Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SESTA civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Stefania Illarietti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 26490/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. TORRE MARINO e , elettivamente domiciliato in VIA TRIPOLI, 11 90138
PALERMO presso il difensore avv. TORRE MARINO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2
BOTTAZZI LEONARDO e elettivamente domiciliato in VIA CORRIDONI 1
MILANO presso il difensore avv. BOTTAZZI LEONARDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_3
BOTTAZZI LEONARDO e elettivamente domiciliato in VIA CORRIDONI 1
MILANO presso il difensore avv. BOTTAZZI LEONARDO
CONVENUTI
CONCLUSIONI pagina 1 di 5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con comparsa in riassunzione (a seguito di sentenza di incompetenza per territorio emessa dal Tribunale di Palermo in data 9.6.2023) la curatela del fallimento di riassumeva la causa avente n. 6617/2020 già CP_2
introdotta davanti al Tribunale di Palermo volta ad ottenere, con riferimento al contratto di leasing stipulato in data 27.10.2006 da (in qualità di CP_2
utilizzatrice) con ES SI SP (successivamente ES San Paolo SP) avente n 865020 e oggetto un capannone industriale e sito in Via Crispi
15 Carini, risolto da ES SI SP in data 14.3.2014 a seguito di inadempimento nel pagamento dei canoni da parte di CP_2
La domanda svolta avanti al Tribunale di Palermo nei confronti di ES San
Paolo - nel corso del quale erano intervenute e Parte_2
alle quali era stato ceduto in forza delle vicende meglio Controparte_1 indicate nell'atto di intervento e di cessione in blocco il rapporto giuridico e il credito derivante dal contratto - e qui riproposta è volta ad ottenere la restituzione degli importi relativi ai canoni corrisposti, pari ad Euro 708.895,03 detratto l'equo compenso sulla base del disposto di cui all'art 1526 c.c.
A seguito della presente riassunzione si costituivano ES. Parte_2
e che svolgevano, preliminarmente, eccezione in
[...] Controparte_1
ordine al mancato rispetto dei termini a comparire , ulteriormente chiedevano la estromissione di , ulteriormente ancora chiedevano il Controparte_3
rigetto della domanda posto che nel caso di specie non trovava applicazione l'art 1526 1 co;
allegava al riguardo che il contratto regolava nelle condizioni generali di contratto, alla clausola sub 12 le conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento, prevedendo l'incameramento dei canoni versati con conguaglio rispetto alla vendita. pagina 2 di 5 All'udienza del 19.3.2024, su richiesta di ES e nulla opponendo la parte attrice, veniva disposta la estromissione di ES San Paolo SP
Deve preliminarmente essere disattesa la eccezione relativa alla nullità della comparsa in riassunzione;
deve infatti osservarsi che la medesima è stata notificata alla parte convenuta entro i 3 mesi fissati dal giudice di Palermo nella sua sentenza di incompetenza che è stata pubblicata il 9.6.2023; quanto alla contestazione del mancato rispetto dei termini a comparire, deve osservarsi che davanti a questo Tribunale è stato riassunto il medesimo processo nei confronti delle medesime parti, già costituite nella causa avanti il
Tribunale di Palermo sicchè nessuna violazione del contradditorio e dei diritti di difesa può ritenersi sussistente.
Al riguardo deve osservarsi che il contratto di leasing in questione è stato risolto per inadempimento il 14.3.2014, quindi prima della dichiarazione di fallimento e prima della entrata in vigore della normativa sul leasing.
Il contratto (fr doc 3 fascicolo attoreo) prevedeva, alle clausole 11 e 12 che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, fermo l'obbligo di restituzione dei beni al concedente sarebbero rimasti acquisiti per l'intero loro ammontare i canoni periodici già in precedenza pagati, e che l'utilizzatore oltre ai canoni scaduti alla data di risoluzione del contratto era tenuto al pagamento di un risarcimento pari alla somma dei canoni non ancora scaduti alla data di risoluzione del contratto attualizzati al tasso indicato nelle condizioni di contratto, prevedendo che a favore dell'utilizzatore sarà accreditato con accredito di quanto ricavato dalla vendita del bene
Va considerato che le predette clausole delle condizioni generali di contratto, da un lato, prevede che, a fronte della risoluzione anticipata del contratto, la concedente, oltre a chiedere il pagamento dei canoni rimasti insoluti alla data di risoluzione del contratto abbia diritto di conseguire, a titolo risarcitorio, il valore attuale del corrispettivo residuo (costituito dai canoni a scadere e del prezzo di opzione), da un altro lato, prevede che sia accreditato all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita del bene restituito, al netto del risarcimento come sopra previsto, prevedendo specifiche modalità di vendita del bene pagina 3 di 5 Tale disciplina degli effetti della risoluzione contrattuale vale ad evitare il rischio che la concedente, mantenendo la proprietà del bene ed acquisendo i canoni contrattualmente pattuiti, abbia a conseguire un indebito vantaggio derivante dal cumulo delle due utilità (rappresentato dalla somma dei canoni e del residuo valore del bene)
Il tenore complessivo di tali clausole (con la previsione dell'accredito in favore dell'utilizzatore di quanto ricavato dalla vendita del bene restituito) è tale, se correttamente applicata, da realizzare il contemperamento degli opposti interessi e da evitare un ingiustificato arricchimento da parte della società di leasing;
una conferma della legittimità di tale assetto negoziale, circa gli effetti della risoluzione del contratto, può rinvenirsi nella stessa nuova disciplina del leasing.
Tale disciplina, sia pure non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, esclude che la regolamentazione contrattuale di cui è causa, sostanzialmente in linea con il dettato normativo successivo, possa essere censurata in relazione alla iniquità delle conseguenze.
Si richiamano al riguardo anche le recenti sentenze della Corte di Cassazione
15202/2018 e Cass 23336/2019
A fronte di tali previsioni contrattuali, non può farsi riferimento al disposto di cui all'art. 1526 c.c 1° co per regolare l'ipotesi di risoluzione di inadempimento dell'utilizzatore; deve quindi essere rigettata la domanda di restituzione svolta dagli attori opponenti in ordine alla restituzione dei canoni di locazione corrisposti durante la vigenza del contratto.
La domanda del fallimento volta alla restituzione dei canoni corrisposti deve essere rigettata, rimanendo, per contro, l'odierno fallimento, eventualmente creditore delle somme da riconoscersi a suo favore a seguito della applicazione delle norme di cui sopra si è detto (clausola 12 e 13 contratto) ,
In relazione all'esito della causa vanno regolate le spese di lite: la società opponente dovrà essere condannata al pagamento delle spese di lite delle convenute, che si sono difese come una unica parte, spese che si liquidano pagina 4 di 5 ex DM 55/2014, tenuto conto del valore e della attività difensiva spiegata, come da dispositivo
PQM
Il Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande attoree
2) condanna la parte attrice al pagamento della spese di lite che si liquidano in Euro 18.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, oltre Iva e cpa come per legge
Così deciso in data 28 gennaio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
Milano. il Giudice
Dott. Stefania Illarietti
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