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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1700/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: MACRI' UBALDA, Presidente
BA LF, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2426/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 - CF_Difensore
Difensore 3 CF_Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12478/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 20/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P501037-2022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7543/2025 depositato il 11/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.12478/2024, depositata il 20-8-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso:
- che il ricorrente aveva impugnato l'avviso di accertamento e atto di contestuale irrogazione delle sanzioni n.TF501P501037/2022 per IRPEF e addizionali regionali e comunali relative al periodo d'imposta 2016, notificato il 21 dicembre 2022;
-che l'avviso di accertamento aveva attribuito all' Res_1 un reddito da lavoro dipendente pari a 57.291,84 euro percepito dalla Società_1 (AN) e Società 2 (RA); era stata recuperata, quindi, una maggiore IRPEF di € 18.160,00, un'addizionale regionale di € 1.163,00 e un'addizionale comunale di € 458,00 oltre alle sanzioni per l'omessa dichiarazione dei redditi prodotti all'estero, redditi da tassarsi in Italia, in applicazione dell'articolo 2, secondo comma TUIR;
-che il ricorrente aveva sostenuto di essere stato fiscalmente residente in [...]nel 2016 (ove peraltro era stato considerato tale e ove aveva presentato la dichiarazione dei redditi pagando le relative imposte) ed aveva invocato la convenzione italo-francese del 07/01/1992 n. 20 e, in particolare le tie breaker rules (disposizioni specifiche volte a dirimere i casi in cui il contribuente possa essere considerato fiscalmente residente in più di uno Stato contraente) di cui all'art. 4 della citata Convenzione;
-che in via subordinata, il ricorrente aveva chiesto dichiararsi illegittimo l'avviso di accertamento impugnato nella parte in cui l'Ufficio non aveva riconosciuto il credito per le imposte assolte all'estero e dunque di voler rideterminare le eventuali maggiori imposte dovute;
-che la parte resistente l'Agenzia delle Entrate aveva ribadito la correttezza del proprio operato in quanto
I'Res_1, non avendo provveduto alla cancellazione dall'anagrafe italiana e non essendosi iscritto all'A.I.R.
E., doveva essere considerato residente fiscale in Italia nel 2016, con l'obbligo di dichiarare i redditi percepiti all'estero.
La Corte provinciale aveva accolto il ricorso rilevando che nel caso di specie doveva trovare applicazione la convenzione tra Italia e RA che impone di assoggettare il contribuente a imposta nello Stato francese nel caso in cui avesse fissato in quel paese il suo principale centro di interesse (contratto di locazione di immobile ubicato, per l'appunto, in RA;
pagamento delle relative utenze, ivi compresa quella telefonica e di Internet). Aveva compensato tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione l'Agenzia delle Entrate D.P. II di Napoli rappresentando che ai sensi dell'art. 3 del TUIR: "l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti, da tutti i redditi posseduti, al netto degli oneri deducibili..." e che l'articolo 2, comma 2 dello stesso DPR 917/1986, nella versione vigente ratione temporis, prevedeva che ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti in Italia le persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta (ovvero per più di 183 giorni all'anno) presentino i seguenti requisiti tra loro alternativi, ossia che: 1) siano iscritte all'anagrafe della popolazione residente;
2) che abbiano fissato il proprio domicilio in Italia;
3) che abbiano stabilito in Italia la propria residenza come definita dal codice civile (dimora abituale); appare, dunque, sufficiente che si verifichi anche una sola delle suddette condizioni, perché un soggetto venga considerato fiscalmente residente in Italia, con conseguente obbligo di dichiarare nello Stato, tutti i redditi conseguiti, ovunque prodotti.
