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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/10/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2883/2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. to SPARANO VINCENZO, Parte_1 giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Opponente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 dall'avv.to SERRELLI SUSANNA, giusta mandato in calce all'atto di costituzione
Opposto
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato il 07.05.2025 la ricorrente evocava in giudizio dinanzi CP_ al Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, l proponendo opposizione avverso il precetto, notificato in data 11.04.2025, con cui l le intimava il pagamento della somma di € 6.829,80, Controparte_2 in forza del decreto ingiuntivo n. 247/2024 notificato l'1.10.2017 e dichiarato esecutivo il 19.03.2025. Rappresentava che il credito azionato si riferiva a contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti del defunto
[...]
, di cui era erede, per il periodo compreso tra l'1.07.2014 ed il Persona_1
2.11.2015. Eccepiva pertanto la prescrizione dei crediti anche a voler considerare i periodi di sospensione dovuti alla normativa emergenziale
Covid 19.
Proponendo istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto impugnato, la ricorrente adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire:” - In via preliminare e cautelare, disporre, inaudita altera parte, la sospensione dell'atto impugnato per i motivi di cui in narrativa. - In via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito contributivo azionato dall' con l'atto di precetto notificato CP_1
l'11.04.2025 e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del precetto medesimo;
-
Con vittoria di spese e compensi di lite da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. CP_ Si costituiva l eccependo la validità del precetto opposto, l'illegittimità dell'istanza di sospensione dell'esecuzione e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la definitività del titolo per mancata opposizione, e attese comunque anche le diffide allegate agli atti. Concludeva per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Il Giudice rigettava l'istanza di sospensione.
Nel merito, sulle conclusioni dei procuratori delle parti contenute nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del
24.10.2025, il giudice decideva la causa come da sentenza con contestuale motivazione.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Come evidenziato nella parte espositiva, con l'opposto atto di precetto notificato in data 11.04.2025, l ha intimato alla sig.ra , in CP_1 Parte_1 qualità di erede di , il pagamento della complessiva somma Persona_1 di € 6.829,80, oltre ulteriori importi per sanzioni civili e/o interessi, in forza del decreto ingiuntivo n. 247/24 emesso dal Tribunale di Campobasso, notificato il 1/10/2024 e dichiarato esecutivo in data 19/3/2025.
L'opponente, premettendo di poter far valere fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo con la spiegata opposizione ex art. 615 c.p.c., eccepisce la prescrizione del credito azionato dall' alla data CP_1 della notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta il 1.10.2024), e anche tenendo conto della sospensione Covid, trattandosi di crediti afferenti a contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti dal defunto Persona_1 per i periodi dal 1/7/2014 al 2/11/2015.
Ebbene, è indiscusso che, in presenza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del giudice dell'opposizione è circoscritta ai soli “fatti modificativi ed estintivi successivi alla formazione del titolo, essendogli inibita ogni valutazione in merito a fatti e circostanze anteriori deducibili in sede di impugnazione del titolo esecutivo”.
Ciò nonostante, l'opponente, essendo incontestata (oltre che documentalmente provata) la notifica in data 1.10.2024 del decreto ingiuntivo, dichiarato poi esecutivo in data 19.03.2025 per mancata opposizione, asserisce comunque la prescrizione del credito “alla data della notifica del decreto ingiuntivo”, tenuto conto dell'epoca di insorgenza del detto credito.
E' evidente che non siamo di fronte a fatti “sopravvenuti” rispetto alla formazione del titolo giudiziale, ma di fatti anteriori (prescrizione contributi anno 2014 all'ottobre del 2024) deducibili con la mancata spiegata opposizione ed eccepiti solo dopo la formazione del detto titolo.
Seguire la tesi attorea significherebbe privare di rilievo il giudicato e, nonostante la formazione dello stesso, consentire di sollevare eccezioni relativi a fatti anteriori alla sua formazione ma dopo siffatta formazione.
Rileva evidenziare che il decreto di esecutorietà attribuisce al provvedimento monitorio l'efficacia di giudicato interno, ovvero acquista quella stabilità propria di cosa giudicata sostanziale che copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (cfr Cass. Sez. 6 - 3, n. 19113 del 18.7.2018; Sez. 3, n. 28318 del 28.11.2017).
Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (cfr
Cass. Sez. 1, n. 22465 del 24.9.2018; Sez. 1 - , Ordinanza n. 25180 del
19/09/2024).
A ben vedere, benché l'intervenuta prescrizione possa essere fatta valere in sede di opposizione ad atto di precetto – costituendo un “fatto impeditivo di epoca successiva alla formazione del titolo esecutivo” – nel caso di specie,
l'eccezione di prescrizione sollevata nell'opposizione non può essere accolta facendo valere l'opponente - sebbene dopo la notifica del decreto ingiuntivo
- fatti e circostanze anteriori già deducibili in sede di impugnazione del titolo esecutivo (nel caso di specie, il decreto ingiuntivo), ossia la prescrizione della pretesa contributiva relativa agli anni 2014 e 2015 asseritamente già maturata al momento della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo.
La mancata opposizione a decreto ingiuntivo preclude la deducibilità, si ribadisce, con l'opposizione all'esecuzione, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato.
Pertanto, successivamente alla formazione del titolo giudiziale non è maturata alcuna prescrizione, anzi, per effetto del giudicato conseguente alla mancata opposizione del decreto ingiuntivo con conseguente declaratoria di esecutività, a norma dell'art. 2953 c.c., si è anche verificata la conversione in decennale del nuovo termine prescrizionale (diversamente da quanto accade per le cartelle di pagamento/avviso di addebito non opposti) che - interrotto dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo - è iniziato a decorrere dal giorno in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, quindi alla scadenza dei quaranta giorni per l'opposizione, ossia nel caso di specie a novembre 2025 (cfr Cass. 15157/2017).
Il ricorso pertanto va disatteso.
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione totale delle spese, specie considerando la sostanziale complessità della questione trattata.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Compensa tra le parti le spese processuali
Salerno, 24.10.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino