Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00083/2026REG.PROV.COLL.
N. 00704/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 704 del 2025, proposto da
Sagalo Beach S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Alessandro Palmigiano, Ornella Sarcuto e Licia Tavormina, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Palmigiano in Palermo, via R. Wagner n. 9;
contro
Il Melangolo Soc. Coop, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria Beatrice Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Cinisi, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) n. 01412/2025, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso proposto dall’odierna appellata per l’annullamento, quanto al ricorso introduttivo:
- della determinazione 28 maggio 2025 n. 36, recante la proposta di aggiudicazione alla controinteressata all’esito della gara per l’affidamento in concessione della spiaggia libera attrezzata “Magaggiari”;
- del verbale n. 1 del 13 maggio 2025, recante l’ammissione dell’odierna appellante;
- di ogni altro atto della procedura selettiva, presupposto, connesso o consequenziale;
e per l’accertamento del diritto a conseguire l’aggiudicazione della gara con stipula del contratto, o in subordine in via di subentro previa declaratoria di inefficacia ove stipulato medio tempore ;
e per la condanna (in subordine) al risarcimento dei danni per equivalente;
nonché per l’esercizio del diritto di accesso agli atti relativi alla domanda di partecipazione della
controinteressata, non resi disponibili dalla stazione appaltante, con condanna all’esibizione di copia di quanto richiesto con nota 23 maggio 2025;
quanto ai motivi aggiunti:
- della determinazione dirigenziale 18 giugno 2025 n. 40, di aggiudicazione definitiva del servizio alla controinteressata per le stagioni balneari 2025-2027;
e per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dall’odierna appellata 14 luglio 2025:
per la riforma della medesima sentenza per i motivi dedotti e assorbiti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Il Melangolo Soc. Coop;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Il Melangolo Soc. Coop.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il Cons. IG IA e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La questione in esame ha ad oggetto la procedura di gara indetta dal Comune di Cinisi per l’affidamento del servizio di gestione, per le stagioni balneari 2025/2027, della spiaggia libera attrezzata denominata “Magaggiari”.
Il T.A.R., con la sentenza appellata, ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti avanzati dall’odierna appellata per difetto, in capo all’appellante, del requisito della “ pregressa esperienza diretta, almeno triennale anche non continuativa negli ultimi dieci anni nella gestione di stabilimenti balneari ” “ con assorbimento delle ulteriori censure dedotte ”.
L’appellante premette che, per quanto concerne i requisiti di partecipazione alla gara, all’art. 7, punto 7.5, del bando, tra le “ Condizioni di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione alla selezione” era richiesta, tra l’altro, la “a) pregressa esperienza diretta, almeno triennale anche non continuativa negli ultimi dieci anni, nella gestione di stabilimenti balneari ”, da dimostrare con una dichiarazione autocertificata.
Di seguito propone appello avverso la sentenza di primo grado, deducendo un articolato motivo di error in iudicando con riferimento all’interpretazione data dal T.A.R. al fine di individuare il triennio quale periodo di esperienza minima per partecipare alla selezione, nella gestione degli stabilimenti balneari. Infatti la sentenza ha ritenuto che si dovesse fare riferimento all’arco temporale che “ va dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, come statuito dall’art. 2 comma 1 lett. e) della D. Lgs. 30/5/2008 n. 116 e dal DDG dell’Assessorato regionale alla Salute n. 323 del 21/3/2025 ”, in quanto “ trattasi dell’arco temporale in cui le acque vengono utilizzate per la balneazione, salvo eccezioni dovute a motivi climatici ”, ovvero che “ per “anno” di gestione si intende la durata di una stagione balneare standard ”, sicché “ l’esperienza triennale elevata a requisito va intesa come completa, in grado cioè di coprire l’intero periodo considerato (dall’1/5 al 30/9 di ogni anno) ”.
Di conseguenza il T.A.R. ha affermato che poichè la Società appellante ha “ iniziato la prima delle tre stagioni presso la struttura di Capaci il 9/6/2022, data di sottoscrizione del contratto di concessione con il Comune ”, in capo alla stessa “ non può dirsi maturato il requisito della “stagione completa”, ma solo di una frazione di essa ”.
Assume, dunque, l’appellante che il d.lgs. n. 116 del 30 maggio 2008, rubricato “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CE ”, sarebbe finalizzato a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione anche attraverso la protezione ed il miglioramento ambientale senza che possa trovare applicazione per determinare l’anno di gestione ai fini della valutazione del possesso dell’esperienza triennale. Parimenti, l’esperienza triennale elevata a requisito esperienziale non potrebbe “ essere intesa come completa, in grado cioè di coprire l’intero periodo considerato (dall’1/5 al 30/9 di ogni anno) ” perché, così facendo, verrebbe preclusa la partecipazione (o comunque verrebbero aggravati i requisiti), degli operatori economici che hanno gestito stabilimenti balneari in altre regioni o comuni in cui la stagione balneare formalmente ha avuto inizio in una data successiva al 1° maggio.
Analoghe considerazioni varrebbero anche con riguardo al richiamato D.D.G. dell’Assessorato della Salute, Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio epidemiologico “ Stagione Balneare 2025 ” n. 323 del 21 marzo 2025. Infatti, in disparte la asserita inapplicabilità ratione temporis ai fini della valutazione di gestioni precedenti la data del 21 marzo 2025, dal testo del predetto decreto si evincerebbe che l’indicazione della data di inizio e fine della “ stagione balneare 2025 ” attiene esclusivamente alla valutazione delle acque di mare destinate alla balneazione ed al “ campionamento delle acque di mare ”.
Con appello incidentale l’appellata, costituitasi per resistere, ripropone le ulteriori censure che sono state dichiarate assorbite (motivi III e IV del ricorso introduttivo e II dei motivi aggiunti): erroneità della sentenza appellata con riferimento al possesso del requisito professionale in capo all’appellante, violazione e falsa applicazione dell’art. 100, d.lgs. n. 36/2023, della lex specialis (b.1, pag. 9 del bando), eccesso di potere per travisamento delle circostanze e dell’insussistenza dei presupposti, irragionevolezza manifesta.
Ripropone ancora le ulteriori censure dedotte in primo grado e dichiarate assorbite: il terzo motivo del ricorso di primo grado, con cui si deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 95 e 98 d.lgs. n. 36/2023, l’eccesso di potere ed illogicità manifesta ed il IV motivo del ricorso di primo grado, con cui si deduceva la violazione degli artt. 17, comma 8 e 50, comma 6, d.lgs. n. 36 cit., nonché l’eccesso di potere per illogicità manifesta.
L’appellante con memoria ribadisce le proprie difese e controdeduce in ordine all’appello incidentale, insistendo nella domanda.
Con memoria per l’udienza di discussione l’appellata ha evidenziato che la consegna del servizio è avvenuta soltanto in data 21 agosto 2025 a causa della dalla presenza di più opere.
All’udienza del 21 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I – L’appello è infondato.
II – Non può essere condivisa la tesi di parte appellante, che mira a contestare il parametro affermato dalla sentenza di primo grado, quale riferimento standard per la durata della stagione balneare.
In assenza di altri riferimenti normativi specifici, non può che farsi riferimento alla definizione contenuta nella normativa nazionale d.lgs. 30 maggio 2008, n. 116, peraltro di “ Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ” che – costituendo un dato certo - espressamente reca all’art. 2 lett. e): “«stagione balneare»: il periodo di tempo compreso fra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno, salvo eccezioni dovute a motivi climatici, in cui le acque di cui all'articolo 1, comma 3, vengono utilizzate per la balneazione ”.
Tale indicazione è recepita dal D.D.G. dell’Assessorato regionale alla Salute n. 323 del 21 marzo 2025.
Non rileva la censura di parte appellante in ordine al fatto che le norme menzionate sarebbero indirizzate a finalità diverse da quelle della partecipazione alle gare pubbliche (quali ad es. della salubrità) poiché comunque, esse contengono una definizione precisa della “ stagione balneare ”, rispetto alla quale altre delimitazioni temporali assumono carattere eccezionale.
Del resto l’interpretazione del bando non può che essere quella tesa ad evitare arbitrarietà ed incertezze, proprio al fine di garantire la concorrenza.
Né tanto meno vale, con riferimento alla fattispecie che occupa, l’argomento relativo a situazioni particolari che potrebbero valere con riferimento ad alte Regioni, argomento che esula dall’interesse dell’appellante (la stagione di cui si discute la validità è relativa alla gestione a Capaci).
III – Quanto sin qui ritenuto è sufficiente a respingere l’appello, non avendo l’istante maturato il requisito introdotto al par. 7.5 lett. a).
IV – Dal rigetto dell’appello deriva l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, dell’appello incidentale.
V – In ragione della novità della questione esaminata sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e dichiara improcedibile l’appello incidentale.
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO OL, Presidente
IG IA, Consigliere, Estensore
Michele Pizzi, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG IA | TO OL |
IL SEGRETARIO