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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/12/2025, n. 2851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2851 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7845/2021 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avvocati Oriana Pisanti e Francesco Parte_1
Pino, presso gli stessi elettivamente domiciliato in Maddaloni alla via Palladini n. 23.
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dagli avvocati Gianluca Sabatini ed Alberto Messina, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Casaluce (CE) Via Circumvallazione n. 123.
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.12.2021, il ricorrente indicato in epigrafe – premettendo di essere dipendente della società sin dal 17.05.2021, prestando Controparte_1
sempre la propria attività lavorativa presso l'unità produttiva di RC (CE) – Zona
Industriale ASI – conveniva in giudizio l'intestata società chiedendo di “a)- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'applicazione dei trattamenti normoeconomici previsti dall'accordo del 16.12.2009 (decorrente dal 01.01.2010). b)- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al superminimo non assorbibile, come da accordo del 16.12.2009 (decorrente dal
01.01.2010), pari alla somma mensile di € 479,57, o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, dal 15.07.2013 sino al 31 Marzo 2018, o per quel diverso periodo ritenuto di giustizia, ed alla somma mesnile di € 471,57, o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, dal 01
Aprile 2018, o da quella diversa data ritenuta di giustizia, per le causali tutte di cui innanzi, che qui si itendono per integralmente riportate e trascritte. b.1)- Condannare, conseguenzialmente, la società
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con sede in 20099 Sesto San Giovanni (MI) alla Piazza Indro Montanelli n. 30; p.e.c.:
al pagamento della somma di € 59.181,18, o di quella somma maggiore o minore Email_1 ritenuta di giustizia, quale differenza tra quanto percepito a decorrere dal 15.07.2013 a tutt'oggi, risultante dalle buste paga allegate, e quanto effettivamente dovuto con riconoscimento del superminimo non assorbibile, per le causali tutte innanzi esposte, così come da conteggi analitici allegati al presente ricorso che ne costituiscono parte integrante. c)- Emettere ogni ulteriore provvedimento che si riterrà di giustizia”, con vittoria di spese e con attribuzione.
A sostegno della propria posizione, l'istante, premettendo che l'unità produttiva di
RC (CE) è una struttura produttiva – logistica, riferiva di aver prestato la propria attività lavorativa quale lavoratore somministrato alle dipendenze della società CP_2
successivamente acquisita da con numerosi contratti e
[...] Controparte_1
proroghe susseguitesi sino al 13.03.2010, dapprima con inquadramento secondo il livello 5 della contrattazione di categoria applicata ed, a partire dal 01.04.2018, secondo il livello 4; dedotto di aver impugnato i succitati contratti di somministrazione per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato alle dipendenze della società resistente a decorrere dal 17.05.2001, con conseguenziale reintegra sul posto di lavoro, esponeva che, con sentenza n. 2038/2013 del 18.04.2013, emessa dal Tribunale di S. Maria
C.V. - Sez. Lavoro e Previdenza, veniva dichiarata tra le parti la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 17.05.2001, precisando che veniva, altresì, ordinato il ripristino della concreta funzionalità del rapporto lavorativo.
L'istante affermava, dunque, di essere stato reintegrato nel posto di lavoro a decorrere dal
15.07.2013, con inquadramento nel Livello 5 del CCNL Alimentari Industria e conseguenziale retribuzione delle spettanze mensili, specificando, inoltre, che, nelle more, con sentenza n. 3033/2017 del 08.05.2017, passata in giudicato, la Corte di Appello di Napoli,
Sez. Lavoro e Previdenza, confermava la sentenza di primo grado e, quindi, la costituzione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza
17.05.2001 ed il conseguenziale ripristino della concreta funzionalità del rapporto lavorativo.
Dedotto di essere stato inquadrato, dal 17.05.2001 nel livello 5 del CCNL Alimentari
Industria e dal 01.04.2018 secondo il livello 4, il lavoratore ulteriormente esponeva che la
, acquisita poi dalla unitamente alle OO.SS. ed alle CP_2 Controparte_1
RSU, sottoscriveva verbale di accordo integrativo del 02.12.2005 (con decorrenza 01.01.2006
e scadenza 31.12.2009), contenente, tra l'altro, al punto 6 del medesimo accordo, una serie di previsioni in ordine alla struttura della retribuzione e degli istituti contrattuali.
