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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 18/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G 582/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 582/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUBERTO PIERLUIGI Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in TI IC (KR), Corso Giove n. 54, presso il difensore avv. RUBERTO PIERLUIGI
RICORRENTE contro
(C.F. ), avente sede legale in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
Via Giuseppe Grezar 14, C.F. e P.I. in persona del Legale rappresentante in carica, con P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. POSSIDENTE GIUSEPPINA FRANCA, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via A. Daniele n. 24, presso il difensore avv. POSSIDENTE GIUSEPPINA FRANCA
- C.F. Controparte_2
, in persona del per la Calabria in carica “pro tempore”, elettivamente P.IVA_2 Controparte_3 domiciliato in Catanzaro via Vittorio Veneto 60 presso lo studio dell'Avv. MARIA GRAZIA MAIDA dal quale è rappresentato e difeso
RESISTENTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 3.3.2024 il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13320239003760621/000, notificata in data 12.1.2024 nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 13320140006664719000-, notificata il 23/10/2014,- ente creditore sede di CP_2
Crotone-, recante l'iscrizione a ruolo della complessiva somma di € 7.871,17- riferita a rate premio dell'anno 2012-2013-2014- e sanzioni civili rate e n. 13320150015982183000, notificata il 8/03/2016,- ente creditore sede di Crotone-, recante l'iscrizione a ruolo della complessiva somma di € CP_2
7.290,80- riferita a rate premio dell'anno 2015- e sanzioni civili rate;
eccepiva la prescrizione del credito vantato dall' trattandosi di rate premio e sanzioni civili rate relativi agli anni 2012-2013- CP_2
2014-2015 e considerando che l'ultima ed unica notifica è quella della cartelle di pagamento opposte
(23.10.2014 e 8.3.2016) in assenza di ulteriori atti interruttivi.
Si costituiva l'agente di riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva dopo l'arresto delle Sezioni Unite della suprema Corte di Cassazione n. 7514 dell'08.03.2022, nonché sostenendo la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento opposte oltre che di successivi atti interruttivi, con conseguente mancato decorso del termine di prescrizione alla data di notifica dell'intimazione Part opposta, anche tenuto conto del periodo di sospensione straordinaria per OV . pagina 1 di 3 Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o nullità dell'opposizione ex art. CP_2
24 del D. Lvo n.46/1999 e nel merito l'infondatezza del ricorso stante la regolarità della notifica delle cartelle id pagamento opposte ed il mancato decorso del termine di prescrizione alla luce degli atti interruttivi regolarmente notificati.
Con note di trattazione scritta depositate in data 18.6.2024 il ricorrente contestava la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento opposte, notificate a soggetto non appartenete al nucleo familiare e comunque insisteva nell'eccezione di prescrizione con riferimento alla cartella di pagamento n. 3320140006664719000.
La causa, non disposta la riunione con il giudizio iscritto al n. 625/20024, introdotto con ricorso iscritto in data 29.2.24 ed avente ad oggetto l'intimazione di pagamento opposta nella parte relativa a diversa cartella di pagamento (n. 133 2015 0007912215000 per rate premio anno 2013-2014-2015 e CP_2 sanzioni civili) con ordinanza del 18.6.2024, da intendersi qui richiamata, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, è così decisa sulla scorta della ragione più liquida, qual è il mancato decorso del termine di prescrizione.
Invero, le cartelle di pagamento opposte risultano regolarmente notificate alla luce degli avvisi di ricevimento delle raccomandate di notifica presenti in atti e, in particolare, la cartella di pagamento n.
13320140006664719000 in data 23/10/2014 e la cartella di pagamento n. 13320150015982183000 in data 8/03/2016 (all.ti 4 e 5 ). Ne consegue l'inammissibilità ex art. Controparte_1 24, co. 5 D.Lgs 46/1999 dell'eccezione di prescrizione del credito riferita al periodo antecedente alla notifica delle cartelle di pagamento opposte, in quanto non proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica ivi previsto.