Aveva aggiunto che la disciplina del regime fiscale dei redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero, è dettata dall'art. 15 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, ai cui criteri fanno riferimento buona parte delle convenzioni stipulate dall'Italia con gli altri Stati dell'Unione Europea. Tale norma regolamenta la ripartizione tra gli stati contraenti, della potestà impositiva, con riguardo al reddito derivante dalle prestazioni di lavoro dipendente, disponendo: "i salari, gli stipendi e le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato,
a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili anche in questo altro Stato". Dunque, tali redditi sono imponibili nel Paese di residenza del contribuente e, laddove l'attività venga svolta nello Stato estero, questi sono imponibili anche in quest'ultimo (c.d. tassazione concorrente).
A seguito dell'attività istruttoria condotta nei confronti del contribuente, sia mediante la richiesta della documentazione attinente alla sua posizione fiscale nell'anno 2016, sia mediante l'osservazione dei dati presenti in Anagrafe Tributaria, era emerso che l'Resistente_1, percettore di redditi da lavoro dipendente in
AN (nel periodo Gennaio/Maggio 2016) ed in RA (nel periodo Giugno/Dicembre 2016) non risultava aver effettuato alcuna iscrizione all'A.I.R.E (circostanza confermata dallo stesso ricorrente) e, sebbene iscritto nel registro della popolazione residente del Comune di Castellammare di Stabia, non aveva prodotto alcuna dichiarazione fiscale in Italia, ancorché in materia di imposte dirette, i soggetti iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, si considerano in ogni caso residenti, e dunque soggetti all'imposizione in Italia. Aveva concluso per la conferma dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari.
Si era costituita la parte appellata Resistente_1 chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato, riproponendo il motivo subordinato di ricorso concernente il riconoscimento delle imposte comunque pagate all'estero; con vittoria di spese e onorari.
All'odierna udienza sono comparsi il rappresentante dell'Ufficio appellante e il difensore della parte appellata che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
L'art. 4 della Convenzione Italia-RA contro le doppie imposizioni fiscali stabilisce che "Ai fini della presente
Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato ...".
L'art.2 del T.U.I.R (D.P.R. 917/1986) stabilisce che soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato (co.1) e che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente (co.2).
Quindi, chi ha la residenza anagrafica nel territorio nello Stato per oltre 183 giorni è considerato residente in Italia.
Ancora l'art.3 stabilisce che l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.
Infine, l'art. 165 statuisce che se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione (comma
1) e che la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata (comma 8).
Nel caso di specie non è contestato che l'Res_1 pur mantenendo la residenza in Italia nel 2016 abbia svolto la sua attività lavorativa all'estero ivi pagando le relative imposte. Non vi dubbio, altresì, che fosse tenuto ai sensi delle norme del TUIR- a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, indicando i redditi percepiti all'estero e le imposte ivi pagate.
E' vero che il co.8 dell'art. 165 del TUIR stabilisce che l'omessa presentazione della dichiarazione o l'omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi prodotti all'estero esclude la possibilità di beneficiare della detrazione delle imposte pagate, ma la più recente giurisprudenza della Suprema Corte si sta consolidando nel senso che in tema di imposte corrisposte all'estero da un cittadino italiano residente in altro Stato, il divieto di doppia imposizione, fondato su obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano, comporta il riconoscimento di un credito di imposta ai contribuenti, residenti fiscali in altro Stato, per le imposte già assolte all'estero e l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o l'omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione dei redditi, presentata in Italia, non opera come causa di decadenza da detto beneficio fiscale (in tali esatti termini, recentissimamente, Sez. 5, Ordinanza n. 28801 del 08/11/2024; Rv.
672674 01; in senso conforme Sez. Trib Sentenza n.24205 del 19-9-2024 e ancora Sez. 5, Ordinanza n.
9725 del 14/04/2021; Rv. 660938-01).
In conclusione, deve essere accolto il motivo subordinato secondo cui al ricorrente -indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia- spettava il riconoscimento del credito per le imposte assolte all'estero con conseguente rideterminazione delle eventuali maggiori imposte dovute e delle sanzioni eventualmente applicabili.
