Cass. pen., sez. I, sentenza 18/09/2002, n. 32186
CASS
Sentenza 18 settembre 2002

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La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può costituire causa di revoca del beneficio della non menzione concesso in relazione a condanna per fatto precedentemente commesso. (In motivazione, la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della decisione, la modificazione dell'art. 168 cod. pen. intervenuta sul tema affine della revoca della sospensione condizionale della pena ad opera della legge n. 128 del 2001 in quanto quest'ultima si limita a sancire la revoca automatica di quest'ultimo beneficio, ove disposto per una sentenza di patteggiamento, allorché esso sia stato concesso in violazione del limite legale di reiterabilità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/09/2002, n. 32186
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32186
    Data del deposito : 18 settembre 2002

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