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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2024, n. 19117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19117 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI GO CA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61 n.7 C.P., con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto;
udito il difensore, l'avvocato FERRARA GIUSEPPE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 19117 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 18/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso in primo grado nei confronti di GA ME UC in ordine a dieci truffe, ritenute in continuazione tra loro, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite paril civili. Si tratta di condotte fraudolente attribuite all'agente immobiliare titolare dell'agenzia LGM Property sia ai danni di soggetti interessati ad acquistare o prendere in locazione immobili nel capoluogo lombardo, sia ai danni di proprietari di immobili occupati dallo stesso GA ME a titolo di locazione. Gli è stato contestato, così, di aver condotto trattative, alcune volte anche senza titolo, con soggetti interessati all'acquisto o alla locazione di immobili, inducendoli in errore circa il buon esito dei singoli affari e così facendosi versare dagli stessi somme di denaro a titolo di caparra confirmatoria, deposito cauzionale e canoni di locazione, senza tuttavia mai onorare gli impegni contrattuali. Gli artifizi sono stati individuati nella produzione di falsa documentazione (quali contratti e ricevute di bonifici) e nella rappresentazione di false giustificazioni circa il mancato tempestivo adempimento delle obbligazioni assunte. In altri casi, invece, gli veniva contestato di aver preso in locazione un immobile inducendo in errore i proprietari circa l'avvenuto pagamento dei canoni i locazione, attraverso l'utilizzo di false ricevute di bonifici in realtà mai eseguiti. La Corte di appello nell'esaminare i diversi episodi non ha seguito il criterio progressivo dei capi di imputazione, ma li ha raggruppati in base ad elementi comuni e di collegamento: 1.1. Con riferimento ai reati di cui ai capi 3, 7 e 8, relativi tutti all'appartamento in via Cesare Correnti n. 11, si è evidenziato trattarsi di artifici attraverso i quali si faceva consegnare dal proprietario dell'appartamento le chiavi dello stesso per farlo visionare a persona indicata come ON MA, poi rivelatasi inesistente, comunicando di aver effettuato un bonifico per la consegna, mai ricevuto dal proprietario e poi prendendo in locazione l'immobile, del quale otteneva così la disponibilità senza però, pagare mai alcun canone;
contemporaneamente, invece, mostrava l'appartamento a più persone interessate con le quali stipulava contratti di locazione o sublocazione ed otteneva somme di denaro, in un caso perfino mostrando una registrazione del contratto, documentazione circa l'ultimazione dei lavori e l'acquisto di un televisore). 1.2. Con riferimento ai capi 5 e 6, relativi ad appartamento in via Carlo Torre, la Corte territoriale ha evidenziato trattarsi della concessione in locazione del bene a quattro persone diverse, ricevendo somme consistenti, sempre come deposito cauzionale e compenso di mediazione, e pattuendo date di consegna poi non onorate, in relazione ad immobile del quale il GA ME non aveva la disponibilità. 2 1.3. Nel caso di cui al capo n. 4 si trattava di locazione di appartamento di cui il ricorrente era locatario con facoltà di sublocazione„ in relazione al quale riceveva deposito cauzionale, canoni del primo trimestre e compenso di mediazione, poi adducendo ragioni diverse e non dimostrate che inducevano i contraenti a far alloggiare le figlie universitarie in albergo, mostrando copia di un bonifico la cui somma non veniva mai accreditata. 1.4. Anche l'immobile di cui al capo 2 non veniva consegnato, nonostante la sottoscrizione della proposta di locazione ed il pagamento di tre mensilità come anticipo, poi diventate sei adducendo perplessità dei proprietari circa l'affidabilità dell'interessato, oltre provvigioni e spese di registrazione del contratto , pur non avendo il GA ME mai ricevuto la disponibilità dell'immobile. 