Aggiungeva che, in considerazione dell'acquisizione effettuata da Controparte_1
della società , e della fusione per incorporazione della stessa, a far data dal
[...] CP_2
01.01.2010, la , unitamente alla , alle OO.SS. e alle RSU, con CP_1 CP_2 accordo del 16 Dicembre 2009, “precisarono che l'adeguamento dei trattamenti salariali e normativi aziendali di a quelli presenti in costituiva un tassello CP_2 CP_1
fondamentale” (cfr. ricorso), stabilendo con lo stesso una serie di previsioni analiticamente riportate in ricorso.
Dedotto che tale accordo è tuttora vigente, il ricorrente deduceva il proprio diritto all'applicazione dei trattamenti normo-retributivi dallo stesso previsti per effetto dell'intervenuto riconoscimento giudiziale del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della;
lamentava, infatti, che, CP_1
“successivamente all'applicazione dell'accordo del 16.12.2009, le voci della retribuzione base non sono state modificate, neppure dopo il ripristino del rapporto lavorativo del 21.04.2015 (a seguito di reintegra sul posto di lavoro disposta dal Giudice)” (cfr. ricorso).
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva l'infondatezza del ricorso e la sua inammissibilità in considerazione di un contrasto con il precedente giudicato nonché
l'intervenuta prescrizione quinquennale delle avverse pretese e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento. Incontestati la sussistenza del rapporto e il periodo di lavoro, oltre che documentalmente provati, va osservato che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente a decorrere dal 17.05.2013 – data in cui, in sede giudiziale, veniva ordinato il ripristino della concreta funzionalità del rapporto lavorativo – al c.d. superminimo non Part assorbibile in virtù dell'accordo del 16.12.2009, sottoscritto con le OO.SS. e le , a seguito dell'acquisizione da parte della resistente e Controparte_3
della fusione per incorporazione di quest'ultima, con efficacia a far data dal 01.01.2010.
Più specificamente, tale accordo – versato in atti dalla parte ricorrente (cfr. allegato n. 2 della produzione) – prevedeva, in sostanza, che “[…] con efficacia a far data dal 1° Gennaio 2010
[…]” la retribuzione dei dipendenti dovesse essere determinata, facendo applicazione dei preesistenti trattamenti in vigore presso la società in base ad un meccanismo CP_2 di armonizzazione di una serie di voci, corrispondenti all'indennità di presenza giornaliera, all'indennità di lavoro notturno ed al trattamento di mensa per tutti i turni di lavoro previsti;
esso, al contempo, stabiliva che gli importi giornalieri derivanti dall'indennità di turno non notturno e quelli derivanti dalla differenza tra gli importi delle indennità di presenza dovessero essere moltiplicati per 220, a cui si sarebbe dovuto sommare un importo mensile di indennità sostitutiva di mensa ed un importo mensile di indennità di presenza giornaliera, per poi suddividere il risultato delle suddette addizioni per 15, cui aggiungere un importo mensile ragguagliato al valore delle casse omaggio ed un importo derivante dalla differenza tra l'importo giornaliero attuale ed il nuovo importo giornaliero previsto per il turno notturno ed, infine, considerare il risultato ottenuto come l'elemento di assorbimento dell'eventuale maggior importo derivante dall'applicazione del premio di produzione nonché qualificando tali importi alla stregua di Parte_3
un superminimo non assorbibile in caso di permanenza di quantità non assorbibile.
Al riguardo, va evidenziato che per ius receptum il “superminimo”, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva.
Tale principio subisce una deroga nella sola ipotesi in cui sia la legge o la contrattazione collettiva a disporre diversamente ovvero qualora le parti abbiano attribuito all'eccedenza la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente;
è, dunque, necessario ricostruire la volontà negoziale valutando il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del patto al fine di accertare se l'attribuzione del compenso sia sorretta da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (v. Cass. nn. 10561/2021, 9822/2021, 26017/2018,
24643/2015, 19750/2008 e 12788/2004).
Non è revocabile in dubbio, inoltre, che la naturale assorbibilità del superminimo possa venir meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi).
Di conseguenza, è onere del lavoratore provare ed, ancora prima, allegare l'esistenza del maggior importo non assorbibile, quale presupposto per il riconoscimento del proprio diritto al c.d. superminimo non assorbibile.
La coerente applicazione dei menzionati principi al caso di specie, tuttavia, non consente di ritenere assolto tale onere, incombente sulla parte ricorrente.
Ed, invero, a fronte della chiara individuazione del petitum, nella sua portata sostanziale e processuale, deve, in primo luogo, evidenziarsi la assoluta genericità delle allegazioni relative alle circostanze di fatto dedotte a fondamento dello stesso, risultando omessa in ricorso qualsivoglia specifica deduzione che consenta di individuare, con esattezza, i fatti costitutivi della domanda: il ricorrente, invero, si limita a riferire dell'accordo sottoscritto in sede sindacale in data 16.12.2009 e dell'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti in sede giudiziale, omettendo, tuttavia, di dedurre nello specifico il proprio diritto al compenso speciale in virtù delle mansioni in concreto dallo stesso svolte a partire dal momento dell'effettiva ripresa del servizio da parte dello stesso;
analogamente, neppure ha dimostrato – come era, invece, suo onere – l'effettiva applicabilità dell'accordo anche nei suoi confronti, essendosi, invero, limitato a dedurre che tale accordo sarebbe ancora in vigore.
Le descritte carenze espositive, lungi dal riflettersi sulla validità del ricorso, attengono propriamente al piano della allegazione e della sufficiente specificazione dei fatti idonei a sorreggere nel merito la domanda. Reputa, infatti, questa giudicante che, nella fattispecie concreta, l'onere di allegazione probatoria non possa essere soddisfatto attraverso una mera e, comunque, generica indicazione del livello di inquadramento, ritenendo, cioè, sussistente il diritto al c.d. superminimo in base ad una sorta di automatismo.
Nulla può, del resto, esimere il lavoratore, che agisca in giudizio per il pagamento di differenze retributive, dall'onere di allegazione specifica dei fatti e delle circostanze a sostegno della propria domanda.
Per tale ragione, si è ritenuto superfluo l'espletamento dei mezzi di prova articolati nel ricorso introduttivo, a fronte della genericità dei capitoli di prova, facenti esclusivamente riferimento, attraverso un richiamo, ai punti 1a) e 9) dell'atto introduttivo e, dunque, in presenza di circostanze meramente documentali e/o valutative e, comunque, in contrasto con il criterio di specificità stabilito dall'art. 244 c.p.c.
In sostanza, il tenore assertivo del ricorso e dei capitoli di prova non avrebbe consentito la produzione di un risultato probatorio idoneo ad un eventuale accoglimento della domanda, poiché, difettando l'esatta specificamente dei fatti a sostegno della domanda, non sarebbe stato comunque possibile giungere alla prova dell'effettivo diritto al compenso speciale richiesto.
Peraltro, tali vuoti non possono essere colmati dal giudice, nemmeno facendo ricorso ai poteri d'ufficio, atteso che questi ultimi non possono mai essere utilizzati per sopperire alle carenze in punto di allegazione (Cass., civ., Sez. Unite, n. 6572 del 24.3.2006: “Il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto”).
A ciò si aggiunga che l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421, comma 2, c.p.c. ha funzione integratrice e non sostitutiva dei poteri delle parti, restando il processo del lavoro retto dal principio dispositivo, solo mitigato e non già del tutto derogato dal favor lavoratoris
(Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23605: “Nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l' art. 421 c.p.c. , in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte”; Cassazione civile, sez. lav., 23/11/2020, n. 26597: “Nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una semiplena probatio e l'individuazione ex actis di una pista probatoria”).
Né può ritenersi che la norma di cui all'art. 253 c.p.c., che consente al giudice di chiarire chiarimenti al testimone in sede di escussione, possa estendersi fino ad introdurre nel processo fatti e circostanze non dedotti con sufficiente specificità.
Dunque, la rilevata carenza in ordine agli elementi costitutivi della domanda, a fronte della specifica contestazione della parte resistente (cfr. pagina 10 della memoria difensiva), determina di per sé la reiezione della domanda, “dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite”, e non potendo nemmeno “i documenti a esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso” (Cass. civ., sez. lav., 28 maggio 2008 n. 13989).
Le brevi considerazioni svolte fondano il rigetto della domanda, restando assorbita ogni ulteriore questione, ivi incluse quelle preliminari sollevate dalla società resistente in ordine all'intervenuta prescrizione delle pretese in questa sede azionate, ed, ancora, alla sussistenza di un giudicato.
La natura della decisione e la novità delle questioni affrontate inducono a compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di giudizio. S. Maria C.V., 20.12.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7845/2021 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avvocati Oriana Pisanti e Francesco Parte_1
Pino, presso gli stessi elettivamente domiciliato in Maddaloni alla via Palladini n. 23.
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dagli avvocati Gianluca Sabatini ed Alberto Messina, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Casaluce (CE) Via Circumvallazione n. 123.
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.12.2021, il ricorrente indicato in epigrafe – premettendo di essere dipendente della società sin dal 17.05.2021, prestando Controparte_1
sempre la propria attività lavorativa presso l'unità produttiva di RC (CE) – Zona
Industriale ASI – conveniva in giudizio l'intestata società chiedendo di “a)- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'applicazione dei trattamenti normoeconomici previsti dall'accordo del 16.12.2009 (decorrente dal 01.01.2010). b)- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al superminimo non assorbibile, come da accordo del 16.12.2009 (decorrente dal
01.01.2010), pari alla somma mensile di € 479,57, o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, dal 15.07.2013 sino al 31 Marzo 2018, o per quel diverso periodo ritenuto di giustizia, ed alla somma mesnile di € 471,57, o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, dal 01
Aprile 2018, o da quella diversa data ritenuta di giustizia, per le causali tutte di cui innanzi, che qui si itendono per integralmente riportate e trascritte. b.1)- Condannare, conseguenzialmente, la società
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con sede in 20099 Sesto San Giovanni (MI) alla Piazza Indro Montanelli n. 30; p.e.c.:
al pagamento della somma di € 59.181,18, o di quella somma maggiore o minore Email_1 ritenuta di giustizia, quale differenza tra quanto percepito a decorrere dal 15.07.2013 a tutt'oggi, risultante dalle buste paga allegate, e quanto effettivamente dovuto con riconoscimento del superminimo non assorbibile, per le causali tutte innanzi esposte, così come da conteggi analitici allegati al presente ricorso che ne costituiscono parte integrante. c)- Emettere ogni ulteriore provvedimento che si riterrà di giustizia”, con vittoria di spese e con attribuzione.
A sostegno della propria posizione, l'istante, premettendo che l'unità produttiva di
RC (CE) è una struttura produttiva – logistica, riferiva di aver prestato la propria attività lavorativa quale lavoratore somministrato alle dipendenze della società CP_2
successivamente acquisita da con numerosi contratti e
[...] Controparte_1
proroghe susseguitesi sino al 13.03.2010, dapprima con inquadramento secondo il livello 5 della contrattazione di categoria applicata ed, a partire dal 01.04.2018, secondo il livello 4; dedotto di aver impugnato i succitati contratti di somministrazione per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato alle dipendenze della società resistente a decorrere dal 17.05.2001, con conseguenziale reintegra sul posto di lavoro, esponeva che, con sentenza n. 2038/2013 del 18.04.2013, emessa dal Tribunale di S. Maria
C.V. - Sez. Lavoro e Previdenza, veniva dichiarata tra le parti la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 17.05.2001, precisando che veniva, altresì, ordinato il ripristino della concreta funzionalità del rapporto lavorativo.
L'istante affermava, dunque, di essere stato reintegrato nel posto di lavoro a decorrere dal
15.07.2013, con inquadramento nel Livello 5 del CCNL Alimentari Industria e conseguenziale retribuzione delle spettanze mensili, specificando, inoltre, che, nelle more, con sentenza n. 3033/2017 del 08.05.2017, passata in giudicato, la Corte di Appello di Napoli,
Sez. Lavoro e Previdenza, confermava la sentenza di primo grado e, quindi, la costituzione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza
17.05.2001 ed il conseguenziale ripristino della concreta funzionalità del rapporto lavorativo.
Dedotto di essere stato inquadrato, dal 17.05.2001 nel livello 5 del CCNL Alimentari
Industria e dal 01.04.2018 secondo il livello 4, il lavoratore ulteriormente esponeva che la
, acquisita poi dalla unitamente alle OO.SS. ed alle CP_2 Controparte_1
RSU, sottoscriveva verbale di accordo integrativo del 02.12.2005 (con decorrenza 01.01.2006
e scadenza 31.12.2009), contenente, tra l'altro, al punto 6 del medesimo accordo, una serie di previsioni in ordine alla struttura della retribuzione e degli istituti contrattuali.
