Sentenza 18 settembre 2002
Massime • 1
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può costituire causa di revoca del beneficio della non menzione concesso in relazione a condanna per fatto precedentemente commesso. (In motivazione, la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della decisione, la modificazione dell'art. 168 cod. pen. intervenuta sul tema affine della revoca della sospensione condizionale della pena ad opera della legge n. 128 del 2001 in quanto quest'ultima si limita a sancire la revoca automatica di quest'ultimo beneficio, ove disposto per una sentenza di patteggiamento, allorché esso sia stato concesso in violazione del limite legale di reiterabilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/09/2002, n. 32186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32186 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 18/09/2002
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MOCALI PIERO - Consigliere - N. 2794
3. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI - Consigliere - N. 011943/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di TORINOnei confronti di:
1) AR RA N. IL 06/01/1977 ad Asti
avverso ORDINANZA del 04/02/2002 CORTE APPELLO di TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. (rigetto);
Osserva in fatto e in diritto.
1. - La Corte d'appello di Torino con ordinanza del 4.2.2002 rigettava l'istanza del P.G. di revoca del beneficio della non menzione della condanna concesso a MA SC con decreti 1.6.1999 e 16.9.1999 del Pretore di Asti, sul rilievo che non poteva individuarsi la causa della revoca nelle ulteriori sentenze di patteggiamento emesse per delitti di furto successivamente commessi dal condannato.
Ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte distrettuale denunziando la violazione dell'art. 175 comma 3 c.p., sull'assunto che la sentenza di patteggiamento è equiparata a una pronuncia di condanna, come recentemente riconosciuto anche dall'art.1 l. n. 128 del 2001 modificativo dell'art. 168 c.p.; il P.G. presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. 2. - Il ricorso è destituito di fondamento.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo il contrasto giurisprudenziale insorto sul tema della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, con due successive decisioni (Sez. Un., 26.2.1997, Bahrouni e 8.5.1996, De Leo), hanno affermato il principio secondo cui la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, non rivestendo natura di vera e propria sentenza di condanna, non può costituire causa di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena in precedenza concesso all'imputato ex art. 168 c.p.. E tale principio non può non estendersi anche alla revoca del beneficio della non menzione della condanna ex art. 175 comma 3 c.p., attesa la perfetta identità di formulazione letterale e di ratio della disciplina di entrambi gli istituti.
Nè assume alcun rilievo, ai fini che precedono, la recente novellazione dell'art. 168 c.p., il cui comma 3^ aggiunto dall'art. 1 l n. 128 del 2001 si limita a sancire la revoca automatica della sospensione condizionale della pena, pur concessa non con una sentenza di condanna ma di patteggiamento, quando il beneficio sia stato concesso in violazione del limite legale di reiterabilità dello stesso. Ed invero, il legislatore della riforma, affermando che, ai fini della nuova ipotesi di revoca di diritto, risulta indifferente la tipologia della decisione con cui è stato concesso un beneficio comunque non spettante perché illegittimo, non ha affatto inteso porre in discussione i tradizionali confini della sentenza di patteggiamento per la ritenuta inidoneità di una simile pronuncia a costituire titolo per la revoca del beneficio. Non essendo dunque ravvisabile nella fattispecie in esame la causa di revoca del beneficio della non menzione della condanna, il ricorso per cassazione va respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2002