Articolo 516 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 515Articolo 517
Versione
6 maggio 1952
Art. 516.
(Concessioni demaniali nella laguna veneta)


L'amministrazione marittima provvede pure, in conformita' delle norme del codice e del presente regolamento, alle concessioni demaniali interessanti i canali e le altre zone della laguna di Venezia che a questo effetto sono gia' state o potranno essere determinate d'accordo fra il Magistrato alle acque e la direzione marittima competente.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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