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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 292/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MITOLA MARIA, Presidente e Relatore LENOCI VALENTINO, Giudice VIGORITA CELESTE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1787/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Comune di Bari - . 70100 Bari BA
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 - Difensore_4 CF_Difensore_4 -
ed elettivamente domiciliato presso . 70100 Bari BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420259011189248 IRPEF
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore del ricorrente ha chiesto con istanza depositata in data odierna un rinvio dell'udienza per motivi di salute. La Corte respinge la richiesta in assenza di specifica documentazione. Resistente: ADER assente
il Comune di Bariè presente e si riporta alle controdeduzioni.
L' Agenzia delle Entrate si riporta.
=Svolgimento del processo=
Con ricorso, tempestivamente notificato e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria il 16.07.2025 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 ha impugnato l'AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420259011189248 IRPEF, /000 notificato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 27 maggio 2025, così come depositato in SIGIT. Va tuttavia precisato che nel ricorso notificato ad ADER, e nel ricorso depositato, l'atto impugnato è la sola cartella di pagamento n. 01420220029725829000, con riferimento alla quale eccepisce l'essere stata notificata a mezzo PEC ad un indirizzo di posta elettronica certificata non presente nei pubblici registri INI-PEC, Indice P.A. e Reginde, in violazione dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600. Si sono costituite l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari e il Comune di Bari opponendo l'inammissibilità del ricorso e l'ultima anche il proprio difetto di legittimazione passiva del ricorso. All'odierna udienza, respinta l'istanza di rinvio prodotta dal ricorrente, per assenza di documentazione delle ragioni di salute opposte, la causa è stata decisa. Rileva la Corte che il ricorso è inammissibile per violazione dell'articolo 18 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, che al comma 2 prevede: «
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda» e al successivo comma 4, stabilisce che: «
4. Il ricorso è inammissibile se manca o assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritta a norma del comma precedente». Nella specie, come rappresentato dalle parti costituite, veniva riscontrato che in SIGIT risultava depositato, quale atto impugnato, l'avviso di intimazione n. 01420259011189248/000, mentre, sia il ricorso notificato alle parti, sia quello depositato presso questa Corte riguarda esclusivamente la cartella di pagamento n.01420220029725829000, neppure sottesa alla intimazione n.01420259011189248/000 che risulta depositata. Va inoltre evidenziato come detta cartella di pagamento è stata oggetto di un precedente giudizio identificato con R.G. n. 3478 del 2022, con il quale questa Corte di primo grado, in diversa composizione aveva rigettato il ricorso del contribuente con la sentenza n. 722/3/2023 depositata il 16 maggio 2023, passata in giudicato. Sussiste pertanto una evidente difformità tra l'atto riportato nel ricorso e quello depositato tale da determinare un'incertezza dell'oggetto dell'impugnazione, con conseguente inammissibilità del gravame proposto. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente complessivamente in favore delle Amministrazioni costituite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di I Grado di Bari, sezione II, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Amministrazioni costituite che liquida in € 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Bari, addì 26.0126. Il Presidente estensore dr. Maria MITOLA
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MITOLA MARIA, Presidente e Relatore LENOCI VALENTINO, Giudice VIGORITA CELESTE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1787/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Comune di Bari - . 70100 Bari BA
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 - Difensore_4 CF_Difensore_4 -
ed elettivamente domiciliato presso . 70100 Bari BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420259011189248 IRPEF
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore del ricorrente ha chiesto con istanza depositata in data odierna un rinvio dell'udienza per motivi di salute. La Corte respinge la richiesta in assenza di specifica documentazione. Resistente: ADER assente
il Comune di Bariè presente e si riporta alle controdeduzioni.
L' Agenzia delle Entrate si riporta.
=Svolgimento del processo=
Con ricorso, tempestivamente notificato e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria il 16.07.2025 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 ha impugnato l'AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420259011189248 IRPEF, /000 notificato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 27 maggio 2025, così come depositato in SIGIT. Va tuttavia precisato che nel ricorso notificato ad ADER, e nel ricorso depositato, l'atto impugnato è la sola cartella di pagamento n. 01420220029725829000, con riferimento alla quale eccepisce l'essere stata notificata a mezzo PEC ad un indirizzo di posta elettronica certificata non presente nei pubblici registri INI-PEC, Indice P.A. e Reginde, in violazione dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600. Si sono costituite l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari e il Comune di Bari opponendo l'inammissibilità del ricorso e l'ultima anche il proprio difetto di legittimazione passiva del ricorso. All'odierna udienza, respinta l'istanza di rinvio prodotta dal ricorrente, per assenza di documentazione delle ragioni di salute opposte, la causa è stata decisa. Rileva la Corte che il ricorso è inammissibile per violazione dell'articolo 18 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, che al comma 2 prevede: «
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda» e al successivo comma 4, stabilisce che: «
4. Il ricorso è inammissibile se manca o assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritta a norma del comma precedente». Nella specie, come rappresentato dalle parti costituite, veniva riscontrato che in SIGIT risultava depositato, quale atto impugnato, l'avviso di intimazione n. 01420259011189248/000, mentre, sia il ricorso notificato alle parti, sia quello depositato presso questa Corte riguarda esclusivamente la cartella di pagamento n.01420220029725829000, neppure sottesa alla intimazione n.01420259011189248/000 che risulta depositata. Va inoltre evidenziato come detta cartella di pagamento è stata oggetto di un precedente giudizio identificato con R.G. n. 3478 del 2022, con il quale questa Corte di primo grado, in diversa composizione aveva rigettato il ricorso del contribuente con la sentenza n. 722/3/2023 depositata il 16 maggio 2023, passata in giudicato. Sussiste pertanto una evidente difformità tra l'atto riportato nel ricorso e quello depositato tale da determinare un'incertezza dell'oggetto dell'impugnazione, con conseguente inammissibilità del gravame proposto. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente complessivamente in favore delle Amministrazioni costituite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di I Grado di Bari, sezione II, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Amministrazioni costituite che liquida in € 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Bari, addì 26.0126. Il Presidente estensore dr. Maria MITOLA