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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2024, n. 17074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17074 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA LB IG nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, ANTONIETTA PICARDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17074 Anno 2024 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 17/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Genova revocava ex nunc la misura dell'affidamento in prova EI I servizio sociale, concesso a ER LU ER in data 9 marzo 2022. Richiamava, a sostegno della decisione, la circostanza dell'avvenuto arresto, in data 10 febbraio 2023, per i reati di guida senza patente, minacce, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. Questo evento, successivo alla concessione della misura, secondo il giudice a quo, aveva compromesso la rieducazione in atto e la finalità della misura alternativa stessa, imponendone la revocahe, tuttavia, reputava regolarmente condotta dal 31 marzo 2022 al 9 febbraio 2023. 2. ER ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la nullità dell'ordinanza stante l'incompatibilità del magistrato di sorveglianza che aveva disposto la sospensione della misura alternativa rispetto al collegio che avrebbe provveduto sulla richiesta in via definitiva. L'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la funzione svolta da parte del magistrato di sorveglianza avrebbe natura cautelare e non decisoria dovrebbe essere rimeditato alla luce della c.d. riforma Cartabia che ha ampliato i casi d'incompatibilità del giudice. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza ovvero la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, let. e), cod. proc. pen. Non vi sarebbero esigenze particolari di tutela della collettività che non avrebbero potuto essere soddisfatte mediante qualsiasi beneficio penitenziario extra moenia. Sicché il Tribunale di sorveglianza avrebbe revocato la misura sopravvalutando la condotta serbata in occasione dell'arresto, invece frutto di un momentaneo scompenso delle condizioni di salute mentale del condannato. 2.2. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 47-ter Ord. pen., con riferimento alla mancata applicazione della detenzione domiciliare. Il Tribunale,a ragione della decisione di non poter concedere il regime detentivo domicilare, avrebbe considerato la sola gravità della violazione, trascurando gli altri parametri (età avanzata, condizioni di salute ed entità della pena) addotte dall'interessato . 3. Il Sostituto Procuratore generale, Antonietta Picardi, con conclusioni scritte pervenute il 28 settembre 2023, ha prospettato il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso dedice censure manifestamente infondate . 1. Tale è, in primo luogo, l'eccezione di incompetenza sollevata con il primo motivo. Questa Corte ha già ritenuto insussistente l'incompatibilità del magistrato di sorveglianza a comporre il collegio che deve decidere sulla revoca della misura alternativa. Il Collegio intende dare, invero, continuità al principio di diritto secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, la sospensione della misura con conseguente proposta di revoca da parte del magistrato di sorveglianza non determina la sua incompatibilità a far parte del collegio nel successivo giudizio per la revoca della misura, trattandosi di una statuizione di carattere provvisorio connotata da una finalità cautelativa» (Sez. 1 n. 42345 del 14/05/2019, Floris. Rv. 277296; Sez. 1, n. 4061 del 31/05/2000, Ferraro, Rv. 216188). E' stato, in proposito, correttamente osservato che la proposta di revoca non può considerarsi assimilabile agli atti determinanti incompatibilità ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., né contrastante con i principi di imparzialità e terzietà del giudice e con le norme costituzionali indicate dal ricorrentectltii /quanto il Magistrato di Sorveglianza esercita esclusivamente il potere discrezionale di valutare provvisoriamente la gravità della violazione commessa. D'altro canto è già stata egualmente ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2»n riferimento agli artt. 3 e 111 della Cost. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione, ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen. , del giudice che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto le ipotesi di incompatibilità presuppongono che le valutazioni di merito, per assumere valore pregiudicante, appartengano a gradi o fasi diverse del processo, mentre nella specie il giudizio di opposizione non ha caratteristiche siffatte (Sez 1, n. 30638 del 14/2/2017, Lombardo, Rv 270959). Va ribadito che il provvedimento sospensivo del magistrato di sorveglianza ha una funzione e una finalità tipicamente cautelativa (art. 51-ter legge 26 luglio 1975, n. 354) per l'ipotesi che il condannato serbi comportamenti contrari alle prescrizioni o al programma di trattamento in atto. La decisione del magistrato di sorveglianza è, dunque, una statuizione puramente provvisoria, avente la predetta finalità cautelativa, che mantiene i suoi effetti solo fino al provvedimento del Tribunale di sorveglianza e ha carattere meramente propedeutico all'investitura dell'organo collegiale. Né su tale assetto ermeneutico è suscettibile di incidere il generico richiamo, da parte del ricorrente, alla c.d. riforma Cartabia che, difatti, in alcun modo ha inciso sulla materia nel senso di affermare la natura decisoria della funzione svolta dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 51-ter Ord. pen. 2. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente attesa la connessione logica dei temi trattati, sono del pari manifestamente infondati. Come da questa Corte ripetutamente affermato (da ultimo, Sez. 1, n. 13376 del 18/2/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; v. anche Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013, Guerrieri, Rv. 256367; Sez. 1, n. 2566 del 7/5/1998, Lupoli, Rv. 210789) la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento; il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente. 3. Ciò posto, deve rilevarsi come l'ordinanza si sottragga alle censure sviluppate in ricorso, posto che la revoca dell'affidamento in prova non è stata disposta automaticamente e quale mera conseguenza della circostanza, pur non ininfluente, che ER aveva posto in essere, nel periodo trascorso in affidamento, la gravissima condotta (che la stessa difesa non esita a definire «un inseguimento da film di azione» a p. 6 del ricorso), ma il Tribunale ha posto in appropriato risalto la condotta trasgressiva dell'affidato e, cori motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto tale comportamento chiaro sintomo dell'allontanamento del soggetto dal percorso di risocializzazione e reputato la prova, ormai, fallita. E, d'altro canto, non ha mancato di considerare l'andamento positivo, sino alla data del reato, della misura in atto e, senza alcun automatismo, ha disposto la revoca con decorrenza ex nunc della misura. Presidente tl Il Consigliere estensore Il ricorrente - lungi dal confrontarsi con detta puntuale motivazione - nel dedurre la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, in realtà propone una unilaterale, alternativa lettura delle risultanze in atti, così risolvendosi le censure in una richiesta di procedere a una nuova valutazione delle emergenze processuali in senso più favorevole al ricorrente, non consentita nel giudizio di legittimità. 4. Per le esposte considerazioni il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al d-- pagamento delle spese del procedimento e, in mancanza/elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanz,one pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 2023
lette le conclusioni del PG, ANTONIETTA PICARDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17074 Anno 2024 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 17/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Genova revocava ex nunc la misura dell'affidamento in prova EI I servizio sociale, concesso a ER LU ER in data 9 marzo 2022. Richiamava, a sostegno della decisione, la circostanza dell'avvenuto arresto, in data 10 febbraio 2023, per i reati di guida senza patente, minacce, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. Questo evento, successivo alla concessione della misura, secondo il giudice a quo, aveva compromesso la rieducazione in atto e la finalità della misura alternativa stessa, imponendone la revocahe, tuttavia, reputava regolarmente condotta dal 31 marzo 2022 al 9 febbraio 2023. 2. ER ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la nullità dell'ordinanza stante l'incompatibilità del magistrato di sorveglianza che aveva disposto la sospensione della misura alternativa rispetto al collegio che avrebbe provveduto sulla richiesta in via definitiva. L'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la funzione svolta da parte del magistrato di sorveglianza avrebbe natura cautelare e non decisoria dovrebbe essere rimeditato alla luce della c.d. riforma Cartabia che ha ampliato i casi d'incompatibilità del giudice. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza ovvero la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, let. e), cod. proc. pen. Non vi sarebbero esigenze particolari di tutela della collettività che non avrebbero potuto essere soddisfatte mediante qualsiasi beneficio penitenziario extra moenia. Sicché il Tribunale di sorveglianza avrebbe revocato la misura sopravvalutando la condotta serbata in occasione dell'arresto, invece frutto di un momentaneo scompenso delle condizioni di salute mentale del condannato. 2.2. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 47-ter Ord. pen., con riferimento alla mancata applicazione della detenzione domiciliare. Il Tribunale,a ragione della decisione di non poter concedere il regime detentivo domicilare, avrebbe considerato la sola gravità della violazione, trascurando gli altri parametri (età avanzata, condizioni di salute ed entità della pena) addotte dall'interessato . 3. Il Sostituto Procuratore generale, Antonietta Picardi, con conclusioni scritte pervenute il 28 settembre 2023, ha prospettato il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso dedice censure manifestamente infondate . 1. Tale è, in primo luogo, l'eccezione di incompetenza sollevata con il primo motivo. Questa Corte ha già ritenuto insussistente l'incompatibilità del magistrato di sorveglianza a comporre il collegio che deve decidere sulla revoca della misura alternativa. Il Collegio intende dare, invero, continuità al principio di diritto secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, la sospensione della misura con conseguente proposta di revoca da parte del magistrato di sorveglianza non determina la sua incompatibilità a far parte del collegio nel successivo giudizio per la revoca della misura, trattandosi di una statuizione di carattere provvisorio connotata da una finalità cautelativa» (Sez. 1 n. 42345 del 14/05/2019, Floris. Rv. 277296; Sez. 1, n. 4061 del 31/05/2000, Ferraro, Rv. 216188). E' stato, in proposito, correttamente osservato che la proposta di revoca non può considerarsi assimilabile agli atti determinanti incompatibilità ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., né contrastante con i principi di imparzialità e terzietà del giudice e con le norme costituzionali indicate dal ricorrentectltii /quanto il Magistrato di Sorveglianza esercita esclusivamente il potere discrezionale di valutare provvisoriamente la gravità della violazione commessa. D'altro canto è già stata egualmente ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2»n riferimento agli artt. 3 e 111 della Cost. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione, ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen. , del giudice che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto le ipotesi di incompatibilità presuppongono che le valutazioni di merito, per assumere valore pregiudicante, appartengano a gradi o fasi diverse del processo, mentre nella specie il giudizio di opposizione non ha caratteristiche siffatte (Sez 1, n. 30638 del 14/2/2017, Lombardo, Rv 270959). Va ribadito che il provvedimento sospensivo del magistrato di sorveglianza ha una funzione e una finalità tipicamente cautelativa (art. 51-ter legge 26 luglio 1975, n. 354) per l'ipotesi che il condannato serbi comportamenti contrari alle prescrizioni o al programma di trattamento in atto. La decisione del magistrato di sorveglianza è, dunque, una statuizione puramente provvisoria, avente la predetta finalità cautelativa, che mantiene i suoi effetti solo fino al provvedimento del Tribunale di sorveglianza e ha carattere meramente propedeutico all'investitura dell'organo collegiale. Né su tale assetto ermeneutico è suscettibile di incidere il generico richiamo, da parte del ricorrente, alla c.d. riforma Cartabia che, difatti, in alcun modo ha inciso sulla materia nel senso di affermare la natura decisoria della funzione svolta dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 51-ter Ord. pen. 2. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente attesa la connessione logica dei temi trattati, sono del pari manifestamente infondati. Come da questa Corte ripetutamente affermato (da ultimo, Sez. 1, n. 13376 del 18/2/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; v. anche Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013, Guerrieri, Rv. 256367; Sez. 1, n. 2566 del 7/5/1998, Lupoli, Rv. 210789) la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento; il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente. 3. Ciò posto, deve rilevarsi come l'ordinanza si sottragga alle censure sviluppate in ricorso, posto che la revoca dell'affidamento in prova non è stata disposta automaticamente e quale mera conseguenza della circostanza, pur non ininfluente, che ER aveva posto in essere, nel periodo trascorso in affidamento, la gravissima condotta (che la stessa difesa non esita a definire «un inseguimento da film di azione» a p. 6 del ricorso), ma il Tribunale ha posto in appropriato risalto la condotta trasgressiva dell'affidato e, cori motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto tale comportamento chiaro sintomo dell'allontanamento del soggetto dal percorso di risocializzazione e reputato la prova, ormai, fallita. E, d'altro canto, non ha mancato di considerare l'andamento positivo, sino alla data del reato, della misura in atto e, senza alcun automatismo, ha disposto la revoca con decorrenza ex nunc della misura. Presidente tl Il Consigliere estensore Il ricorrente - lungi dal confrontarsi con detta puntuale motivazione - nel dedurre la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, in realtà propone una unilaterale, alternativa lettura delle risultanze in atti, così risolvendosi le censure in una richiesta di procedere a una nuova valutazione delle emergenze processuali in senso più favorevole al ricorrente, non consentita nel giudizio di legittimità. 4. Per le esposte considerazioni il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al d-- pagamento delle spese del procedimento e, in mancanza/elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanz,one pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 2023