1.5. L'appartamento di cui al capo n. 10 veniva ritenuto concesso in locazione a soggetti che versavano quanto pattuito a titolo di caparra confirmatoria e provvigioni e, non ricevuta la consegna alla data pattuita, contattavano il marito della proprietaria, apprendendo che l'immobile era stato locato ad altri e che la persona indicata nel contratto non aveva alcuna titolarità dell'immobile. Il marito della proprietaria, chiamato anche in presenza del ricorrente, affermava di non avere alcun accordo con questo. 1.6. La truffa di cui al capo n. 9 è stata contestata al GA ME, invece, con riferimento non già alla stipula del contratto di locazione di un appartamento in piazza Castello a Milano, bensì con riferimento ad artifizi e raggiri attribuitigli nell'esecuzione del contratto, finalizzati a mantenere il possesso dell'immobile inducendo in errore i locatori circa l'adempimento degli obblighi contrattuali. 1.7. Da ultimo la Corte territoriale ha esaminato la contestazione di truffa di cui al capo 1, dalle caratteristiche diverse dalle altre, perché si tratta della vendia di un immobile che ha coinvolto il ricorrente quale mediatore, e gli viene attribuita la produzione di documentazione relativa all'operazione immobiliare con false rappresentazioni circa l'avvenuto versamento di somme a vario titolo dovute per il perfezionamento dell'operazione, falsamente attribuendosi con il compratore la qualifica di incaricato del venditore, e modificando le richieste di questo, così da ottenere il bonifico sul proprio conto di somme allo stesso destinate, ed ingannando l'acquirente AR sul trasferimento al venditore delle somme ricevute, sull'avvenuta registrazione del contratto e sul proprio ruolo. Con riferimento ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6,8 e 10 è stata riconosciuta anche l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. e, in relazione al capo 1, anche quella di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il GA ME deducendo, con tredici distinti motivi di impugnazione, la violazione della legge penale con riferimento a ciascun episodio, in relazione al riconoscimento delle aggravanti, al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. 2.1. Quanto al capo n. 1, si assume che le motivazioni della sentenza sarebbero contraddittorie, perché le dichiarazioni dei soggetti coinvolti nella vicenda divergono da quanto affermato dalla Corte di Appello, non essendosi il GA ME interposto all'agente immobiliare 3 GI come sostenuto dai giudici di merito, sicc:hé non poteva riconoscersi l'aggravante contestata, e non essendo provata la volontà del ricorrente di arrecare danno ingiusto né il fine di conseguire ingiusto profitto, non essendosi trovato in condizione di poter procedere all'accredito della somma ricevuta a titolo di caparra. 2.2. Quanto al capo n. 2 non vi sarebbe stato alcun raggiro, tanto che il GA ME aveva restituito la caparra prima di venire a conoscenza della querela proposta dalla persona offesa. 2.3. L'episodio di cui al capo n. 3 ad avviso del ricorrente integra un illecito meramente civile. 2.4. Con riferimento al capo n. 4 si assume che l'immobile non era stato consegnato per motivi estranei al ricorrente, in quanto illecitamenl:e occupato dal precedente inquilino, tanto che il GA ME si era adoperato per trovare un alloggio temporaneo alternativo. 2.5. La sentenza di appello aveva, poi, ritenuto inattendibili le dichiarazioni dell'imputato in ordine al capo n. 5 senza alcuna motivazione al riguardo. 2.6. Allo stesso modo, quanto al capo n. 6, la Corte non aveva considerato che il GA ME, nell'impossibilità di consegnare l'immobile in questione in quanto comodatario che non aveva trovato altro immobile dove trasferirsi temporaneamente, aveva corrisposto 350,00 euro alle persone offese per le spese sostenute nell'attesa dell'effettiva libe-azione. 2.7. Si assume che il querelante DI UL, proprietario dell'immobile di cui al capo n. 7, non avrebbe subito alcun danno dall'operazione di cui si tratta, né il ricorrente avrebbe ricevuto dallo stesso alcuna somma. 2.8. La condotta di cui al capo n. 8 non sarebbe penalmente rilevante perché è consentito agli agenti immobiliari di svolgere contemporaneamente trattative finalizzate ad ottenere condizioni di guadagno migliori. 2.9. Anche con riferimento alla truffa di cui al capo n.9 si assume che il ricorrente si sarebbe limitato a dichiarare di aver provveduto al pagamento del canone di locazione senza porre in essere alcun raggiro, sicché non ricorrerebbe alcuna truffa nell'esecuzione del contratto. 