Sentenza breve 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 09/03/2026, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00333/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01427/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1427 del 2025, proposto da
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. (INWIT S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Ielo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
UNIONE ANTICHI BORGHI VALLECAMONICA, COMUNE DI BIENNO, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comune di Cividate Camuno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari
- del provvedimento, trasmesso a Inwit S.p.A. il 20 agosto 2025, con cui l'Unione Antichi Borghi Vallecamonica ha rigettato l'istanza di autorizzazione presentata da Inwit S.p.A. per la realizzazione di una stazione radio base; - dell'atto prot. n. 5238 del 2 luglio 2025, con cui il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Bienno ha adottato parere contrario all'installazione della stazione radio base; - dell'atto prot. n. 5865 del 23 luglio 2025, con cui il Comune di Bienno ha comunicato all'Unione Antichi Borghi Vallecamonica che la Commissione comunale per il paesaggio ha adottato parere contrario all'installazione; - del verbale n. 24 del 22 luglio 2025 della Commissione comunale per il paesaggio del Comune di Bienno, con cui la Commissione ha espresso parere contrario all'installazione della stazione radio base, non trasmesso alla ricorrente; - dell'atto prot. n. 6679 del 20 agosto 2025, con cui il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Bienno ha adottato parere contrario “ definitivo ” al rilascio dell'autorizzazione; - di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi compreso l'atto prot. n. 8721 del 24 luglio 2025, con cui l'Unione Antichi Borghi Vallecamonica ha comunicato a Inwit S.p.A. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; - dell'art. PdS 12 della Normativa del Piano dei servizi del Piano di Governo del Territorio del Comune di Bienno e, ove occorrer possa, delle relative delibere di adozione e approvazione; - della Tavola n. 2 “ Planimetria dei Servizi ” del Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio del Comune di Bienno e, ove occorrer possa, delle relative delibere di adozione e approvazione; - di qualsivoglia altra disposizione del Piano del Governo del Territorio del Comune di Bienno che possa costituire fondamento degli atti impugnati; in via subordinata, e ove occorrer possa, per la disapplicazione - dell'art. PdS 12 della Normativa del Piano dei servizi del Piano di Governo del Territorio del Comune di Bienno e, ove occorrer possa, delle relative delibere di adozione e approvazione; - della Tavola n. 2 “ Planimetria dei Servizi ” del Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio del Comune di Bienno e, ove occorrer possa, delle relative delibere di adozione e approvazione; - di qualsivoglia altra disposizione del Piano del Governo del Territorio del Comune di Bienno che possa costituire fondamento degli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa OS EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che
- la ricorrente Inwit S.p.A. agisce per l’annullamento del provvedimento, trasmesso il 20 agosto 2025, con cui l’Unione Antichi Borghi Vallecamonica ha rigettato l’istanza di autorizzazione presentata in data 23 giugno 2025, prot. n. 2025/0007296, per la realizzazione di una stazione radio base nel Comune di Bienno;
- il provvedimento pone a fondamento del diniego i pareri contrari all’istallazione, prot. n. 2025/0005238 del 2 luglio 2025 e prot. 2025/0006679 del 20 agosto 2025, espressi dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Bienno nonché del parere contrario della Commissione Comunale per il Paesaggio, prot. n. 2025/0005865 del 23 luglio 2025;
- le ragioni dei pareri contrari del Comune di Bienno e del rigetto dell’Unione Antichi Borghi di Vallecamonica sono da ricondursi all’applicazione di norme comunali che: a) individuano le uniche zone idonee e deputate all’installazione di nuovi impianti, identificandola nel “ vigente P.G.T. alla Tav. n. Pds -2 Planimetria dei Servizi ”; b) vietano l’installazione in qualsiasi altra zona del territorio comunale (ivi compresa la zona in cui ricade l’area oggetto di intervento);
Rilevato che
- l’impugnativa è affidata a plurime censure con le quali è contestata la legittimità dei provvedimenti impugnati sotto il profilo, in particolare, dell’individuazione da parte delle Amministrazioni di limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio;
Considerato che
- nella specie vanno richiamati i principi della giurisprudenza consolidata in materia che, sulla scorta della previsione dell’art. 43 comma 4 d. lgs. n. 259 del 2003, che assimila ad ogni effetto le infrastrutture relative alle reti di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16 comma 7 D.P.R. n. 380/2001, è costante nel ritenere che le stazioni radio base siano compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. Questa impostazione è coerente con il principio della necessaria capillarità degli impianti che compongono le reti pubbliche di comunicazione, condizione essenziale per garantire la copertura dell'intero territorio comunale e, per sommatoria, nazionale (Con. Stato, Sez. VI,11 giugno 2024, n. 5215; Sez. VI, 7 giugno 2024 n. 5104; Sez. VI, 3 agosto 2017, n. 3891, Sez. VI, 1° agosto 2017, n. 3853; Cons. St., Sez. VI, 20 agosto 2019, n. 5756; T.A.R. Brescia, Sez. II, 1° luglio 2025, n.630);
- ai Comuni è consentito – ai sensi dell’art. 8 comma 6 della L. n. 36/2001 – adottare un regolamento “ per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico”, ma con la espressa “esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia ”;
- per conseguenza, in linea con questo orientamento è stato ribadito (di recente, Cons. Stato, VI, 13 maggio 2025 n. 4075) che alle Regioni ed ai Comuni, nell'ambito delle proprie rispettive competenze, “ è consentito individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.) mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi). Tale impostazione è stata fatta propria anche da questo T.A.R., il quale ha avuto modo ormai da tempo di affermare che “dall'assimilazione degli impianti di tele radio comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria discende che le infrastrutture di cui trattasi postulano la possibilità che le stesse siano ubicate in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche ” (cfr. TAR Brescia, Sez. II, 19 novembre 2021, n. 972; Id., sez. I, 10 novembre 2015, n. 1468; id., Sez. II, 20 settembre 2021, n. 806).
