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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11930 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa NN RI DI, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al numero 9541/2025
RG, avente ad oggetto: impugnazione sentenza numero n. 20646/2024, emessa nel giudizio R.G. 9344/2020, pronunciata dal Giudice di Pace di
Napoli, III Sez. civile, Dott.ssa De Laurentiis, emessa in data 15.10.2024 e depositata in data 16.10.24, vertente tra
(C.F. ), elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Napoli, al viale di Augusto, 71, presso lo studio dell'Avv. Antonio Curcio
(C.F. ), che lo rapp.ta e difende, giusta procura, con C.F._2
domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_1
Appellante
e
P. I.V.A. ) in p.l.r.p.t. e Controparte_1 P.IVA_1
procuratore speciale Dott. (C.F. Controparte_2 [...]
, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Dario C.F._3
Martorano in Napoli, via Monteoliveto n. 5, rappr.ta e difesa, giusta procura, dagli Avv.ti Erika Villanova ( ) e Avv. Yasmine C.F._4
1 HI (C.F. ), con domicilio digitale per le C.F._5
notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
anche Email_2 Email_3
Appellata
Nonché
( ), residente in Controparte_3 C.F._6
81031, Aversa (CE), alla Via Corcioni n.5
Appellato contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN
DIRITTO
a) Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio e la Controparte_3 Controparte_1 rispettivamente quale proprietario del veicolo FO IE targato EP463BT e compagnia assicuratrice del veicolo Fiat AN DS832PB, di sua proprietà, al fine di ottenere l'integrale ristoro dei danni subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 29/05/2019, in Aversa (CE), al Viale Libertà, incrocio Via LE RI.
b) Assumeva l'attore, odierno appellante, che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, il conducente del veicolo FO IE, proveniente da Via
LE RI, giunto in prossimità dell'incrocio con viale Libertà, non rispettava il segnale di “Stop” e non concedeva la precedenza al veicolo Fiat
AN che, proveniente da viale Libertà, ivi transitava in direzione Ospedale
e lo urtava, causando, conseguentemente, danni al veicolo Fiat AN.
Inviata la richiesta di risarcimento alla la Controparte_1
medesima, all'esito dell'accertamento tecnico effettuato dal proprio fiduciario, inviava un assegno bancario di euro 1.000,00, di cui euro 200,00 per compensi professionali ed euro 800,00, a titolo di risarcimento dei
2 suddetti danni.
c) Radicata la lite dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, Dott.ssa De Laurentiis della III sezione civile, recante R.G. n. 9344/2020, si costituiva Parte_2
in p.l.r.p.t., e chiedeva dichiararsi inammissibile la domanda attorea nonché accertare e dichiarare il difetto di rappresentanza dell'Avv. Antonio Curcio e, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo di proprietà di e per l'effetto dichiararsi Parte_1 infondata la domanda attorea, concludendo per il rigetto, con condanna alle spese di giudizio.
Incardinata la lite, ammessa ed espletata la prova testimoniale con il teste indotto dall'attore, e con i due testi indotti da parte Testimone_1
convenuta, e precisate le conclusioni, CP_4 Controparte_5 la causa veniva introitata a sentenza.
b) Con sentenza sentenza n. 20646/2024, il Giudice di Pace di Napoli,
Dott.ssa De Laurentiis, accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando la pari concorsualità dei conducenti i veicoli nella produzione del sinistro di cui in citazione e per l'effetto, condannava e la Controparte_3 [...]
, in solido tra di loro, al pagamento in favore di Parte_3 Parte_1
della complessiva somma di €. 400,00, oltre interessi legali decorrenti dalla data del sinistro al soddisfo;
condannava e la spa Controparte_3
in solido tra di loro, al pagamento in favore dell'attore Controparte_1 della metà delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di €. 527,00, di cui €.27,00 per spese, oltre il rimborso forfettario, l'IVA e la CPA come per legge e se dovuti, con distrazione a beneficio del procuratore che ha dichiarato di averne fatto anticipo”.
In particolare, la pari concorsualità dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro, il Giudice di prime cure così motivava: “L'istruttoria ha consentito
3 di accertare che la collisione tra la FO IE e la Fiat AN è avvenuta all'intersezione tra Viale Libertà con via RI, il primo percorso dal veicolo attoreo, la seconda percorsa dalla FO IE. Per quanto riguarda
l'accertamento della responsabilità dei conducenti i veicoli di cui innanzi nella produzione del sinistro che ci occupa, va certamente richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale in tema di circolazione stradale, il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente “favorito” di osservare a sua volta, approssimandosi all'incrocio, le normali prescrizioni di prudenza e di diligenza e, in particolare, quella di rallentare e di moderare la velocità (cfr. ex plurimis,
Cass. Sez. 4, Sentenza n. 9615 del 19/03/1991 Ud. (dep. 14/09/1991), Rv.
188213; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 6207 del 13/02/1989 Ud. (dep. 26/04/1989),
Rv. 181128). Né può dirsi che l'ingombro della carreggiata da parte di altro veicolo in un incrocio cittadino sia una circostanza imprevedibile. Infatti, è insegnamento sempre della Corte di cassazione che nel corso della circolazione stradale il conducente è tenuto a prevedere anche le condotte imprudenti altrui (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 472 del 08/11/1990 Ud. (dep.
17/01/1991), Rv. 186243, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 26131 del Per_1
03/06/2008 Ud. (dep. 30/06/2008), , Rv. 241004; Cass. Sez. 4, Per_2
Sentenza n. 12789 del 18/10/2000 Ud. (dep. 07/12/2000), , Rv. Per_3
218473).
