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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 16/02/2026, n. 2611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2611 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2611/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ES CLAUDIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12723/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250087089230000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1867/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Le richieste sono l'annullamento totale della cartella e degli atti connessi, con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Resistente/Appellato:
L'ADER chiede il rigetto delle domande contro di essa e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Non risultano depositate controdeduzioni da parte della Regione Campania.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento, notificata a giugno 2025, relativa al bollo auto per l'annualità 2020. Il ricorso si fonda sull'omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) e sulla conseguente prescrizione del credito.
Il ricorso si basa su due motivi strettamente collegati e molto solidi:
• Mancata Notifica dell'Atto Prodromico: Il ricorrente afferma di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento che dovrebbe precedere la cartella di pagamento. La cartella stessa riporta una data di notifica di tale avviso (27.06.2023) che il ricorrente disconosce. L'omessa notifica dell'atto presupposto è un vizio procedurale che, secondo consolidata giurisprudenza, rende nullo l'atto successivo.
• Prescrizione Triennale: Diretta conseguenza del primo punto. In assenza di un valido atto interruttivo (l'avviso di accertamento non notificato), il diritto alla riscossione del bollo auto 2020 si è prescritto il 31 dicembre 2024. La cartella, notificata nel 2025, è quindi tardiva e la pretesa estinta.
L'ADER, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva per tutte le questioni che riguardano il merito della pretesa (prescrizione) e la notifica degli atti antecedenti alla formazione del ruolo. Sostiene che tali contestazioni debbano essere rivolte esclusivamente all'ente creditore, la Regione Campania, in quanto l'ADER agisce come mero esattore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La posizione del ricorrente è estremamente forte, mentre la difesa dell'ADER è puramente procedurale e non entra nel merito della questione, che è decisiva.
1) Onere della Prova sulla Notifica: Il punto focale è la notifica dell'avviso di accertamento. Il ricorrente nega di averlo ricevuto. L'onere di dimostrare l'avvenuta e regolare notifica spetta all'ente impositore, ovvero la Regione Campania. Poiché la Regione non si è costituita in giudizio (o comunque non ha depositato atti), non ha fornito alcuna prova. In assenza di tale prova, non si può che accogliere l'eccezione del ricorrente, ritenendo l'atto presupposto come mai notificato.
2) Prescrizione (Motivo assorbente): La mancata notifica dell'avviso di accertamento rende la pretesa inesorabilmente prescritta. Il termine triennale per il bollo auto 2020 è scaduto il 31 dicembre 2024. Non essendoci stati atti interruttivi validi, la cartella notificata nel 2025 è del tutto inefficace.
3) Difesa dell'ADER: L'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ADER, sebbene formalmente corretta per quanto riguarda la responsabilità sulla formazione dell'atto presupposto, non salva la pretesa creditoria. Il ricorrente ha correttamente citato in giudizio entrambi gli enti.
Pertanto, accertata la mancata prova della notifica da parte della Regione, si annulla la cartella, atto emesso dall'ADER, per nullità derivata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna le resistenti, in solido, alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 250,00 oltre oneri e rimborso del CUT, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ES CLAUDIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12723/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250087089230000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1867/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Le richieste sono l'annullamento totale della cartella e degli atti connessi, con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Resistente/Appellato:
L'ADER chiede il rigetto delle domande contro di essa e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Non risultano depositate controdeduzioni da parte della Regione Campania.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento, notificata a giugno 2025, relativa al bollo auto per l'annualità 2020. Il ricorso si fonda sull'omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) e sulla conseguente prescrizione del credito.
Il ricorso si basa su due motivi strettamente collegati e molto solidi:
• Mancata Notifica dell'Atto Prodromico: Il ricorrente afferma di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento che dovrebbe precedere la cartella di pagamento. La cartella stessa riporta una data di notifica di tale avviso (27.06.2023) che il ricorrente disconosce. L'omessa notifica dell'atto presupposto è un vizio procedurale che, secondo consolidata giurisprudenza, rende nullo l'atto successivo.
• Prescrizione Triennale: Diretta conseguenza del primo punto. In assenza di un valido atto interruttivo (l'avviso di accertamento non notificato), il diritto alla riscossione del bollo auto 2020 si è prescritto il 31 dicembre 2024. La cartella, notificata nel 2025, è quindi tardiva e la pretesa estinta.
L'ADER, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva per tutte le questioni che riguardano il merito della pretesa (prescrizione) e la notifica degli atti antecedenti alla formazione del ruolo. Sostiene che tali contestazioni debbano essere rivolte esclusivamente all'ente creditore, la Regione Campania, in quanto l'ADER agisce come mero esattore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La posizione del ricorrente è estremamente forte, mentre la difesa dell'ADER è puramente procedurale e non entra nel merito della questione, che è decisiva.
1) Onere della Prova sulla Notifica: Il punto focale è la notifica dell'avviso di accertamento. Il ricorrente nega di averlo ricevuto. L'onere di dimostrare l'avvenuta e regolare notifica spetta all'ente impositore, ovvero la Regione Campania. Poiché la Regione non si è costituita in giudizio (o comunque non ha depositato atti), non ha fornito alcuna prova. In assenza di tale prova, non si può che accogliere l'eccezione del ricorrente, ritenendo l'atto presupposto come mai notificato.
2) Prescrizione (Motivo assorbente): La mancata notifica dell'avviso di accertamento rende la pretesa inesorabilmente prescritta. Il termine triennale per il bollo auto 2020 è scaduto il 31 dicembre 2024. Non essendoci stati atti interruttivi validi, la cartella notificata nel 2025 è del tutto inefficace.
3) Difesa dell'ADER: L'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ADER, sebbene formalmente corretta per quanto riguarda la responsabilità sulla formazione dell'atto presupposto, non salva la pretesa creditoria. Il ricorrente ha correttamente citato in giudizio entrambi gli enti.
Pertanto, accertata la mancata prova della notifica da parte della Regione, si annulla la cartella, atto emesso dall'ADER, per nullità derivata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna le resistenti, in solido, alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 250,00 oltre oneri e rimborso del CUT, da attribuirsi al procuratore antistatario.