2.10. Analogamente al capo precedente, anche la mancata consegna dell'immobile di cui al capo n. 10 costituirebbe mero illecito civile, nel difetto di alcun artifizio e raggiro, così come di alcun ingiusto profitto. 2.11. Il GA ME con l'undicesimo capo di imputazione contesta il riconoscimento delle aggravanti di cui all'art. 61 n. 7 ed 11, assumendo di non aver mai "sfruttato" la propria qualità di mediatore immobiliare per porre in essere le condotte contestate, in quanto, a causa della complessa gestione pur non sempre coordinata delle proposte contrattuali, si è anche speso in diverse occasioni per proporre soluzioni alternative con riferimento alle mancate consegne. Quanto all'aggravante di cui al 61n. 7, si deduce che la rilevante gravità del danno non può essere valutata con riguardo al danno complessivo, bensì con riferimeni:o alle singole operazioni. 4 2.12. Con gli ultimi due motivi di impugnazione, infine, la difesa censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che si assume immotivato, ed il trattamento sanzionatorio troppo severo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, c:on riferimento alla maggior parte dei reati contestati, e negli altri casi sono aspecifici e manifestamente infondati. 1. Il primo motivo di ricorso, concernente il reato di cui al capo n. 1, il più grave tra quelli in contestazione, in particolare, è inammissibile perché prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospetta.zione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, riv. 207944). Peraltro, si tratta di motivo anche generico, in quanto non specifica quali sarebbero gli elementi valutati dai giudici di merito che sarebbero in contraddizione tra loro, né le ragioni di tale asserita contraddizione. Al contrario, la sentenza impugnata ha richiamato dichiarazioni del proprietario dell'immobile ER e dell'agente immobiliare GI coerenti tra loro nell'indicare di aver comunicato al GA ME che il bonifico dell'aspirante acquirente AR AO CC doveva essere effettuato sul conto corrente del venditore, tanto che il GI aveva anche comunicato l'IBAN al ricorrente, sicché senza vizi logici la scelta del GA ME di accreditare la caparra sul proprio conto è stata riconosciuta finalizzata all'appropriazione fraudolenta della somma erogata dall'aspirante acquirente. La violazione delle intese con il GI in ordine all'incarico da questo ricevuto in relazione al conto sul quale doveva essere effettuato il bonifico correttamente è stata riconosciuta integrare l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., così come alcuna illogicità può ravvisarsi nel riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. per essersi riconosciuta la rilevante entità del danno patrimoniale di 50.224,00 euro, subìto dall'aspirante acquirente AR AO CC: l'invocata giurisprudenza di questa corte secondo cui ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. al reato continuato, la valutazione del danno di rilevante gravità deve essere operata non con riguardo al danno complessivamente causato dalle plurime violazioni unificate dal vincolo, ma con riguardo al danno patrimoniale cagionato da ogni singolo reato (Sez. 6, n. 50792 del 28/03/2019 Rv. 277627) deve ritenersi, infatti, del tutto inconferente nel caso di specie, in quanto l'aggravante in parola risulta contestata e riconosciuta esclusivamente in relazione al reato di cui al capo 1 - con riferimento al quale è stata determinata la pena base - e non vi è collocazione geografica dei fatti che consenta di escludere la rilevante entità eli un danno dell'importo indicato. 5 Giova ricordare, peraltro, che secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa (e non già del territorio di riferimento), nel caso di specie ignote, solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando, come nel caso di specie, l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità (Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015, Rv. 264543, fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenuto sussistere l'aggravante con riferimento ad un danno ricompreso tra 20.000 e 50.000 euro, a prescindere dalla capacità economica delle vittime del reato;
cfr. anche Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Rv. 268446). 2. Anche le censure relative alla truffa di cui al capo n. 2 attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, atteso che la Corte territoriale ha evidenziato plurimi convergenti elementi dai quali è emerso che il GA ME non aveva la disponibilità dell'immobile concesso in locazione, sicché la restituzione della caparra è stata correttamente ritenuta un post factum rilevante solo ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. 3. Attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata e, comunque, sono manifestamente infondate, anche le censure rivolte dal ricorrente al percorso argonnentativo della Corte territoriale relativo ai capi di imputazione 3, 7, ed 8, concernenti l'appartamento in Milano, alla via Cesare Correnti n. 11, dovendosi riconoscere gli artifici e raggiri nell'indicazione di un locatario inesistente, artificio che ha consentito al ricorrente di ottenere la disponibilità dell'appartamento per effettuare una pluralità di truffe in danno di soggetti convinti di essere gli unici sottoscrittori del contratto, con danno per il proprietario costituito dal mancato pagamento dei canoni che, lungi dal costituire mero illecito civile, è stato ritenuto preordinato sin dall'inizio, in considerazione all'intenzione del ricorrente di disporre del bene solo per perpetrare altre truffe. 4. Anche le censure relative al capo n. 4 dell'imputazione si limitano a prospettare ricostruzioni alternative del fatto, peraltro senza confrontarsi con il rilievo che il GA ME non aveva, in concreto, la materiale disponibilità del bene per la cui locazione riceveva deposito cauzionale, canone di locazione per il primo trimestre e compenso per la mediazione, così come immune da vizi logici risulta la sentenza impugnata laddove, con riferimento ai reati di cui ai capi 5 e 6, relativi all'appartamento in via Carlo Torre, la Corte territoriale ha disatteso le dichiarazioni del ricorrente evidenziando trattarsi della concessione in locazione de bene a quattro persone diverse, ricevendo somme consistenti, sempre canne deposito cauzionale e compenso della mediazione, e pattuendo date di consegna che era consapevole di non poter onorare, perché relative ad immobile del quale non aveva la disponibilità. 5. Allo stesso modo, anche le censure ricolte dal ricorrente al giudizio di penale responsabilità in ordine alle truffe di cui ai capi 9 e 10 attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, peraltro difettando anche di aspecificità, laddove non si confrontano con le argomentazioni della Corte territoriale che ha riconosciuto gli artifici e raggiri idonei ad 6 integrare la fattispecie contestata nell'induzione in errore dei locatori dell'appartamento di cui al capo n. 9 prospettando loro il pagamento dei canoni con la produzione di false copie di bonifici mai effettuati, rassicurando sulle volture delle utenze anch'esse mai effettuate ed inviando falsi dati identificativi della registrazione del contratto. Analogamente, quanto al reato di cui al capo n. 10, la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto dei raggiri posti in essere dal GA ME concedendo in locazione a due persone un appartamento del quale non aveva la disponibilità, con contratto che indicava come locatore una persona che non era titolare dell'immobile, diversa dal proprietario che, invece, espressamente riferiva di non aver preso alcun accordo con il ricorrente. 6. Manifestamente infondato è anche l'undicesimo motivo di ricorso, atteso che la Corte territoriale ha dato adeguatamente della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 nei reati per i quali è contestata, avendo il ricorrente abusato della sua qualità di agente immobiliare. Quanto al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., si rileva che è stata contestata unicamente in relazione al reato base di cui al capo n. 1 e si rinvia, pertanto, a quanto sopra indicato al par. 1. 7. Attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, infine, le censure rivolte al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione fondata sulla serialità delle condotte, sui danni arrecati alle persone offese e sulla condotta anche successiva ai reati. Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). Analogamente, anche la graduazione della pena, fondata sui predetti elementi, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre 8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile INPS, che si liquidano come in dispositivo. 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61 n.7 C.P., con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto;
