Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01408/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04003/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4003 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Lucio Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università Telematica Pegaso S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Cocco, Chiara Guardamagna, Marco Padovan, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Cocco in Milano, Foro Buonaparte n. 54;
nei confronti
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento con il quale l'Università Telematica Pegaso S.r.l ha annullato, in autotutela, il titolo di Laurea Triennale in Scienze Motorie L-22 e la successiva iscrizione al corso di Laurea Magistrale in Management dello Sport e delle Attività Motorie LM-47, conseguito dalla Sig.ra -OMISSIS-;
della nota prot./U n.-OMISSIS- -OMISSIS- con cui l'Università Telematica Pegaso S.r.l. comunicava all'interessata la chiusura dell'avviato procedimento amministrativo di annullamento in autotutela;
della presupposta nota prot./U n.-OMISSIS--OMISSIS- con cui l'Università Telematica Pegaso S.r.l. comunicava all'interessata l'avvio, ai sensi degli artt. 7 e ss. L. 241/90, del procedimento amministrativo finalizzato all'annullamento in autotutela del titolo di Laurea Triennale in Scienze Motorie L-22 e della conseguente iscrizione al corso di Laurea Magistrale in Management dello Sport e delle Attività Motorie LM-47, assegnando all'odierna esponente il termine di 5 giorni per controdedurre alle contestazioni sollevate;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Università e della Ricerca e di Università Telematica Pegaso S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa TA UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha conseguito il titolo di Laurea Triennale in Scienze Motorie L-22 con la votazione finale di 105/110 e si è iscritta al corso di Laurea Magistrale in Management dello Sport e delle Attività Motorie LM-47, sempre presso l’Università Telematica Pegaso S.r.l.
In data 1/07/2025, tuttavia, ha ricevuto la nota prot./U n.-OMISSIS--OMISSIS- con la quale l’Università Telematica Pegaso S.r.l. le comunicava l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela del titolo di Laurea Triennale in Scienze Motorie L-22 e della conseguente iscrizione al corso di Laurea Magistrale in Management dello Sport e delle Attività Motorie LM-47, assegnandole il termine di 5 giorni per controdedurre alle contestazioni sollevate.
In data 9/07/2025, veniva comunicata alla ricorrente la nota prot./U n.-OMISSIS- -OMISSIS-, con cui l’Università Telematica Pegaso S.r.l. procedeva all’annullamento definitivo del titolo di Laurea Triennale in Scienze Motorie L-22 e della iscrizione al corso di Laurea Magistrale in Management dello Sport e delle Attività Motorie LM-47.
L’Università Pegaso aveva, infatti, svolto un accertamento sull’intera carriera universitaria della ricorrente, accertando molteplici criticità, tra cui la circostanza che la tesi della laurea triennale era stata integralmente copiata.
La ricorrente ha censurato l’operato dell’Università deducendo, con il primo motivo di ricorso, che non sarebbero stati chiariti in modo adeguato e specifico i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottese all’avvio del procedimento, in violazione di quanto stabilito dall’art. 3 L. n. 241/1990; non sarebbero state indicate le modalità per prendere visione degli atti presupposti e relativi al procedimento, in violazione di quanto stabilito dall’art. 8 co. 2 lett. d e d-bis L. n. 241/1990; non le sarebbe stato consentito di prendere visione degli atti nonché di presentare memorie scritte e documenti a propria difesa, in violazione di quanto disposto dall’art. 10 L. n. 241/1990. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, invece, il difetto di motivazione e di istruttoria dei provvedimenti impugnati, contestando l’assunto dell’Università, circa le irregolarità da questa evidenziate.
S’è costituita in giudizio l’Università Telematica Pegaso Srl, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale e deducendo che l’accertamento sulla tesi redatta dalla ricorrente era stato disposto utilizzando il software Turnitin, il quale elaborava, in data 14 marzo 2025, un report, dal quale si era evidenziato che la percentuale di similarità dell’elaborato della studentessa era pari al 97%. Il report era stato poi confermato da uno successivo, eseguito in data 17 luglio 2025. l’Università insisteva, quindi, per il rigetto del ricorso.
Il Ministero dell’Istruzione s’è costituito in resistenza con memoria di stile.
La ricorrente ha depositato memorie di replica, rilevando che la tesi di laurea era stata redatta sotto il controllo e con la collaborazione del docente relatore, ed era completamente diversa rispetto al documento in formato pdf esibito nell’avversa produzione documentale, sub n.10. Tale elaborato, prodotto dalla resistente Università, risultava privo di data e firma. I report antiplagio Turnitin utilizzati dall’Università sarebbero inoltre inammissibili e non idonei a provare il presunto plagio, in quanto interamente redatti in lingua inglese ed effettuati su un documento diverso dalla tesi della ricorrente.
