Sentenza breve 23 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 23/04/2026, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01867/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00777/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 777 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Francesca Cinocca e Cristina Miccoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Motorizzazione Civile di Varese, non costituita in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca della patente di guida prot. -OMISSIS-, emesso in data 16/12/2025 dal Direttore della Motorizzazione Civile di Varese, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimenti per i Trasporti e la Navigazione-Direzione Generale Territoriale del -OMISSIS-- -OMISSIS--Ufficio 4 e notificato in data 24/12/2025, con il quale è stata disposta la revoca della patente di guida n. -OMISSIS-, di categoria A1/B, rilasciata da MCTC di Varese, di cui è titolare il ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto di ragione, il certificato medico della Commissione Medica Provinciale Patenti di Guida di Varese del 03/12/2025, nella parte in cui fonda il provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa RI Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato il 19 febbraio 2026 e ritualmente depositato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca della patente adottato dalla Motorizzazione Civile di Varese il 19 dicembre 2025, domandando l’annullamento, previa istanza cautelare.
2. Il provvedimento di revoca è motivato sulla base del giudizio di inidoneità alla guida espresso dalla Commissione Medica Locale di Varese, contenuto nella nota n. -OMISSIS-del 4 dicembre 2025, richiamata nel provvedimento impugnato.
3. La visita medica era stata disposta con il decreto del 18 ottobre 2025 del Prefetto della Provincia di Varese, con il quale era stata sospesa la patente di guida, per la durata di mesi dodici e comunque sino all’esito favorevole della visita medica, in quanto in data 16 luglio 2025 il ricorrente, mentre era alla guida della sua auto, era stato fermato a -OMISSIS- dai carabinieri di -OMISSIS- e, sottoposto ad accertamenti, era risultato positivo per aver assunto sostanza stupefacente ( cannabis ).
4. Successivamente, il 17 novembre 2025, il ricorrente si era sottoposto agli accertamenti tossicologici, da cui erano emerse tracce di cannabinoidi (esito “ positivo ”), ritenute rilevanti dalla Commissione Medica Provinciale per il giudizio di inidoneità temporanea alla guida per tutte le categorie, rinviando agli esami del 17 novembre 2025.
5. Il 29 gennaio 2026 il ricorrente ha presentato istanza di riesame per l’annullamento in autotutela del provvedimento di revoca, istanza riscontrata dalla Motorizzazione Civile di Varese il 6 febbraio 2026, che ha confermato – senza avviare una nuova istruttoria - il provvedimento impugnato.
6. Il ricorrente deduce tre motivi di ricorso:
I) Violazione degli artt. 129, 130 e 187, comma 6, C.D.S - Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità e contraddittorietà manifesta;
II) Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Eccesso di potere per sviamento;
III) Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell'art. 3 della L. 241/1990.
7. In sintesi, il ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato dal momento che la revoca presupporrebbe l’inidoneità permanente alla guida, mentre nel caso di specie l’inidoneità sarebbe “temporanea” e quindi – a suo dire - avrebbe giustificato, ai sensi dell’art. 129, comma 2, del d. lgs. 285/1992 (codice della strada), la sospensione della patente; inoltre il provvedimento sarebbe sproporzionato e carente di motivazione e di istruttoria.
8. Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per resistere al ricorso, depositando documenti e memoria.
9. Alla camera di consiglio del 25 marzo 2025, dopo aver dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60, comma 1, c.p.a., la causa è passata in decisione.
10. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché connessi, sono infondati alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale che occorre brevemente richiamare.
11. L’art. 119 del codice della strada (“ Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida ”) dispone, al comma 1, che “ non può ottenere la patente di guida […] chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore ”. Al comma 4 stabilisce inoltre che “ l’accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano ” e, al comma 5, prescrive che “ le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice ”.
12. La disciplina sui requisiti per l’idoneità alla guida è stabilita dall’allegato III al d.lgs. 59/2011, di attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. Il richiamato Allegato III rammenta che “ l’articolo 119 del codice della strada prevede la presentazione di una certificazione medica, rilasciata dai medici di cui allo stesso articolo, ai fini del rilascio della patente di guida, per il rinnovo di validità di quest'ultima, nonché nelle ipotesi in cui è emesso uno specifico provvedimento di revisione della patente, ai sensi dell'articolo 128 del codice della strada ”, aggiungendo che “ per quanto concerne le seguenti patologie: […] uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e abuso e consumo abituale di medicinali […] si fa riferimento a quanto di seguito stabilito […] F.1. Uso di sostanze psicotrope o stupefacenti. La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente richiesta ”.
13. L’art. 187 (Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti), al comma 1, punisce con l’ammenda da € 1.500 ad € 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno chiunque si ponga alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Il reato è aggravato ove il conducente provochi un incidente stradale (comma 1 bis).
14. La legge n. 177 del 25 novembre 2024 ha novellato l’art. 187 del codice della strada, prevedendo al comma 6, terzo periodo, che “ In deroga alle disposizioni dell'articolo 119, comma 5, nel caso in cui l'accertamento di cui all'articolo 119, comma 4, attesti l'inidoneità del conducente alla guida, è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell'articolo 130 ”.
15. Tale novella trova applicazione nel caso di specie, poiché i fatti in contestazione si sono verificatati dopo l’entrata in vigore della legge n. 177.
16. Ai sensi dell’art. 380 del Regolamento di esecuzione del codice della strada (Revisione della patente) “1. La visita medica per la revisione della patente prevista dall'art. 187, comma 3, del codice, deve, ove ricorra il caso, essere disposta nel più breve tempo possibile e comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla data del certificato emesso dai centri di cui al comma 2 dello stesso articolo. 2. Il Prefetto, nel provvedimento con il quale ordina al guidatore di sottoporsi alla visita medica prevista dall'art. 119, comma 4, lettera c), del codice, fissa il termine entro il quale il guidatore deve ottemperare, termine che non deve superare i sessanta giorni. 3. L'esito della visita medica è comunicato, a cura del guidatore, al Prefetto entro quindici giorni. In caso di esito positivo, il Prefetto dispone, entro il più breve tempo possibile, la cessazione della sospensione della patente e ne ordina la consegna al titolare. In caso di esito negativo il prefetto ne dà immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informatici della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'Amministrazione degli Affari generali e del Personale del Ministero dell'interno, affinché i suddetti uffici provinciali della M.C.T.C. procedano alla revoca della patente ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lettera a), del codice”.
17. Dal richiamato quadro normativo emerge che il provvedimento di revoca della patente di guida adottato dalla Motorizzazione Civile è vincolato agli esiti del giudizio tecnico-specialistico formulato dalla CML: ne deriva che, esclusa ogni discrezionalità al riguardo, a seguito dell’accertamento della inidoneità alla guida, per esito “positivo” degli esami tossicologici sia pur limitatamente alla cannabis , ad opera della competente Commissione Medica Locale, “ è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell'articolo 130 ” a nulla rilevando la temporanea o definitiva inidoneità psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanza stupefacente. In altre parole, dall’assunzione di sostanza stupefacente deriva l’inidoneità alla guida, la cui ratio risiede nell’esigenza di tutelare la prevalente la sicurezza della circolazione stradale.
18. Quanto alla motivazione, la più recente giurisprudenza, condivisa dal Collegio, ha avuto modo di affermare che il provvedimento interdittivo alla guida, in quanto atto avente natura vincolata, risulta sufficientemente motivato per relationem attraverso il riferimento agli estremi del giudizio medico espresso dall'Organo sanitario (Consiglio di Stato sez. I, 8 aprile 2025, n. 307), qui costituito dal giudizio reso il 3 dicembre 2025 dalla Commissione Medica Locale di Varese.
19. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
20. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO BU, Presidente
RI Di Paolo, Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| RI Di Paolo | CO BU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.