Quanto alla evitabilità dell'evento, il rispetto delle regole del Codice della
Strada ed una maggiore attenzione nell'affrontare l'incrocio, anche da parte del veicolo “favorito”, avrebbero certamente evitato il sinistro. In proposito va rammentato che l'art. 145 C.d.S. stabilisce che “I conducenti approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”. Tale disposizione codifica una regola cautelare di
4 comune esperienza, diretta proprio ad evitare il rischio di collisioni con veicoli provenienti dall'altra strada. Ebbene osserva il giudicante, che il conducente il veicolo attoreo, avvicinandosi all'intersezione non ha usato la massima prudenza di cui innanzi, e infatti, certamente si è avvicinato all'incrocio ad una velocità tale che non le ha consentito, con la frenata, di evitare la collisione tra i veicoli, ha quindi violato la regola cautelare innanzi richiamata, non può, quindi, che ritenersi, l'imputabilità del sinistro de quo ad entrambi i conducenti i veicoli coinvolti, in pari grado. Riguardo al quantum debeatur, esaminata la prova testimoniale, tutta la documentazione prodotta, alla luce della comune esperienza e dei prezzi al consumo dei materiali, del tempo necessario per la riparazione del veicolo attoreo, del suo anno di immatricolazione, del prezzo pagato per il suo acquisto, rilevato che
è stata allegato solo una perizia di parte, ma non la fattura comprovante
l'avvenuto pagamento per la riparazione dei danni subiti dalla Fiat AN, ritiene liquidare i predetti danni, nella somma di €. 1000,00 per le causali richiamate, pari alla metà della cifra complessiva di €. 2000,00 ed in tale misura va accolta la domanda proposta nei confronti dei convenuti, per cui all'attore va liquidata il residuo importo di €. 400,00, atteso che la convenuta compagnia di assicurazione ha già liquidato per il sinistro che ci occupa la somma di €. 800,00 a titolo di risarcimento danni e trattenuta in acconto del maggior danno, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro al saldo.”
d) La sentenza del Giudice di Pace di Napoli è stata impugnata da
[...]
, con atto di appello, con il quale è stata chiesta la riforma della Pt_1
medesima sentenza e per l'effetto, l'accertamento della esclusiva responsabilità del veicolo FO IE targato EP463BT, con conseguente condanna, in solido tra loro, di e della Controparte_3 CP_6
[..
[...] , al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal sinistro per cui è
[...]
causa.
e) A sostegno del proposto appello, ha dedotto che la Parte_1
sentenza di primo grado sarebbe stata affetta da errores in iudicando ed, in particolare, da un'erronea interpretazione dei fatti e delle prove, con particolare riferimento alla deposizione testimoniale.
In secondo luogo, l'odierno appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure, in relazione al risarcimento del danno patrimoniale, non avrebbe provveduto a riconoscere il rimborso dell'I.V.A. sul costo delle riparazioni.
f)L'appellata in persona del l.r.p.t., si è costituita a mezzo Controparte_6
comparsa di costituzione e difesa depositata telematicamente in data
04.09.2025, chiedendo, nel merito, di rigettare l'appello proposto, in quanto la domanda è infondata, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio da corrispondere alla compagnia assicurativa.
g) All'udienza del 16.12.2025, i procuratori delle parti in causa si riportavano ai propri scritti difensivi ed il Giudice riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
h) Occorre, dunque, analizzare i motivi di doglianza lamentati da parte appellante.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza sarebbe da riformare, in quanto il Giudice di Pace non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze dell'espletata prova testimoniale e avrebbe, conseguentemente, errato nel non ritenere adeguatamente provata la domanda risarcitoria dell'istante, con applicazione della disciplina enunciata all'articolo 2054 co.2 c.c.
Il Giudice di prime cure ha statuito che l'attore, odierno appellante, non ha assolto l'onere probatorio richiesto ai fini del superamento della presunzione
6 di responsabilità di cui all'articolo 2054 co.2 c.c., operante in materia di circolazione stradale e che, alla luce delle risultanze processuali conseguite e delle testimonianze rese nel corso del procedimento, la dinamica del sinistro in esame produca un'attribuzione di corresponsabilità nei confronti delle parti in causa.
Nel caso di specie, anche il Tribunale, così come il Giudice di prime cure, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c. ritiene che il
Giudice di Pace di Napoli abbia fatto corretto, ampio e motivato riferimento a consolidati orientamenti giurisprudenziali, derivando da essi condivisibili conclusioni in punto di solo parziale fondatezza della domanda attorea.
In particolare, la sentenza impugnata richiama l'opinione, più volte espressa dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art.
2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (ex plurimis, cfr. da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 7479 del 20/03/2020).
Poiché l'istruttoria espletata, pur evidenziando profili di responsabilità del conducente del veicolo antagonista, non ha, tuttavia, fornito elementi sufficienti al fine di ritenere superata la presunzione di cui all'art.2054 c.c., a tale ultima norma il Giudice di prime cure si è uniformato, dichiarando la pari responsabilità – in via presuntiva – dei conducenti i veicoli coinvolti nella causazione del sinistro.
L'appellante censura tale conclusione, ritenendo di avere fornito la prova dell'altrui esclusiva responsabilità.
Ebbene, in ordine all'interpretazione della norma in esame deve osservarsi
7 che “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (Cass. n. 9353/2019), nonché che “La presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro” (Cass. n. 7061/2020).
