Sentenza 9 giugno 2023
Massime • 1
A seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, il giudice del rinvio deve ritenersi vincolato unicamente ai principi e alle questioni di diritto decise con la sentenza di annullamento, con esclusione di ogni altra restrizione derivabile da eventuali passaggi di natura argomentativa contenuti nella motivazione della sentenza di legittimità, in special modo se riferibile a questioni di mero fatto attinenti il giudizio di merito. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che dall'annullamento per l'erroneità della precedente dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione, nessuna preclusione potesse derivare in ordine alla individuazione del tempo necessario a prescrivere).
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 30 gennaio 2024
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …
Leggi di più… - 3. Irrilevante recidiva contestata se prescrizione già maturata (Cass. 49935/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 gennaio 2024
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato. Corte di cassazione sez. Unite, ud. 28 settembre 2023 (dep. 14 dicembre 2023), n. 49935 Presidente Cassano – Relatore d'Agostino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2023, n. 33560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33560 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Mariaemanuela Guerra ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 8/2/2022, la Corte d'appello di Catania, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Sezione 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33560 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 09/06/2023 sesta con sentenza in data 17/9/2020, con la quale era stato rilevato come i reati contestati all'imputato ( artt. 337, 582. 585 cod.pen.), non fossero estinti per prescrizione, dichiarava non doversi proceder nei confronti di UN IN per il delitto di lesioni volontarie a lui ascritto perchè il reato era estinto per intervenuta prescrizione, maturata in data 22.6.2020 nonostante la ritenuta recidiva ( aggravata) mentre riteneva che il delitto di cui all'art. 337 c.p., consumato il 22/6/2011, tenuto conto della recidiva, non fosse ancora prescritto. 2.Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l'imputato il quale, con il primo motivo, eccepisce violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione a suo avviso maturata a dicembre 2021, prima della sentenza di appello pur considerando la sospensione di gg. 168. 3. Con il secondo motivo eccepisce l'intervenuta prescrizione maturata in sede di legittimità. In data 31.5.2023 il difensore dell'imputato ha depositato una memoria difensiva con la quale ha contestato le conclusioni del Procuratore generale insistendo nei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e va rigettato. Va innanzi tutto precisato che nessuna preclusione in ordine alla individuazione del tempo necessario a prescrivere discende dalla sentenza rescindente della Suprema Corte - Sezione sesta che, nell'annullare la sentenza di appello ha rilevato che non poteva applicarsi la regola della prevalenza della prescrizione sulla nullità assoluta ed insanabile perchè detta causa estintiva non era maturata ed ha poi calcolato il termine massimo di prescrizione dei reati contestati, in dieci anni, partendo dal termine minimo in anni sei, aggiungendo 2/3 (anni 4) ex art. 161, co. 2, cod. pen., per la recidiva reiterata. 2. Osserva il Collegio che nel caso in cui l'annullamento sia stato pronunciato, come nella specie, per violazione o erronea applicazione della legge penale, l'obbligo di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa, deve ritenersi assoluto e inderogabile con esclusione però di ogni altra restrizione derivabile da eventuali passaggi di natura argomentativa contenuti nella motivazione della sentenza di legittimità, soprattutto ove riferibile a questioni di mero fatto attinentiggiudizio di merito (Sez. 4, Sentenza n. 41388 del 24/09/2013; Rv. 256893). 3.Nel caso in esame, quindi, l'unica preclusione che discende dalla sentenza 2 rescindente riguarda la (erronea) precedente dichiarazione di estinzione dei reati prescrizione, mentre alcun vincolo si rinviene per ciò che concerne il calcolo del tempo necessario a prescrivere termine che, nella specie, va computato tenendo conto del fatto che la contestata recidiva reiterata, incide sul calcolo del tempo necessario a prescrivere ex art. 157, comma 2, c.p., quale circostanza aggravante ad effetto speciale, e sull'entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi, ex art. 161, comma 2, c.p. (Sez.2, n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721; Sez. 2, Sentenza n. 13463 del 18/02/2016,Rv. 266532). Sul punto, un isolato precedente di questa Corte ha ritenuto che, in tema di prescrizione, è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale ( Sez. 6 n. 47269 del 09/09/2015, Rv. 265518). Secondo l'orientamento maggioritario sopra citato, cui il collegio intende aderire, viceversa, la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. Questa Corte ha escluso che ciò comporti una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione. 4. Ai principi espressi da tale consolidato orientamento ritiene di aderire il collegio, valendo essi anche nel caso in esame in cui si discute della incidenza (sul calcolo del termine massimo) della recidiva reiterata. Non può, infatti, condividersi l'orientamento isolato, sopra richiamato, poiché - ritenendo l'immanenza nel sistema del principio del ne bis in idem sostanziale - esso finisce con il rimettere all'interprete, in difetto di espliciti riferimenti normativi, la determinazione della rilevanza da attribuire alla recidiva caso per caso, non considerando, tuttavia, che in tutti i casi in cui è fatta applicazione di quel principio generale (artt. 15, 61, 62, 68, 301, 581 comma 2 c.p.) è lo stesso legislatore che, lungi dal rimettere la relativa opzione all'assoluto arbitrio dell'interprete, indica i criteri in applicazione dei quali desumere la specifica rilevanza da attribuire in concreto all'elemento in astratto suscettibile di 3 assumere doppia valenza. Ciò che non accade in tema di prescrizione, a riprova dell'inapplicabilità del principio (cfr. in motivazione Sez. 2 n. 13463 del 18/02/2016, Rv. 266532 citata). In tale pronuncia, peraltro, si è opportunamente evidenziato il rischio di una soluzione ermeneutica che consegni all'assoluto arbitrio dell'interprete la rilevanza della recidiva ad un fine (termine base di cui all'art. 157 cod. pen.), piuttosto che ad un altro (atti interruttivi ex art. 161 co. 2 cod. pen.), tale da esporre tale opzione interpretativa a dubbi di conformità alla Costituzione, per difetto di tassatività della fattispecie. 5. Ritiene quindi il Collegio, che nel caso de quo, il termine di prescrizione massimo per quanto concerne il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., non sia decorso dovendosi computare ai fini del termine di cui all'art. 161, co. 2, cod. pen., un doppio aumento per la ritenuta recidiva reiterata. Infatti il termine di prescrizione minimo, avendo riguardo all'aumento di pena della metà, ex art. 157, co. 2, c.p. per la recidiva reiterata contestata, è pari ad anni 7 e mesi sei ( pena edittale anni 5 + la metà per la recidiva ), con ulteriore aumento di due terzi (pari ad anni 5) ex art. 161, co. 2, c.p., per la recidiva reiterata di cui all'art. 99, co. 4, c.p., per cui il termine massimo di prescrizione è di anni 12 e mesi sei ( anni 7 e mesi 6 + anni 5), decorrente dal 22/6/2011 e, quindi, considerato anche i 168 gg. di sospensione, esso non era spirato alla data della sentenza di secondo grado. 7. Effettuato correttamente il calcolo della prescrizione, fissata al 9/6/2024, infondato appare anche il secondo motivo di ricorso con cui si eccepisce l'intervenuta maturazione del termine massimo, in pendenza del giudizio di cassazione.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento processuali. Così deciso il 9/6/2023