Art. 8.
I miglioramenti previsti dalla presente legge non si applicano ai titolari di assegno che, per effetto dell' articolo 27 della legge 6 agosto 1967, n. 699 , secondo comma, hanno conservato il trattamento di quiescenza.
I miglioramenti previsti dalla presente legge non si applicano ai titolari di assegno che, per effetto dell' articolo 27 della legge 6 agosto 1967, n. 699 , secondo comma, hanno conservato il trattamento di quiescenza.