udito il difensore, l'avvocato FERRARA GIUSEPPE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 19117 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 18/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso in primo grado nei confronti di GA ME UC in ordine a dieci truffe, ritenute in continuazione tra loro, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite paril civili. Si tratta di condotte fraudolente attribuite all'agente immobiliare titolare dell'agenzia LGM Property sia ai danni di soggetti interessati ad acquistare o prendere in locazione immobili nel capoluogo lombardo, sia ai danni di proprietari di immobili occupati dallo stesso GA ME a titolo di locazione. Gli è stato contestato, così, di aver condotto trattative, alcune volte anche senza titolo, con soggetti interessati all'acquisto o alla locazione di immobili, inducendoli in errore circa il buon esito dei singoli affari e così facendosi versare dagli stessi somme di denaro a titolo di caparra confirmatoria, deposito cauzionale e canoni di locazione, senza tuttavia mai onorare gli impegni contrattuali. Gli artifizi sono stati individuati nella produzione di falsa documentazione (quali contratti e ricevute di bonifici) e nella rappresentazione di false giustificazioni circa il mancato tempestivo adempimento delle obbligazioni assunte. In altri casi, invece, gli veniva contestato di aver preso in locazione un immobile inducendo in errore i proprietari circa l'avvenuto pagamento dei canoni i locazione, attraverso l'utilizzo di false ricevute di bonifici in realtà mai eseguiti. La Corte di appello nell'esaminare i diversi episodi non ha seguito il criterio progressivo dei capi di imputazione, ma li ha raggruppati in base ad elementi comuni e di collegamento: 1.1. Con riferimento ai reati di cui ai capi 3, 7 e 8, relativi tutti all'appartamento in via Cesare Correnti n. 11, si è evidenziato trattarsi di artifici attraverso i quali si faceva consegnare dal proprietario dell'appartamento le chiavi dello stesso per farlo visionare a persona indicata come ON MA, poi rivelatasi inesistente, comunicando di aver effettuato un bonifico per la consegna, mai ricevuto dal proprietario e poi prendendo in locazione l'immobile, del quale otteneva così la disponibilità senza però, pagare mai alcun canone;
contemporaneamente, invece, mostrava l'appartamento a più persone interessate con le quali stipulava contratti di locazione o sublocazione ed otteneva somme di denaro, in un caso perfino mostrando una registrazione del contratto, documentazione circa l'ultimazione dei lavori e l'acquisto di un televisore). 1.2. Con riferimento ai capi 5 e 6, relativi ad appartamento in via Carlo Torre, la Corte territoriale ha evidenziato trattarsi della concessione in locazione del bene a quattro persone diverse, ricevendo somme consistenti, sempre come deposito cauzionale e compenso di mediazione, e pattuendo date di consegna poi non onorate, in relazione ad immobile del quale il GA ME non aveva la disponibilità. 2 1.3. Nel caso di cui al capo n. 4 si trattava di locazione di appartamento di cui il ricorrente era locatario con facoltà di sublocazione„ in relazione al quale riceveva deposito cauzionale, canoni del primo trimestre e compenso di mediazione, poi adducendo ragioni diverse e non dimostrate che inducevano i contraenti a far alloggiare le figlie universitarie in albergo, mostrando copia di un bonifico la cui somma non veniva mai accreditata. 1.4. Anche l'immobile di cui al capo 2 non veniva consegnato, nonostante la sottoscrizione della proposta di locazione ed il pagamento di tre mensilità come anticipo, poi diventate sei adducendo perplessità dei proprietari circa l'affidabilità dell'interessato, oltre provvigioni e spese di registrazione del contratto , pur non avendo il GA ME mai ricevuto la disponibilità dell'immobile. 1.5. L'appartamento di cui al capo n. 10 veniva ritenuto concesso in locazione a soggetti che versavano quanto pattuito a titolo di caparra confirmatoria e provvigioni e, non ricevuta la consegna alla data pattuita, contattavano il marito della proprietaria, apprendendo che l'immobile era stato locato ad altri e che la persona indicata nel contratto non aveva alcuna titolarità dell'immobile. Il marito della proprietaria, chiamato anche in presenza del ricorrente, affermava di non avere alcun accordo con questo. 