Risulta poi utilmente interrotto il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, co. 8 L. 335/1995 in relazione ad entrambe le cartelle di pagamento opposte, in particolare, quanto alla cartella di pagamento n. 13320140006664719000, notificata in data 23/10/2014, in data 22.06.2015 con la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n .133 76 2015 00000 995 /000 al domicilio del ricorrente e consegnata mani di familiare convivente, come si legge nell'avviso di ricevimento in atti (cfr. allegati 6 e 6a ), successivamente in data 6.5.2019 Controparte_1 con la notifica dell'intimazione n. 133 2019 900 0480726/000 , che richiama anche la cartella n. 133 2015 001 5982183/000, notificata in data 8.3.2016, parimenti avvenuta al domicilio del ricorrente con consegna a mani di familiare convivente (cfr. allegati 7 e 7a agente di riscossione).
Infine, per entrambe le cartelle di pagamento, prima della notifica dell'intimazione opposta (12.1.2024) il termine di prescrizione risulta utilmente interrotto in data 23.05.2022 con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 133 2022 900 0522521/000 al domicilio del ricorrente e consegnata mani dello stesso destinatario che ha sottoscritto l'avviso per avvenuto ricevimento (cfr. allegati 8 e 8a Parte_1
Agente di Riscossione).
Valga la pena osservare che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, è inammissibile la contestazione relativa alla qualità di familiare convivente del soggetto che ha ricevuto la notifica degli atti interruttivi sopra indicati, trattandosi di indicazione contenuta nell'avviso di ricevimento delle rispettive raccomandate di notifica coperta da fede privilegiata. Invero, come è noto, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire (Cass. 22058/2019).
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 147/2022, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte ricorrente.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite, che si liquidano per ciascuna parte in € 3.370,00, oltre i.v.a., c.p.a. spese generali come per legge.
Crotone, 18 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Neri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 582/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUBERTO PIERLUIGI Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in TI IC (KR), Corso Giove n. 54, presso il difensore avv. RUBERTO PIERLUIGI
RICORRENTE contro
(C.F. ), avente sede legale in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
Via Giuseppe Grezar 14, C.F. e P.I. in persona del Legale rappresentante in carica, con P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. POSSIDENTE GIUSEPPINA FRANCA, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via A. Daniele n. 24, presso il difensore avv. POSSIDENTE GIUSEPPINA FRANCA
- C.F. Controparte_2
, in persona del per la Calabria in carica “pro tempore”, elettivamente P.IVA_2 Controparte_3 domiciliato in Catanzaro via Vittorio Veneto 60 presso lo studio dell'Avv. MARIA GRAZIA MAIDA dal quale è rappresentato e difeso
RESISTENTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 3.3.2024 il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13320239003760621/000, notificata in data 12.1.2024 nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 13320140006664719000-, notificata il 23/10/2014,- ente creditore sede di CP_2
Crotone-, recante l'iscrizione a ruolo della complessiva somma di € 7.871,17- riferita a rate premio dell'anno 2012-2013-2014- e sanzioni civili rate e n. 13320150015982183000, notificata il 8/03/2016,- ente creditore sede di Crotone-, recante l'iscrizione a ruolo della complessiva somma di € CP_2
7.290,80- riferita a rate premio dell'anno 2015- e sanzioni civili rate;
eccepiva la prescrizione del credito vantato dall' trattandosi di rate premio e sanzioni civili rate relativi agli anni 2012-2013- CP_2
2014-2015 e considerando che l'ultima ed unica notifica è quella della cartelle di pagamento opposte
(23.10.2014 e 8.3.2016) in assenza di ulteriori atti interruttivi.
Si costituiva l'agente di riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva dopo l'arresto delle Sezioni Unite della suprema Corte di Cassazione n. 7514 dell'08.03.2022, nonché sostenendo la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento opposte oltre che di successivi atti interruttivi, con conseguente mancato decorso del termine di prescrizione alla data di notifica dell'intimazione Part opposta, anche tenuto conto del periodo di sospensione straordinaria per OV . pagina 1 di 3 Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o nullità dell'opposizione ex art. CP_2
24 del D. Lvo n.46/1999 e nel merito l'infondatezza del ricorso stante la regolarità della notifica delle cartelle id pagamento opposte ed il mancato decorso del termine di prescrizione alla luce degli atti interruttivi regolarmente notificati.
Con note di trattazione scritta depositate in data 18.6.2024 il ricorrente contestava la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento opposte, notificate a soggetto non appartenete al nucleo familiare e comunque insisteva nell'eccezione di prescrizione con riferimento alla cartella di pagamento n. 3320140006664719000.
La causa, non disposta la riunione con il giudizio iscritto al n. 625/20024, introdotto con ricorso iscritto in data 29.2.24 ed avente ad oggetto l'intimazione di pagamento opposta nella parte relativa a diversa cartella di pagamento (n. 133 2015 0007912215000 per rate premio anno 2013-2014-2015 e CP_2 sanzioni civili) con ordinanza del 18.6.2024, da intendersi qui richiamata, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, è così decisa sulla scorta della ragione più liquida, qual è il mancato decorso del termine di prescrizione.
Invero, le cartelle di pagamento opposte risultano regolarmente notificate alla luce degli avvisi di ricevimento delle raccomandate di notifica presenti in atti e, in particolare, la cartella di pagamento n.
13320140006664719000 in data 23/10/2014 e la cartella di pagamento n. 13320150015982183000 in data 8/03/2016 (all.ti 4 e 5 ). Ne consegue l'inammissibilità ex art. Controparte_1 24, co. 5 D.Lgs 46/1999 dell'eccezione di prescrizione del credito riferita al periodo antecedente alla notifica delle cartelle di pagamento opposte, in quanto non proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica ivi previsto.
Risulta poi utilmente interrotto il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, co. 8 L. 335/1995 in relazione ad entrambe le cartelle di pagamento opposte, in particolare, quanto alla cartella di pagamento n. 13320140006664719000, notificata in data 23/10/2014, in data 22.06.2015 con la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n .133 76 2015 00000 995 /000 al domicilio del ricorrente e consegnata mani di familiare convivente, come si legge nell'avviso di ricevimento in atti (cfr. allegati 6 e 6a ), successivamente in data 6.5.2019 Controparte_1 con la notifica dell'intimazione n. 133 2019 900 0480726/000 , che richiama anche la cartella n. 133 2015 001 5982183/000, notificata in data 8.3.2016, parimenti avvenuta al domicilio del ricorrente con consegna a mani di familiare convivente (cfr. allegati 7 e 7a agente di riscossione).
Infine, per entrambe le cartelle di pagamento, prima della notifica dell'intimazione opposta (12.1.2024) il termine di prescrizione risulta utilmente interrotto in data 23.05.2022 con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 133 2022 900 0522521/000 al domicilio del ricorrente e consegnata mani dello stesso destinatario che ha sottoscritto l'avviso per avvenuto ricevimento (cfr. allegati 8 e 8a Parte_1
Agente di Riscossione).
Valga la pena osservare che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, è inammissibile la contestazione relativa alla qualità di familiare convivente del soggetto che ha ricevuto la notifica degli atti interruttivi sopra indicati, trattandosi di indicazione contenuta nell'avviso di ricevimento delle rispettive raccomandate di notifica coperta da fede privilegiata. Invero, come è noto, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire (Cass. 22058/2019).
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 147/2022, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte ricorrente.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite, che si liquidano per ciascuna parte in € 3.370,00, oltre i.v.a., c.p.a. spese generali come per legge.
Crotone, 18 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Neri
pagina 3 di 3