Ciò posto, va rammentato che, in caso di scontro fra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro posta dall'art. 2054 c.c., comma 2, essendo a questo fine necessario che quest'ultimo fornisca la prova di essersi uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza e di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (ex plurimis,
Cass. 14 febbraio 2006, n. 3193; Cass. 3 novembre 2004, n. 21056; Cass. civ.,
27 ottobre 2004, n. 20814; Cass. civ., 15 dicembre 2000, n. 15847).
È evidente come l'affermazione di un siffatto principio, nella pratica, comporti che, di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, anche accertata in concreto (ad esempio, per circolazione nella corsia riservata ai veicoli procedenti nell'opposto senso di marcia, oppure per violazione delle regole sulla precedenza, come nel caso che ci occupa), si possa pervenire ad attribuire una responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato dalla particolare regola di cui all'art. 2054 c.c. di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed
8 opportune a contrastare l'altrui imprudenza (si veda, Cass. civ., 16 settembre
2013, n. 21130).
Tale principio, che la giurisprudenza ha fondato, oltre che sul citato art. 2054
c.c., il quale impone ad ogni conducente una diligenza nella guida particolarmente penetrante, anche sul più generale principio di solidarietà sociale desumibile dall'art. 2 Cost., nonché sull'altrettanto generale principio di cui all'art. 1175 c.c. (si veda al riguardo Cass. civ., 5 maggio 2000, n. 5671),
è senza dubbio corretto, in quanto valorizza l'esigenza di valutare gli eventuali apporti causali di entrambi i conducenti, incrementandone la responsabilizzazione. Come infatti affermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, quando è accertata inconcreto la colpa di uno dei due conducenti, mentre nulla possa stabilirsi relativamente alla condotta dell'altro, è ammissibile che la colpa di uno dei due conducenti, appunto accertata in concreto, concorra con la colpa presunta dell'altro, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c..
Dal punto di vista delle regole operazionali ciò significa che il giudice, in caso di sinistro, sarà chiamato in primo luogo a valutare se esso sia stata causato dal comportamento esclusivo di uno solo dei conducenti - ed in tal caso l'accertamento di tale colpa esclusiva libererà l'altro conducente dalla presunzione di concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dal comma 2 dell'art. 2054 c.c., nonché dall'onere di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi del comma 1 dell'art. 2054 c.c. e solo quando tale attività abbia dato esito negativo dovrà pervenire a valutare se anche l'altro conducente(solitamente quello a carico del quale non sia stata accertata alcuna colpa in concreto) si sia o meno esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza, anche nel rispetto di quel generale principio di solidarietà sociale sopra richiamato.
9 In conclusione, per superare la presunzione dell'art. 2054 c.c. si richiede che ciascuno dei due conducenti dimostri di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di aver comunque tenuto una condotta di guida prudente;
si richiede, quindi, una prova positiva (sui doveri di prudenza che devono essere osservati nella circolazione stradale,
Cassazione penale sez. IV, 15 novembre 2012, n. 48439, secondo cui: “le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili;
la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alla prescrizioni del legislatore
(principio di affidamento), se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente”. In ogni caso, il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione e pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attenganoal segnale di arresto o di precedenza (Cass. civ., 12 giugno 2012, n.
9528; Cass. civ., n. 16768/2006; v. anche Cass. civ., n. 484/2003). Tale diligenza non può essere richiesta nel massimo grado, giacché la consapevolezza di godere del diritto di precedenza genera una situazione di legittimo affidamento, ma deve comunque tradursi nella normale prudenza.
Di conseguenza, sulla scorta dell'assunto per cui “Anche il conducente di un autoveicolo favorito dal diritto di precedenza conseguente a segnale di stop imposto al conducente di autoveicolo proveniente da altra strada che, con la prima, si intersechi, deve, in ogni caso, rallentare (o, comunque, moderare) la velocità nell'approssimarsi all'incrocio per essere in grado di affrontare qualsiasi evenienza - compresa quella che non gli venga accordata la precedenza accordatagli – e l'eventuale inosservanza delle normali
10 prescrizioni di prudenza e di diligenza costituisce in colpa il conducente cd. favorito, ma non interrompe il nesso di causalità tra la mancata cessione della precedenza e l'evento, determinando, al più, un concorso di colpa dei due conducenti la cui intensità deve essere accertata dal giudice di merito”
(Tribunale S. RI Capua V., 15/05/2017, n. 1635; Tribunale Torre
Annunziata, 06/05/2014, n. 1610; cfr. anche Cass. 19/11/2014, n.24676 e
Cassazione civile, sez. VI, 27/04/2016, n. 8289) non può che concludersi per la concorrente responsabilità delle parti nella causazione del sinistro per cui è causa, nella misura indicata dal primo giudice.
i) Ritiene infatti, il Tribunale che parte appellante non sia riuscita ad offrire elementi tali da superare la presunzione di concorso di responsabilità sancita all'art. 2054 c.c. in tema di circolazione stradale.
Invero, la deposizione del teste indotto da parte attrice, Testimone_1
sorella di ,va ritenuta generica in relazione ad alcuni aspetti Parte_1 essenziali dell'accaduto, non risultando ben chiara né l'esatta dinamica dell'accaduto, né che l'appellante abbia tenuto un comportamento di guida corretto e consono alla situazione dei luoghi.
Dunque, in aggiunta alle considerazioni già lucidamente svolte dal giudice di prime cure, va ulteriormente osservato che la regola di giudizio di cui all'art.2054 c.c. deve trovare applicazione nel caso che ne occupa anche negli ulteriori termini che seguono.
