Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 25/03/2026, n. 54
CCONTI
Sentenza 25 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Applicabilità dei benefici fiscali ai soggetti equiparati a vittime del dovere

    La Corte ha ritenuto accertato che il ricorrente rientra tra le vittime del dovere c.d. "equiparate" sulla base della certificazione del Ministero dell'Interno. Ha inoltre affermato, richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti, che l'equiparazione si estende anche ai benefici fiscali previsti per le vittime del dovere, senza che sia necessaria una correlazione diretta tra la pensione e l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in composizione monocratica, ha esaminato il ricorso proposto da un Luogotenente dell'Esercito in quiescenza avverso la comunicazione dell'INPS che respingeva la sua domanda di riliquidazione del trattamento previdenziale, negando l'applicazione dei benefici fiscali derivanti dallo status di "Soggetto Equiparato a Vittima del Dovere", in particolare l'esenzione IRPEF. Il ricorrente sosteneva che l'interpretazione restrittiva dell'INPS, la quale subordinava il beneficio fiscale alla correlazione tra l'evento dannoso e il riconoscimento dello status, fosse contraria alla chiara lettera della legge e alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. L'INPS, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente la non sufficiente dimostrazione dello status di vittima del dovere, basato su una generica comunicazione e-mail, e ribadiva la propria interpretazione restrittiva, limitando l'esenzione IRPEF ai soli casi di correlazione diretta tra evento dannoso e nocumento. A seguito di un'ordinanza istruttoria, veniva acquisita una certificazione formale del Ministero dell'Interno attestante l'inclusione del ricorrente nella graduatoria nazionale delle vittime del dovere o soggetti equiparati.

Il Giudice Unico delle Pensioni ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la pretesa del ricorrente. Accertato, tramite la certificazione ministeriale, che il ricorrente rientra tra le vittime del dovere "equiparate", il giudice ha richiamato la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti, la quale estende il beneficio fiscale a tutte le vittime del dovere, sia quelle riconosciute sulla base della previsione legislativa di base, sia quelle equiparate. In particolare, il giudice ha interpretato l'art. 1, comma 211, della Legge n. 232/2016, evidenziando che i richiami normativi operati sono funzionali a delimitare l'ambito dei destinatari dell'estensione dei benefici fiscali ai trattamenti pensionistici, senza imporre una necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status. Pertanto, l'esenzione IRPEF spetta anche ai soggetti equiparati. Di conseguenza, l'INPS è stato condannato al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, liquidate in euro 700,00, oltre spese generali e oneri di legge, con disposizione di omessa indicazione delle generalità delle parti in caso di diffusione della sentenza.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 25/03/2026, n. 54
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia
    Numero : 54
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo