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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 13/02/2026, n. 2182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2182 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2182/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FI EP, Presidente e Relatore BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA, Giudice SALASSA PIER MARCO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3659/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077305 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077305 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077305 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077305 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077305 TARI 2022 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077305 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1565/2026 depositato il 12/02/2026
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il giorno 5 febbraio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, notificato dal comune di Roma Capitale, per TARI e TEFA, anni d'imposta dal 2018 al 2023, affidando il gravame a tre motivi. Il comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio, assumendo la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento dell'atto impugnato e concludendo per l'estinzione del giudizio. Il giudizio può essere dichiarato estinto, per cessazione della materia del contendere, avendo l'ente impositore annullato l'atto impugnato in autotutela. Le spese di lite, considerato che è pacifico che le imposte dovute erano state tutte già versate dagli obbligati, secondo il principio della soccombenza virtuale, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Condanna il comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 980,00, oltre accessori di legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della XXVII sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il giorno 11 febbraio 2026.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IU FI
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FI EP, Presidente e Relatore BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA, Giudice SALASSA PIER MARCO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3659/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077305 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077305 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077305 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077305 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077305 TARI 2022 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077305 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1565/2026 depositato il 12/02/2026
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il giorno 5 febbraio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, notificato dal comune di Roma Capitale, per TARI e TEFA, anni d'imposta dal 2018 al 2023, affidando il gravame a tre motivi. Il comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio, assumendo la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento dell'atto impugnato e concludendo per l'estinzione del giudizio. Il giudizio può essere dichiarato estinto, per cessazione della materia del contendere, avendo l'ente impositore annullato l'atto impugnato in autotutela. Le spese di lite, considerato che è pacifico che le imposte dovute erano state tutte già versate dagli obbligati, secondo il principio della soccombenza virtuale, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Condanna il comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 980,00, oltre accessori di legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della XXVII sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il giorno 11 febbraio 2026.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IU FI