Pervenuta alla udienza pubblica dell’8 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Viene all’esame il ricorso, proposto dalla signora -OMISSIS- per censurare l’operato dell’intimata Università, che ha annullato in autotutela la Laurea Triennale in Scienze Motorie L-22 conseguita dalla ricorrente e la conseguente iscrizione al corso di Laurea Magistrale in Management dello Sport e delle Attività Motorie LM-47.
La ricorrente deduce, a sostegno del ricorso, due ordini di censure, il primo attinente a violazioni di ordine formale ed il secondo attinente alla correttezza dell’accertamento compiuto dalla Università circa le contestazioni che le sono mosse.
Le censure sono infondate, il che consente al Collegio di prescindere dallo scrutinio della eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di procura speciale, sollevata dalla Università.
L’Università resistente ha, invero, rilevato di aver proceduto ad una verifica della tesi, redatta dalla ricorrente, e di aver utilizzato, a tal fine, il sistema Turnitin, ovvero un software antiplagio largamente in uso presso le Università. Tale sistema elaborava quindi, in data 14 marzo 2025, un report dal quale si evidenziava che la percentuale di similarità dell’elaborato della studentessa era pari al 97% con l’elaborato messo a confronto (doc. 5). Il report veniva confermato da uno successivo, eseguito in data 17 luglio 2025 (doc. 6). La tesi plagiata è risultata, infine, essere la tesi svolta dalla candidata -OMISSIS-, nell’anno accademico 2018/2019.
La ricorrente è attualmente imputata, in ordine ai reati di falso ideologico per induzione in errore e truffa, nell’ambito del procedimento penale -OMISSIS- -OMISSIS- di competenza della Procura di -OMISSIS-, in cui si contesta anche, alla signora -OMISSIS-, la falsificazione della prova dell’esame universitario di “Nutrigenetica”, esame del Corso di Laurea Triennale in Scienza Motorie L-22 dell’Università -OMISSIS-.
L’Università resistente ha, infine, inoltrato all’Università “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, ossia l’Università presso la quale si è laureata la dott.ssa -OMISSIS-, autrice della tesi plagiata, un’istanza di accesso agli atti, per ottenere il documento originale dal quale risulta il plagio (doc. 14).
L’Alma Mater di Bologna, con propria nota del 18 novembre 2025, prot. -OMISSIS- ha chiarito che la tesi di laurea (quella plagiata), dal titolo “Tradurre per le piccole e medie imprese: una traduzione nell’ambito della moda” è stata redatta dalla candidata -OMISSIS-; risale all’anno accademico 2018-2019; è stata pubblicata sul portale amslaurea.unibo; che AMS Tesi di Laurea è il deposito istituzionale delle tesi di laurea dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna che consente la diffusione on-line delle tesi di laurea in formato elettronico dei Corsi di Studio aderenti al servizio.
Infine, l’Università resistente ha riportato, in sede difensiva, alcuni brani delle due tesi messe a confronto, evidenziando quanto segue:
“ Nel capitolo primo il titolo “Internalizzazione e globalizzazione” è riportato, con le identiche parole, nella tesi -OMISSIS- al par. 1.2.1 e in quella -OMISSIS- al par. 1.
Il successivo par. 1.2.2 reca “La trasformazione digitale delle imprese italiane”, identico titolo si ritrova nella tesi -OMISSIS- nel par.2.
Il titolo del terzo capitolo viene saltato nella tesi -OMISSIS- perché riferito specificamente al settore della moda, e quindi inconferente per lei.
Nel capitolo secondo il titolo del par. 1.4.1., riportato nella tesi -OMISSIS- “L’inglese come lingua franca e la traduzione” viene riportato identicamente nella tesi -OMISSIS- al par. 1 del capitolo secondo.
Il titolo del par. 1.4.2 della tesi -OMISSIS- “Lingua madre e parlante nativo” viene riportato al par. 2 della tesi -OMISSIS-, utilizzando un passaggio con termini specifici.
Il titolo del par. 1.4.3. della tesi -OMISSIS- “La traduzione verso una lingua straniera” viene riprodotto identicamente nella tesi -OMISSIS- al par. 3
Nel capitolo terzo il titolo della tesi -OMISSIS- al par. 2.1.1 è “Tipi testuali: una prospettiva generale”, titolo identico è riportato nel par. 1 della tesi -OMISSIS-.
Al par. 2.1.2 della tesi -OMISSIS- si riporta questo titolo: “La tipologia funzionale e lo Skopostheorie”, il titolo è uguale al par. 2 della tesi -OMISSIS-.