L'accoglimento parziale dell'appello (e del ricorso) giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione e compensa le spese di lite
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: MACRI' UBALDA, Presidente
BA LF, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2426/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 - CF_Difensore
Difensore 3 CF_Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12478/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 20/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P501037-2022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7543/2025 depositato il 11/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.12478/2024, depositata il 20-8-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso:
- che il ricorrente aveva impugnato l'avviso di accertamento e atto di contestuale irrogazione delle sanzioni n.TF501P501037/2022 per IRPEF e addizionali regionali e comunali relative al periodo d'imposta 2016, notificato il 21 dicembre 2022;
-che l'avviso di accertamento aveva attribuito all' Res_1 un reddito da lavoro dipendente pari a 57.291,84 euro percepito dalla Società_1 (AN) e Società 2 (RA); era stata recuperata, quindi, una maggiore IRPEF di € 18.160,00, un'addizionale regionale di € 1.163,00 e un'addizionale comunale di € 458,00 oltre alle sanzioni per l'omessa dichiarazione dei redditi prodotti all'estero, redditi da tassarsi in Italia, in applicazione dell'articolo 2, secondo comma TUIR;
-che il ricorrente aveva sostenuto di essere stato fiscalmente residente in [...]nel 2016 (ove peraltro era stato considerato tale e ove aveva presentato la dichiarazione dei redditi pagando le relative imposte) ed aveva invocato la convenzione italo-francese del 07/01/1992 n. 20 e, in particolare le tie breaker rules (disposizioni specifiche volte a dirimere i casi in cui il contribuente possa essere considerato fiscalmente residente in più di uno Stato contraente) di cui all'art. 4 della citata Convenzione;
-che in via subordinata, il ricorrente aveva chiesto dichiararsi illegittimo l'avviso di accertamento impugnato nella parte in cui l'Ufficio non aveva riconosciuto il credito per le imposte assolte all'estero e dunque di voler rideterminare le eventuali maggiori imposte dovute;
-che la parte resistente l'Agenzia delle Entrate aveva ribadito la correttezza del proprio operato in quanto
I'Res_1, non avendo provveduto alla cancellazione dall'anagrafe italiana e non essendosi iscritto all'A.I.R.
E., doveva essere considerato residente fiscale in Italia nel 2016, con l'obbligo di dichiarare i redditi percepiti all'estero.
La Corte provinciale aveva accolto il ricorso rilevando che nel caso di specie doveva trovare applicazione la convenzione tra Italia e RA che impone di assoggettare il contribuente a imposta nello Stato francese nel caso in cui avesse fissato in quel paese il suo principale centro di interesse (contratto di locazione di immobile ubicato, per l'appunto, in RA;
pagamento delle relative utenze, ivi compresa quella telefonica e di Internet). Aveva compensato tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione l'Agenzia delle Entrate D.P. II di Napoli rappresentando che ai sensi dell'art. 3 del TUIR: "l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti, da tutti i redditi posseduti, al netto degli oneri deducibili..." e che l'articolo 2, comma 2 dello stesso DPR 917/1986, nella versione vigente ratione temporis, prevedeva che ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti in Italia le persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta (ovvero per più di 183 giorni all'anno) presentino i seguenti requisiti tra loro alternativi, ossia che: 1) siano iscritte all'anagrafe della popolazione residente;
2) che abbiano fissato il proprio domicilio in Italia;
3) che abbiano stabilito in Italia la propria residenza come definita dal codice civile (dimora abituale); appare, dunque, sufficiente che si verifichi anche una sola delle suddette condizioni, perché un soggetto venga considerato fiscalmente residente in Italia, con conseguente obbligo di dichiarare nello Stato, tutti i redditi conseguiti, ovunque prodotti.
Aveva aggiunto che la disciplina del regime fiscale dei redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero, è dettata dall'art. 15 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, ai cui criteri fanno riferimento buona parte delle convenzioni stipulate dall'Italia con gli altri Stati dell'Unione Europea. Tale norma regolamenta la ripartizione tra gli stati contraenti, della potestà impositiva, con riguardo al reddito derivante dalle prestazioni di lavoro dipendente, disponendo: "i salari, gli stipendi e le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato,
a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili anche in questo altro Stato". Dunque, tali redditi sono imponibili nel Paese di residenza del contribuente e, laddove l'attività venga svolta nello Stato estero, questi sono imponibili anche in quest'ultimo (c.d. tassazione concorrente).
A seguito dell'attività istruttoria condotta nei confronti del contribuente, sia mediante la richiesta della documentazione attinente alla sua posizione fiscale nell'anno 2016, sia mediante l'osservazione dei dati presenti in Anagrafe Tributaria, era emerso che l'Resistente_1, percettore di redditi da lavoro dipendente in
AN (nel periodo Gennaio/Maggio 2016) ed in RA (nel periodo Giugno/Dicembre 2016) non risultava aver effettuato alcuna iscrizione all'A.I.R.E (circostanza confermata dallo stesso ricorrente) e, sebbene iscritto nel registro della popolazione residente del Comune di Castellammare di Stabia, non aveva prodotto alcuna dichiarazione fiscale in Italia, ancorché in materia di imposte dirette, i soggetti iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, si considerano in ogni caso residenti, e dunque soggetti all'imposizione in Italia. Aveva concluso per la conferma dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari.
Si era costituita la parte appellata Resistente_1 chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato, riproponendo il motivo subordinato di ricorso concernente il riconoscimento delle imposte comunque pagate all'estero; con vittoria di spese e onorari.
All'odierna udienza sono comparsi il rappresentante dell'Ufficio appellante e il difensore della parte appellata che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
L'art. 4 della Convenzione Italia-RA contro le doppie imposizioni fiscali stabilisce che "Ai fini della presente
Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato ...".
L'art.2 del T.U.I.R (D.P.R. 917/1986) stabilisce che soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato (co.1) e che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente (co.2).
Quindi, chi ha la residenza anagrafica nel territorio nello Stato per oltre 183 giorni è considerato residente in Italia.
Ancora l'art.3 stabilisce che l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.
Infine, l'art. 165 statuisce che se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione (comma
1) e che la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata (comma 8).
Nel caso di specie non è contestato che l'Res_1 pur mantenendo la residenza in Italia nel 2016 abbia svolto la sua attività lavorativa all'estero ivi pagando le relative imposte. Non vi dubbio, altresì, che fosse tenuto ai sensi delle norme del TUIR- a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, indicando i redditi percepiti all'estero e le imposte ivi pagate.
E' vero che il co.8 dell'art. 165 del TUIR stabilisce che l'omessa presentazione della dichiarazione o l'omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi prodotti all'estero esclude la possibilità di beneficiare della detrazione delle imposte pagate, ma la più recente giurisprudenza della Suprema Corte si sta consolidando nel senso che in tema di imposte corrisposte all'estero da un cittadino italiano residente in altro Stato, il divieto di doppia imposizione, fondato su obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano, comporta il riconoscimento di un credito di imposta ai contribuenti, residenti fiscali in altro Stato, per le imposte già assolte all'estero e l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o l'omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione dei redditi, presentata in Italia, non opera come causa di decadenza da detto beneficio fiscale (in tali esatti termini, recentissimamente, Sez. 5, Ordinanza n. 28801 del 08/11/2024; Rv.
672674 01; in senso conforme Sez. Trib Sentenza n.24205 del 19-9-2024 e ancora Sez. 5, Ordinanza n.
9725 del 14/04/2021; Rv. 660938-01).
In conclusione, deve essere accolto il motivo subordinato secondo cui al ricorrente -indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia- spettava il riconoscimento del credito per le imposte assolte all'estero con conseguente rideterminazione delle eventuali maggiori imposte dovute e delle sanzioni eventualmente applicabili.
L'accoglimento parziale dell'appello (e del ricorso) giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione e compensa le spese di lite