Sentenza 12 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/2002, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUP01 9 7 6 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Risoluzione PRELIMINARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI - Presidente - R.G. N. 16842/99 Cron.4856 Rel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI -Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Rep. 544 Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 08/11/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Consigliere- Dott. Vincenzo MAZZACANE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig.. per diritti 155 SE NT EN ZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: ------ AN DE IS TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BERTOLONI 35, presso lo studio 1 dell'avvocato GIUSEPPE D'IPPOLITO, che la difende unitamente agli avvocati FRANCESCO SACCHI, PIERNICOLA AN DE IS, giusta delega in atti;
- ricorrente €1,55 L.3000
contro
IA UL AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 4 presso lo studio dell'avvocato DG723978 ALFREDO MIRABELLI CENTURIONE, difeso dall'avvocato GIUSEPPE CARRATELLI, giusta delega in atti;
2001 1482 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 247/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 16/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il Р.М. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. х и д -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 17 ottobre 1987 AE LI De IS, premesso che, con scrittura privata del 28.3.80, nella quale era intervenuto il rappresentante UI LI De IS, aveva promesso di vendere a QU AR un'area di mq.16.000, in agro di Vibo Valentia, classificata zona agricola dallo strumento urbanistico vigente in quel Comune;
che non si era addivenuti alla stipula dell'atto definitivo stanti i reiterati rifiuti del promissario acquirente che aveva addotto la circostanza dell'esistenza, sul fondo, di servitù ad esso ben nota;
che l'ampiezza diuna tale servitù (carraia о mulattiera) era irrilevante, ben potendo esserne visibile solo una parte;
che la venditrice aveva dichiarato di prestare tutte quelle garanzie che la legge poneva a suo carico, con esclusione di quella relativa all'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte del confinante;
tanto premesso conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vibo Valenzia il AR per sentir dichiarare risolto il preliminare per fatto ascrivibile al predetto, con condanna dello stesso al risarcimento dei danni corrispondenti a quanto versato in esecuzione del 3 contratto. Instauratosi il contraddittorio resisteva il convenuto deducendo di aver corrisposto l'intero prezzo del bene, rammentando che controparte aveva dato assicurazione circa l'eliminazione della servitù, siccome attestato dal notaio rogante, ed evidenziando di aver ripetutamente sollecitato parte avversa al fine di addivenire alla stipula. Instava, pertanto, in via principale per il rigetto della domanda attorea ed in riconvenzionale per l'accertamento dell'inesistenza di servitù sull'area in discorso.. Espletata prova per testi il Tribunale, con sentenza 8.5-21.6.1995, rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale, compensando le spese di lite. Proposto gravame dalla LI, con sentenza -marzo 1998 16 aprile 1999 la Corte d'appello 14 di Catanzaro rigettava l'impugnazione condannando l'appellante alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione AE LI de IS sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso illustrato da memoria QU AR. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.5 cpc, insufficienza e ☑ contraddittoria della motivazione. Osserva la ricorrente che la Corte del merito, oltre a non prendere in considerazione alcuna la censura mossa alla incompletezza e genericità della decisione di prime cure che aveva affrontato in maniera superficiale la tematica relativa alla servitù, non aveva valutato la problematica я neppurrelativa alla conoscenza della stessa, и chiarita nella sua tipologia, da parte del н а compratore AR, e chiaramente evincibile dal raccolto testimoniale. In sostanza una corretta valutazione dell'esperita prova testimoniale, in particolare della deposizione del teste di parte avversa Fialà, e una esatta applicazione delle norme relative alle servitù apparenti avrebbe dovuto condurre il giudice del merito, posto che il