I parr. 2.1.3 e 2.1.4 della tesi -OMISSIS- “I generi testuali” e “I generi digitali” sono identici, ma unificati al par. 3 della tesi -OMISSIS-.
Allo stesso modo, i parr. 2.2. e 2.2.1 della tesi -OMISSIS- “Il sito web aziendale” e “La localizzazione” corrispondono esattamente al par. 4 della tesi -OMISSIS- ”.
Ha evidenziato, inoltre, alcuni brani estrapolati dalle due tesi per evidenziarne i tratti di assoluta similarità.
“ Il primo passo prescelto è a pagg. 5-6 della tesi -OMISSIS-:
“L’internazionalizzazione è un fenomeno complesso, che non può essere ridotto a questioni di natura economica, ma che include anche elementi politici, sociali e culturali. La questione principale che sorge quando si parla di internazionalizzazione riguarda i motivi che spingono un’impresa a rivolgersi al mercato internazionale, le modalità e le strategie più adatte a questo scopo (Nanut e -OMISSIS-, 2003: 13). Ad esempio, un’impresa può voler sfruttare a livello internazionale un vantaggio già acquisito nel territorio nazionale, attraverso opportunità in nuovi mercati, oppure ottenerlo attraverso l’attività con l’estero, perciò, l’internazionalizzazione può essere vista come una necessità o come un’opportunità, nel primo caso di difendere posizioni già raggiunte, nel secondo di costruirle”.
Questo passo costituisce tal quale l’esordio, il primo periodo, a pag. 6 della tesi -OMISSIS- nel capitolo primo e nel paragrafo dedicato a Internalizzazione e globalizzazione.
Il secondo passo è ripreso dalle pagg. 13-14 della tesi di -OMISSIS-:
“L’origine dell’espressione “lingua franca” non è legata, come si potrebbe pensare, all’uso diffuso a livello mondiale dell’inglese. Deriva invece da una locuzione araba, isān al-faranǵ “lingua europea”, che indicava una lingua utilizzata nel Mediterraneo da Europei, Arabi e Turchi come base per i loro rapporti commerciali, il cui lessico proveniva principalmente dall’italiano e dallo spagnolo.6 Successivamente, l’espressione è stata estesa a quelle lingue.
6 che sorgono per necessità nel momento in cui parlanti di gruppi linguistici differenti vengono in contatto tra di loro, come per esempio le lingue creole o i pidgin, ancora oggi utilizzati da diversi gruppi etnici (-OMISSIS-, 2003: 11)” (si riporta anche la nota a piè di pagina6http://www.treccani.it/enciclopedia/lingua-franca/”).
Anche questo passo è riportato tal quale nella tesi -OMISSIS-, a pag. 12, nel paragrafo introduttivo del capitolo secondo, che reca “L’inglese come lingua franca e la traduzione”.
Il terzo passo lo si può trarre dal capitolo terzo della tesi -OMISSIS-, al par. 2.1.2, dedicato a “La tipologia funzionale e la Skopostheorie”, pagg. 28-29.
Esso così recita testualmente:
“In traduzione, e in particolare nella traduzione specializzata, l’attribuzione del testo che deve es sere tradotto a una tipologia è uno dei passi iniziali del processo traduttivo, e spesso viene svolto in maniera automatica e intuitiva da parte del traduttore. Esistono categorizzazioni delle tipologie testuali modellate su fini traduttivi, che permettono di assegnare un approccio metodologico a ciascun tipo testuale e al testo specifico da tradurre. Una prima distinzione e la più immediata è quella della categorizzazione per argomento, ma basarsi solo sul “contenuto cognitivo” senza tenere conto delle altre variabili (quali il livello di specializzazione o l’obiettivo del testo di partenza), non è sufficiente (Scarpa, 2008: 115)”.
Anche questo passo è riportato nella tesi -OMISSIS- al par. 2 del capitolo terzo, nel paragrafo dedicato a “La tipologia funzionale e la Skopostheorie” alle pagg. 26-27, in modo parimenti identico”.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che l’Università abbia compiutamente dimostrato la fondatezza del proprio assunto, fornendo elementi di prova che la ricorrente non supera efficacemente.
Il raffronto documentale dei due testi, invero, e cioè la tesi plagiata (doc. 8) e la tesi plagiante (doc. 7), è stato compiuto accuratamente nella memoria difensiva della resistente Università e risulta corroborata della evidente similarità dei brani estrapolati, che la resistente ha messo in rilievo. La ricorrente, invece, non ha comprovato il suo assunto circa l’assenza del plagio, né ha dimostrato che la tesi sottoposta a verifica antiplagio non sarebbe la sua.
