagrafe della popolazione residente dei Comuni in cui si stabiliscono, anche in deroga alle norme previste dalla legge 6 luglio 1939, n. 1092 .
I profughi saranno iscritti nell'anagrafe della popolazione residente dei Comuni in cui si stabiliscono, anche in deroga alle norme previste dalla legge 6 luglio 1939, n. 1092 .