AR aveva constatato, sin dalla prima volta che si era recato sul terreno oggetto della scrittura "inter partes", l'esistenza della servitù di passaggio in discorso, a concedere ad essa LI la risoluzione del contratto attesa la dilatorietà del comportamento 5 di controparte che aveva basato la sua opposizione alla stipula dell'atto definitivo di compravendita su di una circostanza che era stata sempre a sua conoscenza. Il ricorso è infondato. Premesso che la scansione dei tempi dei comportamenti delle parti denunciava in maniera univoca la volontà del AR di addivenire alla stipula del contratto definitivo si è soffermato in particolare il giudice del gravame di merito sul contenuto delle dichiarazioni ricevute dal notaio, in data 11 maggio 1983 e 8 maggio 1987, dalle parti in causa. Nella prima, alle affermazioni del rappresentante della LI De IS che si impegnava ad agire legalmente contro gli autori trasformazione di un preesistente dell'abusiva mulattiere" in strada carraia larga "passaggio metri due e cinquanta, il AR replicava momento delle trattative non affermando che al una servitù mulattiera, esisteva neppure dichiarandosi disposto a stipulare l'atto solo in caso di eliminazione della medesima servitù sia carraia che mulattiera e su tali premesse le parti avevano dichiarato di rinviare la stipula dell'atto 6 di compravendita al 20.12.83 per dar modo alla venditrice di esperire le necessarie azioni legali. seconda il rappresentante della Nella circostanza aveva confermato la venditrice dell'aggravamento della servitù riferendo che controparte era a conoscenza del fatto che la LI aveva istituito contro tali RE e EL un giudizio tuttora pendente dinanzi al Tribunale di Vibo e avente per l'appunto ad oggetto siffatto aggravamento. Il delineato contesto indicava, secondo il giudice d'appello, la volontà delle parti di stipulare l'atto definitivo al momento, quanto meno, della cessazione dell'aggravamento della servitù. Tal che ben poteva sostenersi che, in sostanza, le parti medesime avessero concordato ed introdotto, mediante l'atto del 1983, una condizione alla stipula dell'atto definitivo, ulteriormente condizionata dalla richiesta del AR, che poteva d'altronde indubbiamente beneficiare, sotto il profilo della valutazione del lamentato inadempimento, dell'incontestata dell'aver versato l'intero prezzo circostanza dell'immobile promesso in vendita. esonerava il Siffatto dato documentale 7 giudicante dall'esame delle dichiarazioni confermavanotestimoniali che, se per un verso l'esistenza di una via mulattiera (testi Policaro e Mirabello) per altro verso avevano da contraltare la deposizione del teste Fialà il quale aveva riferito che il rappresentante della venditrice aveva negato l'esistenza della servitù e dalla quale si evinceva che comunque 'se il problema si fosse posto, si sarebbe provveduto а spostare il passaggio sulla parte rimanente del fondo". Ebbene, dalla lettura del ricorso emerge chiaramente che la ricorrente LI, nel dedurre il vizio motivazionale della impugnata sentenza, si è incentrata esclusivamente proprio su quelle circostanze (la conoscenza da parte del AR della esistenza di una mulattiera sul fondo) in ipotesi ricavabili da deposizioni testimoniali il cui esame il giudice d'appello aveva ritenuto superfluo a fronte degli elementi decisivi acquisiti dal dato documentale nei termini più sopra descritti, elementi che non denunciavano affatto la situazione di inadempimento addotta ricorrente ed anzi indicavano un dall'attuale comportamento adempiente del AR. rinvenendosi nell'atto Nessun accenno 8 d'impugnazione in ordine a tale motivazione costituente punto decisivo della controversia e nessun vizio motivazionale essendo stato in conseguenza dalla ricorrente dedotto, il proposto ну ricorso va respinto nella sua integralità con la LI alle spese di questocondanna della giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di QU AR, delle spese del presente giudizio, che (€ 1549, 371 (€92.451 L.
3.000.000k liquida in I. 179 000 ✓ oltre а onorari. مساح Roma 8 novembre 2001 OST деревAlfide Mentre eran 3999 160,10 IL CANCELLIERE C1 Paolo laterOO Plezco AGENZIA DELLE ENTRATE DOMA 2 DEPOSITATO IN IA 2 FEB. 2002 11.03.02 sono 4. Roma 160.10 IL CANCELLIERF Cozice Registrato in dora Paulo Talarico verate c. cin.12438 O DI PIPPO) PEAN ENTO Servizi (euro. C Il Responsabile Alt Pudiziari a N) (Dottiosa (Dr. M. BRACCIC 9