Quanto detto, giustifica, quindi, il rigetto del secondo motivo di ricorso ed anche il rigetto delle censure che la ricorrente muove ai provvedimenti impugnati nel primo motivo. Tali censure sono comunque infondate anche per le ulteriori ragioni che si vanno ad esaminare.
In primo luogo, il superamento del limite temporale di 12 mesi (vigente ratione temporis ) previsto per l’esercizio dell’autotutela, non inficia l’operato dell’Università, che è stata chiaramente indotta in errore dal plagio compiuto dalla candidata. Analogamente, il contraddittorio procedimentale risulta garantito mediante la comunicazione dell’avvio del procedimento e la previsione del termine di 5 giorni per presentare controdeduzioni, termine che non si ritiene incongruo e comunque tale da rendere illegittimi i provvedimenti successivi. Il fatto, poi, che nella suddetta comunicazione non sarebbero state indicate le precise modalità con cui prendere visione degli atti presupposti e relativi al procedimento, non costituisce circostanza idonea ad inficiare il contraddittorio procedimentale, né tale da vanificarlo.
E del resto, la ricorrente si limita a contestazioni generiche e non adduce alcun elemento che, se tempestivamente notiziato alla Amministrazione in sede procedimentale, avrebbe consentito all’Università di addivenire ad un esito procedimentale, diverso da quello in concreto adottato.
Quanto al contenuto della comunicazione di avvio del procedimento, poi, la ricorrente sostiene che esso sarebbe generico e pretestuoso e che, tutt’al più, avrebbe potuto giustificare la non convalida dell’esame, nei giorni immediatamente successivi allo stesso; con riferimento all’esame di anatomia umana, la mancanza del video sarebbe dovuta al fatto che tale esame veniva sostenuto in presenza e non in modalità telematica; il Regolamento di Ateneo non impediva ai candidati di sostenere più di un esame al giorno e comunque, con riferimento alla laurea triennale L-22, erano stati sostenuti 2 esami nello stesso giorno (e mai più di 2 esami) solo in data 2/04/2020, 4/06/2020, 17/09/2020 e 17/03/2022, a fronte di complessivi 21 esami sostenuti e superati in quasi 3 anni. La circostanza che, tra aprile e settembre 2020, la ricorrente era riuscita a sostenere 2 esami lo stesso giorno per tre volte, si spiegava, comunque, in ragione del lockdown allora vigente per ragioni sanitarie e della conseguente possibilità per la studentessa di dedicarsi a tempo pieno allo studio.
In merito, osserva il Collegio che la piana lettura della nota di avvio del procedimento, e del conseguente provvedimento finale, sconfessa quanto sostenuto in ricorso atteso che l’Università ha evidenziato e analiticamente indicato le criticità riscontrate nel percorso di studio della ricorrente.
In particolare, l’Università ha rilevato che:
“ con riferimento alla laurea triennale L-22:
a) mancherebbe il video dell’esame di “anatomia umana” del 13/02/2020;
b) molteplici esami risulterebbero convalidati nel medesimo giorno;
c) la verifica antiplagio della tesi finale avrebbe evidenziato un grado di similarità del 97%;
d) in molteplici video sarebbe stata riscontrata una qualità video/audio molto bassa, rumori so spetti, sguardi fuori dall’inquadratura, assenza di retrocamera, atteggiamenti riconducibili a lla lettura di domande o risposte da fonti esterne.
Per quanto riguarda il corso di laurea magistrale LM-47, invece:
e) tutti gli esami sarebbero stati concentrati in poco più di 3 mesi;
f) diversi esami sarebbero stati convalidati nella stessa data;
g) in molteplici video sarebbero stati riscontrati rumori di fondo sospetti, frequente distoglimento dello sguardo dal monitor, abbigliamento non consono alla sede di un esame nonché l’assenza di retrocamera”.
Orbene, è evidente che, a fronte di un provvedimento plurimotivato, quale quello che ci occupa, che ha annullato il conseguimento della laurea triennale L-22, e quindi, la successiva iscrizione al corso di laurea LM- 47, sulla base di molteplici criticità riscontrate nel percorso di studio sostenuto dalla candidata, la circostanza del contestato plagio della tesi assume portata assorbente e tale, per la sua indiscussa gravità, da legittimare l’operato della Università.
Per questo motivo il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in favore della Università Telematica Pegaso S.r.l. Vanno, invece, compensate tra la ricorrente ed il Ministero dell’Istruzione e Università in ragione della costituzione meramente formale di quest’ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese e competenze di lite in favore della Università Telematica Pegaso S.r.l, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Compensa le spese con il Ministero dell’Istruzione e Università.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA SE, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
TA UC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA UC | PA SE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.