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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da CA CI Sent.n.sez.1377/2025 CC – 05/11/2025 -Relatore - Pia ER AL BO SENTENZA sul ricorso di Di OM BI, nato a [...] il [...], avverso l’ordinanza in data 14/07/2025 del Tribunale del riesame di Chieti, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AL RÌ; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, RA NT, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta per il ricorrente la memoria dell’avv. Antonio Pimpini che ha presentato motivi nuovi e ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 14 luglio 2025 il Tribunale del riesame di Chieti ha rigettato il ricorso presentato da BI Di OM, indagato per i reati puniti dagli art. 56 e 515 cod. pen. nonché dagli art. 41 e 43 d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica di Lanciano il 24 giugno 2025 ed eseguito il successivo 26 giugno.
2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge in ordine alla qualificazione del prodotto sequestrato e alle regole di classificazione di cui all’art. 3 legge 238 del 2016, Reg. UE 1308/2009, Reg CE 1549/2006, Reg CEE 2658/87 (primo motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’attendibilità delle analisi di laboratorio e sulla prova scientifica (secondo motivo), la violazione di legge e il difetto di motivazione per la modifica della qualificazione giuridica e la mancata verifica degli elementi costitutivi della fattispecie contestata (terzo motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione del decreto di Penale Sent. Sez. 3 Num. 1896 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 05/11/2025 2 sequestro e dell’ordinanza ai sensi dell’art. 253, comma 1, cod. proc. pen. e 125 cod. proc. pen. (quarto motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione per insussistenza del fumus delicti in assenza di atti idonei e univoci alla commercializzazione (quinto motivo, erroneamente rubricato come sesto), la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mantenimento del sequestro probatorio dopo i prelievi e le analisi dei campioni e l’omessa qualificazione delle operazioni come accertamento tecnico irripetibile e l’insussistenza del pericolo (sesto motivo, erroneamente rubricato come settimo). Presenta una memoria con cui insiste sul primo motivo e lamenta l’errore nella classificazione merceologica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha ricostruito in fatto che il sequestro probatorio è stato disposto all’esito dei controlli e delle analisi di laboratorio sui campioni prelevati nello stabilimento enologico di Casoli che hanno dato esito positivo per la giacenza di una miscela a base di alcol di probabile origine uvica (6.700 litri circa) con alcol etilico del 44% all’interno del recipiente n. 96. Nella prospettazione accusatoria, l’indagato, in qualità di legale rappresentante della CREA S.r.l. e presidente della cooperativa C.O.V.A., ha commesso atti idonei e univocamente diretti all’alterazione della leale composizione dei prodotti vitivinicoli da immettere sul mercato e si è sottratto al pagamento delle accise. I primi tre motivi di ricorso, il quinto e il motivo aggiunto sono finalizzati a dimostrare l’assenza del fumus commissi delicti in spregio dell’art. 325 cod. proc. pen. Infatti, il sequestro probatorio è censurabile innanzi al giudice di legittimità solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692 e Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, e tra le più recenti Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01 e amplius con riferimento ai precedenti giurisprudenziali, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020, Costagliola, Rv. 279290-01; si vedano anche Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli e altri, Rv. 242916; Sez. 6, n. 3529 del 01/02/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104). Non vi rientra invece la sua eventuale illogicità manifesta (tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01). Nel caso in esame, il Tribunale ha risposto alle censure difensive valorizzando l'autoproduzione delle sostanze illegali, il loro deposito presso lo stabilimento enologico, il collegamento di tali operazioni con l'attività di commercializzazione svolta dall’indagato. Il delitto di cui all'art. 516 cod. pen. si consuma nel momento in cui la sostanza è messa in vendita o altrimenti in commercio, senza che sia richiesta la vendita effettiva. Tale commercializzazione coincide con il momento in cui la merce esce dalla disponibilità del produttore per entrare nel mercato. Ciò significa che anche per tale delitto è configurabile il tentativo, che si realizza quando ancora la merce non è uscita dalla disponibilità del produttore, ma questi abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla commercializzazione effettiva del prodotto (tra le più recenti, Sez. 5, n. 13767 del 3 16/01/2024, Buonocore, Rv. 286434 – 02; si veda anche in termini Sez. 3, n. 8662 del 05/06/1998, Fusello, Rv. 212039 – 01). Il Tribunale ha anche ben spiegato per quali ragioni, sulla base della cognizione sommaria della fase, la prospettazione difensiva è infondata sulla classificazione delle sostanze, in assenza di riscontri documentali idonei a confutare gli accertamenti degli inquirenti, nonché incoerente rispetto alla riscontrata difformità nella misura di hl 2.400 tra le consistenze contabili e le giacenze fisiche. Il quarto motivo sulla violazione dell’art. 253, comma 1, cod. proc. pen. ha trovato adeguata risposta a pag. 4 e 5 dell’ordinanza, laddove il Tribunale ha affermato che il decreto di sequestro probatorio è stato congruamente e compiutamente motivato con la descrizione del fatto contestato, la natura e la classificazione delle cose sottoposte a vincolo. Il sesto motivo è del pari manifestamente infondato siccome il Tribunale ha evidenziato che, allo stato delle indagini, pare plausibile che la creazione di una disponibilità contabile superiore a quella reale possa essere stata preordinata a fornire una copertura alla fabbricazione illecita delle sostanze, la cui esistenza è stata disvelata dall’attività di sequestro. Risulta quindi anche la motivazione sulla perdurante esigenza probatoria in funzione delle indagini. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Così deciso, il 5 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AL RÌ CA CI
udita la relazione svolta dal consigliere AL RÌ; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, RA NT, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta per il ricorrente la memoria dell’avv. Antonio Pimpini che ha presentato motivi nuovi e ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 14 luglio 2025 il Tribunale del riesame di Chieti ha rigettato il ricorso presentato da BI Di OM, indagato per i reati puniti dagli art. 56 e 515 cod. pen. nonché dagli art. 41 e 43 d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica di Lanciano il 24 giugno 2025 ed eseguito il successivo 26 giugno.
2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge in ordine alla qualificazione del prodotto sequestrato e alle regole di classificazione di cui all’art. 3 legge 238 del 2016, Reg. UE 1308/2009, Reg CE 1549/2006, Reg CEE 2658/87 (primo motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’attendibilità delle analisi di laboratorio e sulla prova scientifica (secondo motivo), la violazione di legge e il difetto di motivazione per la modifica della qualificazione giuridica e la mancata verifica degli elementi costitutivi della fattispecie contestata (terzo motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione del decreto di Penale Sent. Sez. 3 Num. 1896 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 05/11/2025 2 sequestro e dell’ordinanza ai sensi dell’art. 253, comma 1, cod. proc. pen. e 125 cod. proc. pen. (quarto motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione per insussistenza del fumus delicti in assenza di atti idonei e univoci alla commercializzazione (quinto motivo, erroneamente rubricato come sesto), la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mantenimento del sequestro probatorio dopo i prelievi e le analisi dei campioni e l’omessa qualificazione delle operazioni come accertamento tecnico irripetibile e l’insussistenza del pericolo (sesto motivo, erroneamente rubricato come settimo). Presenta una memoria con cui insiste sul primo motivo e lamenta l’errore nella classificazione merceologica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha ricostruito in fatto che il sequestro probatorio è stato disposto all’esito dei controlli e delle analisi di laboratorio sui campioni prelevati nello stabilimento enologico di Casoli che hanno dato esito positivo per la giacenza di una miscela a base di alcol di probabile origine uvica (6.700 litri circa) con alcol etilico del 44% all’interno del recipiente n. 96. Nella prospettazione accusatoria, l’indagato, in qualità di legale rappresentante della CREA S.r.l. e presidente della cooperativa C.O.V.A., ha commesso atti idonei e univocamente diretti all’alterazione della leale composizione dei prodotti vitivinicoli da immettere sul mercato e si è sottratto al pagamento delle accise. I primi tre motivi di ricorso, il quinto e il motivo aggiunto sono finalizzati a dimostrare l’assenza del fumus commissi delicti in spregio dell’art. 325 cod. proc. pen. Infatti, il sequestro probatorio è censurabile innanzi al giudice di legittimità solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692 e Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, e tra le più recenti Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01 e amplius con riferimento ai precedenti giurisprudenziali, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020, Costagliola, Rv. 279290-01; si vedano anche Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli e altri, Rv. 242916; Sez. 6, n. 3529 del 01/02/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104). Non vi rientra invece la sua eventuale illogicità manifesta (tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01). Nel caso in esame, il Tribunale ha risposto alle censure difensive valorizzando l'autoproduzione delle sostanze illegali, il loro deposito presso lo stabilimento enologico, il collegamento di tali operazioni con l'attività di commercializzazione svolta dall’indagato. Il delitto di cui all'art. 516 cod. pen. si consuma nel momento in cui la sostanza è messa in vendita o altrimenti in commercio, senza che sia richiesta la vendita effettiva. Tale commercializzazione coincide con il momento in cui la merce esce dalla disponibilità del produttore per entrare nel mercato. Ciò significa che anche per tale delitto è configurabile il tentativo, che si realizza quando ancora la merce non è uscita dalla disponibilità del produttore, ma questi abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla commercializzazione effettiva del prodotto (tra le più recenti, Sez. 5, n. 13767 del 3 16/01/2024, Buonocore, Rv. 286434 – 02; si veda anche in termini Sez. 3, n. 8662 del 05/06/1998, Fusello, Rv. 212039 – 01). Il Tribunale ha anche ben spiegato per quali ragioni, sulla base della cognizione sommaria della fase, la prospettazione difensiva è infondata sulla classificazione delle sostanze, in assenza di riscontri documentali idonei a confutare gli accertamenti degli inquirenti, nonché incoerente rispetto alla riscontrata difformità nella misura di hl 2.400 tra le consistenze contabili e le giacenze fisiche. Il quarto motivo sulla violazione dell’art. 253, comma 1, cod. proc. pen. ha trovato adeguata risposta a pag. 4 e 5 dell’ordinanza, laddove il Tribunale ha affermato che il decreto di sequestro probatorio è stato congruamente e compiutamente motivato con la descrizione del fatto contestato, la natura e la classificazione delle cose sottoposte a vincolo. Il sesto motivo è del pari manifestamente infondato siccome il Tribunale ha evidenziato che, allo stato delle indagini, pare plausibile che la creazione di una disponibilità contabile superiore a quella reale possa essere stata preordinata a fornire una copertura alla fabbricazione illecita delle sostanze, la cui esistenza è stata disvelata dall’attività di sequestro. Risulta quindi anche la motivazione sulla perdurante esigenza probatoria in funzione delle indagini. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Così deciso, il 5 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AL RÌ CA CI