Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 25/03/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 54/26
In nome del popolo italiano
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Lombardia
Il Giudice Unico delle Pensioni
Dott. TA ET
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 30782 del registro di segreteria proposto ad istanza del Sig.:
V. U., nato a [...], residente a OMISSIS in Via OMISSIS (C.F. OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura in calce all’atto introduttivo, dall’Avv. Leonardo Bava del Foro di Genova, con domicilio eletto in Genova, Via XX Settembre 14/12a, presso lo Studio Legale del difensore,
avverso
L’INPS, Sede di Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giulio Peco e dall’Avv. Roberto Maio dell’Avvocatura INPS, con domicilio eletto in Milano, Via M. e G. Savarè n.1, presso l’Avvocatura INPS di Milano.
Visto l’atto introduttivo del giudizio, depositato il 31.10.2024;
Esaminati gli altri atti e i documenti di causa;
Tenuta l’udienza del 19.12.2025, presente, per la parte ricorrente, l’avv. Leonardo Bava, per l'Inps, su delega dell’Avv. Giulio Peco, l’Avv. Simone Schettino.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, il Sig. V. U., 1° Luogotenente dell’Esercito in quiescenza ha contestato la comunicazione dell’INPS del 3.10.2024 con la quale è stata respinta la sua domanda di riliquidazione del trattamento previdenziale in essere con l’applicazione dei benefici tributari derivanti dalla previsione dell’art.1, comma 211, Legge n.232/2026 in conseguenza del suo Status di “Soggetto Equiparato a Vittima del Dovere”, segnatamente l’esenzione IRPEF sul trattamento spettante.
Secondo l’INPS il beneficio fiscale non spetterebbe al ricorrente, atteso che la corretta interpretazione della norma imporrebbe di limitare il beneficio fiscale esclusivamente alle Vittime del Dovere il cui nocumento fosse correlato all’evento che dava luogo al riconoscimento dello Status.
Il ricorrente ha evidenziato che tale interpretazione risulterebbe contraria alla chiara ed univoca lettera della disposizione normativa e sulla scorta di plurimi pronunciamenti della Corte di Cassazione nella subiecta materia, puntualmente richiamati - secondo i quali il beneficio spetterebbe in generale esclusivamente in conseguenza del riconoscimento dello Status – ha concluso domandando il riconoscimento del diritto invocato e la conseguente riliquidazione del trattamento previdenziale.
Con vittoria di spese ed onorari, con distrazione.
Con Decreto di fissazione d’udienza del 14.11.2024, il giudizio veniva chiamato per l’udienza di discussione del 27.3.2025.
Con memoria depositata il 17.3.2025 si è costituita l’INPS, rappresentata dagli Avv.ti Giulio Peco e Roberto Maio.
Dopo aver riepilogato la vicenda sostanziale, l’INPS ha in primo luogo eccepito che lo Status di Vittima del Dovere non risulterebbe sufficientemente dimostrato, essendo invero basato esclusivamente su una generica comunicazione e-mail proveniente dal Ministero dell’Interno indirizzata al ricorrente. In secondo luogo, ha richiamato le linee interpretative interne dell’INPS in ordine alla concreta applicabilità dell’istituto e ha ribadito che l’esenzione IRPEF può essere riconosciuta soltanto ai soggetti che siano stati riconosciuti Vittime del Dovere in conseguenza di una correlazione diretta tra l’evento dannoso e il nocumento derivatone e non già altri soggetti – tra i quali ricomprendere il ricorrente – che siano stati soltanto equiparati alle vittime effettive.
In conclusione, l’INPS domandava di respingere il ricorso.
Con vittoria di spese e onorari di causa.
A seguito dell’udienza del 27.3.2025, il Giudice Unico, ritenuto necessario, per l’esatta definizione della controversia, l’acquisizione di una formale certificazione, da parte del Ministero dell’Interno, in merito all’intervenuta inclusione del Sig. V. U., come sopra generalizzato, nella Graduatoria unica nazionale delle vittime del dovere o soggetti equiparati, disponeva, con Ordinanza n.25/2025, di dare corso all’adempimento istruttorio, con rinvio della discussione del giudizio all’odierna udienza di trattazione.
La certificazione del Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, intervenuta in data 12.6.2025, è stata acquisita agli atti del fascicolo processuale.
Con memoria depositata il 15.12.2025 in vista dell’odierna udienza di discussione, la difesa del Sig. V. ha provveduto al deposito di precedenti giurisprudenziali concernenti la materia controversa.
All’odierna udienza le parti hanno richiamato i rispettivi scritti difensivi e hanno concluso in conformità alle memorie allegate.
Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con formalizzazione del dispositivo nel verbale d’udienza.
DIRITTO
In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato direttamente il merito della controversia.
Il ricorso è fondato.
A seguito dell’intervenuta acquisizione dell’attestazione del Ministero dell’Interno del 12.6.2025 (…si certifica che il nominativo del Luogotenente dell’Esercito Italiano U. V. , meglio in oggetto indicato, è stato inserito nella 32° graduatoria unica nazionale, di cui al comma 3 dell’art. 3 della legge 7 luglio 2006, n. 243, del marzo 2022 alla posizione 124), può essere ritenuto accertato che il ricorrente sia da annoverare tra le vittime del dovere c.d. “equiparate”.
Sulla base dell’elaborazione giurisprudenziale intervenuta nel corso degli anni, può essere ritenuto assodato che il beneficio fiscale a valere sul trattamento pensionistico riguardi tutte le vittime del dovere, sia quelle inquadrabili come tali sulla base della previsione legislativa di base (art.3, Legge n.206/2004, a mente del quale “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente….La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche), sia quelle equiparate sulla base dell’estensione disposta dalla Legge n.266/2005, commi 562 e ss., secondo i quali:
(562) Al fine della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
(563) Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
(564) Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.”
Il beneficio invocato in questa sede si fonda specificamente sulla previsione di cui all’art.1, comma 211 Legge n.232/2016, a mente del quale “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.”
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. N. 15023/24; id. n. 15121/2024, id. n.15056/24) e della Corte dei conti (Corte conti, Sez. Toscana n. 17/2025; id. 18/2025; Corte conti, Sez. Campania n. 151/2025; id., Sez. Lombardia n. 109/2025; id. Sez. I App. n. 39/2025) l’equiparazione tra le vittime del dovere per fatti correlati ad eventi direttamente incidenti sulla salute del soggetto interessato e quelle – tra le quali rientra il ricorrente - che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto sulla base delle previsioni degli artt. 1, comma 562 e ss. Legge n.266/2005, si estende anche ai benefici fiscali previsti dal Legislatore per tale categoria.
Secondo la Corte di Cassazione “In ordine alla lettera delle disposizioni rilevanti, l’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016 cit. prevede, in primo luogo, l’estensione dei benefici “ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n, 302, all’art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”. Poiché né la l. n. 466/1980, né la l. n. 302/1990 né, infine, l’art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266/2005, questi ultimi già sopra riportati, prevedono alcun trattamento pensionistico ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell’assegno vitalizio nonché altri benefici, come l’esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa., deve evidentemente ritenersi che i richiami normativi operati siano funzionali esclusivamente a delimitare l’ambito dei destinatari dell’estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati. Ciò premesso, deve quindi evidenziarsi che la lettera dell’art. 1, comma 211, cit. estende i benefici, di cui si dirà, a tutti i “trattamenti pensionistici”, senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Né alcun argomento in tal senso si ricava dalle norme regolative dei benefici estesi, in particolare dall’art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004. La prima estensione (operata dal richiamo all’art. 2, commi 5 e 6, della l. n. 407/1998) riguarda l’esenzione dall’Irpef: a) del trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti; b) delle pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della stessa legge, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 100 del d.P.R. n. 1092/1973. La seconda estensione (quella della misura dell’art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004 e che è la disposizione pertinente al caso di specie) riguarda “la pensione maturata ai sensi del comma 1” che “è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)”. È pacifico che anche in tal caso non vi sia un riferimento, ai fini dell’esenzione, al fatto che si tratti di pensione correlata al fatto che ha dato luogo al riconoscimento dello status. Del resto, il comma 1 dell’art. 3 della l. n. 206/2004, richiamato dal comma 2, nella formulazione dovuta alla novella operata dall’art. 1, commi 794 e 795, della l. n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, prevede che “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente”. L’aumento figurativo dell’anzianità, ulteriore e diverso beneficio rispetto all’esenzione Irpef, anche in tal caso non è relativo alla pensione maturata a seguito dell’evento lesivo. La contraria tesi, sostenuta dall’amministrazione resistente in primo grado, non appare pertanto supportata dalla lettera delle citate disposizioni; ciò esclude la validità del riferimento alla costante giurisprudenza della Suprema secondo la quale le norme che prevedono agevolazioni tributarie non possano essere oggetto di interpretazione estensiva né analogica, poiché alla luce di quanto evidenziato non vengono in rilievo né l’una né l’altra. Le conclusioni sopra esposte appaiono in linea non solo con la citata giurisprudenza che ha ritenuto la decorrenza dei benefici fiscali a far data dall’1/01/2017 (Cass. 11/07/2023, n. 19789; Cass. 25/10/2023, n. 29549; Cass. 05/10/2023, n. 28051 che ha in motivazione espressamente evidenziato che in tema pensionistico l’equiparazione tra le vittime del dovere e quelle della criminalità organizzata ed il terrorismo è stata effettivamente realizzata dal legislatore italiano da tale data), ma anche con la giurisprudenza della Suprema Corte che ha evidenziato che, ove alle vittime del dovere sia esteso uno dei benefici previsti per le vittime del terrorismo, la misura del beneficio debba essere analoga, per evitare ingiustificate disparità di trattamento (Cass., Sez. U., 27/03/2017, n. 7761, con richiami di giurisprudenza amministrativa)”.
In conclusione, il ricorso merita accoglimento.
In applicazione del principio della soccombenza, la Sezione deve provvedere d’ufficio, sulla base degli atti di causa, a liquidare onorari e diritti in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
In ragione delle richiamate disposizioni, tenuto conto della difficoltà della lite e delle attività processuali espletate, dette spese si liquidano in euro 700,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in composizione monocratica di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, Accoglie il ricorso.
Liquida e pone a carico dell’INPS le spese legali in misura pari ad euro 700,00, oltre spese generali nella misura del 15% e oneri di legge.
Fissa il termine per il deposito della sentenza in 60 giorni.
Dispone
In applicazione dell’art. 52, D. Lgs. n. 196 del 2003, che in caso di diffusione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, siano omesse le generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei convenuti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Giudice Unico Dott. TA ET Depositato in segreteria il 25/03/2026 Il Direttore della Segreteria
(Dott. Salvatore Carvelli)
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In esecuzione del Provvedimento ai sensi del menzionato art. 52, D. Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei convenuti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Milano, 25/03/2026 Il Direttore della Segreteria
(Dott. Salvatore Carvelli)