Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 7994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7994 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da ANDREA PELLEGRINO
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AB AR
ha pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7994/2026 Roma, li, 27/02/2026
- Presidente -
Sent. n. sez. 331/2026 CC - 05/02/2026 R.G.N. 39734/2025
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da: EL IC, nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 07/10/2025 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Pascot che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Maria Angela Borgese, che ha insistito per l'annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. IC EL è stato attinto da ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 416-bis e 629, 416-bis.1 cod. pen. Il difensore dell'indagato il 23/07/2025 ha chiesto la sostituzione della suddetta misura con quella degli arresti domiciliari deducendo che le condizioni di salute dell'indagato erano incompatibili con la detenzione in carcere. Il 26/07/2025 il G.i.p. ha rigettato l'istanza non ritenendo esistente la dedotta incompatibilità.
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5c0749149191149c-Firmato Da: AB AR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 7c33b64c612bbbd
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: ANDREA PELLEGRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 627166c00d1 adida
Con ordinanza del 07/10/2025 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse dell'indagato avverso il provvedimento reiettivo del G.i.p.
2. Avverso il provvedimento del Tribunale reggino ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., violazione dell'art. 275, comma 4-bis cod. proc. pen. Secondo il ricorrente il Tribunale ha valutato la compatibilità delle condizioni di salute dell'indagato con il carcere solo in astratto, senza accertare in concreto se l'amministrazione penitenziaria fosse in grado di assicurare i trattamenti necessari. Il difensore evidenzia che la storia clinica e penitenziaria del EL (emergente dalla documentazione allegata) evidenzia come, sin dal 2023, i trattamenti terapeutici e riabilitativi ritenuti necessari anche dai periti nominati dall'autorità giudiziaria non erano stati praticati o lo erano stati con ritardo. Rileva inoltre la difesa che dopo l'intervento chirurgico, cui il ricorrente era stato sottoposto nel maggio del 2025, i medici hanno prescritto all'indagato: 1) controlli periodici alla ferita, medicazioni, nonché esami ematici settimanali, che, a detta del ricorrente, producono una situazione che "risulta difficilmente gestibile" all'interno del carcere come dimostra l'esperienza pregressa;
2) cure (medicazioni specialistiche e leucocitosi) che richiedono specialistiche "non sempre disponibili all'interno del carcere"; 3) programma di rieducazione funzionale e deambulazione assistita continuativa "difficilmente assicurabile in ambiente carcerario". La possibilità di effettuare i trattamenti prescritti in ambiente carcerario, secondo il difensore, non emerge dalla relazione acquisita dal Tribunale.
competenze
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, nonché "travisamento della realtà fattuale". Il Tribunale, a detta del difensore, ha acriticamente recepito la relazione dei sanitari dell'istituto penitenziario in cui si parla di costante monitoraggio e condizioni gestibili, senza confrontarsi con la memoria difensiva del 07/10/2025 dalla quale emergono elementi che contraddicono tale relazione.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 274 e 275, comma 4-bis, cod. proc. pen. nonché mancanza di motivazione in relazione alla attualità delle esigenze cautelari.
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale:
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Firmato Da: ANDREA PELLEGRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 627166c00d1 adida
Il Tribunale avrebbe omesso di motivare in ordine al secondo motivo di appello, con il quale si contestava la sussistenza e/o l'attualità delle esigenze cautelari in considerazione del tempo decorso dai fatti (commessi nel 2018) e dall'applicazione della misura (risalente al 2022) nonché delle attuali gravi condizioni di salute dell'indagato che escludevano un attuale pericolo recidiva;
elementi questi che ben potevano superare anche la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (applicabile in ragione dei reati contestati).
3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.
1. Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente attesa l'intima connessione dei profili di doglianza ad essi sottesi, investendo entrambi, sotto diversi profili (violazione di legge e vizio di motivazione) il punto della decisione relativo alla dedotta incompatibilità tra lo stato detentivo dell'indagato e le condizioni di salute dello stesso. I motivi sono inammissibili in quanto prospettano unicamente doglianze in punto di fatto e difettano altresì della necessaria specificità, non confrontandosi con le ragioni poste dal Tribunale a fondamento della sua decisione.
1.1. Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso avverso ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere per incompatibilità di questa con le condizioni di salute, compito della Corte di cassazione non è quello di esprimere un ulteriore apprezzamento di merito circa la possibilità di cura del ricorrente nello stato di detenzione, ma quello di esaminare il provvedimento impugnato per stabilire se il giudice di merito è giunto a conclusioni logicamente corrette, nell'ambito dei poteri valutativi a lui riservati (Sez. 3, n. 1853 del 02/09/1993, Manfredi, Rv. 196163-01). In sede di legittimità, pertanto, non devono essere presi nuovamente in considerazione gli atti concernenti le condizioni di salute, ma occorre verificare se il provvedimento impugnato ne ha tenuto conto ed è giunto a conclusioni non contraddittorie o manifestamente illogiche.
1.2. Nel caso in esame, i Giudici dell'appello cautelare sono pervenuti ad escludere la dedotta incompatibilità sulla base dell'esame della documentazione pervenuta dalla direzione sanitaria della Casa di reclusione di Milano-Opera
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: AB AR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 7c33b64c612bbbd Firmato Da: ANDREA PELLEGRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 627166c00d1 adida
presso cui l'indagato è ristretto. Gli stessi hanno in primo luogo, correttamente e logicamente, rilevato che le condizioni di salute del detenuto da valutare erano, nell'attualità, quelle risultanti dall'intervento chirurgico al quale lo stesso era stato sottoposto nel maggio del 2025, risultando quindi irrilevante la copiosa documentazione sanitaria allegata dalla difesa (relativa agli anni dal 2022 al 2025); ciò in quanto detta documentazione non teneva conto del quadro clinico risultante dall'intervento chirurgico e dai più recenti accertamenti diagnostici cui il EL era stato sottoposto (l'ultimo dei quali nel luglio del 2025). I giudici di merito hanno quindi dato atto che, dalla relazione sanitaria acquisita, risulta, non solo che la terapia farmacologica praticata attualmente è del tutto congrua, ma anche che sono stati effettuati esami ematici con sufficiente frequenza e sono stati fissati nuovi esami strumentali ed indagini cliniche (in particolare, è stata fissata RMN al ginocchio, nonché, a seguire, visita ortopedica). I Giudici hanno quindi osservato che, alla luce di tali dati, è possibile ritenere che l'attenzione alle condizioni sanitarie del detenuto ed al profilo diagnostico, non solo non può ritenersi insufficiente, ma non è neppure inferiore a quella che lo stesso riceverebbe se fosse sottoposto alla più blanda misura domiciliare. Il Tribunale ha poi evidenziato, per quanto attiene alle sedute di chinesiterapia prescritte al detenuto, che qualora tale percorso terapeutico non potesse svolgersi all'interno della casa circondariale si potrà prevedere che "egli si rechi temporaneamente presso struttura esterna previo rilascio della relativa autorizzazione" (pp.
1-2 del provvedimento impugnato). Si tratta di una motivazione congrua avendo il Tribunale esaminato la complessiva condizione dell'indagato alla luce della documentazione disponibile - nella quale, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non è dato ravvisare né violazioni di legge né profili di contraddittorietà o illogicità manifesta. A fronte di tale motivazione la difesa si limita a contestare le risultanze della relazione della struttura sanitaria semplicemente prospettando una diversa ricostruzione dei fatti, e sostenendo, per lo più sulla base di affermazioni meramente apodittiche e non supportate da elementi concreti, che le strutture sanitarie penitenziarie non sarebbero in grado di erogare le prestazioni che invece affermano di poter erogare.
1.3. Per quanto sopra esposto, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, l'ordinanza del Tribunale non si pone affatto in contrasto neppure con il principio di diritto, più volte ribadito da questa Corte, secondo il quale a valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale:
5c0749149191149c-Firmato Da: AB AR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 7c33b64c612bbbd
Firmato Da: ANDREA PELLEGRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 627166c00d1ad6da
delle terapie di cui egli necessita;
con la conseguenza che, da un lato, la permanenza nel sistema penitenziario può essere deliberata se il giudice accerta che esistano istituti in relazione ai quali possa formularsi un giudizio di compatibilità e, dall'altro, che tale accertamento deve rappresentare un prius rispetto alla decisione e non una mera modalità esecutiva della stessa rimessa all'autorità amministrativa (Sez. 6, n. 4117 del 10/01/2018, Cali, Rv. 272184- 01; nello stesso senso, Sez. 1, n. 28631 del 23/04/2024, L., Rv. 286742-01). Nel caso in esame, il Tribunale, sulla base della relazione sanitaria acquisita, ha ritenuto che tutti i trattamenti terapeutici e diagnostici post-operatori di cui l'indagato necessita siano praticabili all'interno del sistema sanitario penitenziario. Sul punto la difesa non ha allegato alcun elemento che dimostri il contrario, limitandosi a censure generiche nelle quali si prospetta non l'oggettiva e assoluta impossibilità di praticare i trattamenti in ambiente carcerario, ma solo eventuali situazioni di difficoltà o simili.
