Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2001, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B 0 1 7 38 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: LA CORTE SUPREMA D I CASSAZIONE Lavoro SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.n.21171/98 - Presidente - Cron. 3656 Dott. Marino Donato Santojanni # Giovanni Prestipino Consigliere Rel. Rep. " Francesco Antonio Maiorano " Ud. 21.11.2000 Vidiri " Guido " " Guglielmo Simoneschi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SE NTENZA dal Sig. per diritti L.6000 sul ricorso proposto |_ 7 FEB. 2001... da IL CANCELLIERE LC IG, elett.te dom.to in Roma, presso la CANCELLERIA cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli Avv. Vincenzo Vano e Piero Gaetani per procura speciale a margine del ricorso per cassazione. - Ricorrente
contro
S.p.a. TIRRENIA DI NAVIGAZIONE, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Francesco Santoni in forza di 9783 procura speciale per atto Notaio Ciaccia di Napoli del ...... CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio D'AMATLdal Sig. per diritti L. 6000 2.5.2000, Rep. n. 168889. 12 FEB. 2001 Controricorrente - IL CANCELLIERE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3402 dell'8.9.1998 (R.G. n. 42659/97). CANCELLERIA Udita nella pubblica udienza del 21.11.2000 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Svolgimento del processo Con ricorso del 21 giugno 1996 IG LC conveniva davanti al TO del lavoro di Napoli la s.p.a. Tirrenia di Navigazione ed esponeva che in qualità di elettricista aveva prestato attività lavorativa a bordo delle navi della società dal 4 agosto 1988 fino al 6"ininterrottamente" settembre 1994, quando era stato sbarcato per malattia;
il ricorrente aggiungeva che subito dopo lo sbarco, il 22 settembre successivo, gli era stata fatta pervenire una comunicazione scritta di risoluzione del rapporto di lavoro, nella quale gli era stato significato che la risoluzione era stata disposta ai sensi del punto 7 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE collettivo nazionale di dell'art. 92 del contratto UFFICIO COPIE Rilasciata copial legala al Sig SAMTOMI 2 per diritti L. 101 IL CANCELLIERE lavoro del 28 luglio 1987 relativo alle navi da carico e applicabile nei suoi confronti. Facendo leva su queste circostanze di fatto, il LC lamentava che il licenziamento gli era stato intimato mentre era in malattia e senza la sua preventiva "audizione" e, invocati gli artt. 332 e 326 del codice della navigazione nonché il suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro, chiedeva che, "accertata l'intercorrenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato del ricorrente alle dipendenze della convenuta", il licenziamento stesso fosse dichiarato inefficace 0 annullato, perché privo di M. giusta causa o giustificato motivo, con condanna della convenuta alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al risarcimento dei danni. Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto, eccependo, in particolare, che fra le parti non era mai esistito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che la comunicazione di "cancellazione dal turno particolare" del 22 settembre 1994 trovava giustificazione nel fatto che il LC, resosi indisponibile all'imbarco per un lungo periodo di tempo a causa di malattia (era rimasto assente dal lavoro per quattrocentosessantasette giorni dal 15 3 giugno 1992 al 31 gennaio 1994 e per altri 22 settembre 1994), centocinquantatre giorni fino al aveva superato il periodo di comporto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 luglio 1987. Con sentenza del 7 marzo 1997 il TO rigettava il ricorso. Questa decisione veniva impugnata dal LC, che deduceva, fra l'altro, che il TO aveva tratto la prova dell'assenza dal lavoro per malattia esclusivamente da un tabulato di servizio esibito dalla società convenuta (e, quindi, privo di valore probatorio) e, inoltre, che lo stesso TO non si era pronunciato sulla domanda con la quale era stato chiesto l'accertamento della natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, integrante un autonomo capo ed avente anche diretta influenza sul provvedimento di cancellazione dal turno (per essere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei marittimi non soggetto a turni particolari). Con sentenza dell'8 settembre 1998 il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso. Il Tribunale, per quanto ancora interessa, osservava che il lavoratore, mentre nel giudizio di primo grado aveva denunciato l'illegittimità del 4 licenziamento in quanto intimato senza la preventiva audizione del lavoratore, nel giudizio di appello aveva invece prospettato "deduzioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle poste a fondamento della domanda introduttiva del giudizio", avendo rilevato che il datore di lavoro non aveva fornito la prova dell'avvenuto superamento del periodo di comporto;
ed aggiungeva che la domanda diretta ad ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non poteva essere accolta a causa della sua genericità, dato che nel giudizio di primo grado il LC, limitandosi па rilevare di avere ininterrottamente lavorato per la società e richiamando genericamente gli artt. 326 e 332 cod. nav.", senza peraltro allegare alcun idoneo elemento di fatto, non aveva precisato il tipo di contratto stipulato con la società Tirrenia, la natura del rapporto intercorso e le concrete modalità del suo svolgimento, sì da impedire qualsiasi valutazione in ordine all'effettivo rapporto instaurato fra le parti. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il LC, che ha dedotto un unico, complesso motivo. Ha resistito con controricorso la società Tirrenia di Navigazione. 5 Motivi della decisione Con l'unico motivo dell'impugnazione il LC denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma n. 5, c.p.c. e deduce due distinte censure, che appare opportuno esaminare separatamente. Con la prima censura sostiene che il Tribunale, nell'affermare che la doglianza esposta nell'atto di appello in ordine alla mancanza di prova, da parte della società Tirrenia, dei fatti posti a base del licenziamento integrava una causa petendi diversa da quella dedotta con l'originaria domanda, non ha considerato che la doglianza medesima atteneva all'oggetto del giudizio, nel quale, sia per effetto della difesa svolta dalla società Tirrenia nella memoria di costituzione davanti al primo giudice, sia in base alla motivazione posta a fondamento della decisione emanata da quest'ultimo, si era discusso della questione relativa al superamento о meno del la periodo di comporto allo scopo di accertare legittimità o no del licenziamento. Questa censura è fondata. Si deve in linea di diritto osservare che il mancato esame, da parte del giudice dell'impugnazione, 6 di un rilievo critico avverso la sentenza di primo esposto nell'atto di appello sull'erratogrado rilievo che la deduzione è nuova e diversa rispetto al tema dibattuto in giudizio ed è, quindi, inammissibile (nel rito del lavoro) ai sensi dell'art. 437 c.p.c. integra gli estremi del vizio di omessa motivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione, quando attiene ad un punto decisivo della controversia. In punto di fatto, poi, va rilevato, come bene sostiene il ricorrente e come è stato esposto in narrativa, che nel giudizio di primo grado, a fronte della domanda proposta dal LC il quale aveva dedotto l'illegittimità del recesso che gli era stato intimato tramite la comunicazione di cancellazione dal turno (facendo esplicito riferimento alla clausola del ¨ contratto collettivo nazionale di lavoro indicata nella la società Tirrenia, che ne avevacomunicazione) l'onere, aveva eccepito che la suddetta comunicazione doveva considerarsi legittima, per avere il lavoratore ampiamente superato, per malattia, il periodo di indisponibilità all'imbarco (vale a dire il c.d. comporto) previsto dal contratto collettivo di categoria. Inoltre, come occorre pure precisare, su questo aspetto della controversia, costituente il punto fondamentale della decisione che doveva essere emessa, 7 si era pronunciato il primo giudice, il quale, nel rigettare il ricorso del lavoratore, aveva osservato che l'eccezione proposta dalla convenuta era stata provata per mezzo del tabulato dalla stessa prodotto in giudizio. Orbene, poiché il LC nell'atto di appello aveva censurato la specifica ragione posta dal primo giudice a fondamento della decisione emessa, è incorso nel suddetto vizio di motivazione il Tribunale di Napoli quando ha affermato che la censura non poteva essere esaminata nel merito per essere la stessa nuova, in quanto diversa dalla domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado: come bene sostiene il ricorrente, infatti, è stata affermata la novità della doglianza senza il preventivo (e necessario) giudizio di comparazione fra la medesima e le questioni che erano state dibattute nel giudizio davanti al TO (in quanto introdotte sia dal LC con il suo ricorso, sia dalla società convenuta con la memoria di costituzione) e senza, soprattutto, considerare che il lavoratore, soccombente, non aveva altro mezzo che quello in concreto dedotto per far rimuovere la pronuncia resa dal primo giudice. Il che rende palese il vizio di motivazione ritualmente denunciato. 8 Con la seconda censura il ricorrente, nel dolersi giudizio di genericità emesso dal Tribunale del domanda diretta all'accertamentoriguardo alla sua dell'esistenza, fra le parti, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, deduce che il giudice di appello avrebbe cheerrato nell'affermare nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado il lavoratore né aveva precisato la natura del rapporto instaurato fra le parti né aveva allegato idonei elementi di fatto in ordine alla suddetta domanda, dato che, viceversa, avendo egli affermato di avere lavorato alle dipendenze della società Tirrenia in via continuativa ed ininterrotta, questo assunto bastava a far ritenere, anche in considerazione della norma del codice della navigazione da lui indicata, formante oggetto di esame da parte della sentenza impugnata, che il rapporto di lavoro si era trasformato a tempo indeterminato. Anche questa censura è fondata. Come è stato rilevato in narrativa, il Tribunale ha osservato che nell'atto introduttivo del giudizio il LC, nel richiamare gli artt. 326 e 332 cod. nav., si era limitato ad asserire che aveva ininterrottamente lavorato per la società, ma non aveva dedotto alcun elemento di fatto necessario per accertare sia il tipo di contratto che aveva stipulato con la controparte 9 allo scopo di definire la natura del rapporto di lavoro intercorso fra le parti - sia le concrete modalità di in modo da renderesvolgimento del rapporto, impossibile la valutazione, in concreto, della pretesa dedotta in giudizio. Ciò premesso, va precisato che nel codice della (v. gli artt. 325 e 326), riguardo al navigazione rapporto di arruolamento instaurato con i marittimi, sono previsti due diversi tipi di contratto di lavoro, distinti da quello а tempo indeterminato, che consistono nel contratto a tempo determinato e nel contratto per un unico viaggio o per più viaggi e che "non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno" (art. 326, primo comma). Va, inoltre, rilevato che il medesimo art. 326, nel secondo comma, stabilisce che "il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato" qualora, nel caso di più contratti a tempo determinato o a viaggio "ovvero di più contratti dell'uno e dell'altro tipo", dall'arruolato è stato prestato "ininterrottamente", per lo stesso armatore, un servizio di durata superiore all'anno; e, nel terzo comma, chiarisce che la prestazione deve essere considerata "ininterrotta" quando fra un rapporto di lavoro e quello successivo (entrambi non a tempo 10 indeterminato) sia intercorso un periodo non superiore ai sessanta giorni. Tenuto conto di queste disposizioni di legge delle quali, in verità, è stata fatta menzione nella sentenza impugnata senza peraltro che ne sia stata tratta la necessaria conseguenza non si sottrae alla - censura dedotta dal ricorrente la decisione impugnata sul punto in cui la domanda proposta dal LC è stata formalmente definita generica a causa dell'omessa prospettazione degli elementi di fatto (e, quindi, sostanzialmente la mancataritenuta nulla per determinazione dell'oggetto della domanda). Va, al riguardo, ricordato che nel rito del lavoro ricorre la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, a causa della mancata determinazione dell'oggetto della domanda comprendente l'omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la domanda stessa si fonda, solamente se sia impossibile individuare tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto, la cui valutazione, pur essendo riservata al giudice del primo grado d'appello), èmerito (di anche, per vizi di sindacabile in sede di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. 7 marzo 2000 n. motivazione 2572 e Cass. 1 marzo 2000 n. 2257). E il vizio in 11 questione, nella specie, sussiste, dato che il Tribunale, con la motivazione che sorregge la decisione impugnata, ha dimostrato di non avere compiuto una corretta valutazione del contenuto della domanda dedotta in giudizio, avendo omesso di verificare se il ricorrente, con l'uso dell'avverbio "ininterrottamente" correlato alla attività di lavoro asseritamente prestata dal 4 agosto 1988 al 6 settembre 1994 e con l'espresso richiamo fatto all'art. 326 cod. nav., avesse inteso fare riferimento, allo scopo di ottenere una pronuncia dichiarativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al susseguirsi di più rapporti di lavoro, a tempo determinato ○ per singoli viaggi, senza soluzione di continuità in quanto non intervallati da periodi superiori ai sessanta giorni. Elementi di fatto, richiesto, com'è ovvio, unacodesti, che avrebbero idonea attività probatoria (a carico della parte che li aveva allegati), ma che non potevano essere trascurati dal giudice al fine di individuare l'oggetto della domanda. Di tal che, anche per questa parte, la decisione impugnata non può essere tenuta ferma. cheA conclusione di tutte le argomentazioni precedono, il ricorso proposto dal LC deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. 12 : La causa deve essere rinviata, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2000 Il Presidente: Молімо засторані infeines Il Consigliere estensore: SH IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 7 FEB. 2001 (oggi, REMA OF IL COLLABORATORE NCELLERADI 3 0 3 1 5 A I S . D . S T , A R N O T A , ' L 3 L L A 7 L S - O E E B 8 P - D I S 1 I D I 1 S N A N G E T E S O S G O I G A P A E D M L E I O , T A O T A I D R L R T L I E S E I T D G D N E O E R S E 13