- pertanto, le norme e le prescrizioni della pianificazione locale che individuano aree di installazione devono essere interpretate nel senso che l'indicazione dei siti idonei non è tassativa, e che, laddove il gestore proponga siti diversi, l'ufficio competente deve comunque svolgere un'istruttoria tecnica per verificarne la compatibilità con gli interessi primari che il piano urbanistico è preposto ex lege a tutelare;
- l’art. 8 comma 6 della legge 36/2001, nel testo risultante dalle innovazioni introdotte dall’art. 18 comma 8 del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, prevede espressamente la prevalenza delle infrastrutture di comunicazione elettronica rispetto alla disciplina degli strumenti urbanistici.
Ritenuto quanto segue
- l’individuazione di specifiche aree destinate a ospitare gli impianti di telecomunicazioni ottiene il medesimo risultato di introdurre un illegittimo divieto generalizzato per tutte le diverse aree del territorio comunale;
- il provvedimento impugnato, nel richiamare i pareri negativi del Comune di Bienno e della Commissione per il Paesaggio, ha chiaramente inteso come preclusiva l’occupazione di aree diverse da quelle individuate dal PGT per la localizzazione di tali infrastrutture, e si è quindi posto in contrasto con il principio che esclude l’ammissibilità di divieti per intere zone del territorio comunale;
- nonostante l’ampiezza delle facoltà istruttorie insite nel potere autorizzativo, il provvedimento impugnato si è limitato a fare propri i suddetti pareri negativi, senza individuare in concreto alcun profilo di incompatibilità del progetto con il contesto territoriale Il corredo argomentativo si fonda su affermazioni generiche e stereotipate, che fanno riferimento a non meglio precisate “ criticità dal punto di vista paesaggistico in quanto [si tratta di] elementi emergenti in altezza di cui è inopportuno prevederne la diffusione ”;
- in realtà, nell’attuale fase di sviluppo della tecnologia, l’altezza dei tralicci delle stazioni radio base è una caratteristica non eliminabile per la maggior parte di questi impianti. Utilizzare l’argomento della visibilità per negare l’autorizzazione alla realizzazione equivale dunque, particolarmente in un contesto dove non è presente alcun vincolo paesaggistico, a introdurre l’opzione zero, ossia il blocco a priori per tutta questa categoria di infrastrutture;
- l’interlocuzione istruttoria dovrebbe invece concentrarsi sull’esame delle misure di mitigazione o di mimetizzazione, se necessario sollecitando il privato a integrare il progetto, e, nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, sulla possibilità di individuare una diversa localizzazione, meno sensibile, a parità di copertura di segnale;
- senza una valutazione di dettaglio del progetto e del sito scelto per la realizzazione dell’impianto il diniego di autorizzazione viola anche gli indirizzi eurounitari, che, nella specifica materia, pur riconoscendo la legittimità di un contemperamento fra le esigenze di copertura del territorio con altri interessi generali da valutarsi al momento del rilascio dei titoli autorizzativi, impongono in ogni caso alle amministrazioni di provvedere « a giustificare il rifiuto del rilascio delle autorizzazioni di loro competenza, secondo criteri e condizioni oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati » (considerando 28 direttiva n. 2014/61/UE; cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 2024, n. 2747);
- le considerazioni che precedono appaiono sufficienti a condurre all’accoglimento del ricorso, assorbita ogni altra censura che non sia stata oggetto di specifica disamina, con il conseguente annullamento dell’impugnato diniego;
- le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di dinego impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO RO, Presidente
OS EL, Referendario, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS EL | RO RO |
IL SEGRETARIO