Orbene, appare inverosimile ritenere che il conducente del veicolo Fiat AN, abbia, invece, a sua volta, osservato, trovandosi in prossimità di un incrocio, le normali prescrizioni di prudenza e di diligenza ed, in particolare, quella di rallentare e di moderare la velocità, né può dirsi che l'ingombro della carreggiata da parte di altro veicolo in un incrocio cittadino sia una circostanza imprevedibile, quanto bensì evitabile, tenuto conto del rispetto
11 delle regole del Codice della Strada e della maggiore attenzione richiesta nell'affrontare l'incrocio, condotta, questa, che avrebbe certamente evitato il sinistro.
Nella specie, tuttavia, il teste escusso, nulla ha precisato in relazione alla velocità dei veicoli o, comunque, non ha fornito ulteriori elementi idonei a superare la presunzione di colpa di cui all'articolo 2054 c.c., ed in particolare che il sinistro de quo sia addebitabile, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente del veicolo che ha omesso di rispettare il segnale di stop.
Di conseguenza, appare, ancora, inverosimile, che il conducente del veicolo
Fiat AN, pur osservando i limiti di velocità, non abbia moderato ulteriormente la propria velocità in considerazione dello stato dei luoghi, in particolare, trovandosi in prossimità di un incrocio.
Pertanto, se dalle affermazioni del teste, valutate unitamente a tutti gli ulteriori elementi raccolti nel corso dell'istruttoria, può trarsi conferma della fondatezza, nell'an, della domanda, giacché risulta dimostrato il verificarsi di uno scontro tra i veicoli indicati in citazione, alcuna attendibile conclusione può trarsi da esse quanto all'ascrivibilità dell'evento alla condotta negligente dell'uno o dell'altro dei conducenti i veicoli stessi.
Vero è, infatti, che, in ossequio all'opinione giurisprudenziale richiamata dall'appellante, la prova liberatoria di cui all'art.2054 c.c. non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè, dimostrando di aver tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento del conducente il veicolo antagonista sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso.
Nella specie, tuttavia, l'unico teste escusso, come anticipato in precedenza, si
12 è limitato ad affermazioni generiche e lacunose in punto di descrizione della condotta dei conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro.
In definitiva, quindi, occorre ribadire che la presunzione di pari responsabilità di cui all'art.2054 c.c. non appare superata, in ragione delle dichiarazioni testimoniali rese innanzi al Giudice di prime cure, ed in punto di descrizione della condotta di guida del conducente il veicolo attoreo, evidenziata dal
Giudice di prime cure.
j) Per quanto concerne, invece, il secondo motivo di doglianza, l'odierno appellante, , lamenta l'omesso rimorso dell'I.V.A ai fini del Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale.
Il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata” (cfr Cass. civ., sent. n. 10023 del
14.10.1997; in termini Cass. civ., sent. n. 1688 del 27.01.2010; Cass. civ., sent. n. 21739 del 27.08.2019).
È indifferente, a tal fine, la circostanza che non sia stata provata l'effettiva riparazione del veicolo, giacché ai fini della determinazione dell'importo da liquidare a titolo di risarcimento del danno occorre fare riferimento non già a ciò che si è effettivamente speso, bensì a ciò che si dovrebbe spendere per ripristinare la situazione precedente all'incidente. Per tale motivo, il risarcimento del danno si estende a tutti gli oneri accessori e comprende anche l'I.V.A., anche se la riparazione non è ancora avvenuta perché
l'autoriparatore è tenuto per legge ad addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (cfr Trib. Pisa, sent. n. 912 del 06.07.2021).
Secondo il Tribunale, la quantificazione del danno determinata dal Giudice di
13 prime cure risulta corretta, congrua, in quanto comprensiva di I.V.A.
Il Giudice di prime cure, infatti, ha ritenuto congrua, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale, una somma di Euro 1.000,00 in sorte capitale, sulla quale, di fatto ed in concreto, ha calcolato anche l'I.V.A.
Orbene, qualora il Giudice di Pace di Napoli, ai fini della quantificazione del risarcimento, non avesse provveduto a quantificare l'I.V.A, tenuto conto della somma già versata dalla in sede stragiudiziale in favore Controparte_6 dell'odierno appellante e pari alla somma di Euro 800,00, avrebbe dovuto riconoscere in favore di una somma pari ad Euro 200,00 , Parte_4
e non una somma di euro 400,00, come, invece, definitivamente determinata.
Pertanto, alla luce dei rilievi che precedono non risulta provata la domanda attorea presentata nel giudizio di primo grado.
k) Pertanto, la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 20646/2024, emessa nel giudizio R.G. 9344/2020, pronunciata dal Giudice di Pace di Napoli, III
Sez. civile, Dott.ssa De Laurentiis, emessa in data 15.10.2024 e depositata in data 16.10.24, deve essere integralmente confermata e l'appello de quo rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento, ed applicato il valore medio dei parametri per causa ricompresa nello scaglione da 1.101,00 a 5.200,00, con esclusione del compenso per la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella causa d'appello tra nei confronti di Parte_4
e della , così dispone: Controparte_3 Controparte_6
14 I. dichiara la contumacia di;
Controparte_3
II. rigetta l'appello proposto da e conferma Parte_4
integralmente la sentenza impugnata;
III. condanna l'appellante, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €.
1.701,00 oltre rimborso generale, IVA e CPA se per legge dovuti,
a favore della in persona del l.r.p.t.; Controparte_6
IV. dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater,
D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Napoli, così deciso il 17/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa NN RI DI
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa NN RI DI, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al numero 9541/2025
RG, avente ad oggetto: impugnazione sentenza numero n. 20646/2024, emessa nel giudizio R.G. 9344/2020, pronunciata dal Giudice di Pace di
Napoli, III Sez. civile, Dott.ssa De Laurentiis, emessa in data 15.10.2024 e depositata in data 16.10.24, vertente tra
(C.F. ), elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Napoli, al viale di Augusto, 71, presso lo studio dell'Avv. Antonio Curcio
(C.F. ), che lo rapp.ta e difende, giusta procura, con C.F._2
domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_1
Appellante
e
P. I.V.A. ) in p.l.r.p.t. e Controparte_1 P.IVA_1
procuratore speciale Dott. (C.F. Controparte_2 [...]
, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Dario C.F._3
Martorano in Napoli, via Monteoliveto n. 5, rappr.ta e difesa, giusta procura, dagli Avv.ti Erika Villanova ( ) e Avv. Yasmine C.F._4
1 HI (C.F. ), con domicilio digitale per le C.F._5
notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
anche Email_2 Email_3
Appellata
Nonché
( ), residente in Controparte_3 C.F._6
81031, Aversa (CE), alla Via Corcioni n.5
Appellato contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN
DIRITTO
a) Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio e la Controparte_3 Controparte_1 rispettivamente quale proprietario del veicolo FO IE targato EP463BT e compagnia assicuratrice del veicolo Fiat AN DS832PB, di sua proprietà, al fine di ottenere l'integrale ristoro dei danni subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 29/05/2019, in Aversa (CE), al Viale Libertà, incrocio Via LE RI.
b) Assumeva l'attore, odierno appellante, che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, il conducente del veicolo FO IE, proveniente da Via
LE RI, giunto in prossimità dell'incrocio con viale Libertà, non rispettava il segnale di “Stop” e non concedeva la precedenza al veicolo Fiat
AN che, proveniente da viale Libertà, ivi transitava in direzione Ospedale
e lo urtava, causando, conseguentemente, danni al veicolo Fiat AN.
Inviata la richiesta di risarcimento alla la Controparte_1
medesima, all'esito dell'accertamento tecnico effettuato dal proprio fiduciario, inviava un assegno bancario di euro 1.000,00, di cui euro 200,00 per compensi professionali ed euro 800,00, a titolo di risarcimento dei
2 suddetti danni.
c) Radicata la lite dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, Dott.ssa De Laurentiis della III sezione civile, recante R.G. n. 9344/2020, si costituiva Parte_2
in p.l.r.p.t., e chiedeva dichiararsi inammissibile la domanda attorea nonché accertare e dichiarare il difetto di rappresentanza dell'Avv. Antonio Curcio e, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo di proprietà di e per l'effetto dichiararsi Parte_1 infondata la domanda attorea, concludendo per il rigetto, con condanna alle spese di giudizio.
Incardinata la lite, ammessa ed espletata la prova testimoniale con il teste indotto dall'attore, e con i due testi indotti da parte Testimone_1
convenuta, e precisate le conclusioni, CP_4 Controparte_5 la causa veniva introitata a sentenza.
b) Con sentenza sentenza n. 20646/2024, il Giudice di Pace di Napoli,
Dott.ssa De Laurentiis, accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando la pari concorsualità dei conducenti i veicoli nella produzione del sinistro di cui in citazione e per l'effetto, condannava e la Controparte_3 [...]
, in solido tra di loro, al pagamento in favore di Parte_3 Parte_1
della complessiva somma di €. 400,00, oltre interessi legali decorrenti dalla data del sinistro al soddisfo;
condannava e la spa Controparte_3
in solido tra di loro, al pagamento in favore dell'attore Controparte_1 della metà delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di €. 527,00, di cui €.27,00 per spese, oltre il rimborso forfettario, l'IVA e la CPA come per legge e se dovuti, con distrazione a beneficio del procuratore che ha dichiarato di averne fatto anticipo”.
In particolare, la pari concorsualità dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro, il Giudice di prime cure così motivava: “L'istruttoria ha consentito
3 di accertare che la collisione tra la FO IE e la Fiat AN è avvenuta all'intersezione tra Viale Libertà con via RI, il primo percorso dal veicolo attoreo, la seconda percorsa dalla FO IE. Per quanto riguarda
l'accertamento della responsabilità dei conducenti i veicoli di cui innanzi nella produzione del sinistro che ci occupa, va certamente richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale in tema di circolazione stradale, il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente “favorito” di osservare a sua volta, approssimandosi all'incrocio, le normali prescrizioni di prudenza e di diligenza e, in particolare, quella di rallentare e di moderare la velocità (cfr. ex plurimis,
Cass. Sez. 4, Sentenza n. 9615 del 19/03/1991 Ud. (dep. 14/09/1991), Rv.
188213; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 6207 del 13/02/1989 Ud. (dep. 26/04/1989),
Rv. 181128). Né può dirsi che l'ingombro della carreggiata da parte di altro veicolo in un incrocio cittadino sia una circostanza imprevedibile. Infatti, è insegnamento sempre della Corte di cassazione che nel corso della circolazione stradale il conducente è tenuto a prevedere anche le condotte imprudenti altrui (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 472 del 08/11/1990 Ud. (dep.
17/01/1991), Rv. 186243, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 26131 del Per_1
03/06/2008 Ud. (dep. 30/06/2008), , Rv. 241004; Cass. Sez. 4, Per_2
Sentenza n. 12789 del 18/10/2000 Ud. (dep. 07/12/2000), , Rv. Per_3
218473).
Quanto alla evitabilità dell'evento, il rispetto delle regole del Codice della
Strada ed una maggiore attenzione nell'affrontare l'incrocio, anche da parte del veicolo “favorito”, avrebbero certamente evitato il sinistro. In proposito va rammentato che l'art. 145 C.d.S. stabilisce che “I conducenti approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”. Tale disposizione codifica una regola cautelare di
4 comune esperienza, diretta proprio ad evitare il rischio di collisioni con veicoli provenienti dall'altra strada. Ebbene osserva il giudicante, che il conducente il veicolo attoreo, avvicinandosi all'intersezione non ha usato la massima prudenza di cui innanzi, e infatti, certamente si è avvicinato all'incrocio ad una velocità tale che non le ha consentito, con la frenata, di evitare la collisione tra i veicoli, ha quindi violato la regola cautelare innanzi richiamata, non può, quindi, che ritenersi, l'imputabilità del sinistro de quo ad entrambi i conducenti i veicoli coinvolti, in pari grado. Riguardo al quantum debeatur, esaminata la prova testimoniale, tutta la documentazione prodotta, alla luce della comune esperienza e dei prezzi al consumo dei materiali, del tempo necessario per la riparazione del veicolo attoreo, del suo anno di immatricolazione, del prezzo pagato per il suo acquisto, rilevato che
è stata allegato solo una perizia di parte, ma non la fattura comprovante
l'avvenuto pagamento per la riparazione dei danni subiti dalla Fiat AN, ritiene liquidare i predetti danni, nella somma di €. 1000,00 per le causali richiamate, pari alla metà della cifra complessiva di €. 2000,00 ed in tale misura va accolta la domanda proposta nei confronti dei convenuti, per cui all'attore va liquidata il residuo importo di €. 400,00, atteso che la convenuta compagnia di assicurazione ha già liquidato per il sinistro che ci occupa la somma di €. 800,00 a titolo di risarcimento danni e trattenuta in acconto del maggior danno, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro al saldo.”
d) La sentenza del Giudice di Pace di Napoli è stata impugnata da
[...]
, con atto di appello, con il quale è stata chiesta la riforma della Pt_1
medesima sentenza e per l'effetto, l'accertamento della esclusiva responsabilità del veicolo FO IE targato EP463BT, con conseguente condanna, in solido tra loro, di e della Controparte_3 CP_6
[..
[...] , al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal sinistro per cui è
[...]
causa.
e) A sostegno del proposto appello, ha dedotto che la Parte_1
sentenza di primo grado sarebbe stata affetta da errores in iudicando ed, in particolare, da un'erronea interpretazione dei fatti e delle prove, con particolare riferimento alla deposizione testimoniale.
In secondo luogo, l'odierno appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure, in relazione al risarcimento del danno patrimoniale, non avrebbe provveduto a riconoscere il rimborso dell'I.V.A. sul costo delle riparazioni.
f)L'appellata in persona del l.r.p.t., si è costituita a mezzo Controparte_6
comparsa di costituzione e difesa depositata telematicamente in data
04.09.2025, chiedendo, nel merito, di rigettare l'appello proposto, in quanto la domanda è infondata, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio da corrispondere alla compagnia assicurativa.
g) All'udienza del 16.12.2025, i procuratori delle parti in causa si riportavano ai propri scritti difensivi ed il Giudice riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
h) Occorre, dunque, analizzare i motivi di doglianza lamentati da parte appellante.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza sarebbe da riformare, in quanto il Giudice di Pace non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze dell'espletata prova testimoniale e avrebbe, conseguentemente, errato nel non ritenere adeguatamente provata la domanda risarcitoria dell'istante, con applicazione della disciplina enunciata all'articolo 2054 co.2 c.c.
Il Giudice di prime cure ha statuito che l'attore, odierno appellante, non ha assolto l'onere probatorio richiesto ai fini del superamento della presunzione
6 di responsabilità di cui all'articolo 2054 co.2 c.c., operante in materia di circolazione stradale e che, alla luce delle risultanze processuali conseguite e delle testimonianze rese nel corso del procedimento, la dinamica del sinistro in esame produca un'attribuzione di corresponsabilità nei confronti delle parti in causa.
Nel caso di specie, anche il Tribunale, così come il Giudice di prime cure, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c. ritiene che il
Giudice di Pace di Napoli abbia fatto corretto, ampio e motivato riferimento a consolidati orientamenti giurisprudenziali, derivando da essi condivisibili conclusioni in punto di solo parziale fondatezza della domanda attorea.
In particolare, la sentenza impugnata richiama l'opinione, più volte espressa dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art.
2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (ex plurimis, cfr. da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 7479 del 20/03/2020).
Poiché l'istruttoria espletata, pur evidenziando profili di responsabilità del conducente del veicolo antagonista, non ha, tuttavia, fornito elementi sufficienti al fine di ritenere superata la presunzione di cui all'art.2054 c.c., a tale ultima norma il Giudice di prime cure si è uniformato, dichiarando la pari responsabilità – in via presuntiva – dei conducenti i veicoli coinvolti nella causazione del sinistro.
L'appellante censura tale conclusione, ritenendo di avere fornito la prova dell'altrui esclusiva responsabilità.
Ebbene, in ordine all'interpretazione della norma in esame deve osservarsi
7 che “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (Cass. n. 9353/2019), nonché che “La presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro” (Cass. n. 7061/2020).
Ciò posto, va rammentato che, in caso di scontro fra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro posta dall'art. 2054 c.c., comma 2, essendo a questo fine necessario che quest'ultimo fornisca la prova di essersi uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza e di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (ex plurimis,
Cass. 14 febbraio 2006, n. 3193; Cass. 3 novembre 2004, n. 21056; Cass. civ.,
27 ottobre 2004, n. 20814; Cass. civ., 15 dicembre 2000, n. 15847).
È evidente come l'affermazione di un siffatto principio, nella pratica, comporti che, di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, anche accertata in concreto (ad esempio, per circolazione nella corsia riservata ai veicoli procedenti nell'opposto senso di marcia, oppure per violazione delle regole sulla precedenza, come nel caso che ci occupa), si possa pervenire ad attribuire una responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato dalla particolare regola di cui all'art. 2054 c.c. di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed
8 opportune a contrastare l'altrui imprudenza (si veda, Cass. civ., 16 settembre
2013, n. 21130).
Tale principio, che la giurisprudenza ha fondato, oltre che sul citato art. 2054
c.c., il quale impone ad ogni conducente una diligenza nella guida particolarmente penetrante, anche sul più generale principio di solidarietà sociale desumibile dall'art. 2 Cost., nonché sull'altrettanto generale principio di cui all'art. 1175 c.c. (si veda al riguardo Cass. civ., 5 maggio 2000, n. 5671),
è senza dubbio corretto, in quanto valorizza l'esigenza di valutare gli eventuali apporti causali di entrambi i conducenti, incrementandone la responsabilizzazione. Come infatti affermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, quando è accertata inconcreto la colpa di uno dei due conducenti, mentre nulla possa stabilirsi relativamente alla condotta dell'altro, è ammissibile che la colpa di uno dei due conducenti, appunto accertata in concreto, concorra con la colpa presunta dell'altro, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c..
Dal punto di vista delle regole operazionali ciò significa che il giudice, in caso di sinistro, sarà chiamato in primo luogo a valutare se esso sia stata causato dal comportamento esclusivo di uno solo dei conducenti - ed in tal caso l'accertamento di tale colpa esclusiva libererà l'altro conducente dalla presunzione di concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dal comma 2 dell'art. 2054 c.c., nonché dall'onere di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi del comma 1 dell'art. 2054 c.c. e solo quando tale attività abbia dato esito negativo dovrà pervenire a valutare se anche l'altro conducente(solitamente quello a carico del quale non sia stata accertata alcuna colpa in concreto) si sia o meno esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza, anche nel rispetto di quel generale principio di solidarietà sociale sopra richiamato.
9 In conclusione, per superare la presunzione dell'art. 2054 c.c. si richiede che ciascuno dei due conducenti dimostri di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di aver comunque tenuto una condotta di guida prudente;
si richiede, quindi, una prova positiva (sui doveri di prudenza che devono essere osservati nella circolazione stradale,
Cassazione penale sez. IV, 15 novembre 2012, n. 48439, secondo cui: “le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili;
la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alla prescrizioni del legislatore
(principio di affidamento), se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente”. In ogni caso, il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione e pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attenganoal segnale di arresto o di precedenza (Cass. civ., 12 giugno 2012, n.
9528; Cass. civ., n. 16768/2006; v. anche Cass. civ., n. 484/2003). Tale diligenza non può essere richiesta nel massimo grado, giacché la consapevolezza di godere del diritto di precedenza genera una situazione di legittimo affidamento, ma deve comunque tradursi nella normale prudenza.
Di conseguenza, sulla scorta dell'assunto per cui “Anche il conducente di un autoveicolo favorito dal diritto di precedenza conseguente a segnale di stop imposto al conducente di autoveicolo proveniente da altra strada che, con la prima, si intersechi, deve, in ogni caso, rallentare (o, comunque, moderare) la velocità nell'approssimarsi all'incrocio per essere in grado di affrontare qualsiasi evenienza - compresa quella che non gli venga accordata la precedenza accordatagli – e l'eventuale inosservanza delle normali
10 prescrizioni di prudenza e di diligenza costituisce in colpa il conducente cd. favorito, ma non interrompe il nesso di causalità tra la mancata cessione della precedenza e l'evento, determinando, al più, un concorso di colpa dei due conducenti la cui intensità deve essere accertata dal giudice di merito”
(Tribunale S. RI Capua V., 15/05/2017, n. 1635; Tribunale Torre
Annunziata, 06/05/2014, n. 1610; cfr. anche Cass. 19/11/2014, n.24676 e
Cassazione civile, sez. VI, 27/04/2016, n. 8289) non può che concludersi per la concorrente responsabilità delle parti nella causazione del sinistro per cui è causa, nella misura indicata dal primo giudice.
i) Ritiene infatti, il Tribunale che parte appellante non sia riuscita ad offrire elementi tali da superare la presunzione di concorso di responsabilità sancita all'art. 2054 c.c. in tema di circolazione stradale.
Invero, la deposizione del teste indotto da parte attrice, Testimone_1
sorella di ,va ritenuta generica in relazione ad alcuni aspetti Parte_1 essenziali dell'accaduto, non risultando ben chiara né l'esatta dinamica dell'accaduto, né che l'appellante abbia tenuto un comportamento di guida corretto e consono alla situazione dei luoghi.
Dunque, in aggiunta alle considerazioni già lucidamente svolte dal giudice di prime cure, va ulteriormente osservato che la regola di giudizio di cui all'art.2054 c.c. deve trovare applicazione nel caso che ne occupa anche negli ulteriori termini che seguono.
Orbene, appare inverosimile ritenere che il conducente del veicolo Fiat AN, abbia, invece, a sua volta, osservato, trovandosi in prossimità di un incrocio, le normali prescrizioni di prudenza e di diligenza ed, in particolare, quella di rallentare e di moderare la velocità, né può dirsi che l'ingombro della carreggiata da parte di altro veicolo in un incrocio cittadino sia una circostanza imprevedibile, quanto bensì evitabile, tenuto conto del rispetto
11 delle regole del Codice della Strada e della maggiore attenzione richiesta nell'affrontare l'incrocio, condotta, questa, che avrebbe certamente evitato il sinistro.
Nella specie, tuttavia, il teste escusso, nulla ha precisato in relazione alla velocità dei veicoli o, comunque, non ha fornito ulteriori elementi idonei a superare la presunzione di colpa di cui all'articolo 2054 c.c., ed in particolare che il sinistro de quo sia addebitabile, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente del veicolo che ha omesso di rispettare il segnale di stop.
Di conseguenza, appare, ancora, inverosimile, che il conducente del veicolo
Fiat AN, pur osservando i limiti di velocità, non abbia moderato ulteriormente la propria velocità in considerazione dello stato dei luoghi, in particolare, trovandosi in prossimità di un incrocio.
Pertanto, se dalle affermazioni del teste, valutate unitamente a tutti gli ulteriori elementi raccolti nel corso dell'istruttoria, può trarsi conferma della fondatezza, nell'an, della domanda, giacché risulta dimostrato il verificarsi di uno scontro tra i veicoli indicati in citazione, alcuna attendibile conclusione può trarsi da esse quanto all'ascrivibilità dell'evento alla condotta negligente dell'uno o dell'altro dei conducenti i veicoli stessi.
Vero è, infatti, che, in ossequio all'opinione giurisprudenziale richiamata dall'appellante, la prova liberatoria di cui all'art.2054 c.c. non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè, dimostrando di aver tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento del conducente il veicolo antagonista sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso.
Nella specie, tuttavia, l'unico teste escusso, come anticipato in precedenza, si
12 è limitato ad affermazioni generiche e lacunose in punto di descrizione della condotta dei conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro.
In definitiva, quindi, occorre ribadire che la presunzione di pari responsabilità di cui all'art.2054 c.c. non appare superata, in ragione delle dichiarazioni testimoniali rese innanzi al Giudice di prime cure, ed in punto di descrizione della condotta di guida del conducente il veicolo attoreo, evidenziata dal
Giudice di prime cure.
j) Per quanto concerne, invece, il secondo motivo di doglianza, l'odierno appellante, , lamenta l'omesso rimorso dell'I.V.A ai fini del Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale.
Il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata” (cfr Cass. civ., sent. n. 10023 del
14.10.1997; in termini Cass. civ., sent. n. 1688 del 27.01.2010; Cass. civ., sent. n. 21739 del 27.08.2019).
È indifferente, a tal fine, la circostanza che non sia stata provata l'effettiva riparazione del veicolo, giacché ai fini della determinazione dell'importo da liquidare a titolo di risarcimento del danno occorre fare riferimento non già a ciò che si è effettivamente speso, bensì a ciò che si dovrebbe spendere per ripristinare la situazione precedente all'incidente. Per tale motivo, il risarcimento del danno si estende a tutti gli oneri accessori e comprende anche l'I.V.A., anche se la riparazione non è ancora avvenuta perché
l'autoriparatore è tenuto per legge ad addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (cfr Trib. Pisa, sent. n. 912 del 06.07.2021).
Secondo il Tribunale, la quantificazione del danno determinata dal Giudice di
13 prime cure risulta corretta, congrua, in quanto comprensiva di I.V.A.
Il Giudice di prime cure, infatti, ha ritenuto congrua, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale, una somma di Euro 1.000,00 in sorte capitale, sulla quale, di fatto ed in concreto, ha calcolato anche l'I.V.A.
Orbene, qualora il Giudice di Pace di Napoli, ai fini della quantificazione del risarcimento, non avesse provveduto a quantificare l'I.V.A, tenuto conto della somma già versata dalla in sede stragiudiziale in favore Controparte_6 dell'odierno appellante e pari alla somma di Euro 800,00, avrebbe dovuto riconoscere in favore di una somma pari ad Euro 200,00 , Parte_4
e non una somma di euro 400,00, come, invece, definitivamente determinata.
Pertanto, alla luce dei rilievi che precedono non risulta provata la domanda attorea presentata nel giudizio di primo grado.
k) Pertanto, la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 20646/2024, emessa nel giudizio R.G. 9344/2020, pronunciata dal Giudice di Pace di Napoli, III
Sez. civile, Dott.ssa De Laurentiis, emessa in data 15.10.2024 e depositata in data 16.10.24, deve essere integralmente confermata e l'appello de quo rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento, ed applicato il valore medio dei parametri per causa ricompresa nello scaglione da 1.101,00 a 5.200,00, con esclusione del compenso per la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella causa d'appello tra nei confronti di Parte_4
e della , così dispone: Controparte_3 Controparte_6
14 I. dichiara la contumacia di;
Controparte_3
II. rigetta l'appello proposto da e conferma Parte_4
integralmente la sentenza impugnata;
III. condanna l'appellante, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €.
1.701,00 oltre rimborso generale, IVA e CPA se per legge dovuti,
a favore della in persona del l.r.p.t.; Controparte_6
IV. dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater,
D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Napoli, così deciso il 17/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa NN RI DI
15