1.4. I motivi di ricorso sono altresì aspecifici in quanto omettono di confrontarsi con una delle ragioni della decisione. I giudici di merito hanno infatti affermato che, se anche i singoli trattamenti e accertamenti post-operatori non potessero essere apprestati all'interno del carcere, gli stessi, stante la loro natura del tutto temporanea (necessitando tali interventi solo poche ore o pochi giorni di permanenza fuori dell'istituto penitenziario), ben potevano essere praticati presso strutture esterne ricorrendo anche ai ricoveri previsti dall'art. 11 legge 26 luglio 1975, n. 354. Si tratta, peraltro, di una motivazione conforme all'insegnamento di questa Corte, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il riconoscimento della necessità di periodici controlli, clinici e strumentali, preordinati alla valutazione nel tempo delle condizioni patologiche riscontrate ed alla pianificazione della terapia farmacologica più congrua, anche a mezzo di brevi ricoveri presso ambiente specialistico esterno al circuito carcerario, non determina di per sé uno stato di incompatibilità rilevante, ex art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen., ai fini dell'operatività del divieto di custodia in carcere, che richiede lo stato morboso in atto, potendo, siffatte esigenze, essere salvaguardate, ai sensi dell'art. 11 legge 26 luglio 1975, n. 354, con il trasferimento del detenuto in idonei centri clinici dell'amministrazione penitenziaria o in altri luoghi di cura esterni, con il conseguente diritto ad ottenere, in tal caso, detti trasferimenti (Sez. 5, n. 17047 del 16/02/2024, M., Rv. 286333-01).
1.5. Quanto invece alla memoria difensiva del 07/10/2025 (e relativi allegati) - della quale il ricorrente lamenta l'omessa valutazione - va rilevato che i giudici del gravame, dopo aver dato atto del suo deposito, l'hanno di fatto vagliata e implicitamente disattesa. La memoria in esame, infatti, altro non era
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: AB AR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 7c33b64c612bbd Firmato Da: ANDREA PELLEGRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 627166c00d1ad6d
che una descrizione della storia clinica del detenuto fino al maggio del 2025 (supportata dalla documentazione sanitaria relativa e da precedenti consulenze fatte nel 2023), la quale, per il resto, conteneva solo la critica generica e assertiva della più recente relazione sanitaria valorizzata dal Tribunale del riesame (di cui si è detto in precedenza).
2. Il terzo motivo col quale il difensore lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla persistenza e attualità delle esigenze cautelari è inammissibile. Occorre rilevare che l'istanza di sostituzione avanzata al G.i.p. il 23/07/2025 si fondava esclusivamente sull'incompatibilità delle condizioni di salute dell'indagato con la detenzione (invocandosi in sostanza il divieto di mantenimento della custodia di cui all'art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen.); l'attualità delle esigenze cautelari e la loro attenuazione non erano oggetto del thema decidendum sottoposto all'attenzione del giudice di prima istanza. Solo in sede di appello cautelare, ed in maniera generica, il difensore aveva affermato che le condizioni di salute dell'indagato e il fatto che lo stesso fosse padre di tre figli avevano comportato un'attenuazione delle esigenze cautelari. Ciò detto, occorre rilevare che questa Corte ha più volte affermato che in tema di appello cautelare, stante la natura devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dall'impugnante, ma anche dal decisum del provvedimento gravato, sicché con l'appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di primo grado, né al giudice ad quem è attribuito il potere di estendere d'ufficio la sua cognizione a questioni non prese in esame dal giudice a quo (Sez. 3, n. 30483 del 28/05/2015, Loffredo, Rv. 264818-01; in tal senso, da ultimo, Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Galati, Rv. 286155-01, secondo cui nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto di appello: da qui il limite ai nova validamente introducibili e legittimamente scrutinabili). Si è conseguentemente rilevato che, in tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti emessi nel giudizio cautelare di appello, è preclusa la deduzione di questioni nuove, non proposte con l'istanza di revoca della misura e non esaminate in sede di appello, in ragione della natura devolutiva del giudizio di legittimità e della necessità di un previo esame del merito della questione, indispensabile per la corretta individuazione del fatto cui si riferisce la norma giuridica di cui si discute l'applicazione (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, Scaglione, Rv. 285335-01).
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: AB AR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 7c33b64c612bbd Firmato Da: ANDREA PELLEGRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 627166c00d1adda
Nel caso in esame, il ricorrente non può dunque dolersi in questa sede della omessa valutazione da parte del giudice di appello di questione che esulava dal thema decidendum sul quale lo stesso era stato chiamato a pronunciarsi. In ogni caso, va evidenziato come, nella fattispecie, trova applicazione la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, prima parte, cod. proc. pen., essendo il EL cautelato anche per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. proc. pen., sicché il ricorrente avrebbe dovuto allegare e documentare elementi concreti per superare tale presunzione e dimostrativi della rescissione del rapporti dell'indagato con gli ambienti criminali di riferimento;
elementi che certamente non possono essere rappresentati da quelli (di cui si è detto) genericamente prospettati nell'appello cautelare.
3. Per le ragioni sin qui esposte va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. Per la natura dei fatti oggetto presente giudizio si ritiene di disporre l'oscuramento dei dati identificativi delle parti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 05/02/2026
Il Consigliere estensore AB AR
Il Presidente ANDREA PELLEGRINO
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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Il Presidente
5c0749149191149c-Firmato Da: AB AR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 7c33b64c612bbbd
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: ANDREA PELLEGRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 627166c00d1adda