1.6. La truffa di cui al capo n. 9 è stata contestata al GA ME, invece, con riferimento non già alla stipula del contratto di locazione di un appartamento in piazza Castello a Milano, bensì con riferimento ad artifizi e raggiri attribuitigli nell'esecuzione del contratto, finalizzati a mantenere il possesso dell'immobile inducendo in errore i locatori circa l'adempimento degli obblighi contrattuali. 1.7. Da ultimo la Corte territoriale ha esaminato la contestazione di truffa di cui al capo 1, dalle caratteristiche diverse dalle altre, perché si tratta della vendia di un immobile che ha coinvolto il ricorrente quale mediatore, e gli viene attribuita la produzione di documentazione relativa all'operazione immobiliare con false rappresentazioni circa l'avvenuto versamento di somme a vario titolo dovute per il perfezionamento dell'operazione, falsamente attribuendosi con il compratore la qualifica di incaricato del venditore, e modificando le richieste di questo, così da ottenere il bonifico sul proprio conto di somme allo stesso destinate, ed ingannando l'acquirente AR sul trasferimento al venditore delle somme ricevute, sull'avvenuta registrazione del contratto e sul proprio ruolo. Con riferimento ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6,8 e 10 è stata riconosciuta anche l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. e, in relazione al capo 1, anche quella di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il GA ME deducendo, con tredici distinti motivi di impugnazione, la violazione della legge penale con riferimento a ciascun episodio, in relazione al riconoscimento delle aggravanti, al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. 2.1. Quanto al capo n. 1, si assume che le motivazioni della sentenza sarebbero contraddittorie, perché le dichiarazioni dei soggetti coinvolti nella vicenda divergono da quanto affermato dalla Corte di Appello, non essendosi il GA ME interposto all'agente immobiliare 3 GI come sostenuto dai giudici di merito, sicc:hé non poteva riconoscersi l'aggravante contestata, e non essendo provata la volontà del ricorrente di arrecare danno ingiusto né il fine di conseguire ingiusto profitto, non essendosi trovato in condizione di poter procedere all'accredito della somma ricevuta a titolo di caparra. 2.2. Quanto al capo n. 2 non vi sarebbe stato alcun raggiro, tanto che il GA ME aveva restituito la caparra prima di venire a conoscenza della querela proposta dalla persona offesa. 2.3. L'episodio di cui al capo n. 3 ad avviso del ricorrente integra un illecito meramente civile. 2.4. Con riferimento al capo n. 4 si assume che l'immobile non era stato consegnato per motivi estranei al ricorrente, in quanto illecitamenl:e occupato dal precedente inquilino, tanto che il GA ME si era adoperato per trovare un alloggio temporaneo alternativo. 2.5. La sentenza di appello aveva, poi, ritenuto inattendibili le dichiarazioni dell'imputato in ordine al capo n. 5 senza alcuna motivazione al riguardo. 2.6. Allo stesso modo, quanto al capo n. 6, la Corte non aveva considerato che il GA ME, nell'impossibilità di consegnare l'immobile in questione in quanto comodatario che non aveva trovato altro immobile dove trasferirsi temporaneamente, aveva corrisposto 350,00 euro alle persone offese per le spese sostenute nell'attesa dell'effettiva libe-azione. 2.7. Si assume che il querelante DI UL, proprietario dell'immobile di cui al capo n. 7, non avrebbe subito alcun danno dall'operazione di cui si tratta, né il ricorrente avrebbe ricevuto dallo stesso alcuna somma. 2.8. La condotta di cui al capo n. 8 non sarebbe penalmente rilevante perché è consentito agli agenti immobiliari di svolgere contemporaneamente trattative finalizzate ad ottenere condizioni di guadagno migliori. 2.9. Anche con riferimento alla truffa di cui al capo n.9 si assume che il ricorrente si sarebbe limitato a dichiarare di aver provveduto al pagamento del canone di locazione senza porre in essere alcun raggiro, sicché non ricorrerebbe alcuna truffa nell'esecuzione del contratto. 2.10. Analogamente al capo precedente, anche la mancata consegna dell'immobile di cui al capo n. 10 costituirebbe mero illecito civile, nel difetto di alcun artifizio e raggiro, così come di alcun ingiusto profitto. 2.11. Il GA ME con l'undicesimo capo di imputazione contesta il riconoscimento delle aggravanti di cui all'art. 61 n. 7 ed 11, assumendo di non aver mai "sfruttato" la propria qualità di mediatore immobiliare per porre in essere le condotte contestate, in quanto, a causa della complessa gestione pur non sempre coordinata delle proposte contrattuali, si è anche speso in diverse occasioni per proporre soluzioni alternative con riferimento alle mancate consegne. Quanto all'aggravante di cui al 61n. 7, si deduce che la rilevante gravità del danno non può essere valutata con riguardo al danno complessivo, bensì con riferimeni:o alle singole operazioni. 4 2.12. Con gli ultimi due motivi di impugnazione, infine, la difesa censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che si assume immotivato, ed il trattamento sanzionatorio troppo severo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, c:on riferimento alla maggior parte dei reati contestati, e negli altri casi sono aspecifici e manifestamente infondati. 1. Il primo motivo di ricorso, concernente il reato di cui al capo n. 1, il più grave tra quelli in contestazione, in particolare, è inammissibile perché prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospetta.zione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, riv. 207944). Peraltro, si tratta di motivo anche generico, in quanto non specifica quali sarebbero gli elementi valutati dai giudici di merito che sarebbero in contraddizione tra loro, né le ragioni di tale asserita contraddizione. Al contrario, la sentenza impugnata ha richiamato dichiarazioni del proprietario dell'immobile ER e dell'agente immobiliare GI coerenti tra loro nell'indicare di aver comunicato al GA ME che il bonifico dell'aspirante acquirente AR AO CC doveva essere effettuato sul conto corrente del venditore, tanto che il GI aveva anche comunicato l'IBAN al ricorrente, sicché senza vizi logici la scelta del GA ME di accreditare la caparra sul proprio conto è stata riconosciuta finalizzata all'appropriazione fraudolenta della somma erogata dall'aspirante acquirente. La violazione delle intese con il GI in ordine all'incarico da questo ricevuto in relazione al conto sul quale doveva essere effettuato il bonifico correttamente è stata riconosciuta integrare l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., così come alcuna illogicità può ravvisarsi nel riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. per essersi riconosciuta la rilevante entità del danno patrimoniale di 50.224,00 euro, subìto dall'aspirante acquirente AR AO CC: l'invocata giurisprudenza di questa corte secondo cui ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. al reato continuato, la valutazione del danno di rilevante gravità deve essere operata non con riguardo al danno complessivamente causato dalle plurime violazioni unificate dal vincolo, ma con riguardo al danno patrimoniale cagionato da ogni singolo reato (Sez. 6, n. 50792 del 28/03/2019 Rv. 277627) deve ritenersi, infatti, del tutto inconferente nel caso di specie, in quanto l'aggravante in parola risulta contestata e riconosciuta esclusivamente in relazione al reato di cui al capo 1 - con riferimento al quale è stata determinata la pena base - e non vi è collocazione geografica dei fatti che consenta di escludere la rilevante entità eli un danno dell'importo indicato. 5 Giova ricordare, peraltro, che secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa (e non già del territorio di riferimento), nel caso di specie ignote, solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando, come nel caso di specie, l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità (Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015, Rv. 264543, fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenuto sussistere l'aggravante con riferimento ad un danno ricompreso tra 20.000 e 50.000 euro, a prescindere dalla capacità economica delle vittime del reato;
cfr. anche Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Rv. 268446). 2. Anche le censure relative alla truffa di cui al capo n. 2 attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, atteso che la Corte territoriale ha evidenziato plurimi convergenti elementi dai quali è emerso che il GA ME non aveva la disponibilità dell'immobile concesso in locazione, sicché la restituzione della caparra è stata correttamente ritenuta un post factum rilevante solo ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. 3. Attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata e, comunque, sono manifestamente infondate, anche le censure rivolte dal ricorrente al percorso argonnentativo della Corte territoriale relativo ai capi di imputazione 3, 7, ed 8, concernenti l'appartamento in Milano, alla via Cesare Correnti n. 11, dovendosi riconoscere gli artifici e raggiri nell'indicazione di un locatario inesistente, artificio che ha consentito al ricorrente di ottenere la disponibilità dell'appartamento per effettuare una pluralità di truffe in danno di soggetti convinti di essere gli unici sottoscrittori del contratto, con danno per il proprietario costituito dal mancato pagamento dei canoni che, lungi dal costituire mero illecito civile, è stato ritenuto preordinato sin dall'inizio, in considerazione all'intenzione del ricorrente di disporre del bene solo per perpetrare altre truffe. 4. Anche le censure relative al capo n. 4 dell'imputazione si limitano a prospettare ricostruzioni alternative del fatto, peraltro senza confrontarsi con il rilievo che il GA ME non aveva, in concreto, la materiale disponibilità del bene per la cui locazione riceveva deposito cauzionale, canone di locazione per il primo trimestre e compenso per la mediazione, così come immune da vizi logici risulta la sentenza impugnata laddove, con riferimento ai reati di cui ai capi 5 e 6, relativi all'appartamento in via Carlo Torre, la Corte territoriale ha disatteso le dichiarazioni del ricorrente evidenziando trattarsi della concessione in locazione de bene a quattro persone diverse, ricevendo somme consistenti, sempre canne deposito cauzionale e compenso della mediazione, e pattuendo date di consegna che era consapevole di non poter onorare, perché relative ad immobile del quale non aveva la disponibilità. 5. Allo stesso modo, anche le censure ricolte dal ricorrente al giudizio di penale responsabilità in ordine alle truffe di cui ai capi 9 e 10 attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, peraltro difettando anche di aspecificità, laddove non si confrontano con le argomentazioni della Corte territoriale che ha riconosciuto gli artifici e raggiri idonei ad 6 integrare la fattispecie contestata nell'induzione in errore dei locatori dell'appartamento di cui al capo n. 9 prospettando loro il pagamento dei canoni con la produzione di false copie di bonifici mai effettuati, rassicurando sulle volture delle utenze anch'esse mai effettuate ed inviando falsi dati identificativi della registrazione del contratto. Analogamente, quanto al reato di cui al capo n. 10, la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto dei raggiri posti in essere dal GA ME concedendo in locazione a due persone un appartamento del quale non aveva la disponibilità, con contratto che indicava come locatore una persona che non era titolare dell'immobile, diversa dal proprietario che, invece, espressamente riferiva di non aver preso alcun accordo con il ricorrente. 6. Manifestamente infondato è anche l'undicesimo motivo di ricorso, atteso che la Corte territoriale ha dato adeguatamente della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 nei reati per i quali è contestata, avendo il ricorrente abusato della sua qualità di agente immobiliare. Quanto al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., si rileva che è stata contestata unicamente in relazione al reato base di cui al capo n. 1 e si rinvia, pertanto, a quanto sopra indicato al par. 1. 7. Attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, infine, le censure rivolte al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione fondata sulla serialità delle condotte, sui danni arrecati alle persone offese e sulla condotta anche successiva ai reati. Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). Analogamente, anche la graduazione della pena, fondata sui predetti elementi, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre 8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile INPS, che si liquidano come in dispositivo. 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente