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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/12/2025, n. 5306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5306 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22368/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Settima Sezione Civile Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alberto Tetamo Presidente Dott.ssa Lucia Minutella Giudice Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. Ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 22368/2023 promossa da:
, nato il [...] a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. SCALISI LAURA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 dell'avv. WISNIOWSKI - VIRANO ELKE HELGA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero, CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente Come da note d'udienza depositate in data 10.11.2025. Per il P.M.: Visto, nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza n. 4871/2018 del 17.10.2018, codesto Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 19/12/2023 chiedeva la modifica delle Parte_1 condizioni di cui alla citata sentenza di divorzio, instando per la revoca dell'assegno divorzile e dell'assegnazione della casa coniugale, in ragione dell'intervenuta autosufficienza economica raggiunta dai figli. Si costituiva hiedendo il rigetto delle domande avversarie, o in via Controparte_1 subordinata, la riduzione dell'assegno divorzile in € 200,00. All'udienza del 27.06.2024 le parti venivano sentite ed all'esito il Giudice formulava loro una proposta conciliativa, nei termini di cui al verbale d'udienza e che le parti dichiaravano di accettare, in via provvisoria ed urgente. Il Giudice disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e rinviava la causa ad una successiva udienza. Alla successiva udienza del 14.01.2025, le parti chiedevano breve rinvio per pendenti trattative e il Giudice assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti le sole conclusioni. Nel termine loro assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
*** Vi è accordo economico. Si compensano tra le parti le spese di lite in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. e ss c.p.c., in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio: REVOCA l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra , dandosi atto dell'avvenuta vendita Pt_2 della medesima;
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra un assegno divorzile di € 150,00 mensili sino Pt_1 Pt_2 ad estinzione del pignoramento presso terzi oggi in corso, promosso dal Condominio Residenza Odessa – R.G. n. 6648/'23 Tribunale di Torino;
a partire dal mese successivo all'estinzione del pignoramento presso terzi, il sig. verserà alla sig.ra un assegno divorzile di mensili Pt_1 Pt_2 di € 350,00; COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Settima Sezione Civile Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alberto Tetamo Presidente Dott.ssa Lucia Minutella Giudice Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. Ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 22368/2023 promossa da:
, nato il [...] a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. SCALISI LAURA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 dell'avv. WISNIOWSKI - VIRANO ELKE HELGA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero, CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente Come da note d'udienza depositate in data 10.11.2025. Per il P.M.: Visto, nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza n. 4871/2018 del 17.10.2018, codesto Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 19/12/2023 chiedeva la modifica delle Parte_1 condizioni di cui alla citata sentenza di divorzio, instando per la revoca dell'assegno divorzile e dell'assegnazione della casa coniugale, in ragione dell'intervenuta autosufficienza economica raggiunta dai figli. Si costituiva hiedendo il rigetto delle domande avversarie, o in via Controparte_1 subordinata, la riduzione dell'assegno divorzile in € 200,00. All'udienza del 27.06.2024 le parti venivano sentite ed all'esito il Giudice formulava loro una proposta conciliativa, nei termini di cui al verbale d'udienza e che le parti dichiaravano di accettare, in via provvisoria ed urgente. Il Giudice disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e rinviava la causa ad una successiva udienza. Alla successiva udienza del 14.01.2025, le parti chiedevano breve rinvio per pendenti trattative e il Giudice assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti le sole conclusioni. Nel termine loro assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
*** Vi è accordo economico. Si compensano tra le parti le spese di lite in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. e ss c.p.c., in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio: REVOCA l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra , dandosi atto dell'avvenuta vendita Pt_2 della medesima;
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra un assegno divorzile di € 150,00 mensili sino Pt_1 Pt_2 ad estinzione del pignoramento presso terzi oggi in corso, promosso dal Condominio Residenza Odessa – R.G. n. 6648/'23 Tribunale di Torino;
a partire dal mese successivo all'estinzione del pignoramento presso terzi, il sig. verserà alla sig.ra un assegno divorzile di mensili Pt_1 Pt_2 di € 350,00; COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento