CASS
Sentenza 3 settembre 2024
Sentenza 3 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/09/2024, n. 33352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33352 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SK MT, nata in [...] il [...] avverso la ordinanza in data 27.7.2023 del Tribunale di Piacenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 27.7.2023 il Tribunale di Piacenza ha rigettato l'opposizione proposta ex art. 183 quater disp. att. cod. proc. pen. da KU Lumturi in relazione al sequestro preventivo di un immobile sito in Piacenza in via Nasalli Rocca n.11 piano T-S1, di cui chiedeva la restituzione e il dissequestro sostenendo che si trattasse di bene nella sua proprietà esclusiva senza alcuna interposizione fittizia in favore del fratello KU LL, nei cui confronti era stata emanata dal G.E. la misura cautelare reale ai sensi degli artt. 321, secondo comma cod. proc. pen., 240 bis cod. pen. e 85 bis d.P.R.309/1990, in quanto condannato per il reato di cui all'art. 73 del medesimo decreto. Nel rigettare l'opposizione sul Penale Sent. Sez. 3 Num. 33352 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 01/02/2024 rilievo che non vi fosse alcun elemento a sostegno della pretesa riconducibilità del bene in via esclusiva alla ricorrente, il Tribunale adito ha contestualmente ordinato, in accoglimento della richiesta del Pm, la confisca del suddetto immobile 2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha interposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando quar i quali lamenta: 2.1) la ritenuta inutilizzabilità, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 234 cod. proc. pen., delle dichiarazioni scritte rese dalle proprie sorelle e dalla madre attestanti la proprietà effettiva del bene in capo all'istante che del tutto erroneamente erano state qualificate atti di indagine difensiva, trattandosi invece di documenti di natura dichiarativa provenienti dalla proprietaria alla stregua di dichiarazioni sostitutive di atti personali ex art. 46 d.P.R.445/2000 ovvero di atti notori ex art. 47 del medesimo decreto, con l'allegato documento di identità delle dichiaranti, i quali avrebbero dovuto costituire oggetto di valutazione da parte del giudice;
2.2) la ritenuta inutilizzabilità della suddetta documentazione che quand'anche riconducibile agli artt. 391 bis e 391 ter cod. proc. pen. era compatibile con un procedimento allo stato degli atti che non prevede il contraddittorio dibattimentale, con conseguente relativizzazione del divieto normativo a fronte di dichiarazioni prodotte in forma integrale, così come erano pervenute al difensore, prive di alterazioni e con dimostrazione attraverso la copia del documento di identità ad esse allegato, della loro provenienza, nonché precedute dalla lettera di invito redatta in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 391 bis cod. proc. pen.; 2.3) l'inosservanza dell'art. 240 bis primo comma cod. pen. non essendo stata fornita alcuna dimostrazione della disponibilità del bene immobile in capo al condannato, rilevando come l'assunta coabitazione dei due fratelli in detto appartamento fosse smentita non solo dalle dichiarazioni dei familiari sopra indicate - attestanti che l'istante aveva vissuto fino al marzo 2011 in casa delle sorelle e si era poi trasferita in un appartamento ubicato nella stessa via di quello oggetto della misura cautelare ma ad un diverso numero civico, condotto in locazione, mentre il fratello aveva risieduto ininterrottamente dal 2012 fino al suo arresto, avvenuto nel 2015, presso l'abitazione dei propri genitori -, ma altresì dalle sue dichiarazioni senza che gli stretti rapporti personali intercorrenti con il germano fossero supportati da alcun elemento probatorio o indiziario, nessuna indagine essendo stata compiuta al fine di accertare chi si fosse occupato delle trattative per l'acquisto dell'appartamento de quo;
2.4) il vizio motivazionale in relazione alla asserita provenienza illecita del danaro impiegato per l'acquisto del bene, laddove la tracciabilità della maggior parte delle somme versate, trattandosi di assegni bancari, di un assegno circolare, di bonifici pervenuti sul proprio conto corrente e di un prestito ottenuto dalla banca 2 costituisce la dimostrazione che si trattava di liquidità propria della istante, non riconducibile in alcun modo all'attività di spaccio di stupefacenti del fratello CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le censure volte a contestare con i primi due motivi di ricorso l'inutilizzabilità delle dichiarazioni sottoscritte dai familiari della KU sono manifestamente infondate. Il Tribunale di Piacenza, nel rilevare come gli atti di indagine difensivi, costituiti dalle dichiarazioni sottoscritte da KU SO, KU SI e KU Hava, rispettivamente sorelle e madre della ricorrente, a sostegno delle ragioni di quest'ultima, fossero privi sia dell'autenticazione del difensore, sia della relazione resa da quest'ultimo in conformità a quanto prescritto ex lege, correttamente ne ha dichiarato, stante la mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 391 ter cod. proc. pen., l'inutilizzabilità, peraltro trasmettendo, a fronte dei riscontrati inadempimenti, il provvedimento al Consiglio dell'ordine forense per le valutazioni in tema di illecito disciplinare. Intanto, infatti, le indagini difensive possono trovare ingresso nel processo penale in quanto alla mancanza del contraddittorio nel momento di acquisizione della prova sopperiscano le modalità e il rispetto dei limiti specificamente contemplati dall'art. 391 ter cod. proc. pen. per la loro formazione, volti ad assicurare la certezza dell'epoca in cui sono state rilasciate (lett.a), la certezza della loro provenienza così come del soggetto che ne fa richiesta (lett. b), la consapevolezza, acquisita dagli avvertimenti ricevuti dal difensore, da parte dei dichiaranti delle finalità perseguite attraverso le loro dichiarazioni, dei divieti, degli obblighi, delle facoltà e delle responsabilità penali ad esse collegate (lett.c) e la conoscenza dei fatti sui quali vertono le dichiarazioni (lett.d), cui deve accompagnarsi la relazione dell'attività svolta in osservanza alle suddette prescrizioni formalmente sottoscritta dal difensore o da un suo sostituto. La mancata osservanza di tali modalità è espressamente sanzionata dall'inutilizzabilità ai sensi del sesto comma dell'art. 391 bis cod. proc. pen., dovendosi al riguardo sottolineare come la normativa introdotta dalla L. n. 397 del 2000 abbia attribuito una specifica valenza procedinnentale all'attività difensiva, formalizzandola intorno all'area di possibile indagine e rendendo tipici gli atti principali, con l'indicazione delle modalità, della documentazione ed utilizzazione degli stessi. Nessuna interpretazione relativista può essere, pertanto, patrocinata, così come vorrebbe il ricorrente, a fronte di un'inutilizzabilità patologica, ovverosia ricorrente ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. in presenza di prove 3 illegittimamente acquisite, vale a dire violando una specifica norma processuale che disponga il divieto. Nè dalla circostanza che le disposizioni contenute nei commi precedenti all'art. 391-bis cod. proc. pen., comma 6 attengano, come già osservato nella sentenza di questa Corte n. 36036 del 28/11/2013, alla tutela di interessi superiori e le condotte imposte al difensore siano suscettibili di integrare, ove violate, un illecito disciplinare, possono trarsi ragioni di una lettura limitativa della sanzione, espressamente prevista, della inutilizzabilità delle "dichiarazioni" e delle "informazioni", "ricevute" e rispettivamente "assunte" in violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, e quindi anche della previsione di cui all'ultima parte del comma 2 del medesimo articolo, alla cui stregua le dichiarazioni e le informazioni sono "da documentare secondo le modalità previste dall'art. 391- ter". L'inutilizzabilità è infatti la conseguenza processuale, rilevabile anche di ufficio, dell'inosservanza dei divieti all'ammissione delle prove o delle regole previste per la loro acquisizione. Orbene, trattandosi nel caso di specie di dichiarazioni autonomamente rese dalle scriventi, corredate dalla fotocopia del documento di identità, in risposta alla richiesta di un elenco di domande inviate via mail dal difensore, sia pure accompagnata dagli avvisi di cui all'art. 391 bis terzo comma cod. proc. pen., e trasmessa anch'essa via e-mail ai destinatari, le conclusioni raggiunte dal G.E. in ordine alla loro inutilizzabilità devono ritenersi, già con riferimento a tale primo punto, pienamente conformi al dato normativo (Sez. 3, n. 2017 del 15/07/2003, Laghezza, Rv. 227390; Sez. F, n. 34554 del 25/07/2003, Jovanovic, Rv. 228394). Emerge invero con palese evidenza come le suddette modalità non siano sufficienti ad attestare la effettiva provenienza delle risposte date in assenza del difensore, resa vieppiù incerta dal mezzo di trasmissione che, in quanto costituito da un'e- mail ordinaria (circostanza di cui dà atto lo stesso ricorso: v. pag. 6, nonché gli atti allegati), e non già da Pec, ed in assenza di firma digitale, non ne consente di accertare la riferibilità ai dichiaranti. A ciò si aggiunge la mancata allegazione della relazione scritta prevista dall'art. 391 ter cod. proc. pen.: non rileva che il difensore abbia in altro modo provveduto agli oneri di informazione contemplati dal precedente art. 391 bis, posto che la documentazione dell'avvenuta esposizione dei suddetti avvertimenti è esclusivamente costituita, stante la previsione a pena di inutilizzabilità contenuta nel sesto comma della medesima norma, dalla relazione sottoscritta dal difensore o da un suo sostituto, che proprio in ragione della sanzione comminata rispondente ad esigenze di logica formale e di coerenza sistematica, non ammette equipollenti (Sez. 3, Sentenza n. 17225 del 14/03/2023, Rv. 284555). Del resto, come già puntualizzato da un altro precedente arresto di questa Corte, la non sostituibilità della relazione prescritta dall'art. 391 ter cod. proc. pen. trova chiaro fondamento 4 nella circostanza che analoga verbalizzazione analitica è richiesta per l'attività del pubblico ministero e del giudice e nel rilievo che non vi sarebbe ragione di differenziare il regime di documentazione degli atti difensivi, assegnando a essi la legge la stessa rilevanza processuale (Sez. 1, Sentenza n. 36036 del 28/11/2013, Miceli, Rv. 261119). Né è possibile, come inopinatamente sostiene la difesa, superare la previsione legge annoverando le dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive nell'ambito dei documenti, dei quali è consentita, secondo quanto disposto dall'art. 234 cod. proc. pen., la libera utilizzazione, sia pure con le limitazioni di cui al terzo comma, a fini di prova. Non può, invero, prescindersi dal rilievo che ricompresi in tale categoria sono le attestazioni di "fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo" che, come ben chiarito da questa Corte nel suo supremo consesso, si distinguono nettamente dagli atti del procedimento perché sono formati, in conformità a quanto puntualizzato dalla Relazione al Progetto preliminare del vigente codice di rito, "al di fuori del processo nel quale si chiede o si dispone che essi facciano ingresso" (Sez. U, Sentenza n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267 in una fattispecie relativa alle videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell'ambito del procedimento penale). È dunque evidente che l'acquisizione di atti strettamente funzionali al processo ed avvenuta al suo interno, quali inequivocabilmente si configurano le dichiarazioni e l'assunzione di informazioni ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. pen. non possa mai essere ricondotta nel novero dei "documenti" (così Sez. 6, Sentenza n. 12921 del 28/02/2019, Galletti, Rv. 275645) e, men che meno, in quello delle prove atipiche, come pure sembra ipotizzare la difesa: basti al riguardo rilevare che se la prova atipica è quella, come recita testualmente l'art. 189 cod. proc. pen., "non disciplinata dalla legge", le dichiarazioni di persone informate sui fatti raccolte nel contesto delle indagini difensive sono, essendone la relativa acquisizione regolamentata dagli artt. 391 bis e segg. cod. proc. pen., automaticamente incluse nell'ambito delle prove tipiche. Ad abundantiam, deve essere rilevato come si ponga comunque al di fuori di ogni tracciato normativo l'invocata riconducibilità delle dichiarazioni in esame a quelle disciplinate dagli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, fuoriuscendo il loro contenuto dagli atti per i quali è consentito all'interessato redigere dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed essendo prive, quanto alla forma, dei requisiti necessari ad integrare dichiarazioni sostitutive di atti notori. 2. Deriva da queste stesse premesse l'inconsistenza del terzo motivo relativo alla pretesa valenza probatoria delle suddette dichiarazioni, il quale si svuota automaticamente di contenuto, in quanto assorbito dalla loro conclamata inutilizzabilità. 5 Va comunque osservato che anche sotto questo profilo la motivazione del Tribunale non presenta vizi rilevabili in questa sede, dovendosi considerare che l'ordinanza impugnata fonda la ritenuta interposizione fittizia non soltanto sul dato negativo conseguente all'inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte dal difensore, ma altresì in positivo sugli stretti legami intercorrenti tra l'odierna ricorrente e il fratello, tali da averla indotta ad ospitarlo "formalmente" per ben sei mesi presso la suddetta abitazione e dunque ad attestare falsamente la coabitazione a fini anagrafici. Rilievo che la difesa si limita genericamente a contestare, senza individuare alcuna aporia logica idonea a scardinare il coerente ragionamento deduttivo seguito dal G.E. 3. Se le doglianze finora esaminate non riescono ad inficiare la presunzione relativa alla disponibilità dell'immobile in capo al condannato, neppure il quarto motivo relativo al versamento della provvista da parte della formale intestataria supera il fondamento della confisca disposta ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen.. Va al riguardo puntualizzato che, pur non potendo la sola mera sproporzione tra il reddito o l'attività economica del terzo e il valore dei beni a lui intestati destrutturare, in sé considerata, la supposta intestazione formale delle res attinte dalla misura sanzionatoria, atteso che tale raffronto di proporzionalità è previsto dall'art. 240-bis cod. pen. con riguardo alla sola posizione dell'indagato o imputato e non alla posizione dei terzi, ciò nondimeno la sperequazione tra le disponibilità del terzo e le sue accumulazioni patrimoniali, lungi dal sancire presunzioni di legge quanto all'illiceità delle stesse accumulazioni, può costituire uno dei possibili elementi logici a sostegno dell'asserto accusatorio della natura fittizia dell'intestazione e della sostanziale disponibilità del bene in capo all'indagato o imputato, o, in contrapposizione a tale asserto, un argomento difensivo di segno opposto per superare lo stesso (Sez. 2, Sentenza n. 37880 del 15/06/2023, D'Angelo Rv. 285028; Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone, Rv. 254699). Tuttavia, il motivo in disamina si compone di censure meramente fattuali con le quali vengono addotte disponibilità finanziarie derivate da attività lavorativa svolta in via irregolare o frutto di prestiti e donazioni rimasti indimostrati e comunque inidonei a fornire sul piano della concretezza elementi a sostegno della titolarità effettiva dell'immobile in capo all'istante, laddove invece il provvedimento impugnato mette in evidenza la palese sproporzione tra le condizioni reddituali della KU, esercente l'attività di collaboratrice domestica, non attestati peraltro da nessuna dichiarazione di imposta, e il valore dell'immobile attinto dalla misura cautelare. All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo 6
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in data 1.2.2024
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 27.7.2023 il Tribunale di Piacenza ha rigettato l'opposizione proposta ex art. 183 quater disp. att. cod. proc. pen. da KU Lumturi in relazione al sequestro preventivo di un immobile sito in Piacenza in via Nasalli Rocca n.11 piano T-S1, di cui chiedeva la restituzione e il dissequestro sostenendo che si trattasse di bene nella sua proprietà esclusiva senza alcuna interposizione fittizia in favore del fratello KU LL, nei cui confronti era stata emanata dal G.E. la misura cautelare reale ai sensi degli artt. 321, secondo comma cod. proc. pen., 240 bis cod. pen. e 85 bis d.P.R.309/1990, in quanto condannato per il reato di cui all'art. 73 del medesimo decreto. Nel rigettare l'opposizione sul Penale Sent. Sez. 3 Num. 33352 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 01/02/2024 rilievo che non vi fosse alcun elemento a sostegno della pretesa riconducibilità del bene in via esclusiva alla ricorrente, il Tribunale adito ha contestualmente ordinato, in accoglimento della richiesta del Pm, la confisca del suddetto immobile 2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha interposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando quar i quali lamenta: 2.1) la ritenuta inutilizzabilità, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 234 cod. proc. pen., delle dichiarazioni scritte rese dalle proprie sorelle e dalla madre attestanti la proprietà effettiva del bene in capo all'istante che del tutto erroneamente erano state qualificate atti di indagine difensiva, trattandosi invece di documenti di natura dichiarativa provenienti dalla proprietaria alla stregua di dichiarazioni sostitutive di atti personali ex art. 46 d.P.R.445/2000 ovvero di atti notori ex art. 47 del medesimo decreto, con l'allegato documento di identità delle dichiaranti, i quali avrebbero dovuto costituire oggetto di valutazione da parte del giudice;
2.2) la ritenuta inutilizzabilità della suddetta documentazione che quand'anche riconducibile agli artt. 391 bis e 391 ter cod. proc. pen. era compatibile con un procedimento allo stato degli atti che non prevede il contraddittorio dibattimentale, con conseguente relativizzazione del divieto normativo a fronte di dichiarazioni prodotte in forma integrale, così come erano pervenute al difensore, prive di alterazioni e con dimostrazione attraverso la copia del documento di identità ad esse allegato, della loro provenienza, nonché precedute dalla lettera di invito redatta in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 391 bis cod. proc. pen.; 2.3) l'inosservanza dell'art. 240 bis primo comma cod. pen. non essendo stata fornita alcuna dimostrazione della disponibilità del bene immobile in capo al condannato, rilevando come l'assunta coabitazione dei due fratelli in detto appartamento fosse smentita non solo dalle dichiarazioni dei familiari sopra indicate - attestanti che l'istante aveva vissuto fino al marzo 2011 in casa delle sorelle e si era poi trasferita in un appartamento ubicato nella stessa via di quello oggetto della misura cautelare ma ad un diverso numero civico, condotto in locazione, mentre il fratello aveva risieduto ininterrottamente dal 2012 fino al suo arresto, avvenuto nel 2015, presso l'abitazione dei propri genitori -, ma altresì dalle sue dichiarazioni senza che gli stretti rapporti personali intercorrenti con il germano fossero supportati da alcun elemento probatorio o indiziario, nessuna indagine essendo stata compiuta al fine di accertare chi si fosse occupato delle trattative per l'acquisto dell'appartamento de quo;
2.4) il vizio motivazionale in relazione alla asserita provenienza illecita del danaro impiegato per l'acquisto del bene, laddove la tracciabilità della maggior parte delle somme versate, trattandosi di assegni bancari, di un assegno circolare, di bonifici pervenuti sul proprio conto corrente e di un prestito ottenuto dalla banca 2 costituisce la dimostrazione che si trattava di liquidità propria della istante, non riconducibile in alcun modo all'attività di spaccio di stupefacenti del fratello CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le censure volte a contestare con i primi due motivi di ricorso l'inutilizzabilità delle dichiarazioni sottoscritte dai familiari della KU sono manifestamente infondate. Il Tribunale di Piacenza, nel rilevare come gli atti di indagine difensivi, costituiti dalle dichiarazioni sottoscritte da KU SO, KU SI e KU Hava, rispettivamente sorelle e madre della ricorrente, a sostegno delle ragioni di quest'ultima, fossero privi sia dell'autenticazione del difensore, sia della relazione resa da quest'ultimo in conformità a quanto prescritto ex lege, correttamente ne ha dichiarato, stante la mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 391 ter cod. proc. pen., l'inutilizzabilità, peraltro trasmettendo, a fronte dei riscontrati inadempimenti, il provvedimento al Consiglio dell'ordine forense per le valutazioni in tema di illecito disciplinare. Intanto, infatti, le indagini difensive possono trovare ingresso nel processo penale in quanto alla mancanza del contraddittorio nel momento di acquisizione della prova sopperiscano le modalità e il rispetto dei limiti specificamente contemplati dall'art. 391 ter cod. proc. pen. per la loro formazione, volti ad assicurare la certezza dell'epoca in cui sono state rilasciate (lett.a), la certezza della loro provenienza così come del soggetto che ne fa richiesta (lett. b), la consapevolezza, acquisita dagli avvertimenti ricevuti dal difensore, da parte dei dichiaranti delle finalità perseguite attraverso le loro dichiarazioni, dei divieti, degli obblighi, delle facoltà e delle responsabilità penali ad esse collegate (lett.c) e la conoscenza dei fatti sui quali vertono le dichiarazioni (lett.d), cui deve accompagnarsi la relazione dell'attività svolta in osservanza alle suddette prescrizioni formalmente sottoscritta dal difensore o da un suo sostituto. La mancata osservanza di tali modalità è espressamente sanzionata dall'inutilizzabilità ai sensi del sesto comma dell'art. 391 bis cod. proc. pen., dovendosi al riguardo sottolineare come la normativa introdotta dalla L. n. 397 del 2000 abbia attribuito una specifica valenza procedinnentale all'attività difensiva, formalizzandola intorno all'area di possibile indagine e rendendo tipici gli atti principali, con l'indicazione delle modalità, della documentazione ed utilizzazione degli stessi. Nessuna interpretazione relativista può essere, pertanto, patrocinata, così come vorrebbe il ricorrente, a fronte di un'inutilizzabilità patologica, ovverosia ricorrente ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. in presenza di prove 3 illegittimamente acquisite, vale a dire violando una specifica norma processuale che disponga il divieto. Nè dalla circostanza che le disposizioni contenute nei commi precedenti all'art. 391-bis cod. proc. pen., comma 6 attengano, come già osservato nella sentenza di questa Corte n. 36036 del 28/11/2013, alla tutela di interessi superiori e le condotte imposte al difensore siano suscettibili di integrare, ove violate, un illecito disciplinare, possono trarsi ragioni di una lettura limitativa della sanzione, espressamente prevista, della inutilizzabilità delle "dichiarazioni" e delle "informazioni", "ricevute" e rispettivamente "assunte" in violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, e quindi anche della previsione di cui all'ultima parte del comma 2 del medesimo articolo, alla cui stregua le dichiarazioni e le informazioni sono "da documentare secondo le modalità previste dall'art. 391- ter". L'inutilizzabilità è infatti la conseguenza processuale, rilevabile anche di ufficio, dell'inosservanza dei divieti all'ammissione delle prove o delle regole previste per la loro acquisizione. Orbene, trattandosi nel caso di specie di dichiarazioni autonomamente rese dalle scriventi, corredate dalla fotocopia del documento di identità, in risposta alla richiesta di un elenco di domande inviate via mail dal difensore, sia pure accompagnata dagli avvisi di cui all'art. 391 bis terzo comma cod. proc. pen., e trasmessa anch'essa via e-mail ai destinatari, le conclusioni raggiunte dal G.E. in ordine alla loro inutilizzabilità devono ritenersi, già con riferimento a tale primo punto, pienamente conformi al dato normativo (Sez. 3, n. 2017 del 15/07/2003, Laghezza, Rv. 227390; Sez. F, n. 34554 del 25/07/2003, Jovanovic, Rv. 228394). Emerge invero con palese evidenza come le suddette modalità non siano sufficienti ad attestare la effettiva provenienza delle risposte date in assenza del difensore, resa vieppiù incerta dal mezzo di trasmissione che, in quanto costituito da un'e- mail ordinaria (circostanza di cui dà atto lo stesso ricorso: v. pag. 6, nonché gli atti allegati), e non già da Pec, ed in assenza di firma digitale, non ne consente di accertare la riferibilità ai dichiaranti. A ciò si aggiunge la mancata allegazione della relazione scritta prevista dall'art. 391 ter cod. proc. pen.: non rileva che il difensore abbia in altro modo provveduto agli oneri di informazione contemplati dal precedente art. 391 bis, posto che la documentazione dell'avvenuta esposizione dei suddetti avvertimenti è esclusivamente costituita, stante la previsione a pena di inutilizzabilità contenuta nel sesto comma della medesima norma, dalla relazione sottoscritta dal difensore o da un suo sostituto, che proprio in ragione della sanzione comminata rispondente ad esigenze di logica formale e di coerenza sistematica, non ammette equipollenti (Sez. 3, Sentenza n. 17225 del 14/03/2023, Rv. 284555). Del resto, come già puntualizzato da un altro precedente arresto di questa Corte, la non sostituibilità della relazione prescritta dall'art. 391 ter cod. proc. pen. trova chiaro fondamento 4 nella circostanza che analoga verbalizzazione analitica è richiesta per l'attività del pubblico ministero e del giudice e nel rilievo che non vi sarebbe ragione di differenziare il regime di documentazione degli atti difensivi, assegnando a essi la legge la stessa rilevanza processuale (Sez. 1, Sentenza n. 36036 del 28/11/2013, Miceli, Rv. 261119). Né è possibile, come inopinatamente sostiene la difesa, superare la previsione legge annoverando le dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive nell'ambito dei documenti, dei quali è consentita, secondo quanto disposto dall'art. 234 cod. proc. pen., la libera utilizzazione, sia pure con le limitazioni di cui al terzo comma, a fini di prova. Non può, invero, prescindersi dal rilievo che ricompresi in tale categoria sono le attestazioni di "fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo" che, come ben chiarito da questa Corte nel suo supremo consesso, si distinguono nettamente dagli atti del procedimento perché sono formati, in conformità a quanto puntualizzato dalla Relazione al Progetto preliminare del vigente codice di rito, "al di fuori del processo nel quale si chiede o si dispone che essi facciano ingresso" (Sez. U, Sentenza n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267 in una fattispecie relativa alle videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell'ambito del procedimento penale). È dunque evidente che l'acquisizione di atti strettamente funzionali al processo ed avvenuta al suo interno, quali inequivocabilmente si configurano le dichiarazioni e l'assunzione di informazioni ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. pen. non possa mai essere ricondotta nel novero dei "documenti" (così Sez. 6, Sentenza n. 12921 del 28/02/2019, Galletti, Rv. 275645) e, men che meno, in quello delle prove atipiche, come pure sembra ipotizzare la difesa: basti al riguardo rilevare che se la prova atipica è quella, come recita testualmente l'art. 189 cod. proc. pen., "non disciplinata dalla legge", le dichiarazioni di persone informate sui fatti raccolte nel contesto delle indagini difensive sono, essendone la relativa acquisizione regolamentata dagli artt. 391 bis e segg. cod. proc. pen., automaticamente incluse nell'ambito delle prove tipiche. Ad abundantiam, deve essere rilevato come si ponga comunque al di fuori di ogni tracciato normativo l'invocata riconducibilità delle dichiarazioni in esame a quelle disciplinate dagli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, fuoriuscendo il loro contenuto dagli atti per i quali è consentito all'interessato redigere dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed essendo prive, quanto alla forma, dei requisiti necessari ad integrare dichiarazioni sostitutive di atti notori. 2. Deriva da queste stesse premesse l'inconsistenza del terzo motivo relativo alla pretesa valenza probatoria delle suddette dichiarazioni, il quale si svuota automaticamente di contenuto, in quanto assorbito dalla loro conclamata inutilizzabilità. 5 Va comunque osservato che anche sotto questo profilo la motivazione del Tribunale non presenta vizi rilevabili in questa sede, dovendosi considerare che l'ordinanza impugnata fonda la ritenuta interposizione fittizia non soltanto sul dato negativo conseguente all'inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte dal difensore, ma altresì in positivo sugli stretti legami intercorrenti tra l'odierna ricorrente e il fratello, tali da averla indotta ad ospitarlo "formalmente" per ben sei mesi presso la suddetta abitazione e dunque ad attestare falsamente la coabitazione a fini anagrafici. Rilievo che la difesa si limita genericamente a contestare, senza individuare alcuna aporia logica idonea a scardinare il coerente ragionamento deduttivo seguito dal G.E. 3. Se le doglianze finora esaminate non riescono ad inficiare la presunzione relativa alla disponibilità dell'immobile in capo al condannato, neppure il quarto motivo relativo al versamento della provvista da parte della formale intestataria supera il fondamento della confisca disposta ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen.. Va al riguardo puntualizzato che, pur non potendo la sola mera sproporzione tra il reddito o l'attività economica del terzo e il valore dei beni a lui intestati destrutturare, in sé considerata, la supposta intestazione formale delle res attinte dalla misura sanzionatoria, atteso che tale raffronto di proporzionalità è previsto dall'art. 240-bis cod. pen. con riguardo alla sola posizione dell'indagato o imputato e non alla posizione dei terzi, ciò nondimeno la sperequazione tra le disponibilità del terzo e le sue accumulazioni patrimoniali, lungi dal sancire presunzioni di legge quanto all'illiceità delle stesse accumulazioni, può costituire uno dei possibili elementi logici a sostegno dell'asserto accusatorio della natura fittizia dell'intestazione e della sostanziale disponibilità del bene in capo all'indagato o imputato, o, in contrapposizione a tale asserto, un argomento difensivo di segno opposto per superare lo stesso (Sez. 2, Sentenza n. 37880 del 15/06/2023, D'Angelo Rv. 285028; Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone, Rv. 254699). Tuttavia, il motivo in disamina si compone di censure meramente fattuali con le quali vengono addotte disponibilità finanziarie derivate da attività lavorativa svolta in via irregolare o frutto di prestiti e donazioni rimasti indimostrati e comunque inidonei a fornire sul piano della concretezza elementi a sostegno della titolarità effettiva dell'immobile in capo all'istante, laddove invece il provvedimento impugnato mette in evidenza la palese sproporzione tra le condizioni reddituali della KU, esercente l'attività di collaboratrice domestica, non attestati peraltro da nessuna dichiarazione di imposta, e il valore dell'immobile attinto dalla misura cautelare. All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo 6
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in data 1.2.2024