Sentenza 10 ottobre 2001
Massime • 1
All'autista giudiziario non può essere riconosciuto il requisito di incaricato di pubblico servizio, secondo la formulazione dell'art. 358 cod. pen., dettata dalla legge 26 aprile 1990 n. 86, che esclude tale qualifica per le attività caratterizzate dallo svolgimento di semplici mansioni d'ordine e dalla prestazione di opera meramente materiale. Ne consegue che non è configurabile il delitto di peculato, ma quello di appropriazione indebita, aggravato dal rapporto di prestazione d'opera (art. 646, 61 n. 11 cod. pen.), nella condotta dell'autista che abbia utilizzato i buoni per l'acquisto di benzina per fini diversi da quelli di ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2001, n. 43704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43704 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROIANO - Presidente - del 10/10/2001
Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - N. 1154
Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ - Consigliere - N. 11373/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal difensore, avv. Giuseppe Bova, di CÀ PO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 19.4.2000 della Corte d'appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Iadecola, che ha concluso per il rigetto del ricorso, previa riqualificazione della condotta come violazione dell'art. 479 c.p.;
Udito il difensore, avv. Bova, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Milano con sentenza 19.4.2000 confermava la sentenza 14.10.1999 del Tribunale di Lecco di condanna di CÀ PO alla pena di anni uno e mesi 6 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, 314, 480-493 c.p. All'CÀ si addebita di essersì appropriato, nella qualità di autista presso la Pretura di Lecco, di buoni per l'acquisto di carburante utilizzandoli per fini diversi da quelli dell'ufficio e di avere falsamente attestato nei libri matricolari dell'autovettura di aver percorso con l'autovettura 31.523 km.
Ricorre la difesa dell'imputato con un primo motivo per violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, assumendo che la sentenza del giudice di appello non ha rivisitato criticamente la sentenza del primo giudice alla luce delle specifiche censure difensive relative al kilometraggio effettuato e all'utilizzo dei buoni benzina;
con un secondo motivo per essere applicabile l'art.640 c.p., in quanto l'CÀ non aveva il possesso materiale dei buoni benzina, ma essì dovevano essergli consegnati dal cancelliere responsabile dell'ufficio, e per violazione dell'art. 358 c.p., non rivestendo egli la qualità di incaricato di un pubblico servizio;
con un terzo motivo per non essere stata applicata la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.; con un quarto motivo, una volta esclusa la qualifica di incaricato di pubblico servizio, per violazione degli artt. 480-493 c.p, dovendo il fatto essere qualificato ai sensi dell'art. 483 c.p. con esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2, C.P.; con un quinto motivo per il diniego di rinnovazione del dibattimento relativamente al richiesto accertamento sul contakilometri del veicolo. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo è manifestamente infondato poiché attiene al merito della vicenda, contestandosi circostanze di fatto (quali il kilometraggio effettuato e i relativi consumi di carburante, nonché l'entità del preteso danno patito dall'erario).
2. Altrettanto è a dirsi per il quinto motivo, relativo alla mancata rinnovazione dibattimentale per procedersi ad accertamento tecnico sul contakilometri del veicolo. L'impugnata sentenza, infatti, ritiene superfluo tale accertamento. basando aliunde gli elementi relativi al divario fra buoni benzina richiesti e consumo del carburante, che costituiscono il dato di fatto su cui si fondano le imputazioni.
3. Rilevante appare, invece, il terzo motivo di ricorso per quanto attiene alla qualifica dell'imputato, definito incaricato di pubblico servizio in quanto soggetto in rapporto di subordinazione con la pubblica amministrazione e "consegnatario del registro mod. 261 sul quale annotare i chilometri percorsi dall'autovettura e i consumi dei buoni di benzina utilizzati, rimborsati dall'amministrazione al gestore che aveva erogato il carburante".
Siffatta impostazione della qualifica dell'imputato, autista della Pretura di Lecco, non appare condivisibile.
Se si guarda alle mansioni appare di tutta evidenza, alla luce del disposto del comma dell'art. 358 c.p., che il ruolo di autista comporta semplici mansioni di ordine, ovvero prestazioni di attività meramente materiali, in quanto tali espressamente escluse dalle previsioni penali relative agli incaricati di un pubblico servizio. Se si guarda ad eventuali poteri certificativi, come ritiene la sentenza impugnata in relazione all'essere l'imputato consegnatario di un registro (mod. 261) sul quale annotare i chilometri percorsi e i consumi effettuati di carburante, questi dovrebbe rivestire non già la qualità di incaricato di un pubblico servizio, ma addirittura di pubblico ufficiale come esercente una funzione amministrativa attraverso il potere di certificazione. In realtà il registro di cui l'imputato era consegnatario non costituisce un documento certificativo con validità erga omnes, ma si tratta di un semplice "brogliaccio" sul quale segnare dati materiali destinati a ricostruire il rapporto chilometri percorsi - consumi di carburante effettuati, privo di qualunque rilevanza esterna, idoneo ad ottenere i buoni benzina e a consentire i controlli sulla corrispondenza fra i due elementi evidenziati. Non si tratta neppure di un "autocertificazione" in senso tecnico, ma di una mera dichiarazione che non costituisce formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione. Si tratta, invece, di un atto prodromico ad una articolata attività amministrativa, la cui manifestazione di volontà si concreta soltanto all'atto della attribuzione dei buoni benzina, di cui il soggetto agente non può disporre direttamente, ma per il cui ottenimento deve ricevere l'assenso del responsabile dell'ufficio da cui dipende (nella specie la cancelleria della Pretura).
4. La condotta contestata al capo a) non può pertanto qualificarsi come peculato, stante la qualità dell'agente di soggetto che, svolgendo una prestazione d'opera meramente materiale, non può qualificarsi incaricato di un pubblico servizio, ne' tantomeno pubblico ufficiale.
Posta questa premessa, deve riqualificarsi il fatto alla luce delle norme che prescindono dalle qualifiche di cui agli artt. 357 e 358 c.p. La difesa ravvisa, in ipotesi la violazione dell'art. 640 c.p. Ma questa via non può essere seguita per la duplice considerazione che il capo di imputazione non evidenzia in che cosa consistano gli eventuali artifizi o raggiri (onde verrebbe a mancare il necessario rapporto di coincidenza fra il fatto contestato e il reato ritenuto dal giudice), e soprattutto che il momento appropriativo appare successivo all'ottenimento dei buoni benzina attraverso una condotta (questa sì descritta nel capo di imputazione) di utilizzo della cosa (i buoni benzina) di cui si è ottenuto il possesso per un fine diverso da quello cui il conseguimento del possesso era destinato, ossia per un fine proprio quale è quello di procurarsi un ingiusto profitto. In sostanza l'imputato otteneva il possesso della cosa (i buoni benzina) attraverso una trafì la burocratica del tutto rituale, ma ottenuto il possesso non la utilizzava (almeno in parte) per i fini istituzionali, ma se ne appropriava per un fine personale traendone un profitto ingiusto.
5. La corretta qualificazione del reato di cui al capo a) appare dunque quella di cui all'art. 646 c.p., aggravato dal rapporto di prestazione d'opera con l'ente erogatore dei buoni benzina, a norma dell'art. 61 n. 11 c.p.
6. Sulla base delle considerazioni che precedono deve essere necessariamente accolto il quarto motivo di ricorso, relativo alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo b) che presuppone nel soggetto agente la qualità di incaricato di un pubblico servizio, che si è invece esclusa.
Infatti, posto che l'imputato non agiva nella veste di incaricato di un pubblico servizio, la predisposizione del modello 261, indicante i kilometri percorsi e i relativi consumi di carburante, costituisce - come si è anticipato - una dichiarazione, ovvero una falsa attestazione al pubblico ufficiale (il cancelliere autorizzato al rilascio dei buoni benzina) di fatti dei quali l'atto pubblico (quale appunto il rilascio dei buoni benzina) è destinato a provare la verità.
Il reato deve pertanto essere riqualificato a norma dell'art. 483 C.P.P.
7. Sotto questi profili, fermo restando l'avvenuto accertamento dei fatti materiali addebitati all'imputato ai capi a) e b), la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per la determinazione della pena.
8. il quarto motivo di ricorso, attinente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. resta assorbito, in quanto la valutazione di essa attiene alla valutazione di merito in relazione alla ridefinita qualificazione giuridica del fatto di cui al capo a).
P.Q.M.
qualificato il fatto di cui al capo a) come delitto di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 11, c.p., ed il fatto di cui al capo b) come delitto di cui all'art. 483 c.p., annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per la determinazione della pena e per l'applicazione eventuale di circostanze attenuanti.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2001