Aggiungeva che, in considerazione dell'acquisizione effettuata da Controparte_1
della società , e della fusione per incorporazione della stessa, a far data dal
[...] CP_2
01.01.2010, la , unitamente alla , alle OO.SS. e alle RSU, con CP_1 CP_2 accordo del 16 Dicembre 2009, “precisarono che l'adeguamento dei trattamenti salariali e normativi aziendali di a quelli presenti in costituiva un tassello CP_2 CP_1
fondamentale” (cfr. ricorso), stabilendo con lo stesso una serie di previsioni analiticamente riportate in ricorso.
Dedotto che tale accordo è tuttora vigente, il ricorrente deduceva il proprio diritto all'applicazione dei trattamenti normo-retributivi dallo stesso previsti per effetto dell'intervenuto riconoscimento giudiziale del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della;
lamentava, infatti, che, CP_1
“successivamente all'applicazione dell'accordo del 16.12.2009, le voci della retribuzione base non sono state modificate, neppure dopo il ripristino del rapporto lavorativo del 21.04.2015 (a seguito di reintegra sul posto di lavoro disposta dal Giudice)” (cfr. ricorso).
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva l'infondatezza del ricorso e la sua inammissibilità in considerazione di un contrasto con il precedente giudicato nonché
l'intervenuta prescrizione quinquennale delle avverse pretese e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento. Incontestati la sussistenza del rapporto e il periodo di lavoro, oltre che documentalmente provati, va osservato che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente a decorrere dal 17.05.2013 – data in cui, in sede giudiziale, veniva ordinato il ripristino della concreta funzionalità del rapporto lavorativo – al c.d. superminimo non Part assorbibile in virtù dell'accordo del 16.12.2009, sottoscritto con le OO.SS. e le , a seguito dell'acquisizione da parte della resistente e Controparte_3
della fusione per incorporazione di quest'ultima, con efficacia a far data dal 01.01.2010.
Più specificamente, tale accordo – versato in atti dalla parte ricorrente (cfr. allegato n. 2 della produzione) – prevedeva, in sostanza, che “[…] con efficacia a far data dal 1° Gennaio 2010
[…]” la retribuzione dei dipendenti dovesse essere determinata, facendo applicazione dei preesistenti trattamenti in vigore presso la società in base ad un meccanismo CP_2 di armonizzazione di una serie di voci, corrispondenti all'indennità di presenza giornaliera, all'indennità di lavoro notturno ed al trattamento di mensa per tutti i turni di lavoro previsti;
esso, al contempo, stabiliva che gli importi giornalieri derivanti dall'indennità di turno non notturno e quelli derivanti dalla differenza tra gli importi delle indennità di presenza dovessero essere moltiplicati per 220, a cui si sarebbe dovuto sommare un importo mensile di indennità sostitutiva di mensa ed un importo mensile di indennità di presenza giornaliera, per poi suddividere il risultato delle suddette addizioni per 15, cui aggiungere un importo mensile ragguagliato al valore delle casse omaggio ed un importo derivante dalla differenza tra l'importo giornaliero attuale ed il nuovo importo giornaliero previsto per il turno notturno ed, infine, considerare il risultato ottenuto come l'elemento di assorbimento dell'eventuale maggior importo derivante dall'applicazione del premio di produzione nonché qualificando tali importi alla stregua di Parte_3
un superminimo non assorbibile in caso di permanenza di quantità non assorbibile.
Al riguardo, va evidenziato che per ius receptum il “superminimo”, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva.
Tale principio subisce una deroga nella sola ipotesi in cui sia la legge o la contrattazione collettiva a disporre diversamente ovvero qualora le parti abbiano attribuito all'eccedenza la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente;
è, dunque, necessario ricostruire la volontà negoziale valutando il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del patto al fine di accertare se l'attribuzione del compenso sia sorretta da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (v. Cass. nn. 10561/2021, 9822/2021, 26017/2018,
24643/2015, 19750/2008 e 12788/2004).
Non è revocabile in dubbio, inoltre, che la naturale assorbibilità del superminimo possa venir meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi).
Di conseguenza, è onere del lavoratore provare ed, ancora prima, allegare l'esistenza del maggior importo non assorbibile, quale presupposto per il riconoscimento del proprio diritto al c.d. superminimo non assorbibile.
La coerente applicazione dei menzionati principi al caso di specie, tuttavia, non consente di ritenere assolto tale onere, incombente sulla parte ricorrente.
Ed, invero, a fronte della chiara individuazione del petitum, nella sua portata sostanziale e processuale, deve, in primo luogo, evidenziarsi la assoluta genericità delle allegazioni relative alle circostanze di fatto dedotte a fondamento dello stesso, risultando omessa in ricorso qualsivoglia specifica deduzione che consenta di individuare, con esattezza, i fatti costitutivi della domanda: il ricorrente, invero, si limita a riferire dell'accordo sottoscritto in sede sindacale in data 16.12.2009 e dell'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti in sede giudiziale, omettendo, tuttavia, di dedurre nello specifico il proprio diritto al compenso speciale in virtù delle mansioni in concreto dallo stesso svolte a partire dal momento dell'effettiva ripresa del servizio da parte dello stesso;
analogamente, neppure ha dimostrato – come era, invece, suo onere – l'effettiva applicabilità dell'accordo anche nei suoi confronti, essendosi, invero, limitato a dedurre che tale accordo sarebbe ancora in vigore.
Le descritte carenze espositive, lungi dal riflettersi sulla validità del ricorso, attengono propriamente al piano della allegazione e della sufficiente specificazione dei fatti idonei a sorreggere nel merito la domanda. Reputa, infatti, questa giudicante che, nella fattispecie concreta, l'onere di allegazione probatoria non possa essere soddisfatto attraverso una mera e, comunque, generica indicazione del livello di inquadramento, ritenendo, cioè, sussistente il diritto al c.d. superminimo in base ad una sorta di automatismo.
Nulla può, del resto, esimere il lavoratore, che agisca in giudizio per il pagamento di differenze retributive, dall'onere di allegazione specifica dei fatti e delle circostanze a sostegno della propria domanda.
Per tale ragione, si è ritenuto superfluo l'espletamento dei mezzi di prova articolati nel ricorso introduttivo, a fronte della genericità dei capitoli di prova, facenti esclusivamente riferimento, attraverso un richiamo, ai punti 1a) e 9) dell'atto introduttivo e, dunque, in presenza di circostanze meramente documentali e/o valutative e, comunque, in contrasto con il criterio di specificità stabilito dall'art. 244 c.p.c.
In sostanza, il tenore assertivo del ricorso e dei capitoli di prova non avrebbe consentito la produzione di un risultato probatorio idoneo ad un eventuale accoglimento della domanda, poiché, difettando l'esatta specificamente dei fatti a sostegno della domanda, non sarebbe stato comunque possibile giungere alla prova dell'effettivo diritto al compenso speciale richiesto.
Peraltro, tali vuoti non possono essere colmati dal giudice, nemmeno facendo ricorso ai poteri d'ufficio, atteso che questi ultimi non possono mai essere utilizzati per sopperire alle carenze in punto di allegazione (Cass., civ., Sez. Unite, n. 6572 del 24.3.2006: “Il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto”).
A ciò si aggiunga che l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421, comma 2, c.p.c. ha funzione integratrice e non sostitutiva dei poteri delle parti, restando il processo del lavoro retto dal principio dispositivo, solo mitigato e non già del tutto derogato dal favor lavoratoris
(Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23605: “Nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l' art. 421 c.p.c. , in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte”; Cassazione civile, sez. lav., 23/11/2020, n. 26597: “Nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una semiplena probatio e l'individuazione ex actis di una pista probatoria”).
Né può ritenersi che la norma di cui all'art. 253 c.p.c., che consente al giudice di chiarire chiarimenti al testimone in sede di escussione, possa estendersi fino ad introdurre nel processo fatti e circostanze non dedotti con sufficiente specificità.
Dunque, la rilevata carenza in ordine agli elementi costitutivi della domanda, a fronte della specifica contestazione della parte resistente (cfr. pagina 10 della memoria difensiva), determina di per sé la reiezione della domanda, “dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite”, e non potendo nemmeno “i documenti a esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso” (Cass. civ., sez. lav., 28 maggio 2008 n. 13989).
Le brevi considerazioni svolte fondano il rigetto della domanda, restando assorbita ogni ulteriore questione, ivi incluse quelle preliminari sollevate dalla società resistente in ordine all'intervenuta prescrizione delle pretese in questa sede azionate, ed, ancora, alla sussistenza di un giudicato.
La natura della decisione e la novità delle questioni affrontate inducono a compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di giudizio. S. Maria C.V., 20.12.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico