Art. 12.
Nei casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito contemplati dal precedente art. 11, quando il pagamento del trattamento stesso e' fatto dalla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, al fini di stabilire la misura, della parte del trattamento di cui alla lettera b) dell'art. 2 e le misure ad esso corrispondenti previste dal punto 1) dell'art. 4, dalla lettera b) dell'art. 5, dal comma secondo dell'art. 7 e dall'art. 8 della presente legge, si determinano, in base all'intero servizio utile, ivi compreso quello reso allo Stato, i relativi importi complessivi che risulterebbero, rispettivamente, dall'applicazione delle norme di cui ai predetti articoli, riferibilmente alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e agli enti locali, e dalla applicazione delle norme riguardanti l'assegno supplementare istituito con l' art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , riferibilmente alle altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.
Gli importi complessivi calcolati per ciascuna Cassa di previdenza ed Ente locale, ai sensi del precedente comma, si attribuiscono per quote proporzionali alle durate dei rispettivi servizi. La misura della parte del trattamento di quiescenza spettante, di cui al comma precedente, e' costituita dalla somma delle singole quote, senza attribuzione di quota a carico dello Stato.
Per la determinazione delle quote di cui al precedente comma, si considerano le durate dei servizi di ciascun Ente espresse in mesi, trascurando le frazioni di mese. I servizi che sono utili in pensione secondo gli ordinamenti di piu' Enti, ivi compresi quelli simultanei, si attribuiscono per quote proporzionali alle durate degli altri servizi utili soltanto in base alle norme di ciascuno dei predetti Enti.
Nei predetti casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito, quando il pagamento e' fatto dalle altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza oppure dallo Stato, agli effetti della determinazione della quota, per la parte del trattamento di cui al precedente primo comma, da porsi a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, si applicano le norme contenute nei precedenti commi secondo e terzo.
Nei casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito contemplati dal precedente art. 11, quando il pagamento del trattamento stesso e' fatto dalla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, al fini di stabilire la misura, della parte del trattamento di cui alla lettera b) dell'art. 2 e le misure ad esso corrispondenti previste dal punto 1) dell'art. 4, dalla lettera b) dell'art. 5, dal comma secondo dell'art. 7 e dall'art. 8 della presente legge, si determinano, in base all'intero servizio utile, ivi compreso quello reso allo Stato, i relativi importi complessivi che risulterebbero, rispettivamente, dall'applicazione delle norme di cui ai predetti articoli, riferibilmente alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e agli enti locali, e dalla applicazione delle norme riguardanti l'assegno supplementare istituito con l' art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , riferibilmente alle altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.
Gli importi complessivi calcolati per ciascuna Cassa di previdenza ed Ente locale, ai sensi del precedente comma, si attribuiscono per quote proporzionali alle durate dei rispettivi servizi. La misura della parte del trattamento di quiescenza spettante, di cui al comma precedente, e' costituita dalla somma delle singole quote, senza attribuzione di quota a carico dello Stato.
Per la determinazione delle quote di cui al precedente comma, si considerano le durate dei servizi di ciascun Ente espresse in mesi, trascurando le frazioni di mese. I servizi che sono utili in pensione secondo gli ordinamenti di piu' Enti, ivi compresi quelli simultanei, si attribuiscono per quote proporzionali alle durate degli altri servizi utili soltanto in base alle norme di ciascuno dei predetti Enti.
Nei predetti casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito, quando il pagamento e' fatto dalle altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza oppure dallo Stato, agli effetti della determinazione della quota, per la parte del trattamento di cui al precedente primo comma, da porsi a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, si applicano le norme contenute nei precedenti commi secondo e terzo.